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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2024, n. 7435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7435 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: CONSOB – Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, in persona del presidente dott. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, rappresentata e difesa per procura alle liti a margine del ricorso dagli Avvocati Salvatore Providenti, FR SI e RI ND De TA LV, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via G.B. Martini n. 3. Ricorrente contro Deloitte & Touche s.p.a., con sede in Milano, in persona del legale rappresentante dott. Fabio Pompei, rappresentata e difesa per procura alle liti allegata al controricorso dagli Avvocati Aldo Sacchi, IZ AT e Andrea Barenghi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Donatello n. 75. Controricorrente-Ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 47/2016 della Corte di appello di Milano, depositata il 7. 11. 2016. Civile Sent. Sez. 2 Num. 7435 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: BERTUZZI MARIO Data pubblicazione: 20/03/2024 R.G. N. 12250/2017. 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2024 dal consigliere relatore Mario Bertuzzi. Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale. Udite le difese svolte dall’Avv. FR SI per la Consob e degli Avvocati NZ SE, per delega dell’Avvocato Aldo Sacchi, e IZ AT per la società Deloitte & Touche. Fatti di causa Con delibera n. 19281 del 29. 7. 2015 la Consob irrogò alla Deloitte & Touche s.p.a. la sanzione amministrativa di euro 70.000,00, per avere, quale società di revisione della Milano Assicurazioni, emesso, in data 5. 4. 2011, un giudizio positivo senza rilievi sul bilancio 2010 in violazione dei principi di revisione, con specifico riguardo alla valutazione delle riserve sinistri dei rami r.c. auto e natanti. La delibera in particolare contestò la violazione dei suddetti principi in relazione: alle verifiche di IT Audit sulle funzionalità automatiche del sistema gestionale IES relative al processo di riservazione;
all’attività di campionamento per l’esecuzione delle verifiche sui sinistri riservati e chiusi;
alle verifiche sui sinistri riservati ed a quelle sui sinistri chiusi;
all’esame delle procedure svolte dall’attuario incaricato per la r.c. auto;
all’esame del resoconto analitico dell’attuario revisore in tempo utile all’emissione dell’opinion ed alla valutazione delle differenze di revisione riscontrate dall’attuario revisore;
all’archiviazione delle carte di lavoro. Proposta opposizione da parte della società Deloitte & Touche s.p.a., con sentenza n. 47 del 7. 11. 2016 la Corte di appello di Milano annullò la delibera impugnata per insussistenza delle violazioni contestate. Dopo avere disatteso le eccezioni della società opponente in ordine alla tardività della delibera per superamento del termine previsto per la sua adozione ed alla violazione dei principi di difesa e del contraddittorio, la Corte di appello giudicò fondata nel merito l’opposizione affermando che: ai sensi dell’art. 540 dei Principi di revisione il revisore è tenuto a richiedere la rettifica della stima contabile nel R.G. N. 12250/2017. 3 solo caso in cui tra l’importo che al revisore appare plausibile e l’ammontare stimato iscritto al bilancio vi sia una differenza “ non ragionevole “, secondo una valutazione da condurre alla luce dei parametri di diligenza e correttezza richiesti nel caso di specie;
non costituisce invece onere del revisore operare valutazioni in merito al superamento della “ soglia di significatività “, non risultando tale criterio espressamente richiamato nel principio di revisione sopra indicato;
nel caso concreto, dalla copiosa documentazione prodotta risultava che la società aveva tenuto conto della relazione di stima dell’attuario revisore ed aveva effettuato proprie rilevazioni e analisi dei principali indicatori tecnici idonei a corroborare le proprie valutazioni sulla congruità delle riserve iscritte a bilancio, ritenendo le scelte operate ragionevoli ed appropriate;
sussisteva pertanto la prova che la opponente avesse svolto la sua attività con diligenza e correttezza, mentre non poteva esserle addebitato di non avere manifestato all’esterno le motivazioni per cui aveva ritenuto la differenza, pure esistente, “ ragionevole “, ricorrendo un tale dovere solo in caso di giudizio negativo;
non era invece configurabile a carico della società di revisione un giudizio sulle sufficienza delle riserve tecniche dell’impresa assicurativa, previsto soltanto dalla normativa successiva, in particolare dal d.lgs. n. 209 del 2015, che aveva abrogato le figure dell’attuario revisore e dell’attuario incaricato;
risultava altresì dimostrato che la relazione di revisione, licenziata in data 5. 4. 2011, era stata preceduta da incontri con l’attuario revisore ed aveva preso conoscenza del suo resoconto analitico e di tutti gli elementi idonei a consentire al revisore di formulare il proprio giudizio;
l’asserita violazione del principio di revisione n. 620, in tema di utilizzazione da parte del revisore di un esperto, era infondata, non essendoci sovrapponibilità tra l’attuario revisore e l’esperto ivi menzionato;
non rilevante invece doveva considerarsi la contestazione circa la violazione del principio n. 540, per non avere la società provveduto ad effettuare un “ esame delle procedure svolte dall’Attuario CA “ e in particolare per non avere effettuato incontri e specifici controlli, risultando provato dalla documentazione in atti che essa aveva acquisito informazioni e la relazione di quest’ultimo e che si erano svolti specifici incontri ed un effettivo flusso di informazioni tra le parti;
il procedimento utilizzato e valutato dalla società di revisione per determinare le R.G. N. 12250/2017. 4 riserve tecniche di bilancio, avvalendosi anche delle risultanze delle metodologie statistico-attuariali dell’attuario revisore e dell’attuario incaricato, era coerente con l’obiettivo, riguardando il complesso delle riserve tecniche e non risultando alcun specifico obbligo di avvalersi del “ costo medio statistico “, come sostenuto dalla Commissione, la quale non aveva comunque provato che l’applicazione di esso avrebbe portato ad una diversa determinazione delle riserve di bilancio;
la scelta della società, al momento della “ Selezione delle voci da sottoporre ad esame per raccogliere elementi probativi “, di seguire, fra i metodi a disposizione, quello della “ selezione delle voci specifiche “, era legittima, costituendo esso uno dei criteri alternativi ed essendo le ragioni di tale scelta congruamente motivate, mentre per la parte di popolazione non presa a riferimento per la selezione risultava comunque dimostrato lo svolgimento di lavori, tesi e analisi;
non risultava provato che la società di revisione avesse concluso con esito positivo l’esame della checklist predisposta da Internal Audit in assenza di verifiche documentali, tenuto conto anzi che questi aveva trasmesso i risultati della sua attività prima del deposito della relazione di revisione ed aveva inviato annotazioni e commenti utili a fornire informazioni rilevanti in merito ai sinistri liquidati e chiusi, oggetto di analisi, in modo da consentire alla società di revisione un attento riesame e verifica dell’attività svolta;
il fatto che le verifiche sulle partite aperte di danno selezionate non evidenziassero le singole voci all’interno della stima del danno non era in contrasto con i principi di revisione ( n. 330 paragrafo n. 23 e n. 500 paragrafi nn. 2 e 22 ), non rinvenendosi in essi un obbligo corrispondente di evidenziare le singole voci all’interno della stima del danno;
non risultava inoltre provato da parte della Consob che la mancata produzione di evidenze probatorie avesse avuto rilevanza causale sulle valutazioni e gli accertamenti della società di revisione;
non era fondata la contestazione in ordine al ritardo con cui la opponente avrebbe archiviato la documentazione relativa all’attività di revisione, tenuto conto che il termine di sessanta giorni previsto dal principio di revisione n. 230 non ha carattere perentorio e che comunque la società aveva provato di avervi adeguatamente provveduto, mentre era irrilevante che la R.G. N. 12250/2017. 5 documentazione fosse stata archiviata in formato elettronico e non si trovasse presso un’unica sede. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso la Consob, affidato a dieci motivi. La società Deloitte & Touche ha notificato controricorso e ricorso incidentale, sulla base di due motivi, a cui la ricorrente in via principale ha resistito con controricorso. Il P.M., la ricorrente e la controricorrente ricorrente incidentale hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1.1.Tenuto conto dell’esito del ricorso principale proposto dalla Consob, come sarà di seguito esposto, va esaminato per primo il ricorso incidentale avanzato dalla società Deloitte & Touche, che, per quanto formulato in via condizionale, pone questioni aventi priorità logica e giuridica rispetto ai temi sollevati dal ricorso principale. 1.2. Il primo motivo del ricorso incidentale della Deloitte & Touche denuncia violazione dell’art. 4, comma 2, del Regolamento sanzionatorio Consob, dell’art. 24, comma 3, legge n. 262 del 2005 e dell’art. 97 Cost., lamentando che la Corte di appello abbia escluso l’illegittimità del provvedimento opposto nonostante esso fosse stato emanato oltre il termine di 180 giorni previsto dal regolamento della Consob n. 18750 del 2013, trascurando il dato di fatto che la delibera era stata adottata con oltre nove mesi di ritardo. 1.3. Il mezzo è infondato. Il capo della decisione impugnato è conforme all’orientamento di questa Corte, che ha avuto modo di precisare che il termine previsto dall’art. 4 del Regolamento Consob per l’adozione del provvedimento sanzionatorio non ha natura perentoria, attesa l’inidoneità del regolamento interno a modificare le disposizioni sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative dettate dalla legge n. 689 del 1981, con l’effetto che la sua emissione oltre il predetto termine non determina la sua illegittimità ( Cass. n. 31239 del 2021; Cass. n. 4363 del 2015; Cass. n. 4873 del 2007; contra: Cass. n. 5099 del 2005 ). R.G. N. 12250/2017. 6 Con riguardo al tempo trascorso nel caso di specie, merita poi aggiungere che la Corte di appello, con apprezzamento non specificatamente censurato, ha ritento che esso fosse giustificato dalla scelta della Consob, comunicata sul suo sito istituzionale, di attendere l’esito del giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, che sarebbe stato deciso a breve, in ordine alla legittimità di importanti disposizioni del suo regolamento, escludendo sotto questo profilo la dedotta violazione dei principi di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost.. 2.1. Con il secondo motivo, nel denunciare violazione e falsa applicazione dell’art. 195, comma 2, d.lgs. n. 58 del 1998, dell’art. 24 legge n. 262 del 2005 e dell’art. 18 legge n. 689 del 1981, il ricorso incidentale censura il capo della decisone impugnata che non ha ravvisato la violazione del principio del contraddittorio per il fatto che, a norma del regolamento, la società aveva svolto la sua audizione ed aveva potuto illustrare le sue difese davanti all’Ufficio Sanzioni Amministrative, e non davanti alla Commissione, che pure è l’autorità che emana il provvedimento sanzionatorio. 2.2. Il motivo appare infondato. Anche con riferimento a tale eccezione, la decisione della Corte di appello appare conforme all’indirizzo di questa Corte, che, in ordine al regolamento Consob allora vigente, ha ritenuto non in contrasto con il principi del contraddittorio e della difesa la mancata previsione dell’audizione dinanzi alla commissione, precisando che il procedimento sanzionatorio è retto dai principi della legge n. 689 del 1981 e non da quelli del giusto processo, riferibili solo ai procedimenti giurisdizionali, e che l’interessato ha la facoltà di sottoporre il provvedimento ad un sindacato giurisdizionale pieno ( Cass. n. 23814 del 2019; Cass. n. 8046 del 2019; Cass. n. 18683 del 2014; 8210 del 2016 ). 3.1. Passando all’esame del ricorso principale proposto dalla Consob, il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2 n. 4, cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello non si sia pronunciata sull’eccezione di inammissibilità del deposito, in allegato al ricorso in opposizione, di una relazione tecnica contenente considerazioni ulteriori rispetto ai motivi di opposizione. R.G. N. 12250/2017. 7 3.2. Il motivo, che denunzia un vizio di omessa pronuncia più che di omessa motivazione, è inammissibile per difetto di decisività, non illustrando in alcun modo il ricorso né il contenuto degli argomenti, considerazioni o censure nuove asseritamente esposti nella relazione tecnica contestata, né che essi siano stati presi in considerazione dalla sentenza impugnata. 4.1. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazione degli artt. 11, 14 e 43 del d.lgs. n. 39 del 2010, dell’art. 162, comma 2 lett. a), del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell’art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 209 del 2005, nonché dei principi di revisione n. 540, par. 26, n. 320, par. 5, e n. 230, par.
9. Ad essere censurato è il capo della decisione che ha ritenuto fondati i motivi di opposizione relativi alla portata, contenuto e confini delle verifiche che il revisore deve svolgere sulla riserva sinistri del bilancio di una compagnia di assicurazione, con riguardo specifico alle stime effettuate dall’attuario revisore e dall’attuario incaricato e, in particolare, l’affermazione della Corte territoriale secondo cui in caso di scostamento negativo tra l’importo ritenuto plausibile e l’ammontare iscritto in bilancio il revisore è tenuto a richiedere la rettifica della stima contabile soltanto nel caso in cui tale differenza appaia “ non ragionevole “, secondo una valutazione affidata ai parametri della diligenza e correttezza professionale. Premesso che i principi di revisione integrano norme tecniche aventi forza normativa, ai sensi del rinvio operato dall’art. 43, comma 3, d.lgs. n. 39 del 2010 alla disposizione di cui all’art. 162, comma 2 let. a), d.lgs. n. 58 del 1998, la Consob censura la sentenza impugnata per avere affidato la sua valutazione al solo criterio della ragionevolezza, ritenuto l’unico limite al giudizio discrezionale del revisore, laddove esso va interpretato e riceve contenuto e valore all’interno di un quadro normativo più ampio, ben definito e specifico. In particolare, si sottolinea che l’art. 14, comma 2, del menzionato decreto n. 39, applicabile ratione temporis, stabiliva che la relazione del revisore dovesse comprendere un giudizio sul bilancio volto ad evidenziare se esso è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di esercizio. La disciplina del settore assicurativo configura inoltre la riserva sinistri tra le più R.G. N. 12250/2017. 8 importanti voci del bilancio, garantendo l’impegno futuro dell’impresa nei confronti degli assicurati e dei danneggiati. L’art. 37, comma 5, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni) precisa, infatti, che essa comprende le somme che, da un prudente valutazione degli elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri, compresi quelli avvenuti in precedenza e non ancora pagati, e delle relative spese di liquidazione. Il quadro normativo porta quindi a ritenere che il controllo affidato al revisore venga condotto esaminando il bilancio e in particolare la voce della riserva sinistri alla luce del fondamentale canone della prudenza, valutando sotto questo profilo se un eventuale scostamento tra la stima e la relativa voce del bilancio sia ragionevole o meno. La Corte di appello ha invece obliterato del tutto tale criterio, limitandosi ad una applicazione superficiale e formalistica del criterio della ragionevolezza ed a richiamare, quali parametri di valutazione, generici doveri di diligenza e correttezza. Sotto altro profilo si censura l’affermazione della sentenza che ha ritenuto non applicabile il principio della “soglia di significatività “, pur correttamente definita come l’importo sotto il quale un errore del bilancio non sarebbe in grado di influenzare il giudizio o le decisioni economiche di un terzo che su di esso faccia affidamento. Si assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, il suddetto criterio è invece espressamente previsto dal principio di revisione n. 320, par. 3, che lo dichiara utilizzabile anche dal revisore per valutare le modalità di rappresentazione in bilancio dei dati e delle informazioni nonché la significatività degli errori rispetto al bilancio stesso. La Corte di appello è conseguentemente incorsa in errore per non avere valutato l’attività di revisione anche alla luce di tale principio. Si sostiene, infine, che la decisione è errata per non avere tenuto conto, quali potenziali indici di sottostima delle riserve, della presenza di perdite registrate sugli smontamenti delle riserve appostate negli esercizi precedenti. 4.2. Il motivo è fondato. La Corte di appello ha accolto i primi motivi dell’opposizione sulla base della premessa che, ai sensi del principio di revisione n. 540, par. 26, in caso di accertata differenza tra l’importo che a seguito del suo esame appare R.G. N. 12250/2017. 9 maggiormente plausibile in base agli elementi disponibili e l’ammontare iscritto a bilancio, il revisore deve richiedere la rettifica della stima soltanto se la differenza è ritenuta “non ragionevole“, individuando nel parametro della ragionevolezza il criterio della valutazione a lui affidata. Ha quindi ritenuto che nel caso di specie le valutazioni della società di revisione circa la congruità delle riserve iscritte a bilancio fossero improntate alla diligenza e correttezza richieste, comprovate dalla copiosa documentazione da cui risultava l’attività di verifica effettivamente svolta, precisando che al revisore non compete anche un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche della impresa assicurativa e che non può costituire un criterio di verifica la c.d. soglia di significatività dell’errore, non essendo tale criterio richiamato dal principio di revisione menzionato ed inoltre che lo stesso nemmeno è tenuto a manifestare il motivi in ordine per cui ha ritenuto ragionevole la differenza riscontrata. Il ragionamento svolto dalla Corte di appello non merita di essere condiviso, scontando evidenti lacune ed errori in ordine alla configurazione della effettiva portata e della funzione dell’attività del revisore del bilancio. Diversamente da quanto dedotto nel controricorso, queste criticità non investono l’accertamento di fatto demandato al giudice di merito, bensì l’individuazione dei criteri che, in base alla normativa generale e di settore, il revisore deve seguire nella valutazione tecnica professionale a lui affidata. In questa prospettiva, la motivazione della sentenza impugnata segnala un primo errore nell’avere scrutinato la condotta della società opponente sulla base del parametro della ragionevolezza o meno della differenza riscontrata tra la stima effettuata e la voce di bilancio, senza, nel contempo, attribuire a tale criterio contenuti precisi, se non mediante un richiamo altrettanto generico ai doveri professionali di diligenza e correttezza. Questo errore ha portato la Corte di appello a collocare il giudizio formulato in questi termini dalla società di revisione su uno sfondo di sostanziale insindacabilità, non essendosi chiarito su quali basi e perché la scelta di non segnalare la differenza doveva ritenersi giustificata e plausibile, essendo il giudicante pervenuto alla conclusione che la opponente aveva adempiuto ai suoi compiti con diligenza e correttezza sulla base della mera considerazione che essa aveva effettivamente svolto un’attività di R.G. N. 12250/2017. 10 verifica, rilevazioni ed analisi idonee a corroborare le scelte operate dall’attuario revisore. Il richiamo all’attività svolta dalla società di revisione è però un dato puramente formale, di per sé insufficiente a dimostrare che essa, nel formulare senza rilievi il proprio giudizio sul bilancio, abbia osservato i criteri previsti dalla normativa. La genericità e l’incompletezza della valutazione della Corte di merito emerge con evidenza dalle disposizioni normative che disciplinano l’attività del revisore. Nella specie, viene in primo luogo in evidenza l’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2010, ai sensi del quale la relazione del revisore comprende “ c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio “. L’art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), prescrive inoltre che la riserva sinistri è costituita dalle somme che, “ da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi “, risultino necessarie per fare fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell’esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione. Può convenirsi al riguardo con la considerazione svolta dalla ricorrente Consob, circa la particolare importanza che va riconosciuta alla riserva sinistri nel bilancio di una impresa di assicurazione, indicando essa l’impegno futuro di spesa nei confronti degli assicurati e danneggiati e svolgendo quindi una funzione di garanzia della solidità ed affidabilità dell’impresa di fronte al pubblico ed al mercato. Dalle citate disposizioni emerge che il giudizio della società di revisione sulla congruità della riserva sinistri deve essere improntato a valutare la relativa apposizione in bilancio secondo principi di verità e di prudenza, che danno contenuto concreto al giudizio in ordine alla rilevanza da attribuire agli eventuali errori, scostamenti o differenze accertate in sede di revisione. In proposito va condivisa, alla luce di tali criteri, l’osservazione svolta nella sua memoria dal Procuratore generale, secondo cui il criterio della ragionevolezza, una volta correttamente inteso e riempito di contenuti, non preclude affatto la possibilità R.G. N. 12250/2017. 11 di effettuare rettifiche anche laddove la differenza riscontrata possa apparire in astratto ragionevole. Il mancato richiamo e l’omessa considerazione dei suddetti principi di verità e prudenza del bilancio inficia di conseguenza la valutazione sul punto operata dalla sentenza impugnata. Il motivo investe inoltre l’affermazione della Corte di appello che, pur concordando sul rilievo che la società di revisione deve valutare e controllare l’attività svolta dall’attuario revisore, non è tuttavia onere della stessa “ operare valutazioni in merito al superamento della soglia di significatività in tutti gli scenari ipotizzati dall’Attuario Revisore anche in funzione dell’eventuale necessità di riportare tale differenza di revisione nel sommario delle differenze e di relativi effetti nella relazione di revisione “. Anche questa censura è fondata, con le precisazioni di cui appresso. La premessa in via generale è che tutti gli organismi di controllo della società, a partire da quelli deputati al controllo interno aziendale, fino alle società di revisione dei conti e al collegio sindacale, sono investiti di un ineludibile compito di costante verifica della corrispondenza dei meccanismi di gestione della società al paradigma della corretta amministrazione, così come definito dalla scienza dell'economia aziendale. Tale dovere si fa ancora più stringente nelle società quotate in borsa, in vista della funzione di garanzia dell'equilibrio del mercato (Cass. Sez. un. n. 20934 del 2009; Cass. n. 6037 del 2016). In particolare, in materia di revisione del bilancio delle società di assicurazioni, si è precisato che il revisore, nello svolgimento della sua funzione di verifica della corretta gestione contabile della società, deve necessariamente operare un controllo sulla correttezza e congruità di tutte le voci di bilancio, e quindi anche delle riserve tecniche specificamente previste dalla legge per le imprese di assicurazione e della relativa valutazione di adeguatezza o inadeguatezza svolta dall'attuario revisore. Quest'ultimo, del resto, è un tecnico dotato di cognizioni e conoscenze specifiche e la sua attività si inserisce nel procedimento multifase preposto, da un lato, alla costituzione delle riserve tecniche previste dalla normativa sulle società di assicurazioni e, dall'altro lato, a consentire la verifica di adeguatezza e sufficienza di dette riserve. Ne discende che “ quando il revisore R.G. N. 12250/2017. 12 contabile, nell'ambito della revisione del bilancio di una società di assicurazioni è chiamato ad esprimere il giudizio di correttezza sulla valutazione, compiuta dall'attuarlo revisore, circa l'adeguatezza delle riserve tecniche previste dalla normativa sulle predette società, e più in generale in ogni caso in cui il revisore contabile debba valutare i risultati di specifiche operazioni di verifica e controllo affidate ad organi di controllo endosocietari o a terzi incaricati dalla società oggetto della revisione, la verifica deve estendersi al controllo delle modalità con cui le predette operazioni specifiche sono state condotte “ (Cass. n. 16780 del 2019). Ciò comporta che la verifica del revisore deve tenere conto della c.d. soglia di significatività, che indica l’importo sotto il quale un errore non possa influenzare o modificare il giudizio o le decisioni economiche del terzo che faccia affidamento sul bilancio, costituendo essa un indice di valutazione delle modalità di rappresentazione in bilancio dei dati e della rilevanza degli scostamenti negativi degli importi stimati. La predetta valutazione di adeguatezza, inoltre, deve necessariamente comportare l'estrinsecazione dei criteri in base ai quali essa è stata condotta dal revisore contabile. Diversamente argomentando (ove cioè, come sostenuto, il revisore non fosse tenuto ad esplicitare le motivazioni per cui ha ritenuto corretta, o meno, la valutazione di adeguatezza compiuta dall'attuario revisore) la funzione di controllo non assicurerebbe la piena conoscibilità, da parte dei terzi estranei alla società oggetto di revisione, delle metodiche di gestione di quest'ultima e dei criteri seguiti nell'appostazione in bilancio dei dati contabili, con conseguente frustrazione -in pratica- di ogni contenuto effettivo della funzione predetta e della stessa finalità della previsione normativa, da individuare in ultima analisi nella tutela del mercato e del corretto svolgimento della concorrenza (Cass. n. 16780 del 2019, cit.). Per queste ragioni il motivo merita accoglimento. 5.1. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 93, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005 e 26, comma 3, del regolamento ISVAP n. 22 del 2008, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto infondata la violazione in merito al mancato esame da parte della società di revisione del resoconto analitico R.G. N. 12250/2017. 13 dell’attuario revisore in tempo utile all’emissione del giudizio sul bilancio, obliterando il dato di fatto che essa era stata trasmessa soltanto il 27. 4. 2011, in data quindi successiva al giudizio, emesso in data 5. 4. 2011, reputando sufficienti, in luogo di esso, gli incontri svoltisi tra le parti. 5.2. Anche questo motivo è fondato. La Corte di appello ha sì dato atto che la prima bozza della relazione analitica dell’attuario revisore era stata trasmessa alla società di revisione solo in data 27. 4. 2011 e la bozza definitiva solo il 22. 5. 2011, prima cioè dell’emissione del giudizio di revisione del 5. 4. 2011, ma ha ritenuto tale ritardo non rilevante in ragione degli incontri tenutisi tra le parti in data 11. 3. 2011 e 4. 4. 2011, che avrebbero dimostrato che la società di revisione era stata messa a conoscenza, prima del 5. 4. 2011, del contenuto della relazione sintetica e di quella analitica. Ora, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del regolamento Isvap n. 22 del 2008, la relazione analitica dell’attuario revisore deve essere trasmessa alla società di revisione prima del suo giudizio, costituendo un documento oggetto della sua valutazione, la conclusione accolta dalla Corte di appello appare incongrua, stabilendo una indebita equipollenza tra il predetto documento e gli incontri avvenuti tra le parti, il cui contenuto non può all’evidenza sostituire un documento scritto e l’analisi dettagliata che su di esso la società di revisione ha il compito di svolgere. 6.1. Il quarto motivo del ricorso principale denuncia violazione e/o falsa applicazione del Principio di revisione n. 620, par. 13, per avere la Corte di merito ritenuto l’attuario revisore non assimilabile ad un esperto, del cui lavoro il revisore si avvale per la formulazione del proprio giudizio sul bilancio. Si sostiene, in contrario, che la qualifica di esperto va invece riconosciuta, atteso che l’attuario revisore è nominato dalla società di revisione sulla base di una propria scelta discrezionale. Ciò comporta che, ai sensi del Principio n. 620, par. 3, la società di revisione doveva “riesaminare e sottoporre a verifica i dati utilizzati dall’esperto “ e non recepirli acriticamente. 6.2. Il motivo può considerarsi assorbito dalle ragioni esposte sull’accoglimento del secondo motivo. R.G. N. 12250/2017. 14 7.1. Il quinto motivo del ricorso principale denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 99 del 2008, che prevede uno scambio di dati ed informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti tra l’attuario incaricato e la società di revisione, ritenendo sufficiente a tal fine un mero incontro tra le parti, laddove il d.m. citato prevede che l’attuario incaricato trasmetta almeno dieci giorni prima dell’approvazione del progetto di bilancio di esercizio alla società di revisione una relazione tecnica. 7.2. Il motivo è infondato. L’assunto svolto dalla censura contrasta con l’accertamento di fatto con cui la Corte di appello ha escluso la fondatezza della contestazione sulla base del rilievo che risultava documentalmente provato che la società avesse acquisito la relazione dell’attuario incaricato in data 11. 3. 2001, cioè in data precedente all’emissione del giudizio, aggiungendo anche che non era comunque riscontrabile alcun deficit nel flusso di informazioni con tale organo tecnico, essendo stata la società informata, nel corso di una conference call con l’attuario revisore, degli esisti dei suoi colloqui e confronti con l’attuario incaricato. 8.1. Il sesto motivo del ricorso principale denuncia violazione e/o falsa applicazione dei Principi di revisione n. 315, par. n. 81 e 82, e n. 330, par. 23, lamentando che la Corte di appello abbia escluso l’addebito di omesse verifiche in ordine alla funzionalità automatiche dell’applicativo IES relative al processo di riservazione sulla base del mero rilievo che le disposizioni richiamate non imponevano alla società di avvalersi del “ costo medio statistico “, senza considerare che esso costituisce uno dei passaggi attraverso i quali viene determinata la riserva sinistri e uno dei fattori della determinazione del “costo medio con seguito“ e che la contestazione aveva ad oggetto la verifica del corretto funzionamento delle procedure utilizzate a tal fine dalla impresa. 8.2. Il motivo è inammissibile in quanto non censura adeguatamente la motivazione della decisione impugnata, che ha escluso la violazione contestata affermando, con accertamenti di mero fatto, che dalla documentazione acquisita risultava documentato e spiegato il procedimento multifase utilizzato e valutato dalla società di revisione e che essa pacificamente si era avvalsa anche delle R.G. N. 12250/2017. 15 risultanze delle metodologie statistico attuariali applicate dall’attuario revisore e dall’attuario incaricato e che il metodo utilizzato era coerente con l’obiettivo. 9.1. Il settimo motivo del ricorso principale denuncia violazione e/o falsa applicazione del Principio di revisione n. 530, par. nn. 26, 30 e 31, censurando la sentenza impugnata per avere escluso la violazione contestata in ordine al “Campionamento di revisione ed altre procedure di verifica con selezione delle voci a esaminare “, senza considerare che la scelta del revisore di selezionare “delle voci nell’ambito dei sinistri gestiti da tre Centri Servizi Liquidativi, che presentavano maggior incidenza di sinistri liquidati senza incarico ai fiduciari“ non era coerente con gli obiettivi tipici di una procedura di conformità, diretta a verificare il corretto funzionamento delle procedure e dei relativi controlli individuati dalla compagnia assicurativa. 9.2. Il mezzo è inammissibile, non rapportandosi alla motivazione adottata dalla Corte di merito, che ha escluso la violazione del principio di revisione n. 530, par. 26, sulla base della considerazione che la scelta della società, al momento di “selezionare la voce da sottoporre ad esame per raccogliere elementi probativi”, di procedere alla “selezione di voci specifiche“ rappresentava uno dei criteri alternativi consentiti dalla normativa, insieme alla “selezione di tutte le voci “ed al “campionamento“, mentre le prescrizioni di cui ai par. 30 e 31 fanno riferimento alla procedura di campionamento, pacificamente non seguita nella fattispecie. 10.1. L’ottavo motivo del ricorso principale denuncia violazione e/o falsa applicazione del principio di revisione n. 230, par. 9, per avere la Corte di merito, con riferimento alle verifiche sui sinistri chiusi, escluso la violazione del principio di revisione n. 330, par. 23, per avere la società di revisione concluso con esito positivo l’esame della checklist predisposta da internal audit in assenza di evidenze documentali, disapplicando di fatto il principio di revisione n. 230, par. 9, secondo cui la documentazione del lavoro di revisione deve essere tale da consentire ad un revisore esperto, in breve, di ripercorrere le verifiche effettuate. 10.2. Anche questo motivo è inammissibile in quanto si limita a contrastare un accertamento di fatto del giudice di merito, laddove questi ha affermato che l’internal audit, che aveva operato sotto la diretta supervisione della società di R.G. N. 12250/2017. 16 revisione, aveva trasmesso a quest’ultima, in data antecedente il giudizio di revisione, i risultati di 21 diverse verifiche sui sinistri da esaminare, accompagnata da una serie di commenti e annotazioni utili a fornire informazioni in merito ai sinistri liquidati e chiusi, oggetto di analisi, che avevano consentito un attento riesame e verifica dell’attività svolta e precisato che i test erano stati realizzati su formato elettronico e storicizzati all’interno del sistema informativo della società. 11.1. Il nono motivo del ricorso principale denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 del regolamento Isvap n. 16 del 2008 e dell’art. 163 d.lgs. n. 58 del 1998 e dell’art. 26, comma 1, d.lgs. n. 39 del 2010, per avere la Corte territoriale escluso la violazione dei principi di revisione n. 330, par. 23, e n. 500, par. 2, assumendo che, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, il revisore, dovendo verificare il dato di bilancio della riserva sinistri, è tenuto a svolgere procedure su tutte le componenti di quest’ultima, tra le quali, secondo la disposizione richiamata del regolamento Isvap, è compresa la riserva spese. 11.2. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha escluso la violazione contestata non già perché nella riserva sinistri non dovessero essere comprese, oltre al danno, le spese legali o di consulenza, ma in ragione del rilievo che esse confluivano nella medesima voce di bilancio nella quale veniva contabilizzata la stima del danno, non sussistendo in contrario alcun obbligo di una indicazione separata. 12.1. Il decimo motivo del ricorso principale denuncia violazione e/o falsa applicazione del Principio di revisione n. 230, par. 25 e 26, censurando la sentenza impugnata per avere escluso la violazione dei principi di revisione che fanno obbligo alla società di archiviare la documentazione di revisione nel termine di 60 giorni. 12.2. Il motivo è inammissibile, in quanto non censura adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto provata l’avvenuta archiviazione della documentazione in questione da parte della società opponente, precisando altresì che, alla luce del dato letterale dell’invocato principio, il termine di 60 giorni non ha natura perentoria. R.G. N. 12250/2017. 17 13. In conclusione, vanno accolti il secondo e terzo motivo del ricorso principale proposto dalla Consob, dichiarato assorbito il quarto, rigettati il quinto ed il nono, dichiarati inammissibili gli altri e rigettato il ricorso incidentale proposto dalla società Doloitte & Touche. La sentenza va quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che si atterrà nel decidere ai principi esposti e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. 14. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso principale proposto dalla Consob, dichiara assorbito il quarto, rigetta il quinto ed il nono, dichiara inammissibili gli altri e rigetta il ricorso incidentale proposto dalla società Doloitte & Touche;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024.
all’attività di campionamento per l’esecuzione delle verifiche sui sinistri riservati e chiusi;
alle verifiche sui sinistri riservati ed a quelle sui sinistri chiusi;
all’esame delle procedure svolte dall’attuario incaricato per la r.c. auto;
all’esame del resoconto analitico dell’attuario revisore in tempo utile all’emissione dell’opinion ed alla valutazione delle differenze di revisione riscontrate dall’attuario revisore;
all’archiviazione delle carte di lavoro. Proposta opposizione da parte della società Deloitte & Touche s.p.a., con sentenza n. 47 del 7. 11. 2016 la Corte di appello di Milano annullò la delibera impugnata per insussistenza delle violazioni contestate. Dopo avere disatteso le eccezioni della società opponente in ordine alla tardività della delibera per superamento del termine previsto per la sua adozione ed alla violazione dei principi di difesa e del contraddittorio, la Corte di appello giudicò fondata nel merito l’opposizione affermando che: ai sensi dell’art. 540 dei Principi di revisione il revisore è tenuto a richiedere la rettifica della stima contabile nel R.G. N. 12250/2017. 3 solo caso in cui tra l’importo che al revisore appare plausibile e l’ammontare stimato iscritto al bilancio vi sia una differenza “ non ragionevole “, secondo una valutazione da condurre alla luce dei parametri di diligenza e correttezza richiesti nel caso di specie;
non costituisce invece onere del revisore operare valutazioni in merito al superamento della “ soglia di significatività “, non risultando tale criterio espressamente richiamato nel principio di revisione sopra indicato;
nel caso concreto, dalla copiosa documentazione prodotta risultava che la società aveva tenuto conto della relazione di stima dell’attuario revisore ed aveva effettuato proprie rilevazioni e analisi dei principali indicatori tecnici idonei a corroborare le proprie valutazioni sulla congruità delle riserve iscritte a bilancio, ritenendo le scelte operate ragionevoli ed appropriate;
sussisteva pertanto la prova che la opponente avesse svolto la sua attività con diligenza e correttezza, mentre non poteva esserle addebitato di non avere manifestato all’esterno le motivazioni per cui aveva ritenuto la differenza, pure esistente, “ ragionevole “, ricorrendo un tale dovere solo in caso di giudizio negativo;
non era invece configurabile a carico della società di revisione un giudizio sulle sufficienza delle riserve tecniche dell’impresa assicurativa, previsto soltanto dalla normativa successiva, in particolare dal d.lgs. n. 209 del 2015, che aveva abrogato le figure dell’attuario revisore e dell’attuario incaricato;
risultava altresì dimostrato che la relazione di revisione, licenziata in data 5. 4. 2011, era stata preceduta da incontri con l’attuario revisore ed aveva preso conoscenza del suo resoconto analitico e di tutti gli elementi idonei a consentire al revisore di formulare il proprio giudizio;
l’asserita violazione del principio di revisione n. 620, in tema di utilizzazione da parte del revisore di un esperto, era infondata, non essendoci sovrapponibilità tra l’attuario revisore e l’esperto ivi menzionato;
non rilevante invece doveva considerarsi la contestazione circa la violazione del principio n. 540, per non avere la società provveduto ad effettuare un “ esame delle procedure svolte dall’Attuario CA “ e in particolare per non avere effettuato incontri e specifici controlli, risultando provato dalla documentazione in atti che essa aveva acquisito informazioni e la relazione di quest’ultimo e che si erano svolti specifici incontri ed un effettivo flusso di informazioni tra le parti;
il procedimento utilizzato e valutato dalla società di revisione per determinare le R.G. N. 12250/2017. 4 riserve tecniche di bilancio, avvalendosi anche delle risultanze delle metodologie statistico-attuariali dell’attuario revisore e dell’attuario incaricato, era coerente con l’obiettivo, riguardando il complesso delle riserve tecniche e non risultando alcun specifico obbligo di avvalersi del “ costo medio statistico “, come sostenuto dalla Commissione, la quale non aveva comunque provato che l’applicazione di esso avrebbe portato ad una diversa determinazione delle riserve di bilancio;
la scelta della società, al momento della “ Selezione delle voci da sottoporre ad esame per raccogliere elementi probativi “, di seguire, fra i metodi a disposizione, quello della “ selezione delle voci specifiche “, era legittima, costituendo esso uno dei criteri alternativi ed essendo le ragioni di tale scelta congruamente motivate, mentre per la parte di popolazione non presa a riferimento per la selezione risultava comunque dimostrato lo svolgimento di lavori, tesi e analisi;
non risultava provato che la società di revisione avesse concluso con esito positivo l’esame della checklist predisposta da Internal Audit in assenza di verifiche documentali, tenuto conto anzi che questi aveva trasmesso i risultati della sua attività prima del deposito della relazione di revisione ed aveva inviato annotazioni e commenti utili a fornire informazioni rilevanti in merito ai sinistri liquidati e chiusi, oggetto di analisi, in modo da consentire alla società di revisione un attento riesame e verifica dell’attività svolta;
il fatto che le verifiche sulle partite aperte di danno selezionate non evidenziassero le singole voci all’interno della stima del danno non era in contrasto con i principi di revisione ( n. 330 paragrafo n. 23 e n. 500 paragrafi nn. 2 e 22 ), non rinvenendosi in essi un obbligo corrispondente di evidenziare le singole voci all’interno della stima del danno;
non risultava inoltre provato da parte della Consob che la mancata produzione di evidenze probatorie avesse avuto rilevanza causale sulle valutazioni e gli accertamenti della società di revisione;
non era fondata la contestazione in ordine al ritardo con cui la opponente avrebbe archiviato la documentazione relativa all’attività di revisione, tenuto conto che il termine di sessanta giorni previsto dal principio di revisione n. 230 non ha carattere perentorio e che comunque la società aveva provato di avervi adeguatamente provveduto, mentre era irrilevante che la R.G. N. 12250/2017. 5 documentazione fosse stata archiviata in formato elettronico e non si trovasse presso un’unica sede. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso la Consob, affidato a dieci motivi. La società Deloitte & Touche ha notificato controricorso e ricorso incidentale, sulla base di due motivi, a cui la ricorrente in via principale ha resistito con controricorso. Il P.M., la ricorrente e la controricorrente ricorrente incidentale hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1.1.Tenuto conto dell’esito del ricorso principale proposto dalla Consob, come sarà di seguito esposto, va esaminato per primo il ricorso incidentale avanzato dalla società Deloitte & Touche, che, per quanto formulato in via condizionale, pone questioni aventi priorità logica e giuridica rispetto ai temi sollevati dal ricorso principale. 1.2. Il primo motivo del ricorso incidentale della Deloitte & Touche denuncia violazione dell’art. 4, comma 2, del Regolamento sanzionatorio Consob, dell’art. 24, comma 3, legge n. 262 del 2005 e dell’art. 97 Cost., lamentando che la Corte di appello abbia escluso l’illegittimità del provvedimento opposto nonostante esso fosse stato emanato oltre il termine di 180 giorni previsto dal regolamento della Consob n. 18750 del 2013, trascurando il dato di fatto che la delibera era stata adottata con oltre nove mesi di ritardo. 1.3. Il mezzo è infondato. Il capo della decisione impugnato è conforme all’orientamento di questa Corte, che ha avuto modo di precisare che il termine previsto dall’art. 4 del Regolamento Consob per l’adozione del provvedimento sanzionatorio non ha natura perentoria, attesa l’inidoneità del regolamento interno a modificare le disposizioni sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative dettate dalla legge n. 689 del 1981, con l’effetto che la sua emissione oltre il predetto termine non determina la sua illegittimità ( Cass. n. 31239 del 2021; Cass. n. 4363 del 2015; Cass. n. 4873 del 2007; contra: Cass. n. 5099 del 2005 ). R.G. N. 12250/2017. 6 Con riguardo al tempo trascorso nel caso di specie, merita poi aggiungere che la Corte di appello, con apprezzamento non specificatamente censurato, ha ritento che esso fosse giustificato dalla scelta della Consob, comunicata sul suo sito istituzionale, di attendere l’esito del giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, che sarebbe stato deciso a breve, in ordine alla legittimità di importanti disposizioni del suo regolamento, escludendo sotto questo profilo la dedotta violazione dei principi di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost.. 2.1. Con il secondo motivo, nel denunciare violazione e falsa applicazione dell’art. 195, comma 2, d.lgs. n. 58 del 1998, dell’art. 24 legge n. 262 del 2005 e dell’art. 18 legge n. 689 del 1981, il ricorso incidentale censura il capo della decisone impugnata che non ha ravvisato la violazione del principio del contraddittorio per il fatto che, a norma del regolamento, la società aveva svolto la sua audizione ed aveva potuto illustrare le sue difese davanti all’Ufficio Sanzioni Amministrative, e non davanti alla Commissione, che pure è l’autorità che emana il provvedimento sanzionatorio. 2.2. Il motivo appare infondato. Anche con riferimento a tale eccezione, la decisione della Corte di appello appare conforme all’indirizzo di questa Corte, che, in ordine al regolamento Consob allora vigente, ha ritenuto non in contrasto con il principi del contraddittorio e della difesa la mancata previsione dell’audizione dinanzi alla commissione, precisando che il procedimento sanzionatorio è retto dai principi della legge n. 689 del 1981 e non da quelli del giusto processo, riferibili solo ai procedimenti giurisdizionali, e che l’interessato ha la facoltà di sottoporre il provvedimento ad un sindacato giurisdizionale pieno ( Cass. n. 23814 del 2019; Cass. n. 8046 del 2019; Cass. n. 18683 del 2014; 8210 del 2016 ). 3.1. Passando all’esame del ricorso principale proposto dalla Consob, il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2 n. 4, cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello non si sia pronunciata sull’eccezione di inammissibilità del deposito, in allegato al ricorso in opposizione, di una relazione tecnica contenente considerazioni ulteriori rispetto ai motivi di opposizione. R.G. N. 12250/2017. 7 3.2. Il motivo, che denunzia un vizio di omessa pronuncia più che di omessa motivazione, è inammissibile per difetto di decisività, non illustrando in alcun modo il ricorso né il contenuto degli argomenti, considerazioni o censure nuove asseritamente esposti nella relazione tecnica contestata, né che essi siano stati presi in considerazione dalla sentenza impugnata. 4.1. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazione degli artt. 11, 14 e 43 del d.lgs. n. 39 del 2010, dell’art. 162, comma 2 lett. a), del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell’art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 209 del 2005, nonché dei principi di revisione n. 540, par. 26, n. 320, par. 5, e n. 230, par.
9. Ad essere censurato è il capo della decisione che ha ritenuto fondati i motivi di opposizione relativi alla portata, contenuto e confini delle verifiche che il revisore deve svolgere sulla riserva sinistri del bilancio di una compagnia di assicurazione, con riguardo specifico alle stime effettuate dall’attuario revisore e dall’attuario incaricato e, in particolare, l’affermazione della Corte territoriale secondo cui in caso di scostamento negativo tra l’importo ritenuto plausibile e l’ammontare iscritto in bilancio il revisore è tenuto a richiedere la rettifica della stima contabile soltanto nel caso in cui tale differenza appaia “ non ragionevole “, secondo una valutazione affidata ai parametri della diligenza e correttezza professionale. Premesso che i principi di revisione integrano norme tecniche aventi forza normativa, ai sensi del rinvio operato dall’art. 43, comma 3, d.lgs. n. 39 del 2010 alla disposizione di cui all’art. 162, comma 2 let. a), d.lgs. n. 58 del 1998, la Consob censura la sentenza impugnata per avere affidato la sua valutazione al solo criterio della ragionevolezza, ritenuto l’unico limite al giudizio discrezionale del revisore, laddove esso va interpretato e riceve contenuto e valore all’interno di un quadro normativo più ampio, ben definito e specifico. In particolare, si sottolinea che l’art. 14, comma 2, del menzionato decreto n. 39, applicabile ratione temporis, stabiliva che la relazione del revisore dovesse comprendere un giudizio sul bilancio volto ad evidenziare se esso è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di esercizio. La disciplina del settore assicurativo configura inoltre la riserva sinistri tra le più R.G. N. 12250/2017. 8 importanti voci del bilancio, garantendo l’impegno futuro dell’impresa nei confronti degli assicurati e dei danneggiati. L’art. 37, comma 5, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni) precisa, infatti, che essa comprende le somme che, da un prudente valutazione degli elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri, compresi quelli avvenuti in precedenza e non ancora pagati, e delle relative spese di liquidazione. Il quadro normativo porta quindi a ritenere che il controllo affidato al revisore venga condotto esaminando il bilancio e in particolare la voce della riserva sinistri alla luce del fondamentale canone della prudenza, valutando sotto questo profilo se un eventuale scostamento tra la stima e la relativa voce del bilancio sia ragionevole o meno. La Corte di appello ha invece obliterato del tutto tale criterio, limitandosi ad una applicazione superficiale e formalistica del criterio della ragionevolezza ed a richiamare, quali parametri di valutazione, generici doveri di diligenza e correttezza. Sotto altro profilo si censura l’affermazione della sentenza che ha ritenuto non applicabile il principio della “soglia di significatività “, pur correttamente definita come l’importo sotto il quale un errore del bilancio non sarebbe in grado di influenzare il giudizio o le decisioni economiche di un terzo che su di esso faccia affidamento. Si assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, il suddetto criterio è invece espressamente previsto dal principio di revisione n. 320, par. 3, che lo dichiara utilizzabile anche dal revisore per valutare le modalità di rappresentazione in bilancio dei dati e delle informazioni nonché la significatività degli errori rispetto al bilancio stesso. La Corte di appello è conseguentemente incorsa in errore per non avere valutato l’attività di revisione anche alla luce di tale principio. Si sostiene, infine, che la decisione è errata per non avere tenuto conto, quali potenziali indici di sottostima delle riserve, della presenza di perdite registrate sugli smontamenti delle riserve appostate negli esercizi precedenti. 4.2. Il motivo è fondato. La Corte di appello ha accolto i primi motivi dell’opposizione sulla base della premessa che, ai sensi del principio di revisione n. 540, par. 26, in caso di accertata differenza tra l’importo che a seguito del suo esame appare R.G. N. 12250/2017. 9 maggiormente plausibile in base agli elementi disponibili e l’ammontare iscritto a bilancio, il revisore deve richiedere la rettifica della stima soltanto se la differenza è ritenuta “non ragionevole“, individuando nel parametro della ragionevolezza il criterio della valutazione a lui affidata. Ha quindi ritenuto che nel caso di specie le valutazioni della società di revisione circa la congruità delle riserve iscritte a bilancio fossero improntate alla diligenza e correttezza richieste, comprovate dalla copiosa documentazione da cui risultava l’attività di verifica effettivamente svolta, precisando che al revisore non compete anche un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche della impresa assicurativa e che non può costituire un criterio di verifica la c.d. soglia di significatività dell’errore, non essendo tale criterio richiamato dal principio di revisione menzionato ed inoltre che lo stesso nemmeno è tenuto a manifestare il motivi in ordine per cui ha ritenuto ragionevole la differenza riscontrata. Il ragionamento svolto dalla Corte di appello non merita di essere condiviso, scontando evidenti lacune ed errori in ordine alla configurazione della effettiva portata e della funzione dell’attività del revisore del bilancio. Diversamente da quanto dedotto nel controricorso, queste criticità non investono l’accertamento di fatto demandato al giudice di merito, bensì l’individuazione dei criteri che, in base alla normativa generale e di settore, il revisore deve seguire nella valutazione tecnica professionale a lui affidata. In questa prospettiva, la motivazione della sentenza impugnata segnala un primo errore nell’avere scrutinato la condotta della società opponente sulla base del parametro della ragionevolezza o meno della differenza riscontrata tra la stima effettuata e la voce di bilancio, senza, nel contempo, attribuire a tale criterio contenuti precisi, se non mediante un richiamo altrettanto generico ai doveri professionali di diligenza e correttezza. Questo errore ha portato la Corte di appello a collocare il giudizio formulato in questi termini dalla società di revisione su uno sfondo di sostanziale insindacabilità, non essendosi chiarito su quali basi e perché la scelta di non segnalare la differenza doveva ritenersi giustificata e plausibile, essendo il giudicante pervenuto alla conclusione che la opponente aveva adempiuto ai suoi compiti con diligenza e correttezza sulla base della mera considerazione che essa aveva effettivamente svolto un’attività di R.G. N. 12250/2017. 10 verifica, rilevazioni ed analisi idonee a corroborare le scelte operate dall’attuario revisore. Il richiamo all’attività svolta dalla società di revisione è però un dato puramente formale, di per sé insufficiente a dimostrare che essa, nel formulare senza rilievi il proprio giudizio sul bilancio, abbia osservato i criteri previsti dalla normativa. La genericità e l’incompletezza della valutazione della Corte di merito emerge con evidenza dalle disposizioni normative che disciplinano l’attività del revisore. Nella specie, viene in primo luogo in evidenza l’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2010, ai sensi del quale la relazione del revisore comprende “ c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio “. L’art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), prescrive inoltre che la riserva sinistri è costituita dalle somme che, “ da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi “, risultino necessarie per fare fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell’esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione. Può convenirsi al riguardo con la considerazione svolta dalla ricorrente Consob, circa la particolare importanza che va riconosciuta alla riserva sinistri nel bilancio di una impresa di assicurazione, indicando essa l’impegno futuro di spesa nei confronti degli assicurati e danneggiati e svolgendo quindi una funzione di garanzia della solidità ed affidabilità dell’impresa di fronte al pubblico ed al mercato. Dalle citate disposizioni emerge che il giudizio della società di revisione sulla congruità della riserva sinistri deve essere improntato a valutare la relativa apposizione in bilancio secondo principi di verità e di prudenza, che danno contenuto concreto al giudizio in ordine alla rilevanza da attribuire agli eventuali errori, scostamenti o differenze accertate in sede di revisione. In proposito va condivisa, alla luce di tali criteri, l’osservazione svolta nella sua memoria dal Procuratore generale, secondo cui il criterio della ragionevolezza, una volta correttamente inteso e riempito di contenuti, non preclude affatto la possibilità R.G. N. 12250/2017. 11 di effettuare rettifiche anche laddove la differenza riscontrata possa apparire in astratto ragionevole. Il mancato richiamo e l’omessa considerazione dei suddetti principi di verità e prudenza del bilancio inficia di conseguenza la valutazione sul punto operata dalla sentenza impugnata. Il motivo investe inoltre l’affermazione della Corte di appello che, pur concordando sul rilievo che la società di revisione deve valutare e controllare l’attività svolta dall’attuario revisore, non è tuttavia onere della stessa “ operare valutazioni in merito al superamento della soglia di significatività in tutti gli scenari ipotizzati dall’Attuario Revisore anche in funzione dell’eventuale necessità di riportare tale differenza di revisione nel sommario delle differenze e di relativi effetti nella relazione di revisione “. Anche questa censura è fondata, con le precisazioni di cui appresso. La premessa in via generale è che tutti gli organismi di controllo della società, a partire da quelli deputati al controllo interno aziendale, fino alle società di revisione dei conti e al collegio sindacale, sono investiti di un ineludibile compito di costante verifica della corrispondenza dei meccanismi di gestione della società al paradigma della corretta amministrazione, così come definito dalla scienza dell'economia aziendale. Tale dovere si fa ancora più stringente nelle società quotate in borsa, in vista della funzione di garanzia dell'equilibrio del mercato (Cass. Sez. un. n. 20934 del 2009; Cass. n. 6037 del 2016). In particolare, in materia di revisione del bilancio delle società di assicurazioni, si è precisato che il revisore, nello svolgimento della sua funzione di verifica della corretta gestione contabile della società, deve necessariamente operare un controllo sulla correttezza e congruità di tutte le voci di bilancio, e quindi anche delle riserve tecniche specificamente previste dalla legge per le imprese di assicurazione e della relativa valutazione di adeguatezza o inadeguatezza svolta dall'attuario revisore. Quest'ultimo, del resto, è un tecnico dotato di cognizioni e conoscenze specifiche e la sua attività si inserisce nel procedimento multifase preposto, da un lato, alla costituzione delle riserve tecniche previste dalla normativa sulle società di assicurazioni e, dall'altro lato, a consentire la verifica di adeguatezza e sufficienza di dette riserve. Ne discende che “ quando il revisore R.G. N. 12250/2017. 12 contabile, nell'ambito della revisione del bilancio di una società di assicurazioni è chiamato ad esprimere il giudizio di correttezza sulla valutazione, compiuta dall'attuarlo revisore, circa l'adeguatezza delle riserve tecniche previste dalla normativa sulle predette società, e più in generale in ogni caso in cui il revisore contabile debba valutare i risultati di specifiche operazioni di verifica e controllo affidate ad organi di controllo endosocietari o a terzi incaricati dalla società oggetto della revisione, la verifica deve estendersi al controllo delle modalità con cui le predette operazioni specifiche sono state condotte “ (Cass. n. 16780 del 2019). Ciò comporta che la verifica del revisore deve tenere conto della c.d. soglia di significatività, che indica l’importo sotto il quale un errore non possa influenzare o modificare il giudizio o le decisioni economiche del terzo che faccia affidamento sul bilancio, costituendo essa un indice di valutazione delle modalità di rappresentazione in bilancio dei dati e della rilevanza degli scostamenti negativi degli importi stimati. La predetta valutazione di adeguatezza, inoltre, deve necessariamente comportare l'estrinsecazione dei criteri in base ai quali essa è stata condotta dal revisore contabile. Diversamente argomentando (ove cioè, come sostenuto, il revisore non fosse tenuto ad esplicitare le motivazioni per cui ha ritenuto corretta, o meno, la valutazione di adeguatezza compiuta dall'attuario revisore) la funzione di controllo non assicurerebbe la piena conoscibilità, da parte dei terzi estranei alla società oggetto di revisione, delle metodiche di gestione di quest'ultima e dei criteri seguiti nell'appostazione in bilancio dei dati contabili, con conseguente frustrazione -in pratica- di ogni contenuto effettivo della funzione predetta e della stessa finalità della previsione normativa, da individuare in ultima analisi nella tutela del mercato e del corretto svolgimento della concorrenza (Cass. n. 16780 del 2019, cit.). Per queste ragioni il motivo merita accoglimento. 5.1. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 93, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005 e 26, comma 3, del regolamento ISVAP n. 22 del 2008, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto infondata la violazione in merito al mancato esame da parte della società di revisione del resoconto analitico R.G. N. 12250/2017. 13 dell’attuario revisore in tempo utile all’emissione del giudizio sul bilancio, obliterando il dato di fatto che essa era stata trasmessa soltanto il 27. 4. 2011, in data quindi successiva al giudizio, emesso in data 5. 4. 2011, reputando sufficienti, in luogo di esso, gli incontri svoltisi tra le parti. 5.2. Anche questo motivo è fondato. La Corte di appello ha sì dato atto che la prima bozza della relazione analitica dell’attuario revisore era stata trasmessa alla società di revisione solo in data 27. 4. 2011 e la bozza definitiva solo il 22. 5. 2011, prima cioè dell’emissione del giudizio di revisione del 5. 4. 2011, ma ha ritenuto tale ritardo non rilevante in ragione degli incontri tenutisi tra le parti in data 11. 3. 2011 e 4. 4. 2011, che avrebbero dimostrato che la società di revisione era stata messa a conoscenza, prima del 5. 4. 2011, del contenuto della relazione sintetica e di quella analitica. Ora, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del regolamento Isvap n. 22 del 2008, la relazione analitica dell’attuario revisore deve essere trasmessa alla società di revisione prima del suo giudizio, costituendo un documento oggetto della sua valutazione, la conclusione accolta dalla Corte di appello appare incongrua, stabilendo una indebita equipollenza tra il predetto documento e gli incontri avvenuti tra le parti, il cui contenuto non può all’evidenza sostituire un documento scritto e l’analisi dettagliata che su di esso la società di revisione ha il compito di svolgere. 6.1. Il quarto motivo del ricorso principale denuncia violazione e/o falsa applicazione del Principio di revisione n. 620, par. 13, per avere la Corte di merito ritenuto l’attuario revisore non assimilabile ad un esperto, del cui lavoro il revisore si avvale per la formulazione del proprio giudizio sul bilancio. Si sostiene, in contrario, che la qualifica di esperto va invece riconosciuta, atteso che l’attuario revisore è nominato dalla società di revisione sulla base di una propria scelta discrezionale. Ciò comporta che, ai sensi del Principio n. 620, par. 3, la società di revisione doveva “riesaminare e sottoporre a verifica i dati utilizzati dall’esperto “ e non recepirli acriticamente. 6.2. Il motivo può considerarsi assorbito dalle ragioni esposte sull’accoglimento del secondo motivo. R.G. N. 12250/2017. 14 7.1. Il quinto motivo del ricorso principale denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 99 del 2008, che prevede uno scambio di dati ed informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti tra l’attuario incaricato e la società di revisione, ritenendo sufficiente a tal fine un mero incontro tra le parti, laddove il d.m. citato prevede che l’attuario incaricato trasmetta almeno dieci giorni prima dell’approvazione del progetto di bilancio di esercizio alla società di revisione una relazione tecnica. 7.2. Il motivo è infondato. L’assunto svolto dalla censura contrasta con l’accertamento di fatto con cui la Corte di appello ha escluso la fondatezza della contestazione sulla base del rilievo che risultava documentalmente provato che la società avesse acquisito la relazione dell’attuario incaricato in data 11. 3. 2001, cioè in data precedente all’emissione del giudizio, aggiungendo anche che non era comunque riscontrabile alcun deficit nel flusso di informazioni con tale organo tecnico, essendo stata la società informata, nel corso di una conference call con l’attuario revisore, degli esisti dei suoi colloqui e confronti con l’attuario incaricato. 8.1. Il sesto motivo del ricorso principale denuncia violazione e/o falsa applicazione dei Principi di revisione n. 315, par. n. 81 e 82, e n. 330, par. 23, lamentando che la Corte di appello abbia escluso l’addebito di omesse verifiche in ordine alla funzionalità automatiche dell’applicativo IES relative al processo di riservazione sulla base del mero rilievo che le disposizioni richiamate non imponevano alla società di avvalersi del “ costo medio statistico “, senza considerare che esso costituisce uno dei passaggi attraverso i quali viene determinata la riserva sinistri e uno dei fattori della determinazione del “costo medio con seguito“ e che la contestazione aveva ad oggetto la verifica del corretto funzionamento delle procedure utilizzate a tal fine dalla impresa. 8.2. Il motivo è inammissibile in quanto non censura adeguatamente la motivazione della decisione impugnata, che ha escluso la violazione contestata affermando, con accertamenti di mero fatto, che dalla documentazione acquisita risultava documentato e spiegato il procedimento multifase utilizzato e valutato dalla società di revisione e che essa pacificamente si era avvalsa anche delle R.G. N. 12250/2017. 15 risultanze delle metodologie statistico attuariali applicate dall’attuario revisore e dall’attuario incaricato e che il metodo utilizzato era coerente con l’obiettivo. 9.1. Il settimo motivo del ricorso principale denuncia violazione e/o falsa applicazione del Principio di revisione n. 530, par. nn. 26, 30 e 31, censurando la sentenza impugnata per avere escluso la violazione contestata in ordine al “Campionamento di revisione ed altre procedure di verifica con selezione delle voci a esaminare “, senza considerare che la scelta del revisore di selezionare “delle voci nell’ambito dei sinistri gestiti da tre Centri Servizi Liquidativi, che presentavano maggior incidenza di sinistri liquidati senza incarico ai fiduciari“ non era coerente con gli obiettivi tipici di una procedura di conformità, diretta a verificare il corretto funzionamento delle procedure e dei relativi controlli individuati dalla compagnia assicurativa. 9.2. Il mezzo è inammissibile, non rapportandosi alla motivazione adottata dalla Corte di merito, che ha escluso la violazione del principio di revisione n. 530, par. 26, sulla base della considerazione che la scelta della società, al momento di “selezionare la voce da sottoporre ad esame per raccogliere elementi probativi”, di procedere alla “selezione di voci specifiche“ rappresentava uno dei criteri alternativi consentiti dalla normativa, insieme alla “selezione di tutte le voci “ed al “campionamento“, mentre le prescrizioni di cui ai par. 30 e 31 fanno riferimento alla procedura di campionamento, pacificamente non seguita nella fattispecie. 10.1. L’ottavo motivo del ricorso principale denuncia violazione e/o falsa applicazione del principio di revisione n. 230, par. 9, per avere la Corte di merito, con riferimento alle verifiche sui sinistri chiusi, escluso la violazione del principio di revisione n. 330, par. 23, per avere la società di revisione concluso con esito positivo l’esame della checklist predisposta da internal audit in assenza di evidenze documentali, disapplicando di fatto il principio di revisione n. 230, par. 9, secondo cui la documentazione del lavoro di revisione deve essere tale da consentire ad un revisore esperto, in breve, di ripercorrere le verifiche effettuate. 10.2. Anche questo motivo è inammissibile in quanto si limita a contrastare un accertamento di fatto del giudice di merito, laddove questi ha affermato che l’internal audit, che aveva operato sotto la diretta supervisione della società di R.G. N. 12250/2017. 16 revisione, aveva trasmesso a quest’ultima, in data antecedente il giudizio di revisione, i risultati di 21 diverse verifiche sui sinistri da esaminare, accompagnata da una serie di commenti e annotazioni utili a fornire informazioni in merito ai sinistri liquidati e chiusi, oggetto di analisi, che avevano consentito un attento riesame e verifica dell’attività svolta e precisato che i test erano stati realizzati su formato elettronico e storicizzati all’interno del sistema informativo della società. 11.1. Il nono motivo del ricorso principale denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 del regolamento Isvap n. 16 del 2008 e dell’art. 163 d.lgs. n. 58 del 1998 e dell’art. 26, comma 1, d.lgs. n. 39 del 2010, per avere la Corte territoriale escluso la violazione dei principi di revisione n. 330, par. 23, e n. 500, par. 2, assumendo che, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, il revisore, dovendo verificare il dato di bilancio della riserva sinistri, è tenuto a svolgere procedure su tutte le componenti di quest’ultima, tra le quali, secondo la disposizione richiamata del regolamento Isvap, è compresa la riserva spese. 11.2. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha escluso la violazione contestata non già perché nella riserva sinistri non dovessero essere comprese, oltre al danno, le spese legali o di consulenza, ma in ragione del rilievo che esse confluivano nella medesima voce di bilancio nella quale veniva contabilizzata la stima del danno, non sussistendo in contrario alcun obbligo di una indicazione separata. 12.1. Il decimo motivo del ricorso principale denuncia violazione e/o falsa applicazione del Principio di revisione n. 230, par. 25 e 26, censurando la sentenza impugnata per avere escluso la violazione dei principi di revisione che fanno obbligo alla società di archiviare la documentazione di revisione nel termine di 60 giorni. 12.2. Il motivo è inammissibile, in quanto non censura adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto provata l’avvenuta archiviazione della documentazione in questione da parte della società opponente, precisando altresì che, alla luce del dato letterale dell’invocato principio, il termine di 60 giorni non ha natura perentoria. R.G. N. 12250/2017. 17 13. In conclusione, vanno accolti il secondo e terzo motivo del ricorso principale proposto dalla Consob, dichiarato assorbito il quarto, rigettati il quinto ed il nono, dichiarati inammissibili gli altri e rigettato il ricorso incidentale proposto dalla società Doloitte & Touche. La sentenza va quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che si atterrà nel decidere ai principi esposti e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. 14. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso principale proposto dalla Consob, dichiara assorbito il quarto, rigetta il quinto ed il nono, dichiara inammissibili gli altri e rigetta il ricorso incidentale proposto dalla società Doloitte & Touche;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024.