TAR Venezia, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 168
TAR
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Violazione e falsa applicazione normativa e criteri di valutazione

    Il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso, annullando gli atti impugnati limitatamente alla valutazione di un specifico elemento del curriculum, ritenendo che la commissione non abbia adeguatamente motivato la differenza di punteggio tra i candidati in relazione a tale elemento.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione normativa e criteri di valutazione

    Il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso, annullando gli atti impugnati limitatamente alla valutazione di un specifico elemento del curriculum, ritenendo che la commissione non abbia adeguatamente motivato la differenza di punteggio tra i candidati in relazione a tale elemento.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione normativa e criteri di valutazione

    Il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso, annullando gli atti impugnati limitatamente alla valutazione di un specifico elemento del curriculum, ritenendo che la commissione non abbia adeguatamente motivato la differenza di punteggio tra i candidati in relazione a tale elemento.

  • Rigettato
    Valutazione posizione funzionale e competenze

    Il Tribunale ritiene che la tesi della ricorrente non sia persuasiva, poiché la valutazione della commissione è espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile se non in presenza di illogicità manifeste. Inoltre, la metodologia proposta dalla ricorrente contrasterebbe con i criteri valutativi stabiliti.

  • Accolto
    Valutazione tipologia e quantità prestazioni

    Il Tribunale accoglie il ricorso su questo punto, ritenendo che i giudizi della commissione non siano esaustivi e che la differenza di punteggio non sia adeguatamente motivata né conforme ai criteri di selezione, con conseguente carenza di motivazione e violazione dell'avviso di selezione.

  • Rigettato
    Valutazione tipologia istituzioni e prestazioni erogate

    Il Tribunale rigetta le doglianze, ritenendo che l'esperienza della ricorrente sia stata integralmente presa in considerazione e che la valutazione sia stata effettuata secondo gli stessi criteri applicati al controinteressato. Inoltre, la censura sulla durata e ampiezza territoriale è considerata generica e la valutazione complessiva della commissione non presenta illogicità.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 168
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 168
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo