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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/10/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1155 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SORBELLO ANNA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
05/04/2025, i coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 31/07/1982, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 819, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli e , entrambi Per_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separatamente ed ognuno sarà libero di fissare la residenza nel luogo ove vogliano. 2) ll Sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 [...]
per il mantenimento della stessa, un assegno di euro 100,00 mensili entro CP_1
il giorno 25 di ogni mese, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. 3) La casa coniugale, ovvero l'immobile sito in Messina, via Torrente Trapani, n.66, pal B, resta assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarci. 4) Le parti dichiarano Controparte_1
di non avere beni mobili in comune e di avere un bene immobile in comune, sito in Messina, via Torrente Trapani, n.66, pal B il sig. dichiara di aver presentato Parte_1
dichiarazione dei redditi, la sig.ra dichiara di non aver presentato Controparte_1
personalmente alcuna dichiarazione di redditi negli ultimi tre anni, non avendone posseduto.
Quanto ai rapporti bancari e/o postali, i sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
dichiarano di essere titolari cointestatari del conto corrente n. 000000002186, con saldo pari a €. 2.329,45, presso Banca Findomestic, e s'impegnano ad estinguere il suindicato conto al fine di aprire ognuno il proprio”.
All'udienza dell'08/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 05/04/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 31/07/1982, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 819, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 09/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1155 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SORBELLO ANNA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
05/04/2025, i coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 31/07/1982, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 819, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli e , entrambi Per_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separatamente ed ognuno sarà libero di fissare la residenza nel luogo ove vogliano. 2) ll Sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 [...]
per il mantenimento della stessa, un assegno di euro 100,00 mensili entro CP_1
il giorno 25 di ogni mese, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. 3) La casa coniugale, ovvero l'immobile sito in Messina, via Torrente Trapani, n.66, pal B, resta assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarci. 4) Le parti dichiarano Controparte_1
di non avere beni mobili in comune e di avere un bene immobile in comune, sito in Messina, via Torrente Trapani, n.66, pal B il sig. dichiara di aver presentato Parte_1
dichiarazione dei redditi, la sig.ra dichiara di non aver presentato Controparte_1
personalmente alcuna dichiarazione di redditi negli ultimi tre anni, non avendone posseduto.
Quanto ai rapporti bancari e/o postali, i sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
dichiarano di essere titolari cointestatari del conto corrente n. 000000002186, con saldo pari a €. 2.329,45, presso Banca Findomestic, e s'impegnano ad estinguere il suindicato conto al fine di aprire ognuno il proprio”.
All'udienza dell'08/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 05/04/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 31/07/1982, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 819, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 09/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.