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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/09/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 202 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci
All'udienza del 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza nella causa civile di I Grado promossa da:
nata a [...] il [...] (cf. ), 64011 Alba Parte_1 C.F._1
Adriatica alla Via Trento n. 14, elettivamente domiciliata in 64029 LV AR (TE) alla via della Repubblica n. 43 presso e nello studio dell'Avv. Angelo CAPORALE (cf
; pec: fax 0859359911) del C.F._2 Email_1
Foro di Teramo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) e per l' Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: Controparte_2
), tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara P.IVA_2
Moschella che si domicilia presso la sede in Teramo, Largo S. Matteo, 1, 64100 Teramo;
PEC
Email_2
e per l' di OV (TE) rappresentato e Controparte_3 difeso dal Dirigente Scolastico pro tempore
RESISTENTE
Parte ricorrente: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutto quanto esposto in fatto e diritto ed allegato in base alla documentazione prodotta, reiectis contrariis, previa disapplicazione della surrichiamata normativa nazionale interna e degli atti amministrativi eventualmente illegittimi, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al computo del servizio preruolo svolto nell'anno 2013 ai fini giuridici ed economici della ricostruzione di carriera in base al pro tempore vigente artt. 485 e 489 d.lgvo 297/1994; per l'effetto condannare il con sede in Roma, in Controparte_1
1 persona del legale rappresentante, a riconoscerle il servizio preruolo svolto nell'anno 2013 utile ai fini giuridici ed economici in sede di ricostruzione di carriera ai sensi della normativa p.t. vigente (art. 485 ss D.Lgvo 297/1994), nella seguente misura e decorrenza: ovvero nella diversa misura che risulterà di giustizia;
per l'effetto condannare l con sede in Roma, in persona Controparte_1 del legale rappresentante, al conseguente adeguamento a far data dalla conferma in ruolo delle rispettive posizioni stipendiali, nonchè al pagamento delle relative differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto avrebbe dovuto corrispondere nella misura di Euro 1.000,00 ovvero della maggior e o minore di giustizia previa espletanda CTU, oltre oneri accessori dall'insorgenza all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e competenze professionali oltre rimborso forfetario ed oneri fiscali come per legge di entrambi i gradi di giudizio”;
Parte resistente: “1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto:
-infondato in fatto e in diritto;
-contraddittorio nella parte in cui si chiede il riconoscimento dell'anno 2013 – solo a fini giuridici -nella piena consapevolezza che tale riconoscimento ha portata esclusivamente economica in quanto incidente sugli scatti che la normativa di cui al D.L. n. 78 del 2010 ha congelato per tutti i dipendenti della P.A.;
2) In subordine, in caso di accoglimento del ricorso si eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi;
3) Stante l'assoluta infondatezza del ricorso e considerata l'esigenza di valutare la pretesa di parte ricorrente alla luce dei principi di cui agli artt. 2-36-81-117-119 della Costituzione si chiede di condannare la parte ricorrente alle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. del cod. proc. civile , relativo alle liquidazioni delle spese legali in favore delle Pubbliche Amministrazioni oppure in alternativa si chiede la compensazione delle spese di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 31.1.2025 docente Parte_1 di ruolo con qualifica funzionale dei docenti della scuola secondaria di secondo grado
(laureati) per l'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche, con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2014, quale vincitrice di concorso, ha agito in giudizio al fine di ottenere, ai fini della ricostruzione della carriera, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anno di servizio pre-ruolo svolto nel 2013, non riconosciuto dal , in ragione della CP_4 normativa sul blocco stipendiale, di cui all'articolo 1 comma 1 lett. b d.P.R. 122/2013.
A sostegno della domanda, in punto di diritto, dopo aver ripercorso il contesto normativo di riferimento, rilevava che il riconoscimento dell'anno di servizio pre-ruolo svolto nel 2013, sia ai fini giuridici che ai fini economici, era supportato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 178 del 2015, con cui sarebbe stato travolto anche il D.P.R. n. 122 del 2013
e che in ogni caso, il riconoscimento ai fini giuridici dell'anno 2013 era espressamente previsto dall'articolo 21 commi 3 e 4 del D.L. n. 78 del 2010, richiamando, a sostegno della propria tesi, l'ordinanza n. 16133 del 20/03/2024 - 11/06/2024 della Corte di Cassazione.
2 Sotto il profilo fattuale deduceva che alla data del 1.9.2016, con il riconoscimento dell'anno 2013, avrebbe dovuto ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici di
AA. 13 MM 0 e GG 00, con conseguente condanna della resistente all'adeguamento della posizione giuridica ed economica alla data di conferma in ruolo ed al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto avrebbe dovuto corrispondere.
1.2. L'amministrazione convenuta si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda in ragione dell'applicazione nella ricostruzione di carriera della normativa di riferimento ed in particolare, per aver escluso l'anno di servizio 2013 ai soli fini della progressione economica, e dunque, solo nella sua portata economica. Eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale del credito rivendicato.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e rinviata all'udienza del 24.9.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, le parti hanno richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate, aderendo così alla modalità di svolgimento cartolare della causa.
2. La ricorrente, docente di ruolo con contratto a tempo indeterminato sulla classe di concorso A046 - Scienze giuridico-economiche – a seguito della immissione in ruolo del
01/09/2014, con decreto di ricostruzione di carriera n. 1126 del 17/11/2016 si è vista riconoscere un'anzianità a fini giuridici ed economici di AA 12 MM 0 GG 0 alla data di conferma in ruolo (01/09/2016); - un'anzianità utile ai soli fini economici di AA 3 MM 0 GG
0, utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 16, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 4/8/95; alla data del 01/09/2016 è stata inquadrata nella seconda posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni 9.
Ha agito in giudizio sostenendo la illegittimità del decreto di ricostruzione carriera, nella parte in cui non riconosce utile ai fini giuridici ed economici, l'anno 2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 e l'art 21 del d.l. n. 78 del 2010 e della sentenza n. 178 del 2015 della Corte
Costituzionale, depositata il 23/07/2015 e pubblicata in G.U. N. 30 del 29/07/2015, rivendicando le conseguenti differenze retributive.
3 In sede di note di udienza del 17.9.2025 la parte ricorrente, nel prendere atto della pronuncia della Corte di Cassazione n. 1726/2025 ha modificato le conclusioni inizialmente formulate, rinunciando, sostanzialmente al riconoscimento ai fini economici dell'annualità
2013, ed insistendo nel riconoscimento di tale annualità ai fini giuridici, con conseguente adeguamento e rettifica del decreto di ricostruzione carriera.
Il resistente nulla ha controdedotto su tale rimodulazione della domanda. CP_1
Ad ogni modo si ritiene ammissibile la diversa articolazione delle conclusioni formulate in sede di note di udienza da parte ricorrente, determinando una riduzione della pretesa iniziale che, in quanto tale e così come formulata, non necessita neppure di accettazione della controparte, integrando una rinuncia alla domanda di pretesa economica delle differenze retributive.
Tanto premesso, la domanda può essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Come noto, la questione inerente al blocco dell'anno 2013 è stata di recente oggetto di una pronuncia chiarificatrice da parte della Corte di Cassazione, le cui argomentazioni si ritengono corrette e, come tali, vanno integralmente richiamate (cfr. sent. n. 13618/2025).
In particolare, la Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito analiticamente tutta la normativa di riferimento ed avendo preso atto del contrasto giurisprudenziale che si è determinato sulla materia, ha così statuito:
“Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo
2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della
4 contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
5 In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» ( Corte Cost. n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento.
In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in
6 epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n.
16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
Trasponendo tali principi al caso di specie va, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico, mentre va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle domande relative agli effetti economici sulla posizione stipendiale e alle differenze retributive.
3. Considerata la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, solo da ultimo risolta dalla
Corte di Cassazione, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 202/2025, così provvede:
• dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno
2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente ad adottare i provvedimenti di adeguamento
7 conseguenti, in particolare a mantenere distinta, in sede di ricostruzione della carriera,
l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini;
• dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande relative agli effetti economici sulla posizione stipendiale e alle differenze retributive;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 24.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci
All'udienza del 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza nella causa civile di I Grado promossa da:
nata a [...] il [...] (cf. ), 64011 Alba Parte_1 C.F._1
Adriatica alla Via Trento n. 14, elettivamente domiciliata in 64029 LV AR (TE) alla via della Repubblica n. 43 presso e nello studio dell'Avv. Angelo CAPORALE (cf
; pec: fax 0859359911) del C.F._2 Email_1
Foro di Teramo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) e per l' Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: Controparte_2
), tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara P.IVA_2
Moschella che si domicilia presso la sede in Teramo, Largo S. Matteo, 1, 64100 Teramo;
PEC
Email_2
e per l' di OV (TE) rappresentato e Controparte_3 difeso dal Dirigente Scolastico pro tempore
RESISTENTE
Parte ricorrente: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutto quanto esposto in fatto e diritto ed allegato in base alla documentazione prodotta, reiectis contrariis, previa disapplicazione della surrichiamata normativa nazionale interna e degli atti amministrativi eventualmente illegittimi, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al computo del servizio preruolo svolto nell'anno 2013 ai fini giuridici ed economici della ricostruzione di carriera in base al pro tempore vigente artt. 485 e 489 d.lgvo 297/1994; per l'effetto condannare il con sede in Roma, in Controparte_1
1 persona del legale rappresentante, a riconoscerle il servizio preruolo svolto nell'anno 2013 utile ai fini giuridici ed economici in sede di ricostruzione di carriera ai sensi della normativa p.t. vigente (art. 485 ss D.Lgvo 297/1994), nella seguente misura e decorrenza: ovvero nella diversa misura che risulterà di giustizia;
per l'effetto condannare l con sede in Roma, in persona Controparte_1 del legale rappresentante, al conseguente adeguamento a far data dalla conferma in ruolo delle rispettive posizioni stipendiali, nonchè al pagamento delle relative differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto avrebbe dovuto corrispondere nella misura di Euro 1.000,00 ovvero della maggior e o minore di giustizia previa espletanda CTU, oltre oneri accessori dall'insorgenza all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e competenze professionali oltre rimborso forfetario ed oneri fiscali come per legge di entrambi i gradi di giudizio”;
Parte resistente: “1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto:
-infondato in fatto e in diritto;
-contraddittorio nella parte in cui si chiede il riconoscimento dell'anno 2013 – solo a fini giuridici -nella piena consapevolezza che tale riconoscimento ha portata esclusivamente economica in quanto incidente sugli scatti che la normativa di cui al D.L. n. 78 del 2010 ha congelato per tutti i dipendenti della P.A.;
2) In subordine, in caso di accoglimento del ricorso si eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi;
3) Stante l'assoluta infondatezza del ricorso e considerata l'esigenza di valutare la pretesa di parte ricorrente alla luce dei principi di cui agli artt. 2-36-81-117-119 della Costituzione si chiede di condannare la parte ricorrente alle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. del cod. proc. civile , relativo alle liquidazioni delle spese legali in favore delle Pubbliche Amministrazioni oppure in alternativa si chiede la compensazione delle spese di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 31.1.2025 docente Parte_1 di ruolo con qualifica funzionale dei docenti della scuola secondaria di secondo grado
(laureati) per l'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche, con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2014, quale vincitrice di concorso, ha agito in giudizio al fine di ottenere, ai fini della ricostruzione della carriera, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anno di servizio pre-ruolo svolto nel 2013, non riconosciuto dal , in ragione della CP_4 normativa sul blocco stipendiale, di cui all'articolo 1 comma 1 lett. b d.P.R. 122/2013.
A sostegno della domanda, in punto di diritto, dopo aver ripercorso il contesto normativo di riferimento, rilevava che il riconoscimento dell'anno di servizio pre-ruolo svolto nel 2013, sia ai fini giuridici che ai fini economici, era supportato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 178 del 2015, con cui sarebbe stato travolto anche il D.P.R. n. 122 del 2013
e che in ogni caso, il riconoscimento ai fini giuridici dell'anno 2013 era espressamente previsto dall'articolo 21 commi 3 e 4 del D.L. n. 78 del 2010, richiamando, a sostegno della propria tesi, l'ordinanza n. 16133 del 20/03/2024 - 11/06/2024 della Corte di Cassazione.
2 Sotto il profilo fattuale deduceva che alla data del 1.9.2016, con il riconoscimento dell'anno 2013, avrebbe dovuto ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici di
AA. 13 MM 0 e GG 00, con conseguente condanna della resistente all'adeguamento della posizione giuridica ed economica alla data di conferma in ruolo ed al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto avrebbe dovuto corrispondere.
1.2. L'amministrazione convenuta si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda in ragione dell'applicazione nella ricostruzione di carriera della normativa di riferimento ed in particolare, per aver escluso l'anno di servizio 2013 ai soli fini della progressione economica, e dunque, solo nella sua portata economica. Eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale del credito rivendicato.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e rinviata all'udienza del 24.9.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, le parti hanno richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate, aderendo così alla modalità di svolgimento cartolare della causa.
2. La ricorrente, docente di ruolo con contratto a tempo indeterminato sulla classe di concorso A046 - Scienze giuridico-economiche – a seguito della immissione in ruolo del
01/09/2014, con decreto di ricostruzione di carriera n. 1126 del 17/11/2016 si è vista riconoscere un'anzianità a fini giuridici ed economici di AA 12 MM 0 GG 0 alla data di conferma in ruolo (01/09/2016); - un'anzianità utile ai soli fini economici di AA 3 MM 0 GG
0, utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 16, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 4/8/95; alla data del 01/09/2016 è stata inquadrata nella seconda posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni 9.
Ha agito in giudizio sostenendo la illegittimità del decreto di ricostruzione carriera, nella parte in cui non riconosce utile ai fini giuridici ed economici, l'anno 2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 e l'art 21 del d.l. n. 78 del 2010 e della sentenza n. 178 del 2015 della Corte
Costituzionale, depositata il 23/07/2015 e pubblicata in G.U. N. 30 del 29/07/2015, rivendicando le conseguenti differenze retributive.
3 In sede di note di udienza del 17.9.2025 la parte ricorrente, nel prendere atto della pronuncia della Corte di Cassazione n. 1726/2025 ha modificato le conclusioni inizialmente formulate, rinunciando, sostanzialmente al riconoscimento ai fini economici dell'annualità
2013, ed insistendo nel riconoscimento di tale annualità ai fini giuridici, con conseguente adeguamento e rettifica del decreto di ricostruzione carriera.
Il resistente nulla ha controdedotto su tale rimodulazione della domanda. CP_1
Ad ogni modo si ritiene ammissibile la diversa articolazione delle conclusioni formulate in sede di note di udienza da parte ricorrente, determinando una riduzione della pretesa iniziale che, in quanto tale e così come formulata, non necessita neppure di accettazione della controparte, integrando una rinuncia alla domanda di pretesa economica delle differenze retributive.
Tanto premesso, la domanda può essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Come noto, la questione inerente al blocco dell'anno 2013 è stata di recente oggetto di una pronuncia chiarificatrice da parte della Corte di Cassazione, le cui argomentazioni si ritengono corrette e, come tali, vanno integralmente richiamate (cfr. sent. n. 13618/2025).
In particolare, la Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito analiticamente tutta la normativa di riferimento ed avendo preso atto del contrasto giurisprudenziale che si è determinato sulla materia, ha così statuito:
“Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo
2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della
4 contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
5 In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» ( Corte Cost. n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento.
In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in
6 epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n.
16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
Trasponendo tali principi al caso di specie va, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico, mentre va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle domande relative agli effetti economici sulla posizione stipendiale e alle differenze retributive.
3. Considerata la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, solo da ultimo risolta dalla
Corte di Cassazione, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 202/2025, così provvede:
• dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno
2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente ad adottare i provvedimenti di adeguamento
7 conseguenti, in particolare a mantenere distinta, in sede di ricostruzione della carriera,
l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini;
• dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande relative agli effetti economici sulla posizione stipendiale e alle differenze retributive;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 24.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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