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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/12/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 1165/2021 Verbale di Udienza ex art. 127 ter c.p.c. del giorno 16 dicembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa LA Casale All'esito dell'udienza cartolare del giorno 16 dicembre 2025; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte attrice con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attrice nella misura di € 30.797,75, corrispondente alla differenza dell'importo di € 48.669,79, effettivamente spettante alla istante ed € 17.872,04, importo liquidato in percentuale del massimale previsto nella polizza dell'automezzo tg. DH561ZJ, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
“In via del tutto subordinata, si chiede affinché il Sig. Giudice adito, qualora non dovesse ritenere provato il danno da capacità lavorativa, voglia condannare la Compagnia di Assicurazioni convenuta al pagamento del restante importo di € 12.797,65, ovvero della somma minore o maggiore che il medesimo Giudicante riterrà opportuno liquidare, sottraendo all'importo di € 48.669,69 statuito con sentenza n. 1461/2019 del Tribunale di Avellino, la somma di € 17.872,04, già percepiti dalla Sig.ra
, e l'importo corrispondente alla incapacità lavorativa eventualmente non Parte_1 riconosciuta”; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “Voglia l'On.le Tribunale di Avellino;
Contrariis rejectis;
Dichiarare inammissibile, prescritta e/o comunque infondata e, come tale, respingere qualsivoglia pretesa azionata dalla ricorrente nei confronti della società , nella sua qualità di impresa assicuratrice del rischio RCA del Parte_2 veicolo Land Rover targato ZA565XW. Con vittoria delle spese del giudizio.” DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario Dott.ssa LA Casale REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa LA Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 16 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1165 R.G. dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...] alla via Salicelle Is. XXIII Sc. F, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Leopoldo Balsamo (C.F.
[...]
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Afragola (NA) C.F._2
alla Via C. Battisti n. 11;
RICORRENTE
E
(C.F. ), corrente Controparte_1 P.IVA_1
in Torino alla via Corte d'Appello n. 11, rappresentata e difesa, giusta procura in atto separato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Lorenzo Mortarotti (C.F.
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Renato CodiceFiscale_3
LL (C.F. ) in Caserta al Corso Pietro Giannone n. 56; CodiceFiscale_4
RESISTENTE
(C.F. ), nato il [...] a Controparte_2 CodiceFiscale_5
Napoli e residente in [...] alla Via Salicelle Is. XXIII Sc. F;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: sinistro stradale
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza all'odierna.
All'odierna udienza il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del presente giudizio, ha citato in giudizio la Parte_1 [...]
per il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro avvenuto in Controparte_1
data 28.07.2013. La ricorrente ha premesso di aver subito gravi lesioni personali a seguito del sinistro occorso il 28.07.2013 sull'autostrada A16 direzione Napoli, in territorio di Monteforte Irpino (AV), mentre viaggiava quale terza trasportata a bordo dell'autovettura Land Rover LJ Discovery 5PT targata ZA565XW, di proprietà e condotta da . Il sinistro trae origine dall'impatto determinato Controparte_2
dall'autobus Volvo B12 targato DH561ZJ di proprietà della Controparte_3
concesso in leasing a e condotto, al momento del fatto, da Controparte_4 Pt_3
. L'autobus, dopo aver percorso ad elevata velocità la corsia di emergenza,
[...]
rientrando repentinamente nella carreggiata ordinaria, ha urtato con violenza la vettura sulla quale si trovava la ricorrente, coinvolgendo numerosi altri veicoli prima di precipitare dal viadotto denominato “Acqualonga”. La ricorrente, sbalzata fuori dall'abitacolo, ha riportato lesioni gravi, con ricovero immediato presso il P.O. “San
Giuseppe Moscati” di Avellino.
A seguito del giudizio promosso dalla compagnia quale Controparte_1
assicuratrice del veicolo responsabile, il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1461/2019, ha riconosciuto in suo favore un danno complessivo pari ad € 48.669,79, ma la somma effettivamente liquidata è stata limitata ad € 17.872,04 in ragione del superamento del massimale di polizza messo a disposizione dall'assicuratore dell'autobus.
La ricorrente ha dedotto che tale limitazione non possa trovare applicazione nei propri confronti, rivestendo ella la qualifica di terza trasportata a bordo di un veicolo anch'esso assicurato presso la seppur con distinta polizza. La circostanza CP_1
che il medesimo istituto assicuratore coprisse sia il veicolo responsabile sia quello sul quale viaggiava non determinerebbe alcuna sovrapposizione dei massimali, dovendosi considerare autonomo l'obbligo di garanzia dell'assicuratore del vettore ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni.
Pertanto, la ricorrente ha sostenuto di poter ottenere l'intero ammontare direttamente dalla compagnia assicurativa dell'autovettura di senza che potesse esservi CP_2
opposto il superamento del massimale riferito al diverso veicolo responsabile del sinistro.
Le richieste precontenziose inviate nel 2015, nel 2019 e nel 2020 alla CP_1
sono rimaste prive di esito favorevole, poiché la compagnia ha ritenuto integralmente consumato il massimale già offerto nel procedimento definito con sentenza del
Tribunale di Avellino, assumendo che nulla residuasse da corrispondere.
La ricorrente ha, al contrario, dedotto che il limite del massimale del veicolo responsabile non osta all'azionabilità del distinto massimale della polizza che copriva il veicolo vettore, posto che una diversa interpretazione svuoterebbe di contenuto la ratio di protezione del terzo trasportato sottesa all'art. 141 Cod. Ass., rendendo la sua posizione ingiustificatamente dipendente da dinamiche liquidatorie riguardanti veicoli diversi. La ricorrente ha, dunque, sostenuto la permanenza del proprio diritto a percepire la differenza tra quanto spettante secondo la sentenza n. 1461/2019 e quanto effettivamente ricevuto, pari ad € 30.797,75, oltre accessori.
La ricorrente ha, dunque, concluso chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: - condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attrice nella misura di € 30.797,75, corrispondente alla differenza dell'importo di € 48.669,79, effettivamente spettante alla istante ed €
17.872,04, importo liquidato in percentuale del massimale previsto nella polizza dell'automezzo tg. DH561ZJ, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.11.2021, la quale compagnia assicurativa del veicolo su cui Controparte_1
viaggiava la ricorrente in qualità di terzo trasportato, chiedendo l'integrale rigetto della domanda.
La resistente ha premesso che la propria qualità nel presente giudizio non coincide con quella assunta nel procedimento R.G. 4642/2013, nel quale ha operato quale assicuratrice del mezzo responsabile del sinistro.
Nel merito, la resistente ha dedotto che una recente riformulazione giurisprudenziale della portata della nozione di “caso fortuito” di cui all'art. 141 ha precisato come l'assicuratore del vettore può essere condannato solo se sussiste almeno una corresponsabilità del conducente del veicolo trasportante.
Considerato che
, nel caso di specie, la totale assenza di colpa del vettore travolto dal pullman risulta provata documentalmente e ammessa dalla stessa ricorrente sin dalle prime iniziative risarcitorie, la norma invocata non potrebbe operare, escludendosi in radice qualsiasi obbligo di indennizzo da parte dell'assicuratore del veicolo trasportante.
La resistente, in via subordinata, ha sottolineato che, anche volendo prescindere da tali principi e ritenere in astratto applicabile l'art. 141, la domanda sarebbe comunque infondata.
Il sinistro originario cui ha fatto seguito il maxi-giudizio recante R.G. 4642/2013, ha avuto natura di azione collettiva finalizzata alla ripartizione del massimale del pullman fra oltre duecento danneggiati, in un contesto caratterizzato da gravissima incapienza;
la quantificazione del danno operata in quella sede in favore di - dapprima Pt_1
attraverso CTU e poi mediante il criterio proporzionale - è stata finalizzata esclusivamente al riparto del massimale del pullman e non ha costituito una liquidazione del suo danno in senso civilistico pieno. Inoltre, nella medesima sede, la domanda risarcitoria individuale dell'odierna ricorrente fu dichiarata inammissibile per tardività, con conseguente esclusione di qualsiasi condanna diretta in suo favore nei confronti dell'assicuratore del veicolo responsabile del sinistro.
La resistente ha, altresì, contestato la valenza della quantificazione operata dal CTU in ordine al preteso danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, ritenuta frutto di una valutazione incongrua e fondata su presupposti non allegati dalla stessa ricorrente nei propri atti difensivi già nel giudizio del 2013. Le valutazioni dell'ausiliare attinenti alle limitazioni funzionali riguardavano, infatti, la sola capacità lavorativa generica, non riconducibile al danno patrimoniale, e che la valorizzazione di tale voce nel riparto avrebbe inciso negativamente su tutti gli altri danneggiati. La resistente ha, dunque, osservato che la ricorrente non può avvalersi nel presente giudizio delle risultanze istruttorie della causa recante R.G. 4642/2013, dovendo invece fornire piena prova del proprio pregiudizio secondo i principi di cui all'art. 2697 c.c., prova che allo stato non risulterebbe raggiunta.
Infine, la compagnia ha chiarito che, anche a voler adottare un criterio estremo di valutazione e considerare le sole voci di danno per le quali la ricorrente aveva avanzato specifiche domande (inabilità temporanea e invalidità permanente), la somma già percepita pari ad € 17.872,04 risulterebbe comunque integrale e satisfattiva, se non addirittura superiore rispetto al danno effettivamente subito.
La resistente ha, dunque, concluso chiedendo di “Dichiarare infondata e, come tale, respingere qualsivoglia pretesa azionata ex art. 141 D. Lgs. 209/05 dalla ricorrente nei confronti della società conchiudente, nella sua qualità di impresa assicuratrice del rischio RCA del veicolo Land Rover targato ZA565XW. Con vittoria delle spese del giudizio”. La causa, ritenuta superflua la CTU e la prova orale richiesta, è stata istruita mediante prova documentale ed è stata, da ultimo, rinviata in data odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , il quale non si Controparte_2
è costituito in giudizio, sebbene ritualmente citato.
Nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Come premesso, con ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha chiesto la condanna della resistente al pagamento della somma di € 30.797,75, corrispondente alla differenza tra il danno complessivamente indicato nella sentenza del Tribunale di
Avellino n. 1461/2019 e l'importo effettivamente percepito in ragione del riparto proporzionale del massimale della polizza del veicolo ritenuto responsabile del sinistro de quo. La ricorrente ha fondato le proprie pretese sulla base del disposto dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, assumendo che, in qualità di terza trasportata, avrebbe diritto al ristoro integrale da parte dell'assicuratore del veicolo vettore, a prescindere dalla dinamica del sinistro e dai limiti della polizza del diverso veicolo responsabile.
Al riguardo, secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, la tutela prevista dall'art. 141 Cod. Ass. non opera in presenza del cosiddetto caso fortuito, da identificarsi nell'assoluta assenza di un qualunque profilo di responsabilità in capo al vettore (Cass. 17963/2021). Tale interpretazione ha chiarito che l'assicuratore del veicolo sul quale il terzo è trasportato non risponde automaticamente, ma solo nella misura in cui il conducente del vettore non risulti completamente esente da colpa. Nel caso di specie, la totale estraneità del conducente della Land Rover alla causazione del sinistro emerge con evidenza dagli atti e, anzi, è ammessa dalla stessa ricorrente, la quale riferisce come il veicolo sul quale si trovava venne travolto dalla condotta anomala dell'autobus sopraggiunto ad elevata velocità, dopo avere percorso la corsia di emergenza e urtato una serie di veicoli prima di precipitare dal viadotto.
L'accertamento già compiuto nel giudizio R.G. 4642/2013, supportato da una consulenza tecnica ricostruttiva della dinamica, ha escluso qualsivoglia profilo di corresponsabilità del vettore, confermando che la Rover fu mero veicolo CP_5
investito.
La ricorrente ha, inoltre, sostenuto di potersi avvalere, nel presente giudizio, delle quantificazioni operate dal Tribunale di Avellino nella sentenza n. 1461/2019, all'esito del giudizio R.G. 4642/2013, assumendo che tale pronuncia avrebbe accertato in via definitiva il danno subito. Tale impostazione non può essere condivisa. La sentenza invocata, infatti, è stata emessa nell'ambito di un giudizio che ha coinvolto oltre duecento persone, finalizzato alla ripartizione proporzionale del massimale, ritenuto sin da subito incapiente rispetto al numero e alla gravità dei danneggiati. Nel predetto procedimento, la domanda individuale di fu dichiarata inammissibile per Parte_1
tardività e le valutazioni medico-legali furono svolte esclusivamente ai fini del riparto del massimale e non costituirono liquidazione del danno in senso civilistico pieno.
Il Tribunale, peraltro, precisò che la quantificazione del danno era limitata a quanto allegato e richiesto nei rispettivi atti e che, per quanto riguarda il danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa, esso richiedeva rigorosa prova, non fornita dalla parte.
E difatti la dichiarazione di inammissibilità per tardività della domanda impedisce che si sia formato il giudicato sulla liquidazione del danno in favore dell'attrice. Il precedente giudizio è valso unicamente a determinare la quota spettante del massimale ripartito, a prescindere dall'accertamento definitivo della responsabilità e del quantum risarcibile. Ne consegue che sebbene la CTU sia stata espletata, il suo risultato è stato utilizzato soltanto come parametro per la ripartizione del massimale ex art. 140 C.d.A. ma non costituisce un accertamento con autorità di cosa giudicata sul quantum dovuto all'attrice.
È costante, in tal senso, l'orientamento della giurisprudenza secondo cui la sentenza di riparto del massimale ex art. 140 Cod. Ass. non ha efficacia di giudicato sostanziale in un successivo giudizio volto alla liquidazione piena dei danni (cfr. Cass. civ., Sez. III,
23 gennaio 2018, n. 1545). Deve, pertanto, escludersi che la determinazione del danno contenuta nella sentenza n. 1461/2019 sia opponibile nel presente giudizio.
Ulteriore profilo oggetto di contestazione concerne il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, che la ricorrente ha introdotto nel presente giudizio solo in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. Anche tale domanda è infondata, oltre che inammissibile. Essa non risulta formulata nel ricorso introduttivo, né nelle precedenti richieste risarcitorie stragiudiziali;
è, dunque, nuova e come tale preclusa, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza per cui la domanda relativa a una diversa e autonoma voce di danno proposta solo nelle memorie integrative deve ritenersi inammissibile (Cass. civ., Sez. III, 19 marzo 2018, n. 6767).
Inoltre, la ricorrente non ha fornito la necessaria prova dell'esistenza di un effettivo pregiudizio patrimoniale.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nell'affermare che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica costituisce danno patrimoniale e non discende automaticamente dall'esistenza di postumi, richiedendo invece la dimostrazione concreta dell'attività lavorativa svolta, dei relativi redditi e dell'incidenza dei postumi su tale capacità (Cass. civ., Sez. III, 9 novembre 2021, n. 32649). Tale prova non è stata offerta. Lo stesso dicasi per l'asserito pregiudizio correlato all'attività domestica, svolta dalla ricorrente in qualità di casalinga, che costituisce anch'esso danno patrimoniale e richiede la dimostrazione dell'effettiva compromissione delle attività svolte e della conseguente perdita economica (Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2011,
n. 23573). Nel presente giudizio non risultano documenti o allegazioni idonee a soddisfare l'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c.
Per quanto riguarda, infine, la misura del danno biologico, deve osservarsi che la consulenza tecnica espletata nel giudizio R.G. 4642/2013, pur svolta per finalità distributive e non accertative in senso civilistico, ha evidenziato la presenza di postumi qualificabili come micropermanenti;
tali pregiudizi, ai sensi dell'art. 139 Cod. Ass., avrebbero dato luogo, alla data di liquidazione, a un importo pari a circa € 13.042,22, inferiore all'importo di € 17.872,04 già percepito dalla ricorrente in sede di riparto del massimale. Deve, pertanto, ritenersi che la somma già corrisposta sia comunque adeguata e satisfattiva dei danni non patrimoniali provati, e che alcun ulteriore ristoro sia dovuto. Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda proposta da Parte_1
deve essere integralmente rigettata.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite, ex art. 92 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), considerata la particolarità delle questioni trattate, la natura e l'esito del presente procedimento, costituiscono giusto motivo per disporre tra le parti in giudizio l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa LA Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n.
1165/2021 del R.G. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa e assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in data 16 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa LA Casale
“In via del tutto subordinata, si chiede affinché il Sig. Giudice adito, qualora non dovesse ritenere provato il danno da capacità lavorativa, voglia condannare la Compagnia di Assicurazioni convenuta al pagamento del restante importo di € 12.797,65, ovvero della somma minore o maggiore che il medesimo Giudicante riterrà opportuno liquidare, sottraendo all'importo di € 48.669,69 statuito con sentenza n. 1461/2019 del Tribunale di Avellino, la somma di € 17.872,04, già percepiti dalla Sig.ra
, e l'importo corrispondente alla incapacità lavorativa eventualmente non Parte_1 riconosciuta”; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “Voglia l'On.le Tribunale di Avellino;
Contrariis rejectis;
Dichiarare inammissibile, prescritta e/o comunque infondata e, come tale, respingere qualsivoglia pretesa azionata dalla ricorrente nei confronti della società , nella sua qualità di impresa assicuratrice del rischio RCA del Parte_2 veicolo Land Rover targato ZA565XW. Con vittoria delle spese del giudizio.” DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario Dott.ssa LA Casale REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa LA Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 16 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1165 R.G. dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...] alla via Salicelle Is. XXIII Sc. F, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Leopoldo Balsamo (C.F.
[...]
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Afragola (NA) C.F._2
alla Via C. Battisti n. 11;
RICORRENTE
E
(C.F. ), corrente Controparte_1 P.IVA_1
in Torino alla via Corte d'Appello n. 11, rappresentata e difesa, giusta procura in atto separato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Lorenzo Mortarotti (C.F.
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Renato CodiceFiscale_3
LL (C.F. ) in Caserta al Corso Pietro Giannone n. 56; CodiceFiscale_4
RESISTENTE
(C.F. ), nato il [...] a Controparte_2 CodiceFiscale_5
Napoli e residente in [...] alla Via Salicelle Is. XXIII Sc. F;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: sinistro stradale
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza all'odierna.
All'odierna udienza il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del presente giudizio, ha citato in giudizio la Parte_1 [...]
per il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro avvenuto in Controparte_1
data 28.07.2013. La ricorrente ha premesso di aver subito gravi lesioni personali a seguito del sinistro occorso il 28.07.2013 sull'autostrada A16 direzione Napoli, in territorio di Monteforte Irpino (AV), mentre viaggiava quale terza trasportata a bordo dell'autovettura Land Rover LJ Discovery 5PT targata ZA565XW, di proprietà e condotta da . Il sinistro trae origine dall'impatto determinato Controparte_2
dall'autobus Volvo B12 targato DH561ZJ di proprietà della Controparte_3
concesso in leasing a e condotto, al momento del fatto, da Controparte_4 Pt_3
. L'autobus, dopo aver percorso ad elevata velocità la corsia di emergenza,
[...]
rientrando repentinamente nella carreggiata ordinaria, ha urtato con violenza la vettura sulla quale si trovava la ricorrente, coinvolgendo numerosi altri veicoli prima di precipitare dal viadotto denominato “Acqualonga”. La ricorrente, sbalzata fuori dall'abitacolo, ha riportato lesioni gravi, con ricovero immediato presso il P.O. “San
Giuseppe Moscati” di Avellino.
A seguito del giudizio promosso dalla compagnia quale Controparte_1
assicuratrice del veicolo responsabile, il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1461/2019, ha riconosciuto in suo favore un danno complessivo pari ad € 48.669,79, ma la somma effettivamente liquidata è stata limitata ad € 17.872,04 in ragione del superamento del massimale di polizza messo a disposizione dall'assicuratore dell'autobus.
La ricorrente ha dedotto che tale limitazione non possa trovare applicazione nei propri confronti, rivestendo ella la qualifica di terza trasportata a bordo di un veicolo anch'esso assicurato presso la seppur con distinta polizza. La circostanza CP_1
che il medesimo istituto assicuratore coprisse sia il veicolo responsabile sia quello sul quale viaggiava non determinerebbe alcuna sovrapposizione dei massimali, dovendosi considerare autonomo l'obbligo di garanzia dell'assicuratore del vettore ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni.
Pertanto, la ricorrente ha sostenuto di poter ottenere l'intero ammontare direttamente dalla compagnia assicurativa dell'autovettura di senza che potesse esservi CP_2
opposto il superamento del massimale riferito al diverso veicolo responsabile del sinistro.
Le richieste precontenziose inviate nel 2015, nel 2019 e nel 2020 alla CP_1
sono rimaste prive di esito favorevole, poiché la compagnia ha ritenuto integralmente consumato il massimale già offerto nel procedimento definito con sentenza del
Tribunale di Avellino, assumendo che nulla residuasse da corrispondere.
La ricorrente ha, al contrario, dedotto che il limite del massimale del veicolo responsabile non osta all'azionabilità del distinto massimale della polizza che copriva il veicolo vettore, posto che una diversa interpretazione svuoterebbe di contenuto la ratio di protezione del terzo trasportato sottesa all'art. 141 Cod. Ass., rendendo la sua posizione ingiustificatamente dipendente da dinamiche liquidatorie riguardanti veicoli diversi. La ricorrente ha, dunque, sostenuto la permanenza del proprio diritto a percepire la differenza tra quanto spettante secondo la sentenza n. 1461/2019 e quanto effettivamente ricevuto, pari ad € 30.797,75, oltre accessori.
La ricorrente ha, dunque, concluso chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: - condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attrice nella misura di € 30.797,75, corrispondente alla differenza dell'importo di € 48.669,79, effettivamente spettante alla istante ed €
17.872,04, importo liquidato in percentuale del massimale previsto nella polizza dell'automezzo tg. DH561ZJ, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.11.2021, la quale compagnia assicurativa del veicolo su cui Controparte_1
viaggiava la ricorrente in qualità di terzo trasportato, chiedendo l'integrale rigetto della domanda.
La resistente ha premesso che la propria qualità nel presente giudizio non coincide con quella assunta nel procedimento R.G. 4642/2013, nel quale ha operato quale assicuratrice del mezzo responsabile del sinistro.
Nel merito, la resistente ha dedotto che una recente riformulazione giurisprudenziale della portata della nozione di “caso fortuito” di cui all'art. 141 ha precisato come l'assicuratore del vettore può essere condannato solo se sussiste almeno una corresponsabilità del conducente del veicolo trasportante.
Considerato che
, nel caso di specie, la totale assenza di colpa del vettore travolto dal pullman risulta provata documentalmente e ammessa dalla stessa ricorrente sin dalle prime iniziative risarcitorie, la norma invocata non potrebbe operare, escludendosi in radice qualsiasi obbligo di indennizzo da parte dell'assicuratore del veicolo trasportante.
La resistente, in via subordinata, ha sottolineato che, anche volendo prescindere da tali principi e ritenere in astratto applicabile l'art. 141, la domanda sarebbe comunque infondata.
Il sinistro originario cui ha fatto seguito il maxi-giudizio recante R.G. 4642/2013, ha avuto natura di azione collettiva finalizzata alla ripartizione del massimale del pullman fra oltre duecento danneggiati, in un contesto caratterizzato da gravissima incapienza;
la quantificazione del danno operata in quella sede in favore di - dapprima Pt_1
attraverso CTU e poi mediante il criterio proporzionale - è stata finalizzata esclusivamente al riparto del massimale del pullman e non ha costituito una liquidazione del suo danno in senso civilistico pieno. Inoltre, nella medesima sede, la domanda risarcitoria individuale dell'odierna ricorrente fu dichiarata inammissibile per tardività, con conseguente esclusione di qualsiasi condanna diretta in suo favore nei confronti dell'assicuratore del veicolo responsabile del sinistro.
La resistente ha, altresì, contestato la valenza della quantificazione operata dal CTU in ordine al preteso danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, ritenuta frutto di una valutazione incongrua e fondata su presupposti non allegati dalla stessa ricorrente nei propri atti difensivi già nel giudizio del 2013. Le valutazioni dell'ausiliare attinenti alle limitazioni funzionali riguardavano, infatti, la sola capacità lavorativa generica, non riconducibile al danno patrimoniale, e che la valorizzazione di tale voce nel riparto avrebbe inciso negativamente su tutti gli altri danneggiati. La resistente ha, dunque, osservato che la ricorrente non può avvalersi nel presente giudizio delle risultanze istruttorie della causa recante R.G. 4642/2013, dovendo invece fornire piena prova del proprio pregiudizio secondo i principi di cui all'art. 2697 c.c., prova che allo stato non risulterebbe raggiunta.
Infine, la compagnia ha chiarito che, anche a voler adottare un criterio estremo di valutazione e considerare le sole voci di danno per le quali la ricorrente aveva avanzato specifiche domande (inabilità temporanea e invalidità permanente), la somma già percepita pari ad € 17.872,04 risulterebbe comunque integrale e satisfattiva, se non addirittura superiore rispetto al danno effettivamente subito.
La resistente ha, dunque, concluso chiedendo di “Dichiarare infondata e, come tale, respingere qualsivoglia pretesa azionata ex art. 141 D. Lgs. 209/05 dalla ricorrente nei confronti della società conchiudente, nella sua qualità di impresa assicuratrice del rischio RCA del veicolo Land Rover targato ZA565XW. Con vittoria delle spese del giudizio”. La causa, ritenuta superflua la CTU e la prova orale richiesta, è stata istruita mediante prova documentale ed è stata, da ultimo, rinviata in data odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , il quale non si Controparte_2
è costituito in giudizio, sebbene ritualmente citato.
Nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Come premesso, con ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha chiesto la condanna della resistente al pagamento della somma di € 30.797,75, corrispondente alla differenza tra il danno complessivamente indicato nella sentenza del Tribunale di
Avellino n. 1461/2019 e l'importo effettivamente percepito in ragione del riparto proporzionale del massimale della polizza del veicolo ritenuto responsabile del sinistro de quo. La ricorrente ha fondato le proprie pretese sulla base del disposto dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, assumendo che, in qualità di terza trasportata, avrebbe diritto al ristoro integrale da parte dell'assicuratore del veicolo vettore, a prescindere dalla dinamica del sinistro e dai limiti della polizza del diverso veicolo responsabile.
Al riguardo, secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, la tutela prevista dall'art. 141 Cod. Ass. non opera in presenza del cosiddetto caso fortuito, da identificarsi nell'assoluta assenza di un qualunque profilo di responsabilità in capo al vettore (Cass. 17963/2021). Tale interpretazione ha chiarito che l'assicuratore del veicolo sul quale il terzo è trasportato non risponde automaticamente, ma solo nella misura in cui il conducente del vettore non risulti completamente esente da colpa. Nel caso di specie, la totale estraneità del conducente della Land Rover alla causazione del sinistro emerge con evidenza dagli atti e, anzi, è ammessa dalla stessa ricorrente, la quale riferisce come il veicolo sul quale si trovava venne travolto dalla condotta anomala dell'autobus sopraggiunto ad elevata velocità, dopo avere percorso la corsia di emergenza e urtato una serie di veicoli prima di precipitare dal viadotto.
L'accertamento già compiuto nel giudizio R.G. 4642/2013, supportato da una consulenza tecnica ricostruttiva della dinamica, ha escluso qualsivoglia profilo di corresponsabilità del vettore, confermando che la Rover fu mero veicolo CP_5
investito.
La ricorrente ha, inoltre, sostenuto di potersi avvalere, nel presente giudizio, delle quantificazioni operate dal Tribunale di Avellino nella sentenza n. 1461/2019, all'esito del giudizio R.G. 4642/2013, assumendo che tale pronuncia avrebbe accertato in via definitiva il danno subito. Tale impostazione non può essere condivisa. La sentenza invocata, infatti, è stata emessa nell'ambito di un giudizio che ha coinvolto oltre duecento persone, finalizzato alla ripartizione proporzionale del massimale, ritenuto sin da subito incapiente rispetto al numero e alla gravità dei danneggiati. Nel predetto procedimento, la domanda individuale di fu dichiarata inammissibile per Parte_1
tardività e le valutazioni medico-legali furono svolte esclusivamente ai fini del riparto del massimale e non costituirono liquidazione del danno in senso civilistico pieno.
Il Tribunale, peraltro, precisò che la quantificazione del danno era limitata a quanto allegato e richiesto nei rispettivi atti e che, per quanto riguarda il danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa, esso richiedeva rigorosa prova, non fornita dalla parte.
E difatti la dichiarazione di inammissibilità per tardività della domanda impedisce che si sia formato il giudicato sulla liquidazione del danno in favore dell'attrice. Il precedente giudizio è valso unicamente a determinare la quota spettante del massimale ripartito, a prescindere dall'accertamento definitivo della responsabilità e del quantum risarcibile. Ne consegue che sebbene la CTU sia stata espletata, il suo risultato è stato utilizzato soltanto come parametro per la ripartizione del massimale ex art. 140 C.d.A. ma non costituisce un accertamento con autorità di cosa giudicata sul quantum dovuto all'attrice.
È costante, in tal senso, l'orientamento della giurisprudenza secondo cui la sentenza di riparto del massimale ex art. 140 Cod. Ass. non ha efficacia di giudicato sostanziale in un successivo giudizio volto alla liquidazione piena dei danni (cfr. Cass. civ., Sez. III,
23 gennaio 2018, n. 1545). Deve, pertanto, escludersi che la determinazione del danno contenuta nella sentenza n. 1461/2019 sia opponibile nel presente giudizio.
Ulteriore profilo oggetto di contestazione concerne il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, che la ricorrente ha introdotto nel presente giudizio solo in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. Anche tale domanda è infondata, oltre che inammissibile. Essa non risulta formulata nel ricorso introduttivo, né nelle precedenti richieste risarcitorie stragiudiziali;
è, dunque, nuova e come tale preclusa, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza per cui la domanda relativa a una diversa e autonoma voce di danno proposta solo nelle memorie integrative deve ritenersi inammissibile (Cass. civ., Sez. III, 19 marzo 2018, n. 6767).
Inoltre, la ricorrente non ha fornito la necessaria prova dell'esistenza di un effettivo pregiudizio patrimoniale.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nell'affermare che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica costituisce danno patrimoniale e non discende automaticamente dall'esistenza di postumi, richiedendo invece la dimostrazione concreta dell'attività lavorativa svolta, dei relativi redditi e dell'incidenza dei postumi su tale capacità (Cass. civ., Sez. III, 9 novembre 2021, n. 32649). Tale prova non è stata offerta. Lo stesso dicasi per l'asserito pregiudizio correlato all'attività domestica, svolta dalla ricorrente in qualità di casalinga, che costituisce anch'esso danno patrimoniale e richiede la dimostrazione dell'effettiva compromissione delle attività svolte e della conseguente perdita economica (Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2011,
n. 23573). Nel presente giudizio non risultano documenti o allegazioni idonee a soddisfare l'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c.
Per quanto riguarda, infine, la misura del danno biologico, deve osservarsi che la consulenza tecnica espletata nel giudizio R.G. 4642/2013, pur svolta per finalità distributive e non accertative in senso civilistico, ha evidenziato la presenza di postumi qualificabili come micropermanenti;
tali pregiudizi, ai sensi dell'art. 139 Cod. Ass., avrebbero dato luogo, alla data di liquidazione, a un importo pari a circa € 13.042,22, inferiore all'importo di € 17.872,04 già percepito dalla ricorrente in sede di riparto del massimale. Deve, pertanto, ritenersi che la somma già corrisposta sia comunque adeguata e satisfattiva dei danni non patrimoniali provati, e che alcun ulteriore ristoro sia dovuto. Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda proposta da Parte_1
deve essere integralmente rigettata.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite, ex art. 92 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), considerata la particolarità delle questioni trattate, la natura e l'esito del presente procedimento, costituiscono giusto motivo per disporre tra le parti in giudizio l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa LA Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n.
1165/2021 del R.G. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa e assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in data 16 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa LA Casale