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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 5796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5796 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.2381/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. ), deceduto in corso di causa e in prosecuzione gli Persona_1 C.F._1 eredi (c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._2 Parte_2
), (c.f. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4
(c.f. elettivamente domiciliati in Catania viale Jonio Parte_4 C.F._5
125, presso lo studio dell'avv. , per procura in calce al ricorso e all'atto di intervento;
Parte_4
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Catania viale V. Veneto n. 45, in persona del rappresentante legale, elettivamente domiciliata in
Catania viale Vittorio Veneto n. 45 presso lo studio dell'Avv. Gioacchino Risiglione, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
(c.f. ; Controparte_2 P.IVA_2
CONTUMACE
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies ult.co. c.p.c., la seguente
SENTENZA
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 06/03/2024, ha chiesto di condannare Persona_1 il , a porre in essere tutte le opere necessarie a rimuovere le Controparte_2
1 cause di infiltrazioni di acqua all'interno del proprio appartamento e al rimborso delle spese dallo stesso eseguite per le opere di riparazione e di ripristino, nonché la condanna del al CP_2 risarcimento del danno per la mancata percezione del canone locativo dell'immobile, oltre alle spese sostenute nell'ambito del procedimento di ATP.
Si è costituita chiedendo la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità del ricorso eccependo di non essere amministratore del condominio.
Chiamato in causa il , in persona dell'amministratore pro Controparte_2 tempore, è rimasto contumace.
All'udienza di discussione del 01/12/2025 parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuta definizione stragiudiziale della lite e, pertanto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese di lite.
Conseguentemente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 02/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. ), deceduto in corso di causa e in prosecuzione gli Persona_1 C.F._1 eredi (c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._2 Parte_2
), (c.f. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4
(c.f. elettivamente domiciliati in Catania viale Jonio Parte_4 C.F._5
125, presso lo studio dell'avv. , per procura in calce al ricorso e all'atto di intervento;
Parte_4
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Catania viale V. Veneto n. 45, in persona del rappresentante legale, elettivamente domiciliata in
Catania viale Vittorio Veneto n. 45 presso lo studio dell'Avv. Gioacchino Risiglione, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
(c.f. ; Controparte_2 P.IVA_2
CONTUMACE
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies ult.co. c.p.c., la seguente
SENTENZA
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 06/03/2024, ha chiesto di condannare Persona_1 il , a porre in essere tutte le opere necessarie a rimuovere le Controparte_2
1 cause di infiltrazioni di acqua all'interno del proprio appartamento e al rimborso delle spese dallo stesso eseguite per le opere di riparazione e di ripristino, nonché la condanna del al CP_2 risarcimento del danno per la mancata percezione del canone locativo dell'immobile, oltre alle spese sostenute nell'ambito del procedimento di ATP.
Si è costituita chiedendo la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità del ricorso eccependo di non essere amministratore del condominio.
Chiamato in causa il , in persona dell'amministratore pro Controparte_2 tempore, è rimasto contumace.
All'udienza di discussione del 01/12/2025 parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuta definizione stragiudiziale della lite e, pertanto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese di lite.
Conseguentemente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 02/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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