TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/07/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2117/2023 tra le parti:
cf ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. SENSI RICCARDO (cf ) C.F._2
ATTORE OPPONENTE
(cf ), Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. FUCILE STEFANO (cf ) C.F._3
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 24/07/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore opponente: come da nota scritta contenente p.c. dep. 24.4.2025, da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuta: come da nota scritta contenente p.c. dep. 22.4.2025, da intendersi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. e propongono opposizione avverso il d.i. Parte_1 Parte_2
n. 594/2023 emesso dall'intestato Tribunale, con clausola di provvisoria esecuzione, in data 29.5.2023 per l'importo di euro 81.156,46 oltre interessi e spese di procedura a titolo di saldo debitore di rapporto di conto corrente n.
02/066/660825 acceso in data 6.10.2017 cui accedeva apertura di credito fino alla concorrenza di € 200.000,00 in relazione al quale gli odierni opponenti hanno prestato garanzia fideiussoria fino alla concorrenza dell'importo di euro 240.000,00.
Costoro adducono, a denuncia dell'illegittimità del provvedimento monitorio:
(i) nullità del d.i. per mancata produzione dell'estratto integrale del conto corrente;
(ii) nullità delle fideiussioni datate 9.10.2017 per difetto di causa alla luce delle condizioni economiche dei garanti al tempo della sottoscrizione delle fideiussioni e successivamente;
(iii) nullità parziale delle fideiussioni quale conseguenza della nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6, 8 in quanto conformi al modello ABI;
(iv) violazione dell'art. 1957 c.c.;
(v) nullità dell'art. 3 delle fideiussioni per mancata doppia sottoscrizione in quanto clausola vessatoria e, pertanto, natura di obbligazione non solidale delle fideiussioni prestate;
(vi) nullità del d.i. ai sensi dell'art. 1956 c.c. e per violazione dell'art. 5 delle fideiussioni da parte della Banca;
(vii) condotta incauta e colposa di per aver concesso nuovo CP_2 credito alla creditrice principale;
e concludono per sentir
“IN VIA PRELIMINARE
Sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 594/2023 del 29.05.2023, nella causa in RG 1272/2023 emesso dal Tribunale di Pistoia
IN VIA DI ECCEZIONE RICONVENZIONALE
a) IN TESI: accertare e dichiarare la mancata produzione degli estratti conto integrali dall'inizio del rapporto di conto corrente come allegati del ricorso monitorio promosso da
e per l'effetto, ritenuto non assolto l'onere della prova da parte della CP_1 convenuta opposta, revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 594/2023 del 29.05.2023, nella causa in RG 1272/2023 emesso dal Tribunale di Pistoia;
b) IN ULTERIORE TESI: accertare e dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta il
09.10.2017 dai Sig.ri e , in quanto contratto privo di Parte_1 Parte_2 causa e per l'effetto revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 594/2023 del 29.05.2023, nella causa in RG 1272/2023 emesso dal Tribunale di Pistoia;
c) IN IPOTESI: accertare e dichiarare la nullità degli artt. 2, 6 e 8 contenuti nel contratto di fideiussione del 09.10.2017 e per l'effetto dichiarare non derogato l'art. 1957 c.c. e dunque, per le ragioni di cui al punto 3, accertare e dichiarare che la non CP_1 ha nel termine semestrale e in ogni caso diligentemente coltivato le proprie istanze nei confronti del debitore principale e dei fideiussori e dunque dichiarare estinta
l'obbligazione fideiussoria o comunque invalida, inefficace e tardiva, la proposizione del decreto ingiuntivo nei confronti dei Sig.ri e . Per l'effetto Parte_1 Parte_2 revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 594/2023 del 29.05.2023, nella causa in RG
1272/2023 emesso dal Tribunale di Pistoia;
d) IN ULTERIORE IPOTESI: accertare e dichiarare la nullità dell'art. 3 del contratto di fideiussione del 09.10.2017 per mancata doppia sottoscrizione in quanto clausola vessatoria e, per l'effetto, dichiarare la natura di obbligazione non solidale della fideiussione e conseguentemente, ritenuta l'azione non coltivata nei termini e diligentemente nei confronti della e nei confronti dei Sig.ri e Parte_3 Parte_1
, revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere Parte_2 inefficace il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 594/2023 del 29.05.2023, nella causa in RG 1272/2023 emesso dal Tribunale di Pistoia;
e) IN OGNI CASO: accertare la sopravvenuta nullità e/o inefficacia e/o decadenza e/o annullabilità delle fideiussione per aver omesso di notiziare il CP_1 Parte_2 anche ai sensi dell'art. 5 di predetta fideiussione e conseguentemente non aver consentito all'attore il legittimo esercizio del recesso, come illustrato in narrativa
f) IN OGNI CASO: accertare la sopravvenuta nullità e/o inefficacia e/o decadenza e/o annullabilità delle fideiussione per aver accordato la linea di credito CP_1 nonostante la società debitrice principale e cioè non avesse alcun Parte_3 fondamentale economico, finanziario e patrimoniale idoneo per la concessione dell'apertura e prosecuzione della linea di credito ed anzi fosse in situazione di default, come illustrato in narrativa
g) IN OGNI CASO: accertare la sopravvenuta nullità e/o inefficacia e/o decadenza e/o annullabilità delle fideiussione per aver omesso di valutare le condizioni CP_1 economiche sopravvenute dei fideiussori e ciononostante, senza notiziare i medesimi e consentire dunque il legittimo esercizio del recesso, aver concesso la nuova linea di credito, come illustrato in narrativa
h) IN OGNI CASO: accertare l'originaria nullità e/o inefficacia e/o decadenza e/o annullabilità delle fideiussione per aver omesso di valutare le condizioni CP_1 economiche dei fideiussori in essere nel 2017 che rendevano contraria a buona fede e lealtà contrattuale e comunque non appropriata e avventata, secondo i parametri di diligenza bancaria richiesta nel caso concreto, l'accensione di una garanzia di Euro 240 mila a fronte dei redditi dei fideiussori, come illustrato in narrativa
i) in tutte le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), h), dichiarare nullo, revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 594/2023 del 29.05.2023, nella causa in RG 1272/2023 emesso dal Tribunale di Pistoia
l) in ogni caso rigettare la domanda ingiuntiva di parte opposta perché infondata tanto in fatto quanto in diritto per i motivi meglio in atti esplicitati.
Con vittoria di spese e competenze di lite”. I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, in via preliminare sollevando eccezione di difetto di legittimazione attiva degli opponenti in ordine alle eccezioni dagli stessi avanzate circa i rapporti garantiti, contestando quindi nel merito i singoli motivi di opposizione avversari dei quali chiede il rigetto e così concludendo:
“Voglia il Tribunale di Pistoia, ogni contraria istanza respinta e disattesa e con il favore delle spese, in via preliminare ed in limine litis dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte opponente in ordine alle eccezioni dalla medesima avanzate in ordine ai rapporti garantiti nel merito
- respingere l'opposizione avversaria in quanto inammissibile e infondata sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e - in ogni caso,
- respingere la domanda di revoca della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto”.
I.3. Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., all'esito della prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c. vengono respinte sia l'istanza di sospensiva attorea ex art. 649 c.p.c. sia le richieste istruttorie formulate dai soli attori opponenti e viene e assegnato termine alle parti per lo svolgimento del procedimento di mediazione, obbligatorio vista la materia del contendere: quindi, conclusosi questo con esito negativo, viene fissata udienza di trattenimento della causa in decisione con assegnazione dei termini a ritroso di cui al novellato art. 189
c.p.c..
Nelle more, in occasione del deposito della memoria di replica (11.6.2025) il procuratore attoreo ha depositato istanza di interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c. nei riguardi del solo attore opponente stante Parte_2
l'intervenuto decesso in data 1.5.2025: con provvedimento in data odierna, cui integralmente si rinvia, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per la parte e disposta la separazione delle cause inerenti le Parte_2 domande svolte dai due attori opponenti con apertura di un nuovo fascicolo relativo alla sola opposizione proposta da laddove per Parte_2
l'opposizione proposta da si procede con la definizione del Parte_1 giudizio a seguito dell'udienza di trattenimento della causa in decisione del
26.6.2025 u.s..
****** II. Così soggettivamente delimitato l'odierno contendere, in forza del provvedimento interruttivo di cui s'è detto, reputa il Tribunale che l'opposizione promossa da avverso il d.i. n. 594/2023 non meriti Parte_1 accoglimento per quanto si viene sinteticamente a osservare.
Preliminarmente, deve convenirsi con la prospettazione attorea - del resto, non contestata dalla convenuta - circa la competenza funzionale di questo
Tribunale a conoscere anche dell'eccezione di nullità delle fideiussioni sollevata ex parte actoris, trattandosi non già di domanda riconvenzionale, bensì di eccezione riconvenzionale svolta al solo fine di paralizzare la pretesa monitoria in questa sede opposta e la cui cognizione rientra nella competenza funzionale del Giudice dell'opposizione.
Ciò detto, osserva il Tribunale, in antitesi con la tesi propugnata dalla Banca convenuta, che il dato testuale degli atti concessori di garanzia personale sottoscritti dall'odierno opponente (prodotta sub doc. 1 fasc. attoreo e sub doc.
6 fasc. monitorio) induce a ritenere essersi in presenza di vere e proprie fideiussioni, cd. specifiche (come, peraltro, indicato anche nell'intestazione delle stesse) in quanto afferenti uno specifico rapporto negoziale (vi si legge infatti “in relazione (a) AL FIDO PROMISCUO A RIPART. Parte_4
A REVOCA da Voi stessi concessa o che Vi siete dichiarati disposti a
[...] concedere a per l'importo di E 200.000,00 (EURO Parte_5
DUECENTOMILA/00)”) e non a contratti autonomi di garanzia, il cui tratto caratteristico è dato dalla contestuale presenza della clausola cd. di pagamento a prima richiesta e della clausola cd. senza eccezioni, la quale ultima in particolare connota il contratto autonomo di garanzia perché, non consentendo al garante di sollevare le eccezione - tutte - che potrebbe sollevare il debitore principale, svincola la garanzia dal rapporto principale così facendo venir meno l'accessorietà propria delle garanzie fideiussorie.
Integra infatti opinione di questo giudicante, confortata dalla prassi sia dell'ufficio di appartenenza, sia di altri uffici di merito e dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex aliis Cass. n. 25860/2020, Cass. n. 12152/2016, Cass. n.
22233/2014, Cass. n. 7320/2012, Cass. n. 19736/2011 sino a risalire alle notissime S.U. n. 3947/2010), che l'autonomia della garanzia prestata rispetto al rapporto negoziale garantito debba necessariamente passare dalla pattuizione inerente l'impossibilità per il garante di sollevare, nei confronti del creditore, le eccezioni che spetterebbero al debitore garantito (clausola cd.
“senza eccezioni”), solo così venendo a mancare il carattere tipico di accessorietà della garanzia fideiussoria rispetto al rapporto negoziale sottostante (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 3947/2010 cit., “L'elemento caratterizzante della fattispecie in esame viene individuato nell'impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 c.c., caratterizzanti, di converso, la garanzia fideiussoria”).
Operate tali opportune precisazioni e venendo all'esame dei singoli motivi di doglianza attorea, sono da svolgere le seguenti considerazioni:
(i) l'eccezione di nullità del d.i. opposto per mancata produzione della serie integrale degli estratti conto è palesemente destituita di fondamento, ben potendo il provvedimento ingiunzionale essere emesso sulla base del solo saldaconto, quale prova scritta sufficiente a integrare i requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. (elaborazione esegetica consolidata sul punto) e occorrendo il deposito integrale degli estratti conto solo nell'eventuale futuro giudizio di merito, aperto a seguito dell'opposizione al d.i., qualora la parte opponente contesti la creditoria ex adverso azionata.
Nel presente giudizio di merito, la opposta ha prodotto la serie integrale CP_1 degli estratti conto (doc. 4 fasc. convenuta) senza che la controparte abbia sollevato alcuna specifica contestazioni avverso gli stessi nella prima difesa utile (mem. 171ter n. 1 c.p.c. attorea), pertanto non solo è infondata l'eccezione di nullità del d.i. per carenza documentale in forza di quanto detto, ma per di più il quantum del credito preteso dalla è da dirsi provato per CP_1 mancata specifica contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.;
(ii) priva di pregio giuridico alcuno anche l'eccezione attorea di nullità delle fideiussioni per difetto di causa alla luce delle condizioni economiche dei garanti, atteso che da un lato una circostanza fattuale contingente quale si configura la condizione patrimoniale di un soggetto al momento della stipula di un negozio non può all'evidenza incidere su un requisito strutturale del negozio stesso quale è la causa, da intendersi come funzione economico- sociale del contratto, dall'altro lato vale il richiamo all'art. 2740 c.c., regola cardine in materia di responsabilità patrimoniale, per cui il debitore risponde delle proprie obbligazioni con i propri beni presenti e futuri, talché in virtù di tale principio normativo non è assentibile subordinare la validità di un negozio
- id est, dell'assunzione di una obbligazione patrimoniale, vista la definizione del contratto ex art. 1321 c.c. come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale - alle condizioni patrimoniali dei soggetti paciscenti al momento della stipula del negozio (in proposito, utile il richiamo a Cass. ord. n. 22559/20191);
(iii) sull'eccezione di nullità delle fideiussioni perché contenenti clausole conformi allo schema ABI, questo Giudice ribadisce la propria adesione (già palesata nell'ordinanza ex art. 649 c.p.c.) alla tesi che ritiene non applicabili i principi giurisprudenziali espressi in materia alle fideiussioni cd. specifiche, quale quella che ci occupa, ma esclusivamente alle cd. fideiussioni omnibus.
Ma anche a voler prescindere da tale rilievo assorbente e a voler dar seguito all'opinione contraria, è ormai acclarato che la nullità di cui trattasi si configura - ov'anche riscontrata - quale nullità parziale, non determinante ex se la nullità dell'intera garanzia (cfr. Cass. S.U. n. 41994/2021): tanto è vero che la stessa parte opponente accoglie la tesi della nullità parziale (cfr. pag. 14 atto di citazione, par. 3.2.), per cui sul punto nulla quaestio, e passa poi alla disamina della violazione dell'art. 1957 c.c.. 1 Cass. ord. n. 22559/2019, pagg. 5ss.: “… è necessario occuparsi della questione relativa alla causa della fideiussione, onde verificare se la capienza del patrimonio del fideiussore possa dirsi elemento indefettibile ai fini della validità dell'operazione negoziale de qua, in termini di "ragione pratica" dell'atto negoziale. Al riguardo, invero, è opportuno osservare che il nostro ordinamento non presuppone una esatta coincidenza tra il concetto di garanzia patrimoniale e quello di capienza del patrimonio del debitore. L'art. 2740 c.c., infatti, dispone che "Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri". Detta disposizione, unitamente all'art. 2910 c.c., che prevede che il creditore possa fare espropriare i beni del debitore per conseguire quanto gli è dovuto, sanciscono il principio della responsabilità patrimoniale del debitore, la quale comporta la sussistenza di un vincolo sul patrimonio del medesimo e del consequenziale potere di coazione del creditore. D'altra parte, il riferimento dell'art. 2740 c.c. ai beni futuri, a ben vedere, conferma che la sussistenza di una garanzia personale non è condizionata dall'attuale capienza del patrimonio del debitore stesso. La fideiussione è una garanzia personale, e come tale rafforza la posizione creditoria nella misura in cui estende la garanzia patrimoniale del garantito ai beni, presenti e futuri, del garante. D'altra parte, la giurisprudenza di questa Corte individua nella garanzia dell'adempimento del debito altrui la causa della fideiussione: "La causa del contratto di fideiussione (che non è un contratto aleatorio) è non già il rischio dell'inadempimento dell'obbligazione principale, ma la funzione di garanzia dell'adempimento dell'obbligazione mediante l'allargamento della base soggettiva la quale è del tutto indipendente dall'effettivo "rischio" di inadempimento e, dunque, dall'eventualità che il debitore principale non adempia la propria obbligazione, ovvero che il suo patrimonio (o il bene offerto in garanzia reale) sia insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore." (Sez. III, sent. 6407 del 30.6.1998). Appurato dunque che la causa del negozio di fideiussione, e cioè, lo scopo concreto dell'operazione negoziale, resta la funzione di garanzia di un debito altrui, la stessa non può ritenersi mancante se prestata da soggetto incapiente. Invero, la fideiussione, nella misura cui produce una mera estensione della garanzia patrimoniale, non presuppone l'attuale capienza del patrimonio del fideiussore, partecipando invece dei caratteri propri della responsabilità patrimoniale, ovvero la sottoposizione a vincolo patrimoniale e la soggezione al potere di coazione del creditore”. Pertanto, l'eccezione di nullità parziale si profila irrilevante, siccome priva di utilità, con riferimento alle clausole diverse da quella di deroga all'art. 1957
c.c., delle quali peraltro la parte opponente non ha neppure dedotto l'avvenuta effettiva applicazione nella presente vicenda, con l'effetto che anche sotto questo aspetto l'eccezione di nullità in parola si appalesa del tutto priva di rilevanza;
per quanto attiene invece alla violazione dell'art. 1957 c.c. in forza di clausola negoziale denunciata come nulla, si consideri quanto segue;
(iv) sulla problematica afferente la deroga contrattuale all'art. 1957 c.c., impedisce di condividere la prospettazione attorea il rilievo per cui la fideiussione de qua, pur non potendo essere definita quale “contratto autonomo di garanzia” per quanto dianzi argomentato, prevede tuttavia per un verso la clausola di pagamento “immediatamente” e “a semplice richiesta scritta” e, per altro verso, l'estinzione della fideiussione non già alla scadenza dell'obbligazione principale bensì al suo integrale adempimento (cfr., rispettivamente, art.
7.1. e art. 6 fideiussione del 9.10.2017, entrambi approvati con doppia sottoscrizione).
Ne discende che, sotto il primo aspetto, trova applicazione il condivisibile orientamento dei giudici di legittimità e di merito per cui in presenza di garanzie fideiussorie cd. a prima/a semplice richiesta il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve intendersi osservato anche tramite una semplice richiesta stragiudiziale e non necessariamente tramite istanza rivolta a un giudice (cfr. ex pluribus Cass. n. 22346/2017, Cass. ord. n. 31509/2021, C. App. Venezia
n. 1834/2022, C. App. Milano n. 220/2023 e di recente C. App. Firenze n.
1163/20242), mentre quanto al secondo profilo torna applicabile l'ulteriore 2 “Occorre, quindi, verificare se l'iniziativa assunta da [omississ] nei confronti della debitrice principale sia avvenuta nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. e con le corrette modalità correlate al tipo di garanzia prestata dai ove Parte_6 si consideri che la clausola n. 7 della fideiussione costituisce una clausola c.d. solve et repete, che – pur non conferendo alla fideiussione il carattere di garanzia autonoma, non essendo stati i garanti privati del potere di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto principale – consente comunque alla di esigere immediatamente il pagamento del dovuto da parte dei CP_1 medesimi. Essendo, come detto, la fideiussione del 19.03.2014 del tipo “a prima richiesta” è, pertanto, sufficiente, per non incorrere nella decadenza sancita dall'art. 1957 c.c., una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016 e Ordinanza n. 5598 del 28/02/2020). Pertanto, la previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di pagare consolidato principio interpretativo per cui, qualora “la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.” (cfr. ex pluribus Cass. n. 16836/2015, Cass. ord. n. 26906/2023) e l'art. 6 dell'atto fideiussorio in disamina - come visto, oggetto di doppia sottoscrizione del garante - statuisce proprio che “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore …”.
Quindi, fermo che in virtù dell'art. 6 della fideiussione non si applica il termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., anche a voler per ipotesi disapplicare tale clausola rimane valida la pattuizione del pagamento “immediatamente” e “a semplice richiesta scritta” che rende bastevole una richiesta stragiudiziale di pagamento, quale è sicuramente contenuta nella comunicazione di recesso contrattuale avente a oggetto espresso “Comunicazione di recesso dai rapporti
… - Intimazione di pagamento” ricevuta dal in data 7.3.2023 (cfr. doc. 8 Pt_1 fasc. monitorio) e perciò rispettosa del termine semestrale decorrente, per assunto della stessa parte attrice (cfr. pag. 18 atto di citazione), dal 27.9.2022 data della prima diffida inviata dalla a debitrice principale e garanti;
CP_1
(v) quanto appena detto assorbe e vale a destituire di fondamento l'ulteriore doglianza attorea, inerente la pretesa nullità dell'art. 3 dell'atto fideiussorio per vessatorietà del relativo contenuto e mancanza di doppia sottoscrizione, nella misura in cui statuisce la natura solidale e indivisibile delle obbligazioni assunte dal fideiussore nei confronti della Banca: dal che, assumendo invece la natura non solidale e non indivisibile dell'obbligazione, parte attrice fa discendere la necessità che nei sei mesi prescritti dall'art. 1957 c.c. la Banca rivolgesse le proprie istanze anche verso il fideiussore, cosa che non ha fatto.
La questione, come evidente, appalesa la propria irrilevanza in virtù delle argomentazioni svolte sub (iv) circa lo svincolo della fideiussione de qua dal termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. alla luce del contenuto della clausola 6 in punto di durata della fideiussione stessa.
“immediatamente al banco a semplice richiesta scritta” (art. 7 della fideiussione) deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c., con la conseguente possibilità di ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” (Cass., 26/09/2017, n. 22346)”. Inconferente, ad ogni modo, il richiamo al cd. beneficium excussionis atteso che esso opera in sede esecutiva, laddove sia il procedimento monitorio, sia il successivo (eventuale) giudizio di merito hanno ad oggetto l'accertamento del credito e conseguente condanna al pagamento, presentandosi quindi come preliminari a successive azioni di recupero forzoso del credito;
(vi) l'ulteriore motivo di opposizione fondato sul richiamo all'art. 1956 c.c. e sulla eccepita violazione dell'art. 5 delle fideiussioni di cui trattasi risulta, a ben vedere, svolto con esclusivo riferimento all'attore opponente Parte_2
(cfr. par. 4 pagg. 22ss. atto di citazione, titolato “la mancata
[...] informazione al fideiussore in presenza di una situazione di obiettiva Parte_2 Parte tensione finanziaria di e di un gigantesco debito risultante dai bilanci se rapportato al fatturato – l'aggravio della posizione del fideiussore e la mancata comunicazione di di concessione di nuovo credito – la situazione CP_1 clinica del Sig. e l'impossibilità di informarsi in modo adeguato”), il Parte_2 quale tuttavia non è interessato dalla presente pronuncia in forza dell'ordinanza di interruzione del processo ex art. 300 c.p.c. nei suoi riguardi e di separazione della causa relativa all'opposizione dal medesimo azionata;
pertanto della censura de qua non è possibile occuparsi in questa sede, pena la violazione del principio della domanda ex art. 112 c.p.c.;
(vii) infine, parte attrice censura la condotta colposa e imprudente della CP_1 che avrebbe continuato a concedere credito alla debitrice principale nonostante la relativa situazione economico/patrimoniale dovesse indurre a non farlo: anche tale motivo di opposizione concerne, per lo più, la posizione del fideiussore e quindi non ci riguarda in questa sede, posto che Parte_2
l'altro fideiussore ha ricoperto la carica di AU della debitrice principale Pt_1 dal 2018 fino alla dichiarazione di fallimento della società: proprio tale constatazione, pacifica in causa, conduce a disattendere la doglianza in discorso nei confronti dell'odierno opponente, il quale era sicuramente e doveva essere al corrente della situazione patrimoniale e finanziaria in cui versava la società dallo stesso amministrata e non può pertanto invocare a propria discolpa la condotta, asseritamente colposa, della Banca che non lo avrebbe informato di ciò oltre al fatto che, come dettagliatamente evidenziato dalla convenuta con specifico riferimento alle risultanze dei bilanci societari, la situazione di dissesto della società ha iniziato a manifestarsi solo da fine 2021
(cfr. doc. 5 fasc. convenuta).
Anche in parte qua, dunque, la domanda attorea deve essere respinta. III. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore del contenzioso (importo del d.i. opposto) e alla consistenza dell'attività processuale svolta, con parziale riduzione dei compensi rispetto ai medi tabellari dello scaglione di riferimento per la fase istruttoria siccome limitata al deposito di memorie ex art. 171ter c.p.c. in considerazione della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) respinge l'opposizione e tutte le domande attoree;
2) per l'effetto, conferma nei riguardi dell'opponente il d.i. n. Parte_1
594/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 29.5.2023;
3) condanna parte attrice opponente alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro
11.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 24/07/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini