Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 06/10/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00356/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00209/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di AR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2025, proposto da
IA NI, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 48/2024 del Tribunale di Chieti, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13/02/2024, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l’assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l’importo di € 500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente nell’anno scolastico 2018/19 quale contributo alla sua formazione professionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-con la sentenza in atti, di cui si chiede la ottemperanza, e nei limiti e termini in essa indicati, è stato riconosciuto alla parte ricorrente il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art.1 commi 121 ss. L.107/2015, in relazione agli anni scolastici specificati;
-ai sensi dell’articolo 74 c.p.a. “ Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme” ;
- questioni analoghe sono state affrontate e risolte da questo Tribunale in senso favorevole alle parti ricorrenti con numerose sentenze (cfr. a esempio sentenza 267 del 225: “ Il Collegio rileva la presenza del titolo e la mancata ottemperanza al giudicato di cui alla summenzionata sentenza del Tribunale ordinario, nonché l’avvenuto superamento del termine dei 120 giorni dalla notifica della sentenza, ex art.14, comma 1 del D.L. n.669 del 1996 (conv. in Legge n.30 del 1997). A tal proposito, nonostante la presenza anche di pronunce di diverso avviso, quanto alla ottemperanza di sentenze di condanna al pagamento di somme di danaro, il Collegio ritiene di confermare il proprio orientamento secondo cui ai sensi dell’art. 14 del D.L. 31/12/1996, n. 669: “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”. La trascritta norma, evidentemente calibrata sul processo civile, è stata ritenuta applicabile al procedimento di ottemperanza (fra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 7/4/2015, n. 1772 e 22/5/2014, n. 2654), ma con i necessari adattamenti. In particolare il citato art. 14 del D.L. n. 669/1996 si riferisce al “titolo esecutivo”, il quale tuttavia solo ai fini dell’esecuzione civile deve essere spedito in forma esecutiva; al contrario l’art. 115, comma 3, c.p.a. stabilisce espressamente che, ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva (Tar AR, sentenza 186 del 2023). Si rileva inoltre che, ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera e) della legge 241 del 1990, il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione; dunque l’organo intimato non può giustificare la propria inottemperanza facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero chiamato in giudizio.
Ne consegue che il gravame va accolto, perché fondato, nei termini di seguito esposti. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve procedere alla esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario - che menziona infatti espressamente la cd. carta del docente - in favore della parte ricorrente con le modalità di seguito descritte.
Le somme accertate in sentenza, relative al cd. bonus carta docenti, dovranno essere accreditate in conto carta elettronica del docente ai fini di cui all’articolo 1 comma 121 della legge 107 del 2015. Il tutto con accessori come per legge, secondo quanto indicato dal medesimo Tribunale ordinario, ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla notifica o comunicazione della presente sentenza. Per il caso di perdurante inerzia decorso il suddetto termine, viene nominato sin d’ora un commissario ad acta, in persona del Prefetto pro tempore di (….), con possibilità di delega a un suo funzionario, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inerte entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni; le eventuali spettanze del commissario ad acta, poste a carico dell’Amministrazione soccombente, verranno liquidate, previa idonea documentazione, con separato decreto. Non sussistono di contro i presupposti per la condanna alle penalità di mora, ex art.114, comma 4e c.p.a., tenuto conto dell’importo contenuto da corrispondere e della produzione di interessi in base alla sentenza della cui ottemperanza si tratta. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del legale della ricorrente, dichiaratosi antistatario”) ;
- non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento, cui pertanto si rinvia per tutte le questioni poste nel presente giudizio, inclusa la condanna alle spese, con la precisazione che il commissario ad acta viene individuato nella persona del Prefetto pro tempore di Chieti, con possibilità di delega a un suo funzionario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di AR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati e dispone quanto specificato in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00) oltre contributo unificato, ove versato, e accessori di legge, da distrarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO