Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00168/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00311/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 311 del 2024, proposto dalla dott.ssa NT GA, rappresentata e difesa dall’avv.to Fabrizio Scagliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda U.L.S.S. n. 2 della Marca Trevigiana, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv.to Marco Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del dott. Filippo CO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-della deliberazione del Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 2 della Marca Trevigiana assunta al prot. n. 2596 del 29.12.2023, di approvazione degli atti dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore della struttura complessa per l'U.O.C. Farmacia – Treviso, indetto con deliberazione del Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 2 della Marca Trevigiana n. 1052 del 26 maggio 2023, pubblicato con protocollo n. 98742 del 26 maggio 2023;
-del verbale della Commissione esaminatrice del 20 dicembre 2023;
-di tutti gli atti della procedura presupposti, successivi e comunque connessi, ivi compresa la nomina del dott. Filippo CO quale soggetto proclamato vincitore, nei limiti dell’interesse declinato dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 della Marca Trevigiana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il dott. CO NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La dott.ssa NT GA ha risposto all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa (u.o.c.) “Farmacia” a Treviso.
La selezione è stata indetta con deliberazione del Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 2 della Marca Trevigiana n. 1052 del 26 maggio 2023.
All’esito della procedura la dott.ssa GA è risultata seconda classificata con 58,45 pt. totali, alle spalle del dott. Filippo CO che, avendo conseguito il punteggio complessivo di 61,15 pt., è stato proclamato vincitore e nominato con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 2596 del 29.12.2023.
2. Questa delibera e gli atti della procedura vengono impugnati nel presente giudizio, affidato ad un unico, articolato, motivo così rubricato: “ violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992, della D.G.R. Veneto n. 1096/2022, in particolare del suo allegato A), e della deliberazione del Direttore Generale dell’Ulss 2 Marca Trevigiana n.1052/2023. Violazione e falsa applicazione, nella redazione del giudizio e nella formazione della graduatoria di merito, dei criteri che la commissione si è data. Eccesso di potere: eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, arbitrarietà ed errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili: contrasto tra i criteri prefissati dalla commissione e la loro concreta applicazione. Eccesso di potere per insufficienza di motivazione, da intendersi come difetto di elementi atti a ricostruire l’iter logico seguito dalla commissione. Eccesso di potere per sviamento”.
In estrema sintesi la ricorrente, premessa la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo in ragione della veste oramai concorsuale della procedura di conferimento dell’incarico di direzione di una struttura complessa, in sostanza ha messo in discussione i giudizi della Commissione esaminatrice.
Essa, riassuntivamente, nella valutazione di alcuni specifici elementi da prendere in considerazione per l’attribuzione dei punteggi ai candidati, non avrebbe rispettato la normativa vigente (nazionale e di fonte regionale) e gli stessi criteri che si era autovincolata a seguire.
Ricalcolando il punteggio attribuito al controinteressato il migliore candidato sarebbe la ricorrente, essendo stato sottovalutato il suo curriculum così come sopravvalutato quello del vincitore.
In principalità la dott. Grana ha quindi chiesto di essere proclamata vincitrice del concorso, insistendo, in via subordinata, a che il Tribunale ordini all’U.L.S.S. di procedere ad una nuova valutazione dei due candidati odierni ricorrente e controinteressato limitatamente agli elementi contestati nell’odierno giudizio.
3. L’U.L.S.S. n. 2 della Marca Trevigiana si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, da ritenersi anzitutto inammissibile sotto il profilo del difetto di giurisdizione del Giudice adito. Nel merito, l’impugnativa dovrebbe comunque essere rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto.
4. Le parti si sono poi scambiate le memorie conclusive in vista dell’udienza pubblica dell’11.12.2025, all’esito della quale, dopo la puntuale discussione dei legali di entrambe le parti, il Collegio ha introitato la causa per la decisione.
5. Il ricorso va accolto nei limiti e termini qui di seguito esposti.
6. Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo a conoscere la controversia in esame, ai sensi dell'art. 63, comma 4°, del D.Lgs. n. 165/2001.
La ricorrente ha contestato gli atti della procedura di conferimento dell’incarico di direzione dell’u.o.c. Farmacia a Treviso, indetta con deliberazione del D.G. dell’U.L.S.S. n. 2 della Marca Trevigiana n. 1052/2023. La procedura, a seguito delle modifiche recate, dall’art. 20 della L. n. 118/2022, all’art. 15, comma 7° bis del D.Lgs. n. 502/1992, è oggi attratta al modello concorsuale, con conseguente applicazione del citato art. 63, comma 4°, del D.Lgs. n. 165/2001 per cui “ restano devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni […] ”.
Difatti nella fattispecie in questione, come ricorda la stessa difesa dell’Azienda resistente, la selezione è stata condotta da un’apposita Commissione esaminatrice che ha proceduto all’analisi comparativa dei curricula dei candidati sulla base di criteri predeterminati, e ad effettuare un successivo colloquio individuale, stilando, al termine, una graduatoria finale dalla quale il D.G. dell’U.L.S.S. ha scelto il candidato che ha conseguito il miglior punteggio.
Il Collegio condivide le conclusioni della più recente giurisprudenza del Giudice d’Appello, che ha statuito che la procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali di unità complesse in ambito sanitario, quando è condotta mediante avviso pubblico che prevede la formazione di una graduatoria vincolante dei candidati e una valutazione comparativa dei candidati basata su criteri predeterminati, rientra nelle ipotesi di procedure concorsuali per le quali è competente il Giudice amministrativo ai sensi del citato art. 63.
In particolare, è stato messo in evidenza che, a seguito della novella legislativa, il precedente momento dominante ispirato ad una logica esclusivamente fiduciaria è venuto meno, per dare spazio all’aspetto della valutazione concorrente dei candidati, ritenuto oramai come l’elemento centrale della selezione (in questo senso vd. C.d.S., sez. III, 30 aprile 2025, n. 3684, che richiama le sentenze n. 578/2025 e n. 8344/2024. Cfr. altresì, da ultimo, l’ordinanza del C.d.S., sez. III, n. 3879/2025).
Non sono pertinenti i precedenti giurisprudenziali citati dall’Azienda Sanitaria, perché o si riferiscono a contestazioni di atti che esulano da un pubblico concorso ( id est l’istituzione o individuazione di strutture complesse all’interno di un dipartimento dell’Azienda, ovvero il pagamento di spettanze retributive pretese per aver svolto compiti di direzione dell’u.o.c.), oppure riguardano il sistema di reclutamento anteriore alla novella legislativa del 2022.
Non conduce a diverse conclusioni nemmeno il fatto che il concorso sia teso al conferimento di un incarico dirigenziale, per il quale il comma 1° dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede la giurisdizione del Giudice Ordinario.
La norma appena citata recita infatti che: “ 1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo” .
La previsione di cui al citato comma 1° fa salva l’applicazione del successivo comma 4°, confermando dunque la giurisdizione del Giudice amministrativo sulle controversie in materia di procedure concorsuali come quella in esame.
7. Ciò statuito, occorre brevemente ricordare che la disciplina delle modalità di accesso alla dirigenza sanitaria è contenuta nell’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992, il quale affida alle Regioni il compito di individuare i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa fissando, al contempo, alcuni principi di base per cui:
-la selezione è effettuata da una Commissione appositamente nominata (comma 7° bis lett. a);
-“ sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. (comma 7° bis lett. b);
-“ Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio ” (comma 7° bis lett. b).
7.1. In attuazione di tale disposto normativo la Regione Veneto ha approvato delle linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di strutture complesse adottando la d.G.R. n. 1096/2022, che nel suo allegato “A” prevede, essenzialmente, che “ la commissione, prima dello svolgimento del colloquio, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nel relativo verbale, del curriculum dei candidati e procede ad effettuare la relativa valutazione” , aggiungendo che “ la commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio” .
Nel caso di specie l’U.L.S.S. n. 2 della Marca Trevigiana ha stabilito i criteri di giudizio prima di effettuare la valutazione dei candidati (cfr. il verbale del 20.12.2023), e tuttavia la dott.ssa GA sostiene che la Commissione, nell’esaminare alcuni degli elementi da prendere in considerazione per la valutazione dei curricula dei candidati, non avrebbe rispettato la normativa vigente, come pure gli stessi parametri di giudizio che si era auto vincolata a seguire.
Vengono in discussione tre delle sei voci ( items ) in cui si articolava il giudizio sul curriculum , e precisamente quello della “ posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione ”, quello della “ tipologia e quantità delle prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso in estratto in GU e certificato dal direttore sanitario sulla base delle attestazioni del direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza ” e infine quello attinente alla “ tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato cha svolto la sua attività e tipologia delle prestazioni erogate dalla strutture medesime .
7.2. L’Amm.ne smentisce la fondatezza delle critiche rivolte nei confronti di tutti e tre gli elementi e pure deduce che la discrezionalità esercitata dalla Commissione, non essendo affetta da profili di palese illogicità, non è utilmente sindacabile in questo giudizio.
7.3. Il Collegio ritiene che l’operato della Commissione vada esente dalle censure di illegittimità formulate dalla ricorrente relativamente al primo e terzo elemento, ma non rispetto al secondo item .
7.4. Quanto all’elemento della “ posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione ”.
7.4a. All’esito della valutazione, al controinteressato dott. CO sono stati attribuiti 11,20 pt., mentre alla ricorrente 14 pt. La dott.ssa GA contesta tale divario di punteggio assumendo che 2,80 punti di differenza non sarebbero realmente rappresentativi del diverso peso qualitativo del suo curriculum rispetto a quello del controinteressato. In particolare, nella valutazione degli incarichi ricoperti dai due candidati la Commissione avrebbe dovuto proporzionare i punteggi di ciascuna tipologia di incarico alla durata di ognuno di essi, come dichiarata nel curriculum .
A dire della ricorrente, infatti, i criteri della Commissione già prevedevano un “peso” predeterminato per ogni singola tipologia di incarico, passando da 15 punti per gli incarichi più significativi fino a 6 pt. per quelli di minore importanza, rimanendo alla Commissione solo da valutare l’elemento della durata di ciascun incarico. Pertanto, assumendo il punteggio fisso indicato dai criteri di valutazione quale coefficiente moltiplicatore per i mesi di durata dei singoli incarichi, quelli svolti dal dott. CO, rispetto alla dott.ssa GA, non avrebbero meritato più di 8,09 pt., e conseguentemente il punteggio complessivo attribuibile al curriculum del controinteressato sarebbe stato di soli 28,04 pt., già bastevoli a proclamare la ricorrente vincitrice della selezione.
La tesi non è persuasiva.
7.4b. Innanzitutto la doglianza impinge in materia riservata alla discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice e, anche per come è formulata -dal momento che critica uno specifico punteggio attribuito al controinteressato-, è inammissibile perché con essa la parte, in sostanza, chiede a questo Tribunale di sostituire la propria valutazione a quella espressa dall’organo valutatore.
7.4c. Peraltro già in fatto non è giustificata la tesi per cui la Commissione d’esame non avrebbe colto il divario fra i profili dei due candidati, tant’è vero che ha assegnato un punteggio alla ricorrente superiore di quasi 3 pt. rispetto a quello riportato dal controinteressato.
7.4d. Le censure della ricorrente sono in ogni caso anche infondate in diritto, al cospetto di valutazioni che non appalesano elementi di illogicità od irragionevolezza manifeste, solo rispetto alle quali è consentito il sindacato dell’operato della Commissione nell’attribuzione dei punteggi.
Occorre subito evidenziare che per l’elemento in esame l’organo valutativo ha previsto l’attribuzione di un massimo di 15 pt. alla stregua dei criteri di seguito trascritti (vd. il verbale del 20.12.2023): “vengono attribuiti fino a 15 punti per incarico di direzione di Dipartimento / incarico di direzione di Struttura Complessa;
fino a 13 punti per incarico f.f. di direzione di Struttura Complessa;
fino a 11 punti per incarico di Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale;
fino a 9 punti per incarico di direzione di Struttura Semplice / incarico di Alta o Altissima Specializzazione / Alta professionalità;
fino a 6 punti per altri incarichi.
In caso di incarichi concomitanti, si considera quello più favorevole al candidato.
L'attribuzione dei punteggi di cui sopra è comprensiva della valutazione della specificità degli incarichi e dei relativi ambiti di autonomia del candidato, della durata e della struttura ove lo stesso presta servizio”.
Il Collegio osserva che il valore, in termini numerici, delle diverse tipologie di incarichi ( id est il “peso” di essi), non risulta previsto in misura fissa, essendo semplicemente indicati degli scaglioni di punteggi da rapportare al diverso tipo di incarico. E la valutazione che la Commissione è chiamata a compiere nel concretizzare l’astratto range valoriale rispetto alle peculiarità del singolo incarico dichiarato nel curriculum dei candidati è di tipo qualitativo, fondandosi sull’esame complesso e complessivo di vari elementi sostanziali non limitati (né limitabili) alla sola durata dell’incarico.
La tesi della dott.ssa GA è perciò errata sotto il principale aspetto metodologico.
Difatti la discrezionalità valutativa della Commissione non si è affatto esaurita né può dirsi pressocché consumata nel momento dell’introduzione dei criteri selettivi, e in particolare della previsione di punteggi massimi per categorie di incarichi.
Si tratta unicamente di soglie valoriali entro le quali contenere e meglio esplicitare l’esito della discrezionalità tecnico-valutativa della Commissione, tenuta ad apprezzare il singolo incarico indicato dal concorrente non solo in base al dato numerico della sua durata, ma allargando la visuale ad altri elementi sostanziali -ossia la specificità del singolo incarico, gli ambiti di autonomia del candidato e la struttura ove il candidato stesso ha prestato servizio- che, insieme alla durata, sono indici parimenti rivelatori della qualità delle esperienze maturate dal candidato.
Correttamente pertanto la Commissione ha giudicato i candidati in base a criteri che non riducono la posizione funzionale del candidato ad una somma aritmetica di periodi di esperienza professionale.
Del resto la valutazione delle funzioni espletate dal controinteressato che viene proposta dalla ricorrente finisce per confliggere con gli stessi criteri adottati dalla Commissione, invero non contestati nella loro legittimità in fase introduttiva.
Difatti la tesi per cui il punteggio da attribuire al controinteressato avrebbe dovuto essere al massimo di 8,09 pt. non tiene conto del fatto che, come emerge dal curriculum del dott. CO, questi ha svolto (tra i più significativi) anche l’incarico di direttore f.f. dell’u.o.c. Farmacia Ospedaliera PP.OO. Cittadella e Camposampiero. La sua posizione non avrebbe potuto essere valutata meno di 11 pt. perché a questa soglia massima corrisponde la valutazione dell’incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale, vale a dire una posizione funzionale inferiore rispetto a quella di direzione, pur da facente funzioni, di una struttura complessa, effettivamente assunta dal controinteressato a partire dal 16.2.2023.
Sicché la tesi della dott.ssa GA finisce per contraddire la premessa da cui muove, ossia il dovere della Commissione di rispettare i criteri valutativi cui si è autovincolata, dunque anche quello che, scandendo per importanza i diversi incarichi, non consente di scendere al di sotto di certi punteggi, così limitando i margini valutativi della Commissione e al contempo, come anticipato, rendendo maggiormente intellegibile il punteggio numerico finale.
Infine il Tribunale non può che condividere le conclusioni della difesa dell’U.L.S.S. nella parte in cui evidenziano che la differenza di 2,8 pt. tra i due candidati trova la sua logica giustificazione in considerazione del fatto che, da un lato, il punteggio di 11,20 pt. riconosciuti al dott. CO riflette tutte le esperienze del controinteressato, anche prendendo in considerazione il minor periodo di esercizio dell’incarico di direzione f.f. di struttura complessa all’interno della relativa fascia valutativa, per la quale era previsto un tetto massimo di 13 pt.; mentre invece, dall’altro lato, i 14 pt. della dott.ssa GA premiano il suo ruolo di direzione di struttura complessa e dipartimentale “Metodi e controllo” presso l’ESTAR, tenuto parimenti conto del relativo inquadramento nella dirigenza professionale amministrativa e non in quella specifica della dirigenza di “farmacia” relativa all’incarico oggetto della selezione.
Di ciò dà conto la valutazione del curriculum professionale dei candidati allegata al verbale del 20.12.2023.
Il giudizio reso dalla Commissione a proposito di questo elemento, non essendovi ragioni per ritenerlo inattendibile sotto l’aspetto tecnico, non è pertanto utilmente contestabile dalla ricorrente.
7.5. Quanto all’elemento della “ tipologia e quantità delle prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso in estratto in GU e certificato dal direttore sanitario sulla base delle attestazioni del direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza ”.
7.5a. Al dott. CO sono stati attribuiti 16 pt. ritenendo che il suo curriculum avesse una “alta” corrispondenza al profilo di ruolo oggetto della selezione, mentre la dott.ssa GA ha conseguito 12 pt. per l’aderenza “medio alta” del suo profilo. La ricorrente, anzitutto, contesta la valutazione del controinteressato sulla tipologia delle prestazioni effettuate, assumendo che per un giudizio di alta attinenza del profilo serviva che il candidato dimostrasse di aver maturato un profilo gestionale in una direzione di farmacia di un ospedale hub di medio grandi dimensioni ed a carattere generalista. Il dott. CO non avrebbe mai prestato servizio presso un ospedale hub ma solo in strutture cc.dd. spoke, e pertanto egli avrebbe al più potuto conseguire fino a 15 pt.
Al contempo non sarebbe giustificata l’attribuzione di soli 12 pt. alla dott.ssa GA, che oltre all’esperienza in un ospedale hub avrebbe maturato capacità manageriali relativamente al rispetto della programmazione regionale sui costi della farmaceutica e dei dispositivi medici.
Confrontando analiticamente i curricula dei due candidati, non emergerebbero elementi in grado di giustificare il punteggio più alto infine riconosciuto al dott. CO a dispetto della dott.ssa GA. Al più i profili dei due candidati avrebbero dovuto condurre la Commissione ad attribuire loro il medesimo punteggio.
La tesi della ricorrente è fondata nei sensi e limiti qui di seguito precisati.
7.5b. Per la valutazione dell’elemento in esame la Commissione ha previsto un massimo di 20 pt., specificando che “ vengono attribuiti fino a 20 punti per tipologia e quantità di prestazioni aventi alta corrispondenza al profilo di ruolo; fino a 15 punti per tipologia e quantità di prestazioni aventi medio-alta corrispondenza al profilo di ruolo, fino a 10 punti per tipologia e quantità di prestazioni aventi media corrispondenza al profilo di ruolo; fino a 2 punti per tipologia e quantità di prestazioni aventi bassa corrispondenza al profilo di ruolo” .
L’allegato ‘A’ all’avviso pubblico della selezione, nel delineare il profilo di ruolo del direttore di struttura complessa, quanto alla “pratica clinica e gestionale specifica dei candidati” ha precisato che:
“ in particolare si richiede un profilo gestionale maturato in una Direzione di Farmacia di un Ospedale HUB, di medio-grandi dimensioni e a carattere generalista”.
Nella parte finale riassuntiva dei “ Requisiti necessari per esercitare il profilo di ruolo descritto”, l’avviso ha meglio chiarito che:
“ Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico-gestionali propri della U.O., in modo sintetico, l’insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve attuare per esercitare il proprio ruolo. Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute dal candidato per soddisfare l’impegnativo specifico ruolo richiesto, con particolare riferimento all’esperienza maturata in un Ospedale HUB, di medio-grandi dimensioni a carattere generalista, e alle capacità manageriali di rispetto della programmazione regionale sui costi della farmaceutica e dei Dispositivi Medici” .
In fase di valutazione di questo item la Commissione esaminatrice si è limitata ad affermare che la documentazione fornita dai due candidati presenta, quanto alla dott.ssa GA, una “medio alta” corrispondenza al profilo di ruolo, e invece una “alta” corrispondenza quanto al dott. CO.
Ritiene il Collegio che questi giudizi non siano esaustivi a fronte dei profili curriculari dichiarati dai due candidati.
In particolare, non sono comprensibili le ragioni per cui le esperienze della dott.ssa GA, maturate presso l’ASST Garda in qualità di direttore di soc (servizi socio-sanitari) servizio di farmacia; presso l’ST Toscana; e anche in un ospedale hub provinciale quale quello di UN, renderebbero il suo profilo di “medio-alta” corrispondenza.
Mentre invece quelle del dott. CO sarebbero “altamente” attinenti al profilo ricercato nonostante la mancanza, confermata in giudizio dalla stessa difesa dell’Azienda, di una specifica esperienza in un ospedale hub di medio-grandi dimensioni a carattere generalista, che costituiva il proprium richiesto dall’Azienda per soddisfare lo specifico ruolo richiesto.
La comparazione e finanche il divario di ben 4 pt. a vantaggio del controinteressato -sufficienti ad assolvere positivamente alla c.d. prova di resistenza-, in sostanza, non appaiono conformi ai criteri dettati dall’avviso di selezione e sono oggettivamente lacunosi, con una consequenziale compromissione dell’impianto motivazionale, che non risulta completo nei necessari passaggi logici.
Non sono condivisibili le repliche della difesa dell’Azienda, che in giudizio, con riferimento alla dott.ssa GA, ha evidenziato come il suo curriculum non riporterebbe gli indicatori numerici delle prestazioni svolte né le schede riepilogative annuali richieste.
Si tratta tuttavia di una critica che non compare nella scheda di valutazione allegata al verbale del 20.12.2023 e che in ogni caso non rende ragione del differenziale tra i due curricula .
Né sono illuminanti gli argomenti dedotti dalla difesa dell’Azienda relativamente alla posizione del dott. CO, per il quale si afferma che l’attività di quest’ultimo abbraccerebbe tutti gli ambiti richiesti dal bando ma, al contempo, si dà anche atto del fatto che essa è stata comunque svolta in un ospedale di dimensioni più contenute rispetto ad una struttura hub ove ha invece prestato servizio la dott.ssa GA.
Ne deriva la ricorrenza dei lamentati vizi di carenza della motivazione e violazione delle disposizioni dell’avviso selettivo approvato con deliberazione del D.G. dell’U.L.S.S. n. 1052/2023.
Sotto tale profilo il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei verbali e della graduatoria impugnati, e con la necessità di rieditare la valutazione dei due candidati sotto l’aspetto qui in considerazione.
7.6. Quanto all’elemento della “ tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato cha svolto la sua attività e tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime” .
7.6a. Al dott. CO sono stati riconosciuti 3 pt. motivati dal fatto che “ il candidato presta servizio dal 2005 in struttura ospedaliera con complessità organizzativa/ambito territoriale medio ”, mentre la dott.ssa GA ha conseguito 3,50 pt. ritenendo che “ la candidata ha prestato e presta servizio dal 2016 in strutture con complessità organizzativa/ambito territoriale medio ”.
Secondo la ricorrente la Commissione avrebbe tenuto conto di tutta l’attività prestata dal dott. CO, ma non altrettanto relativamente al periodo prestato dalla dottoressa GA nell’ex U.L.S.S. n. 1 di UN sino al distacco nella Regione Veneto.
Conseguentemente, vi sarebbe una disparità di trattamento tra i due concorrenti, e la motivazione sul punto sarebbe illogica e violativa dei criteri di selezione.
Inoltre la dott.ssa GA ha dedotto che la valutazione avrebbe dovuto essere rapportata anche all’elemento della durata del periodo lavorativo, tenendo conto pure del periodo più o meno recente di permanenza presso l’Ente.
Sotto il promo aspetto il periodo lavorativo della ricorrente sarebbe complessivamente maggiore di sei anni rispetto a quello del dott. CO.
Dall’altra angolatura, invece, l’Amministrazione non avrebbe considerato l’ultimo periodo di lavoro prestato dalla ricorrente presso l’ESTAR Toscana, la cui elevata complessità organizzativa, non valorizzata dalla Commissione, discenderebbe dalla maggiore ampiezza territoriale servita dal predetto Ente.
Le tesi non convincono il Collegio.
7.6b. Per l’elemento in esame l’organo valutativo ha previsto l’attribuzione di un massimo di 5 punti specificando che “ vengono valutate tutte le tipologie di istituzioni presso le quali il candidato ha lavorato, con graduazione in base alla complessità organizzativa, alla vastità territoriale dell'Ente, avendo riguardo anche all'attinenza delle attività erogate con quelle della struttura complessa a concorso .
Il punteggio finale è un punteggio globale che tiene in considerazione gli elementi sopra descritti, rapportandolo alla durata del periodo lavorativo, nonché al periodo più o meno recente di permanenza presso l'Ente.
Viene comunque valutata solo la documentazione prodotta secondo le modalità contenute nel bando (certificazione rilasciata dall'Ente)”.
La Commissione ha poi graduato la valutazione in base ai seguenti parametri:
“Struttura ospedaliera con complessità organizzativa / ambito territoriale vasto 5 punti;
Struttura ospedaliera con complessità organizzativa / ambito territoriale medio da 3 a 4 punti;
Struttura ospedaliera con complessità organizzativa / ambito territoriale limitato da 1 a 2 punti”.
7.6c. In applicazione di tali criteri la Commissione ha accertato che la dott.ssa GA ha prestato e presta servizio in strutture con complessità organizzativa/ambito territoriale medio, analiticamente indicate nel prospetto valutativo allegato al verbale del 20.12.2023.
Tra queste emerge anche l’attività prestata presso l’Azienda Ulss n. 1 UN (ora U.L.S.S. n. 1 Dolomiti) dal 7.1.1999 al 1°.5.2018. L’esperienza presso la detta U.L.S.S. risulta dunque integralmente presa in considerazione dalla Commissione.
E tanto esclude la fondatezza della doglianza della ricorrente, anche nella parte che fa valere una presunta disparità di trattamento tra i candidati, che viceversa risultano esaminati secondo gli stessi criteri e/o parametri di giudizio e con una valutazione che, anche per il dott. CO, ha dato conto dell’attività prestata presso l’Azienda U.L.S.S n. 6 EU (ex Azienda U.L.S.S. n. 15 Alta Padovana), per l’effetto riscontrando la prestazione di servizio in una struttura ospedaliera con complessità organizzativa/ambito territoriale media.
Non è fondata nemmeno la tesi per cui la sola durata dell’incarico, ovvero l’estensione territoriale delle strutture presso le quali quest’ultimo è stato esercitato, avrebbe dovuto garantire alla ricorrente un punteggio maggiore di quello conseguito.
Difatti la ricorrente non indica quale diverso punteggio avrebbe meritato in considerazione di tali aspetti, e da tale angolo prospettico la censura si rivela dunque inammissibile per genericità.
Peraltro la ricorrente non sembra mettere in discussione l’inquadramento della tipologia di istituzioni presso cui ha prestato servizio tra quelle di ambito territoriale medio, per le quali è previsto un punteggio dai 3 ai 4 punti, limitandosi ad invocare gli elementi della durata del periodo lavorativo e della maggiore ampiezza territoriale delle strutture ST ed U.L.S.S. UN che le avrebbero garantito un più elevato punteggio.
Ma tale differenziale è stato effettivamente riconosciuto dalla Commissione con un punteggio maggiore rispetto al controinteressato.
E in ogni caso, gli elementi indicati dalla ricorrente (durata dell’incarico ed ampiezza territoriale e organizzativa degli Enti incaricanti) non sono i soli che la Commissione doveva valorizzare, componendo la più ampia valutazione “globale” che i criteri selettivi prevedevano avvenisse ponderando tutti gli aspetti della complessità, vastità territoriale e attinenza con la struttura oggetto del concorso. Da questa angolatura la difesa dell’U.L.S.S ha infatti messo in evidenza come la Regione e l’ST non siano enti ospedalieri, giustificando un livello di attinenza minore rispetto alla struttura ospedaliera oggetto della selezione.
Sotto quest’aspetto la valutazione della Commissione non presenta evidenti aspetti di illogicità e dunque non appare inattendibile.
Ciò comporta il rigetto delle doglianze qui esaminate.
8. In conclusione il ricorso, nei sensi e termini di cui in motivazione, va accolto limitatamente alle censure con le quali è stata contestata la legittimità della valutazione dell’elemento della “ tipologia e quantità delle prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso in estratto in GU e certificato dal direttore sanitario sulla base delle attestazioni del direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza ”.
Per effetto del detto accoglimento, la Commissione esaminatrice è tenuta a rivalutare i candidati odierni ricorrente e controinteressato rispetto a tale specifico item esternando le ragioni della diversa valutazione e dunque della prevalenza dell’uno sull’altro curriculum .
9. La particolare complessità delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie negli stretti limiti di cui in motivazione, con gli effetti di cui al § 8 della presente pronuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nelle camere di consiglio dei giorni 11 dicembre 2025, 15 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
Ida OL, Presidente
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
CO NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO NO | Ida OL |
IL SEGRETARIO