Decreto cautelare 21 luglio 2022
Ordinanza cautelare 13 settembre 2022
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01007/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01716/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1716 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AF e Movimento per NO ( "Mo.Vi. per NO "), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di NO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi Napoli Parthenope, in persona del Rettore in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Vim S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. – del permesso di costruire n. 82 del 22/12/2021, di cui veniva dato avviso sull'Albo pretorio il 30/12/2021, riguardante la realizzazione della sede di NO dell'Università degli Studi di Napoli “Parthenope ” su di un lotto di terreno sito in NO (NA), alla via Stella s.n.c., e identificato al N.C.T. al foglio 20, p.lle 1883, 1569, 1572, 1566, 1563, 82, 1625, 1565; 2. – della deliberazione del C.C. n. 17 del 29/6/2021, con la quale è stata approvata la proposta di cui alla deliberazione di G.C. n. 24 del 3/3/2021, concernente: “progetto per la realizzazione di: Università degli Studi di Napoli Parthenope, sede di NO ” PdC ai sensi dell'art. 14 del dPR 380/01 da realizzarsi nel lotto sito alla via Stella s.n.c., e identificato al N.C.T. al foglio 20, p.lle 1883, 1569, 1572, 1566, 1563, 82, 1625, 1565 ricadente in zona “H” – attrezzature collettive [di interesse comunale]” del P.R.G. del Comune di NO. Proposta al Consiglio comunale ”; 3. - della deliberazione del C.C. n. 152 del 22/12/2016, con la quale è stata approvata la proposta di cui alla deliberazione di G.C. n. 269 del 7/12/2016, concernente l'approvazione dello schema di convenzione di cui all'art. 28- bis , co. 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, e del regolamento per il rilascio del premesso di costruire convenzionato in zona “H ”, nella parte in cui, nel determinare «la tipologia e quantità di “standard ” oggetto della cessione da parte del privato alla P.A.» di cui all'art. 17 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di NO, ha stabilito, con riferimento ai « parcheggi », che “ occorrerà che all'interno del lotto ove si costruisce l'attrezzatura di progetto – o in zone limitrofe comunque ricadenti in zona H – vengano individuate aree da attrezzare e cedere nella misura minima di n° 1 posto auto ogni 25 mq di superficie lorda” , confondendo i parcheggi pubblici da conteggiarsi ai fini della dotazione degli ‘standard' con le aree (private) di pertinenza delle nuove costruzioni da destinare a parcheggio e che costituiscono parte del lotto edificabile, per quanto lesiva degli interessi diffusi e collettivi di cui le associazioni ricorrenti costituiscono enti esponenziali; 4. – di ogni atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi comprese le richiamate deliberazioni di G.C. n. 24 del 3/3/2021 e n. 269 del 7/12/2016, il parere del Responsabile del procedimento del 18/12/2020, la nota prot. n. 9199 del 18/2/2021, verbale n. 656/2021 del 19/2/2021, per quanto lesivi degli interessi diffusi e collettivi di cui le associazioni ricorrenti costituiscono enti esponenziali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AF il 8/6/2022:
per l'annullamento: 1. – Del permesso di costruire n. 82 del 22/12/2021, di cui veniva dato avviso sull'Albo pretorio il 30/12/2021, riguardante la realizzazione della sede di NO dell'Università degli Studi di Napoli “Parthenope ” su di un lotto di terreno sito in NO (NA), alla via Stella s.n.c., e identificato al N.C.T. al foglio 20, p.lle 1883, 1569, 1572, 1566, 1563, 82, 1625, 1565, di cui non si conoscono i contenuti di dettaglio; 2. – della deliberazione del C.C. n. 17 del 29/6/2021, con la quale è stata approvata la proposta di cui alla deliberazione di G.C. n. 24 del 3/3/2021, concernente: “progetto per la realizzazione di: Università degli Studi di Napoli Parthenope, sede di NO” PdC ai sensi dell'art. 14 del dPR 380/01 da realizzarsi nel lotto sito alla via Stella s.n.c., e identificato al N.C.T. al foglio 20, p.lle 1883, 1569, 1572, 1566, 1563, 82, 1625, 1565 ricadente in zona “H” – attrezzature collettive [di interesse comunale]” del P.R.G. del Comune di NO. Proposta al Consiglio comunale” ; 3. - della deliberazione del C.C. n. 152 del 22/12/2016, con la quale è stata approvata la proposta di cui alla deliberazione di G.C. n. 269 del 7/12/2016, concernente l'approvazione dello schema di convenzione di cui all'art. 28-bis, co. 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, e del regolamento per il rilascio del premesso di costruire convenzionato in zona “H ”, nella parte in cui, nel determinare «la tipologia e quantità di “standard ” oggetto della cessione da parte del privato alla P.A.» di cui all'art. 17 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di NO, ha stabilito, con riferimento ai « parcheggi », che « occorrerà che all'interno del lotto ove si costruisce l'attrezzatura di progetto – o in zone limitrofe comunque ricadenti in zona H – vengano individuate aree da attrezzare e cedere nella misura minima di n° 1 posto auto ogni 25 mq di superficie lorda », confondendo i parcheggi pubblici da conteggiarsi ai fini della dotazione degli ‘standard' con le aree (private) di pertinenza delle nuove costruzioni da destinare a parcheggio e che costituiscono parte del lotto edificabile, per quanto lesiva degli interessi diffusi e collettivi di cui le associazioni ricorrenti costituiscono enti esponenziali;
4. di ogni atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi comprese le richiamate deliberazioni di G.C. n. 24 del 3/3/2021 e n. 269 del 7/12/2016, il parere del Responsabile del procedimento del 18/12/2020, la nota prot. n. 9199 del 18/2/2021, verbale n. 656/2021 del 19/2/2021, per quanto lesivi degli interessi diffusi e collettivi di cui le associazioni ricorrenti costituiscono enti esponenziali,
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AF il 20/7/2022:
Ricorso e motivi aggiunti proposti avverso e per l'annullamento, previa sospensiva, 1.– del permesso di costruire n. 82 del 22/12/2021, di cui veniva dato avviso sull'Albo pretorio il 30/12/2021, riguardante la realizzazione della sede di NO dell'Università degli Studi di Napoli “Parthenope ” su di un lotto di terreno sito in NO (NA), alla via Stella s.n.c., e identificato al N.C.T. al foglio 20, p.lle 1883, 1569, 1572, 1566, 1563, 82, 1625, 1565, di cui non si conoscono i contenuti di dettaglio; 2.– della deliberazione del C.C. n. 17 del 29/6/2021, con la quale è stata approvata la proposta di cui alla deliberazione di G.C. n. 24 del 3/3/2021, concernente: “progetto per la realizzazione di: Università degli Studi di Napoli Parthenope, sede di NO” PdC ai sensi dell'art. 14 del dPR 380/01 da realizzarsi nel lotto sito alla via Stella s.n.c., e identificato al N.C.T. al foglio 20, p.lle 1883, 1569, 1572, 1566, 1563, 82, 1625, 1565 ricadente in zona “H” – attrezzature collettive [di interesse comunale]” del P.R.G. del Comune di NO. Proposta al Consiglio comunale” ; 3. - della deliberazione del C.C. n. 152 del 22/12/2016, con la quale è stata approvata la proposta di cui alla deliberazione di G.C. n. 269 del 7/12/2016, concernente l'approvazione dello schema di convenzione di cui all'art. 28-bis, co. 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, e del regolamento per il rilascio del premesso di costruire convenzionato in zona “H ”, nella parte in cui, nel determinare «la tipologia e quantità di “standard ” oggetto della cessione da parte del privato alla P.A.» di cui all'art. 17 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di NO, ha stabilito, con riferimento ai «parcheggi», che «occorrerà che all'interno del lotto ove si costruisce l'attrezzatura di progetto – o in zone limitrofe comunque ricadenti in zona H – vengano individuate aree da attrezzare e cedere nella misura minima di n° 1 posto auto ogni 25 mq di superficie lorda», confondendo i parcheggi pubblici da conteggiarsi ai fini della dotazione degli ‘standard' con le aree (private) di pertinenza delle nuove costruzioni da destinare a parcheggio e che costituiscono parte del lotto edificabile, per quanto lesiva degli interessi diffusi e collettivi di cui le associazioni ricorrenti costituiscono enti esponenziali; 4. - di ogni atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi comprese le richiamate deliberazioni di G.C. n. 24 del 3/3/2021 e n. 269 del 7/12/2016, il parere del Responsabile del procedimento del 18/12/2020, la nota prot. n. 9199 del 18/2/2021, verbale n. 656/2021 del 19/2/2021, per quanto lesivi degli interessi diffusi e collettivi di cui le associazioni ricorrenti costituiscono enti esponenziali, atti già impugnati con ricorso introduttivo del giudizio (n. R.G. 1716/22), nonché per la declaratoria di nullità (art. 31, co. 4, c.p.a.) e/o per l'annullamento della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 28-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 per atto del notaio Pellegrino D'Amore il 9/12/2021, rep. 229089, in relazione agli artt. 1325, n. 2), n. 3), 1346 e 1418, co. 2, c.c., applicabili nel caso di specie per effetto del rinvio di cui al combinato disposto dell'art. 28-bis, co. 6, del d.P.R. n. 380 cit., e dell'art. 11, co. 2, della legge n. 241 del 1990.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AF il 24\7\2025:
per l’annullamento
1. – il permesso di costruire n. 82 del 22/12/2021, di cui veniva dato avviso sull’Albo pretorio il 30/12/2021, riguardante la realizzazione della sede di NO dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope ” su di un lotto di terreno sito in NO (NA), alla via Stella s.n.c., e identificato al N.C.T. al foglio 20, p.lle 1883, 1569, 1572, 1566, 1563, 82, 1625, 1565, di cui non si conoscono i contenuti di dettaglio;
2. – la deliberazione del C.C. n. 17 del 29/6/2021, con la quale è stata approvata la proposta di cui alla deliberazione di G.C. n. 24 del 3/3/2021, concernente: “progetto per la realizzazione di: Università degli Studi di Napoli Parthenope, sede di NO” PdC ai sensi dell’art. 14 del dPR 380/01 da realizzarsi nel lotto sito alla via Stella s.n.c., e identificato al N.C.T. al foglio 20, p.lle 1883, 1569, 1572, 1566, 1563, 82, 1625, 1565 ricadente in zona “H” – attrezzature collettive [di interesse comunale]” del P.R.G. del Comune di NO. Proposta al Consiglio comunale” ;
3. - la deliberazione del C.C. n. 152 del 22/12/2016, con la quale è stata approvata la proposta di cui alla deliberazione di G.C. n. 269 del 7/12/2016, concernente l’approvazione dello schema di convenzione di cui all’art. 28-bis, co. 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, e del regolamento per il rilascio del premesso di costruire convenzionato in zona “H ”, nella parte in cui, nel determinare «la tipologia e quantità di “standard ” oggetto della cessione da parte del privato alla P.A.» di cui all’art. 17 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di NO, ha stabilito, con riferimento ai «parcheggi», che «occorrerà che all’interno del lotto ove si costruisce l’attrezzatura di progetto – o in zone limitrofe comunque ricadenti in zona H – vengano individuate aree da attrezzare e cedere nella misura minima di n° 1 posto auto ogni 25 mq di superficie lorda», confondendo i parcheggi pubblici da conteggiarsi ai fini della dotazione degli ‘standard’ con le aree (private) di pertinenza delle nuove costruzioni da destinare a parcheggio e che costituiscono parte del lotto edificabile, per quanto lesiva degli interessi diffusi e collettivi di cui le associazioni ricorrenti costituiscono enti esponenziali;
4. ogni atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi comprese le richiamate deliberazioni di G.C. n. 24 del 3/3/2021 e n. 269 del 7/12/2016, il parere del Responsabile del procedimento del 18/12/2020, la nota prot. n. 9199 del 18/2/2021, verbale n. 656/2021 del 19/2/2021, per quanto lesivi degli interessi diffusi e collettivi di cui le associazioni ricorrenti costituiscono enti esponenziali,
atti già impugnati con ricorso introduttivo del giudizio (n. R.G. 1716/22), nonché
per la declaratoria di nullità (art. 31, co. 4, c.p.a.)
e/o per l’annullamento
Della convenzione stipulata ai sensi dell’art. 28- bis del d.P.R. n. 380 del 2001 per atto del notaio Pellegrino D’Amore il 9/12/2021, rep. 229089, in relazione agli artt. 1325, n. 2), n. 3), 1346 e 1418, co. 2, c.c., applicabili nel caso di specie per effetto del rinvio di cui al combinato disposto dell’art. 28-bis, co. 6, del d.P.R. n. 380 cit., e dell’art. 11, co. 2, della legge n. 241 del 1990,
già domandata con motivi aggiunti notificati il 20/7/2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di NO, dell’Università degli Studi Napoli Parthenope e di Vim s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa VA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le associazioni ricorrenti, premettendo di perseguire, per statuto, finalità di tutela del territorio del Comune di NO anche con riferimento al rispetto delle previsioni urbanistiche e dei vincoli, con il ricorso introduttivo (notificato il 28.2.2022) hanno impugnato il permesso di costruire n. 82 del 22.12.2021, con cui è stata autorizzata ai sensi dell’artt. 14 e 28-bis D.P.R. 380/2001 la costruzione della sede di NO dell’Università degli studi di Napoli Parthenope, nonché la propedeutica deliberazione del c.c. n. 17 del 29.6.2021.
La deroga concerne esclusivamente la destinazione d’uso, poiché l’immobile è situato in Z.T.O. H “attrezzature di interesse comunale ”, nella quale non è prevista la destinazione a edilizia universitaria e scolastica, alla quale il PUC ha destinato la Z.T.O. G “attrezzature di interesse collettivo”.
Il permesso di costruire è stato impugnato per i seguenti motivi:
1. - violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 20 del D.P.R. n. 380 del 2001 - violazione e falsa applicazione dell’art. 7, n. 2), della legge n. 1150 del 1942 - violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. f), del D.M. n. 1444 del 1968 – violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 17-bis delle N.T.A. del P.R.G. del comune di NO - violazione e falsa applicazione dell’art. 43-bis della l.r. n. 16 del 2004 - violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4, co. 2, del regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 2011, n. 5 - violazione e falsa applicazione dell’art 19 del D.P.R. n. 327 del 2001 – contraddittorietà – difetto di presupposto - difetto di istruttoria e motivazione – eccesso di potere – sviamento.
Con i provvedimenti impugnati sarebbe stato autorizzato il rilascio di un permesso in deroga ai sensi dell’art 14 D.P.R. 380/2001, in violazione del divieto di modificare con tale strumento la destinazione di zona.
La Z.T.O. H è prevista per “la realizzazione di attrezzature pubbliche a livello comunale di cui al D.M. 2.4.1968, n. 1444” (scuole, verde pubblico attrezzato, parcheggio, attività collettive, ecc.). Tra gli standard non rientrerebbero le strutture universitarie e, pertanto, l’edilizia universitaria non rientrerebbe tra le destinazioni compatibili con quelle di zona.
Inoltre il lotto d’intervento coincide con l’intera Z.T.O. H destinata al soddisfacimento degli standard dell’area, pertanto, la deroga non riguarderebbe un singolo edificio, ma si risolverebbe in una modifica della destinazione urbanistica dell’area.
2. – violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 42, co. 2, e 97, Cost. - violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 28-bis del D.P.R. n. 380 del 2001 – violazione e falsa applicazione dell’art. 17 delle N.T.A. del P.R.G. del comune di NO - violazione e falsa applicazione degli artt. 41-quinquies e 41-sexies alla legge n. 1150 del 1942 - violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 2, lett. d), del D.M. n. 1444 del 1968 - difetto di presupposto - difetto di istruttoria e motivazione – eccesso di potere – sviamento.
Non sarebbero stati individuati parcheggi pertinenziali di cui alla L. Tognoli. I parcheggi sono stati previsti al di fuori del lotto, in contrasto quanto previsto dalla deliberazione n. 152 del 22/12/2016 recante la disciplina delle Z.T.O. “H ”. La suddetta delibera sarebbe altresì illegittima poiché confonderebbe i parcheggi pubblici destinati a soddisfare la dotazione di ‘standard’ con le aree di pertinenza delle nuove costruzioni da destinare a parcheggio.
Il parcheggio “B ” (mq. 402,31), avrebbe un’estensione inferiore a quella prevista dalla deliberazione n. 152 del 22/12/2016.
Difatti, considerato che la superficie utile lorda in progetto è pari a mq. 2995, ad avviso del ricorrente, avrebbero dovuto prevedersi 119 posti auto (2995 mq: 25 mq = 119,79), con una superficie complessiva di circa 1.497,37, atteso che per ciascun posto auto dovrebbe prevedersi una superficie di circa 12,50 mq. (2,50 m. x 5 m. = 12,50 mq.).
Inoltre, la società VIM s.r.l. non avrebbe la disponibilità dei terreni destinati ad ospitare il parcheggio “B ” (p.lla 1565) e il ‘verde attrezzato’ (p.lle 1563 e 1569), avendone fatto oggetto di permuta per la realizzazione di un diverso progetto edificatorio.
3. – violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 20 e 28-bis del D.P.R. n. 380 del 2001 – violazione e falsa applicazione dell’art. 17 delle N.T.A. del P.R.G. del comune di NO - violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 2000 - violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990 –conclusione della convenzione di cui all’art. 28-bis del D.P.R. n. 380 del 2001 per la regolamentazione degli aspetti riguardanti il soddisfacimento degli standard, anche mediante la loro parziale monetizzazione o altre modalità alternative, e le soluzioni offerte per il miglioramento dell’accessibilità – omissione - difetto di presupposto - difetto di istruttoria e motivazione – eccesso di potere – sviamento.
Il permesso di costruire sarebbe stato rilasciato senza che fosse previamente approvata dal Consiglio comunale la convenzione integrativa ai sensi dell’art 28-bis D.P.R. 380/2001, richiesta dall’art. 17 delle N.T.A. per le zone “H ”, in parte qua non derogato dal p.d.c. rilasciato.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente, avendo avuto un primo accesso alla documentazione sottesa ai provvedimenti impugnati, ha proposto ulteriori censure avverso i medesimi, articolando i seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 20 e 28-bis del D.P.R. n. 380 del 2001 – violazione e falsa applicazione dell’art. 17 delle N.T.A. del P.R.G. del comune di NO - violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 2000 - violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990 –conclusione della convenzione di cui all’art. 28-bis del D.P.R. n. 380 del 2001 per la regolamentazione degli aspetti riguardanti il soddisfacimento degli standard, anche mediante la loro parziale monetizzazione o altre modalità alternative, e le soluzioni offerte per il miglioramento dell’accessibilità – omissione - difetto di presupposto - difetto di istruttoria e motivazione – eccesso di potere – sviamento. Con il primo motivo, le parti ricorrenti hanno approfondito il terzo motivo del ricorso introduttivo, ritenendo che dalla documentazione acquisita a seguito di accesso agli atti, risulterebbe confermato che la convenzione stipulata non sarebbe stata preventivamente approvata dal c.c. come prevede l’art. 28-bis D.P.R. 380/2001.
2. violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 42, co. 2, e 97, Cost. - violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 28-bis del D.P.R. n. 380 del 2001 – violazione e falsa applicazione dell’art. 17 delle N.T.A. del P.R.G. del comune di NO - violazione e falsa applicazione degli artt. 41-quinquies e 41-sexies alla legge n. 1150 del 1942 - violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 2, lett. d), del D.M. n. 1444 del 1968 – violazione e falsa applicazione della deliberazione di consiglio comunale n. 152 del 22/12/2016 (concernente l’approvazione dello schema di convenzione di cui all’art. 28-bis, co. 2, del D.P.R. n. 380 del 2001, e del regolamento per il rilascio del premesso di costruire convenzionato in zona “H ”) – violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 1472 c.c. – vincolo di destinazione delle aree destinate a parcheggio e verde attrezzato ad altro intervento edilizio – indisponibilità delle aree da cedere al comune - difetto di presupposto - difetto di istruttoria e motivazione – eccesso di potere – sviamento.
Sono approfondite, anche alla luce della documentazione acquisita a seguito di accesso agli atti, le censure già articolate nel secondo motivo del ricorso introduttivo.
3. violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 42, co. 2, e 97, Cost. - violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 28-bis del D.P.R. n. 380 del 2001 – violazione e falsa applicazione dell’art. 17 delle N.T.A. del P.R.G. del comune di NO - violazione e falsa applicazione degli artt. 41-quinquies e 41-sexies alla legge n. 1150 del 1942 - violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 2, lett. d), del D.M. n. 1444 del 1968 – violazione e falsa applicazione della deliberazione di consiglio comunale n. 152 del 22/12/2016 (concernente l’approvazione dello schema di convenzione di cui all’art. 28-bis, co. 2, del D.P.R. n. 380 del 2001, e del regolamento per il rilascio del premesso di costruire convenzionato in zona “H ”) – violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 1472 c.c. – vincolo di destinazione delle aree destinate a parcheggio e verde attrezzato ad altro intervento edilizio – indisponibilità delle aree da cedere al comune - difetto di presupposto - difetto di istruttoria e motivazione – eccesso di potere – sviamento.
Sarebbero state violate le distanze prescritte per la Z.T.O. “H ”, perché una scala di sicurezza è posta a meno di 20 metri dall’edificio frontistante.
4. – violazione e falsa applicazione dell’art. 78, co. 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000 – incompatibilità – conflitto di interessi – eccesso di potere – sviamento - illegittimità della deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 29/6/2021 – illegittimità derivata del permesso di costruire n. n. 82 del 22/12/2021.
La delibera di c.c. impugnata sarebbe viziata, in quanto adottata con la partecipazione di un consigliere comunale in conflitto di interessi, in violazione di quanto previsto dall’art. 78, comma 2, D.Lgs. 267/00. Il consigliere comunale geom. Pollicino avrebbe partecipato alla redazione di taluni elaborati tecnici dello studio di fattibilità presentato all’Università Parthenope per la scelta del progetto della sede universitaria di NO, poi approvato con il p.d.c. in deroga impugnato. Benchè costui si sia allontanato al momento della votazione per appello nominale, aveva nella medesima seduta, in precedenza espresso la propria dichiarazione di voto favorevole.
5. – violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 – violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa – contraddittorietà – difetto di istruttoria e motivazione - eccesso di potere.
L’azione amministrativa sviluppatasi con i provvedimenti impugnati sarebbe viziata da contraddittorietà, poiché nonostante il sito in questione fosse stato ritenuto inidoneo ad ospitare la sede universitaria dell’Università “Parthenope ” con le deliberazioni n. 24 del 3/3/2021 e n. 17 del 29/6/2021, con deliberazione commissariale, adottata con i poteri della Giunta, n. 7 del 18/2/2022, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento di «restauro e rifunzionalizzazione delle “ ex Casermette ” per la creazione di un centro di ricerca e sviluppo del fhysical internet per la logistica delle merci ad altissima velocità con pipenet (love 4 pipenet).
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti le ricorrenti hanno articolato ulteriori censure avverso i medesimi atti, avendo avuto accesso ad ulteriori atti. Con il suddetto ricorso venivano articolati i seguenti motivi:
1. - violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 20 del D.P.R. n. 380 del 2001 - violazione e falsa applicazione dell’art. 7, n. 2), della legge n. 1150 del 1942 - violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. f), del D.M. n. 1444 del 1968 – violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 17-bis delle N.T.A. del P.R.G. del comune di NO - violazione e falsa applicazione dell’art. 43-bis della l.r. n. 16 del 2004 - violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4, co. 2, del regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5 del 2011, n. 5 - violazione e falsa applicazione dell’art 19 del D.P.R. n. 327 del 2001 – contraddittorieta’ – difetto di presupposto - difetto di istruttoria e motivazione – eccesso di potere – sviamento.
Si tratta di motivo sostanzialmente riproduttivo del primo motivo del ricorso introduttivo.
2. – violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 42, co. 2, e 97, Cost. - violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 28-bis del D.P.R. n. 380 del 2001 – violazione e falsa applicazione dell’art. 17 delle N.T.A. del P.R.G. del comune di NO - violazione e falsa applicazione degli artt. 41-quinquies e 41-sexies alla legge n. 1150 del 1942 - violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 2, lett. d), del D.M. n. 1444 del 1968 – violazione e falsa applicazione della deliberazione di consiglio comunale n. 152 del 22/12/2016 (concernente l’approvazione dello schema di convenzione di cui all’art. 28-bis, co. 2, del D.P.R. n. 380 del 2001, e del regolamento per il rilascio del premesso di costruire convenzionato in zona “ H ”) – violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 1472 c.c. – vincolo di destinazione delle aree destinate a parcheggio e verde attrezzato ad altro intervento edilizio – indisponibilità delle aree da cedere al comune – indeterminabilità dell’oggetto della convenzione con riferimento all’istituzione della navetta di collegamento – nullità – violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, n. 2) e 3), 1346 e 1418, co. 2, c.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 11, co. 2, della legge n. 241 del 1990 - difetto di presupposto - difetto di istruttoria e motivazione – eccesso di potere – sviamento.
Con il secondo motivo parte ricorrente ha approfondito le censure già formulate con il secondo motivo del ricorso introduttivo con specifico riguardo alla mancata disponibilità delle aree di parcheggio da destinare a standard, da cui discenderebbe la nullità della convenzione.
La convenzione sarebbe, altresì, nulla, perché indeterminata quanto al riparto degli oneri di gestione della navetta di collegamento tra i parcheggi e la sede universitaria e la durata del suddetto obbligo, che, nella deliberazione di c.c. impugnata, era stata posta a carico del soggetto attuatore per due anni.
3. violazione e falsa applicazione dell’art. 78, co. 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000 – incompatibilità – conflitto di interessi –illegittimità della deliberazione di giunta comunale n. 24 del 3/3/2021 - illegittimità della deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 29/6/2021 – illegittimità derivata del permesso di costruire n. 82 del 22/12/2021 - eccesso di potere – sviamento.
Gli atti impugnati sarebbero illegittimi anche per la situazione di conflitto di interessi nella quale versava il sindaco nel momento in cui ha partecipato alla seduta della Giunta del 3/3/2021 con cui è stata proposto l’accoglimento dell’istanza di p.d.c. ex art. 14 D.P.R. 380/2001, poi approvata dal c.c. in data 29/6/2021.
Costui, infatti, avrebbe manifestato un interesse contrario alla variante urbanistica approvata con la deliberazione di C.C. n. 10 del 5/4/2016, che aveva istituito la Z.T.O. “G ”, impugnandola dinanzi a questo Tribunale (n. R.G. 3211/16). Successivamente, in data 4/6/2021, ha notificato e depositato un atto di rinuncia al ricorso, a seguito della quale il giudizio è stato dichiarato estinto con sentenza del 22 settembre 2021, n. 5962.
Tuttavia, la rinuncia al ricorso sarebbe stata proposta (il 4/6/2021) in epoca successiva alla seduta della Giunta comunale del 3/3/2021, e, comunque, il processo è stato dichiarato parzialmente estinto solo il 22/9/2021, e cioè alcuni mesi dopo la seduta del Consiglio comunale del 29/6/2021. Pertanto, l’obbligo di astensione avrebbe dovuto ritenersi sussistente fino a quella data.
Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, le ricorrenti, infine, hanno censurato i provvedimenti impugnati anche per i seguenti motivi:
1. - violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. f), del D.M. n. 1444 del 1968 – violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della convenzione stipulata il 9/12/2021, rep. 229089 – obbligo di cessione gratuita delle aree destinate a verde attrezzato – inefficacia del titolo edilizio violazione e falsa applicazione degli artt. 2.1 e 2.2 del regolamento comunale per la monetizzazione delle aree da destinare a standards pubblici – difetto di presupposto - difetto di istruttoria e motivazione – eccesso di potere – sviamento.
Vi sarebbe stata una violazione della convenzione, che prevedeva la cessione delle aree da destinare a verde attrezzato, mentre successivamente il verde attrezzato ricadente sulle p.lle n. 1563 e 1569 è stato oggetto di monetizzazione, in assenza dei presupposti previsti dai punti 2.1 e 2.2 del Regolamento comunale per la monetizzazione delle aree da destinare a standard pubblici e in assenza della previa deliberazione di Giunta Comunale.
Si sono costituiti il Comune di NO e la società controinteressata, le quali hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. L’intervento rispetterebbe i parametri edilizi previsti per la zona urbanistica in cui ricade, derogando unicamente alla destinazione d’uso dell’immobile, rendendo possibile la realizzazione di un edificio destinato ad uso universitario rispetto alla possibile realizzazione di strutture di interesse strettamente comunale: destinazioni, peraltro, strettamente affini.
Entrambe le resistenti hanno, altresì, replicato nel merito delle censure articolate.
La domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente è stata respinta in primo grado con ordinanza n. 1607/22 del 13/9/2022, confermata in appello con ordinanza del Consiglio di Stato n. 5723/22 del 7.12.2022 con la seguente motivazione: “Considerato che, allo stato, non sussistono i concorrenti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora previsti dal combinato disposto degli artt. 55, commi 1 e 9, e 62 comma 2, c.p.a. per la concessione della tutela cautelare, in quanto non si riscontra prima facie una effettiva lesione dell’ambiente con le conseguenti ricadute sia in relazione alla legittimazione ed all’interesse ad agire delle due associazioni ricorrenti sia in relazione alla configurazione del pregiudizio grave e irreparabile, tenuto conto, oltre tutto, che gli scavi delle fondamenta sono stati già eseguiti e che prevale, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, quello pubblico alla sollecita realizzazione delle opere pubbliche.”.
Dopo lo scambio di ulteriori memorie e documenti, all’udienza pubblica del 12 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Vanno in primo luogo scrutinate le eccezioni di difetto di legittimazione e di interesse delle associazioni ricorrenti sollevate sia dal Comune che dalla controinteressata.
Come si è già detto, il Comune ha eccepito il difetto di interesse della ricorrente poiché, in assenza di modifiche dei parametri edilizi consentiti nella Z.T.O. ove ricade l’edificio, non sarebbe ravvisabile alcun interesse di tipo ambientale a contestare la deroga, poiché essa riguarda solo la destinazione urbanistica dell’area, che, peraltro, sarebbe strettamente affine a quella derogata.
Tale impostazione, sia pure ad una delibazione sommaria propria della fase cautelare, è stata condivisa sia in primo grado che dal Consiglio di Stato, il quale non ha concesso la tutela cautelare non avendo riscontrato “prima facie una effettiva lesione dell’ambiente con le conseguenti ricadute sia in relazione alla legittimazione ed all’interesse ad agire delle due associazioni ricorrenti sia in relazione alla configurazione del pregiudizio grave e irreparabile ” (cfr. ordinanza Consiglio di Stato, n. 5723/22 del 5.12.2022).
A fronte delle suddette contestazioni, le associazioni ricorrenti – oltre a depositare in giudizio i rispettivi statuti e documentazione a sostegno della natura non occasionale dell’attività e della rappresentatività delle medesime – hanno richiamato i principi espressi da Ad. Plen. n. 6/2022 per corroborare la sussistenza della propria legittimazione ad agire, senza tuttavia replicare in modo specifico sulle contestazioni relative all’interesse, ossia alla lesione concreta agli interessi di tipo urbanistico-ambientale che si assumono essere stati lesi dai provvedimenti impugnati.
Orbene, va rimarcato che le parti resistenti e i provvedimenti cautelari di primo e secondo grado, non hanno tanto posto in dubbio la sussistenza della legittimazione ad agire delle ricorrenti, ma la sussistenza dell’interesse, ossia di una lesione urbanistico-ambientale apprezzabile.
Tale condizione dell’azione, per giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Ad. Plen. 20/2021), è oggetto di autonoma considerazione, quale elemento da valutare in funzione di filtro processuale, quale strumento principe volto ad evitare ricorsi che perseguano finalità di tipo latamente emulativo ( “nella riflessione dottrinale sulle condizioni dell'azione l'autonomia della nozione dell'interesse al ricorso, rispetto a quella della legittimazione, è un dato oramai acquisito, nonostante i dubbi di carattere teorico sollevati in passato (quando l'interesse ad agire era stato definito persino come "la quinta ruota del carro" o considerato, nel processo amministrativo, "ridondante"). Il suo fondamento è rinvenuto, come noto, nell'art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a., ed è caratterizzato dalla "prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato" (v. Cons. St., Ad. plen. n. 4/2018, al punto 16.8).
Su tale nozione riposa, anche (se non soprattutto), la concezione soggettiva della tutela propria anche del processo amministrativo (sulla quale v. soprattutto Cons. St. Ad. plen. n. 4/2011 e più di recente Corte Cost., n. 271/2019), e ad esso è attribuita una funzione di filtro processuale, sino a farne (ma il tema è tra i più sensibili) uno strumento di selezione degli interessi che chiedono tutela secondo la loro "meritevolezza" (per uno spunto, in questo senso, v. Cons. St. Ad. plen. 9/2014, al punto 8.3.4), in una logica non lontana da quella che fonda il divieto degli atti emulativi nel codice civile (art. 833). ”).
In tale ambito, l’Adunanza Plenaria ha evidenziato come l’interesse ad agire sia configurabile anche laddove il provvedimento impugnato possa essere causa di compromissione di valori urbanistici a causa dell’incremento di carico urbanistico ed insediativo che esso determina, in termini di perdita di servizi pubblici. Ciò presuppone, tuttavia, che tale lesione, anche se potenziale, venga provata, ossia – con argomentazione controfattuale – che sia dimostrato che l’annullamento del provvedimento determinerebbe un’effettiva utilità per il ricorrente ( “il ragionamento intorno all'interesse al ricorso, inteso come uno stato di fatto, si lega quindi necessariamente all'utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall'effetto ripristinatorio; utilità che a sua volta è in funzione e specchio del pregiudizio sofferto. Tale pregiudizio, riprendendo quanto in precedenza accennato al punto 2, a fronte di un intervento edilizio contra legem è rinvenuto in giurisprudenza, non senza una serie di varianti, nel possibile deprezzamento dell'immobile, confinante o comunque contiguo, ovvero nella compromissione dei beni della salute e dell'ambiente in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata. Si può discutere se tali beni siano il risultato della scomposizione di un unico interesse per così dire riassuntivo, quello alla qualità dell'insediamento abitativo (espressione presente già nella ricordata sentenza 523/1970), o se debbano essere considerati per forza atomisticamente, sull'assunto che non sarebbe dato un interesse inerente all'insediamento abitativo come tale.
Il riferimento al godimento dell'immobile in uno con il richiamo a salute e ambiente è peraltro un piano di indagine già sufficientemente ampio ed è su di esso che la giurisprudenza ha fatto leva per ravvisare il pregiudizio sofferto dal terzo non solo ad esempio nella diminuzione di aria, luce, visuale o panorama, ma anche nelle menomazioni di valori urbanistici e nelle degradazioni dell'ambiente in conseguenza dell'aumentato carico urbanistico in termini di riduzione dei servizi pubblici, sovraffollamento, aumento del traffico (v., ancora da ultimo, Cons. St., IV, n. 6130/2021).” ).
Riassumendo gli esiti della sua riflessione, l’Adunanza Plenaria ha così statuito: “a) Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato;
b) L'interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall'intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso;
c) L'interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d'ufficio dal giudicante, nel rispetto dell'art. 73, comma 3, c.p.a.;
d) Nelle cause in cui si lamenti l'illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l'immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell'accertamento dell'interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l'annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo.” ).
Dal ricorso e dai successivi motivi aggiunti si ricava che la lesione lamentata dalle ricorrenti attiene essenzialmente all’utilizzo di uno strumento (il permesso convenzionato in deroga al P.U.C.) diverso dalla variante urbanistica per insediare un polo universitario in un’area che il P.U.C. classifica come Z.T.O. “H – attrezzature di interesse comunale ”, nella quale, pur essendo previsto l’insediamento di servizi di interesse pubblico, non sono previste strutture universitarie, le quali sono destinate ad altra area, costituente apposita Z.T.O. – contraddistinta dalla lettera “G – attrezzature di interesse collettivo ” – che, tra le svariate destinazioni consentite, prevede anche l’insediamento di edifici universitari.
Afferma parte ricorrente, in particolare, che la proposta iniziale di VIM di rilasciare il PDC in deroga per insediare l’edificio in Z.T.O. “H ” era stata negata proprio in ragione dell’esistenza nel P.R.G. di una zona appositamente dedicata alla suddetta struttura e che, poi, all’esito di ulteriori interlocuzioni, la scelta del Comune si sarebbe inspiegabilmente orientata in senso diametralmente opposto.
Non viene, tuttavia, mai esplicitato ed adeguatamente comprovato, nel ricorso, nei successivi tre ricorsi per motivi aggiunti e negli ulteriori scritti difensivi, quale sarebbe in concreto la compromissione urbanistico-ambientale che una siffatta scelta comporterebbe per la popolazione.
È incontestato, infatti, che l’insediamento di una sede universitaria nel Comune risponda ad esigenze di tipo generale, idonee a giustificare la scelta di procedere con lo strumento del permesso di costruire in deroga, che, ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 380/2001, può essere utilizzato per la realizzazione di “edifici pubblici, o di interesse pubblico ”. Sono altresì incontestate le motivazioni rappresentate nella delibera del Consiglio comunale n. 24 del 2021 che ha autorizzato la deroga, circa l’inutilizzabilità a tale scopo della Z.T.O. “G ”.
Quanto alla deroga alla destinazione d’uso, volta a consentire l’insediamento di una struttura da adibire a sede universitaria in Z.T.O. “H”, essa, ad avviso del Collegio, in astratto non appare idonea a determinare un apprezzabile modifica in senso deteriore dell’ordine urbanistico dell’area, atteso che le destinazioni funzionali previste per la Z.T.O. “H ” e la destinazione a sede universitaria (che lo strumento urbanistico di NO, all’epoca dell’adozione dei provvedimenti impugnati, prevedeva in Z.T.O. “G ”), costituiscono declinazioni della Z.T.O. “F ” prevista dall’art. 2 D.M. 1444/68, dedicata alle “parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale”.
Il P.R.G. del Comune di NO ha dettato una disciplina differenziata per le differenti tipologie di servizi di interesse generale previste per le Z.T.O. “F ” dal D.M. 1444/68, raggruppandole, in ragione della dimensione (comunale, sovra-comunale, collettivo), in Z.T.O. distinte e dislocate, in modo puntiforme, in diverse aree del territorio. In particolare ha distinto tra: attrezzature pubbliche di interesse comprensoriale (Zona per la realizzazione di attrezzature d’interesse pubbliche a livello sovra comunale. Destinazione d’uso: Complessi insediativi per l’edilizia scolastica, ospedaliera, sportiva ecc…ai sensi del D.M. 2/4/1968, n° 1444/68) disciplinate dall’art. 16 (Z.T.O. F); attrezzature pubbliche d’interesse comunale (zona per la realizzazione di attrezzature pubbliche di livello comunale di cui al D.M. 2/4/1968, n° 1444. Destinazione d’uso: la zona è destinata alla realizzazione delle attrezzature pubbliche (standard urbanistici) previste dal D.M. 2/4/1968, n° 1444 (scuole, verde pubblico attrezzato, parcheggio, attività collettive, ecc…) disciplinate dall’art. 17 (ZTO “ E ”), nonché attrezzature d’interesse collettivo (destinazioni d’uso: edilizia scolastica universitaria e post-universitaria, edilizia istituzionale amministrativa, edilizia sanitaria/assistenziale, edilizia turistico-ricettiva, edilizia direzionale, edilizia commerciale), disciplinate dall’art. 17-bis (Z.T.O. “ G ”).
Si tratta di destinazioni che appaiono funzionalmente omogenee e, pertanto, suscettibili di essere modificate – sussistendone le altre condizioni – con lo strumento del p.d.c. in deroga ai sensi dell’art. 14, comma 3, D.P.R. 380/2001, non comportando uno stravolgimento dell’impostazione del piano e configurandosi come declinazioni di una medesima tipologia di Z.T.O.
Come afferma Cons. Stato, sez. IV, 16 aprile 2014, n. 1902 “le deroghe agli strumenti urbanistici si pongono come elementi dissonanti rispetto all’armonia ricercata nel concetto stesso di pianificazione, per cui queste non sono in grado di travolgere le esigenze di ordine urbanistico evidenziate nel piano e restano legittime fin quando non incidono su destinazioni di zona che attengono all'impostazione stessa del piano regolatore generale e ne costituiscono le norme direttrici.”.
A fronte delle precedenti considerazioni, sarebbe stato onere di parte ricorrente dimostrare in quali termini la deroga prevista alla specifica funzione prevista per le Z.T.O. “H ” (in assenza di variazioni di indici e standard edilizi della destinazione originaria) sarebbe lesiva degli interessi della cittadinanza.
L’unico profilo di danno, prospettato tuttavia in modo ipotetico, riguarda la circostanza che, essendo la Z.T.O. H “destinata alla realizzazione delle attrezzature pubbliche (standard urbanistici) previste dal D.M. 2/4/1968 n° 1444 (scuole, verde pubblico attrezzato, parcheggio, attività collettive, ecc.” (cfr. art. 17 N.T.A. del P.R.G.), la sua utilizzazione per insediarvi una struttura universitaria, sottrarrebbe alle zone limitrofe (zone territoriali omogenee B1, “edificata satura ”, e B2, “edificata di completamento ”), parte della dotazione di standard di dimensione comunale previsti dall’art. 17 delle N.T.A. del P.R.G. ( “Le ricorrenti sono, dunque, legittimate a contestare la decisione dell’amministrazione di consentire la realizzazione della sede di NO dell’Università Parthenope in un’area destinata dal piano regolatore agli ‘standard’ urbanistici e del tutto inidonea ad ospitare una struttura universitaria di interesse sovracomunale, che, invece, avrebbe dovuto trovare una più opportuna e soprattutto legittima localizzazione all’interno del territorio comunale.”, cfr. pag. 32 memoria difensiva di parte ricorrente depositata per l’udienza del 16.4.2025).
Si tratta di un’affermazione, che, tuttavia, non è sufficiente a dimostrare una concreta lesione di valori urbanistico-ambientali, in quanto essa sarebbe ravvisabile soltanto nella misura in cui la variazione apportata fosse idonea a determinare un’insufficienza delle dotazioni di standard previste nella zona, restando, invece, la riduzione dei medesimi rispetto ad un diverso utilizzo rivolto ad altra finalità di ordine generale, oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale del pianificatore, sindacabile nei limiti della palese irragionevolezza ( "il permesso di costruire in deroga di cui all'art. 14 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è un istituto di carattere eccezionale rispetto all'ordinario titolo edilizio e rappresenta l'espressione di un potere ampiamente discrezionale che si concretizza in una decisione di natura urbanistica, da cui trova giustificazione la necessità di una previa delibera del Consiglio comunale; in particolare, in tale procedimento il Consiglio comunale è chiamato ad operare una comparazione tra l'interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica e quello del privato ad attuare l'interesse costruttivo; peraltro, come ogni altra scelta pianificatoria, la valutazione di interesse pubblico della realizzazione di un intervento in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico è espressione dell'ampia discrezionalità tecnica di cui l'Amministrazione dispone in materia e dalla quale discende la sua sindacabilità in sede giurisdizionale solo nei ristretti limiti costituiti dalla manifesta illogicità e dall'evidente travisamento dei fatti (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2019, n. 7228; id., 7 settembre 2018, n. 5277; id., 26 luglio 2017, n. 3680);" così Consiglio di Stato sez. IV, 20/11/2023, n. 9924).
Una siffatta riduzione degli standard minimi, tuttavia, non è stata neppure dedotta dai ricorrenti, nonostante, peraltro, il Comune di NO, con relazione dell’U.T.C. depositata in atti il 7.9.2022, abbia evidenziato, in replica alle contestazioni di parte ricorrente che: “nella zona interessata dall’intervento di cui trattasi sono presenti diverse aree individuate quali afferenti alla ZTO “H - Attrezzature Pubbliche di Interesse Comunale”, come da cartografia di seguito riportata (…).
Le zone perimetrate di rosso, in prossimità dell’area di intervento, sono aree destinate a standard ancora da realizzare.”.
Dalla cartografia riprodotta nella nota comunale sopra richiamata, infatti, emerge che nell’intorno dell’area d’intervento, sono presenti sei lotti classificati come Z.T.O. “E ” ancora liberi, oltre ad un altro lotto, nel quale è presente una scuola primaria ( “scuola primaria Vitale ”).
Pertanto, tenuto conto delle considerazioni sopra richiamate in ordine alla tipologia di deroga apportata alla destinazione d’uso, delle controdeduzioni del Comune e delle pronunce rese in sede cautelare sia da questo T.A.R. che dal Consiglio di Stato, in mancanza di una specifica dimostrazione dell’idoneità della sottrazione dell’area d’intervento alla destinazione a standard di livello comunale (per insediarvi un’attrezzatura d’interesse pubblico di rilievo ultracomunale) ad incidere negativamente sulla dotazione minima di standard previsti dal D.M. 1444/68 il ricorso deve ritenersi inammissibile, difettando la prova di un effettivo interesse all’annullamento dei provvedimenti impugnati.
2. Per le ragioni sopra richiamate, il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di interesse a ricorrere.
3. Le spese di giudizio, considerata la complessità delle questioni esaminate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN PP, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
VA OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA OR | NN PP |
IL SEGRETARIO