Art. 206
(Regolamento ministeriale)
1. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono adottate le disposizioni regolamentari che concernono:
a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli altri strumenti di registrazione in materia penale;
b) le modalita' di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari penali;
c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del codice non disciplinate dal presente decreto.
2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall'articolo 199 sono emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di Stato deve pronunziarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere. ((32))
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AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 dicembre 2000, n. 397 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che le disposizioni del presente articolo sono modificate conformemente a quanto previsto dalla stessa L. 397/2000 .
(Regolamento ministeriale)
1. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono adottate le disposizioni regolamentari che concernono:
a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli altri strumenti di registrazione in materia penale;
b) le modalita' di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari penali;
c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del codice non disciplinate dal presente decreto.
2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall'articolo 199 sono emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di Stato deve pronunziarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere. ((32))
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AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 dicembre 2000, n. 397 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che le disposizioni del presente articolo sono modificate conformemente a quanto previsto dalla stessa L. 397/2000 .