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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 611/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
LA BROCCA VINCENZO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4295/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240006018890021729575 IMU-TASI
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240006047390036167565 IMU-TASI
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240006063820040860262 IMU-TASI
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240006063820040792313 IMU-TASI
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240006063820040789171 IMU-TASI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 4295/2025, depositato in modalità telematica, il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, a seguito di visura/ispezione presso il PRA Pubblico Registro Automobilistico – effettuata in data 22.05.2025, apprendeva dell'esistenza dell'iscrizione a carico del motociclo targato Targa_1 di sua proprietà, dei fermi amministrativi nr. 20240006018890021729575 del 12.09.2024; nr. 20240006047390036167565 del 20.01.2025; nr. 20240006063820040860262 del 20.05.2025; nr.
20240006063820040792313 del 20.05.2025; nr. 20240006063820040789171 del 20.05.2025; emessi dalla società R.T.I. MUNICIPIA SPA e GAMMA TRIBUTI SRL, nella sua qualità di concessionario per la riscossione dei tributi del Comune di Salerno, chiedendone l'annullamento.
A VI UC
I fermi amministrativi sono nulli o comunque insanabilmente viziati, in quanto l'ente impositore non ha ritualmente notificato gli avvisi di liquidazione sui quali si pretendono fondati, né accertamenti prodromici o altri atti interruttivi del termine di prescrizione.
Il Comune di Salerno, si è regolarmente costituito nel giudizio con proprie contro deduzioni, limitatamente alle contestazioni rivolte alla formazione del credito tributario ed alla sua decadenza, chiede di rigettare il ricorso in quanto inammissibile/infondato per la mancata opposizione dei prodromici avvisi di accertamento regolarmente notificati e, per l'effetto, confermare la pretesa tributaria dovuta per le annualità 2013 e 2014.
La MUNICIPIA SPA – ABACO SPA, si è regolarmente costituita in giudizio con proprie contro deduzioni, ed in via preliminare ed assorbente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per la sua tardività, con vittoria di spese.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
VI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è inammissibile.
Preliminarmente la Corte osserva che nello specifico, le iscrizioni di fermo amministrativo nr.
20240006063820040860262 del 20.05.2025; nr. 20240006063820040792313 del 20.05.2025; nr.
20240006063820040789171 del 20.05.2025, di cui il ricorrente apprendeva l'esistenza dalla visura al PRA, non rientrano nella giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria, in quanto relative a violazione del Codice della Strada, e pertanto per le stesse sussiste, in ogni caso, un difetto di giurisdizione ai sensi dell'articolo
3 del D. Lgs n. 546/1992.
Per quanto concerne, invece, le iscrizioni di fermo amministrativo nr. 20240006018890021729575 del 12.09.2024; nr. 20240006047390036167565 del 20.01.2025; la Corte osserva che il ricorrente sia venuto a conoscenza delle iscrizioni dei fermi amministrativi attraverso una visura al PRA, indicandola come atto impugnato.
La parte ricorrente, ha introdotto il ricorso, non sulla base di un regolare atto impugnato, da parte di un ente impositore, bensì sulla base delle visure al PRA, autonomamente acquisite che peraltro, per come specificato,
“non costituiscono certificazione”.
La visura al PRA non è un atto impositivo e quindi non può essere impugnato, non può essere considerata un atto impugnabile nel processo tributario, così come previsto dall'articolo 19 del D. Lgs n. 546/1992. Gli atti tributari impugnabili, sono quelli che modificano in modo immediato e concreto la posizione debitoria o fiscale del contribuente. Questi atti – una volta notificati – fanno decorrere i termini per la presentazione del ricorso, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs n.546/1992.
Nel caso di specie, nessun atto impositivo è stato notificato al contribuente, il quale in modo autonomo ha provveduto ad effettuare una “ispezione” presso il PRA, che notoriamente non è un ente impositore, bensì un pubblico registro (automobilistico) che assolve esclusivamente ad una funzione pubblicitaria, estraendo una visura dalla quale risulta annotato il provvedimento di fermo amministrativo.
Nella considerazione che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 26283/2022, ha ulteriormente limitato la possibilità di impugnazione degli estratti di ruolo, (documenti emessi da un ente di riscossione, per conto di un ente impositore), se non in presenza di precise condizioni, chiarendo che queste mirano all'annullamento del debito iscritto e non si configurano come una procedura di impugnazione tributaria, è impensabile che una visura al PRA, (che si ripete non è né un ente di riscossione, né impositivo), possa essere assunta al pari di un atto impositivo impugnabile dinanzi le Corti di Giustizia Tributaria, oltre tutto mai
“notificata” al contribuente, e con la presunta finalità di portare a conoscenza del medesimo una ben individuata pretesa tributaria esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche in modo da far sorgere l'interesse del contribuente a tutelarsi giudizialmente.
Nel caso in esame, in cui le iscrizioni a ruolo delle somme dovute per i tributi TARI 2013 e 2014, sono state impugnate mediante l'allegazione di visure/ispezioni al PRA;
al contrario la produzione in atti delle copie delle notifiche regolarmente eseguite, da parte del resistente, esclude che delle stesse la ricorrente sia venuta a conoscenza solo mediante consultazione causale al PRA;
sicché il ricorso deve ritenersi inammissibile, non potendo la strumentale impugnazione delle visure effettuate al PRA, trasformare la natura impugnatoria e di merito del processo tributario, in giudizio di natura accertativa, con aggiramento dei termini di decadenza per l'impugnazione.
Orbene, alla luce dell'inammissibilità del ricorso basato su un estratto semplificato, ovvero una visura priva di valore giuridico e della mancanza di prove di un concreto pregiudizio da parte del ricorrente, la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Le spese di giudizio seguono, come per legge la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro
500,00.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
LA BROCCA VINCENZO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4295/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240006018890021729575 IMU-TASI
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240006047390036167565 IMU-TASI
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240006063820040860262 IMU-TASI
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240006063820040792313 IMU-TASI
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240006063820040789171 IMU-TASI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 4295/2025, depositato in modalità telematica, il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, a seguito di visura/ispezione presso il PRA Pubblico Registro Automobilistico – effettuata in data 22.05.2025, apprendeva dell'esistenza dell'iscrizione a carico del motociclo targato Targa_1 di sua proprietà, dei fermi amministrativi nr. 20240006018890021729575 del 12.09.2024; nr. 20240006047390036167565 del 20.01.2025; nr. 20240006063820040860262 del 20.05.2025; nr.
20240006063820040792313 del 20.05.2025; nr. 20240006063820040789171 del 20.05.2025; emessi dalla società R.T.I. MUNICIPIA SPA e GAMMA TRIBUTI SRL, nella sua qualità di concessionario per la riscossione dei tributi del Comune di Salerno, chiedendone l'annullamento.
A VI UC
I fermi amministrativi sono nulli o comunque insanabilmente viziati, in quanto l'ente impositore non ha ritualmente notificato gli avvisi di liquidazione sui quali si pretendono fondati, né accertamenti prodromici o altri atti interruttivi del termine di prescrizione.
Il Comune di Salerno, si è regolarmente costituito nel giudizio con proprie contro deduzioni, limitatamente alle contestazioni rivolte alla formazione del credito tributario ed alla sua decadenza, chiede di rigettare il ricorso in quanto inammissibile/infondato per la mancata opposizione dei prodromici avvisi di accertamento regolarmente notificati e, per l'effetto, confermare la pretesa tributaria dovuta per le annualità 2013 e 2014.
La MUNICIPIA SPA – ABACO SPA, si è regolarmente costituita in giudizio con proprie contro deduzioni, ed in via preliminare ed assorbente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per la sua tardività, con vittoria di spese.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
VI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è inammissibile.
Preliminarmente la Corte osserva che nello specifico, le iscrizioni di fermo amministrativo nr.
20240006063820040860262 del 20.05.2025; nr. 20240006063820040792313 del 20.05.2025; nr.
20240006063820040789171 del 20.05.2025, di cui il ricorrente apprendeva l'esistenza dalla visura al PRA, non rientrano nella giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria, in quanto relative a violazione del Codice della Strada, e pertanto per le stesse sussiste, in ogni caso, un difetto di giurisdizione ai sensi dell'articolo
3 del D. Lgs n. 546/1992.
Per quanto concerne, invece, le iscrizioni di fermo amministrativo nr. 20240006018890021729575 del 12.09.2024; nr. 20240006047390036167565 del 20.01.2025; la Corte osserva che il ricorrente sia venuto a conoscenza delle iscrizioni dei fermi amministrativi attraverso una visura al PRA, indicandola come atto impugnato.
La parte ricorrente, ha introdotto il ricorso, non sulla base di un regolare atto impugnato, da parte di un ente impositore, bensì sulla base delle visure al PRA, autonomamente acquisite che peraltro, per come specificato,
“non costituiscono certificazione”.
La visura al PRA non è un atto impositivo e quindi non può essere impugnato, non può essere considerata un atto impugnabile nel processo tributario, così come previsto dall'articolo 19 del D. Lgs n. 546/1992. Gli atti tributari impugnabili, sono quelli che modificano in modo immediato e concreto la posizione debitoria o fiscale del contribuente. Questi atti – una volta notificati – fanno decorrere i termini per la presentazione del ricorso, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs n.546/1992.
Nel caso di specie, nessun atto impositivo è stato notificato al contribuente, il quale in modo autonomo ha provveduto ad effettuare una “ispezione” presso il PRA, che notoriamente non è un ente impositore, bensì un pubblico registro (automobilistico) che assolve esclusivamente ad una funzione pubblicitaria, estraendo una visura dalla quale risulta annotato il provvedimento di fermo amministrativo.
Nella considerazione che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 26283/2022, ha ulteriormente limitato la possibilità di impugnazione degli estratti di ruolo, (documenti emessi da un ente di riscossione, per conto di un ente impositore), se non in presenza di precise condizioni, chiarendo che queste mirano all'annullamento del debito iscritto e non si configurano come una procedura di impugnazione tributaria, è impensabile che una visura al PRA, (che si ripete non è né un ente di riscossione, né impositivo), possa essere assunta al pari di un atto impositivo impugnabile dinanzi le Corti di Giustizia Tributaria, oltre tutto mai
“notificata” al contribuente, e con la presunta finalità di portare a conoscenza del medesimo una ben individuata pretesa tributaria esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche in modo da far sorgere l'interesse del contribuente a tutelarsi giudizialmente.
Nel caso in esame, in cui le iscrizioni a ruolo delle somme dovute per i tributi TARI 2013 e 2014, sono state impugnate mediante l'allegazione di visure/ispezioni al PRA;
al contrario la produzione in atti delle copie delle notifiche regolarmente eseguite, da parte del resistente, esclude che delle stesse la ricorrente sia venuta a conoscenza solo mediante consultazione causale al PRA;
sicché il ricorso deve ritenersi inammissibile, non potendo la strumentale impugnazione delle visure effettuate al PRA, trasformare la natura impugnatoria e di merito del processo tributario, in giudizio di natura accertativa, con aggiramento dei termini di decadenza per l'impugnazione.
Orbene, alla luce dell'inammissibilità del ricorso basato su un estratto semplificato, ovvero una visura priva di valore giuridico e della mancanza di prove di un concreto pregiudizio da parte del ricorrente, la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Le spese di giudizio seguono, come per legge la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro
500,00.