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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 565/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ANCONA MICHELE, Presidente
EC DO, RE
AULENTA MARIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1077/2023 depositato il 02/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1954/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 10 e pubblicata il 10/11/2022
Atti impositivi:
- SILENZIORIFIUTO n. ISTANZA N. 0069713 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: conferma della sentenza impugnata e accoglimento appello incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello telematico, l'Agenzia delle Entrate proponeva impugnazione nei confronti di Resistente_1
, avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari del 21 ottobre /10 novembre 2022, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro il diniego amministrativo su istanza di rimborso avanzata dalla stessa.
La Corte, in effetti, considerando i presupposti della controversia, attinenti a emolumenti erogati dalla
Regione Puglia alla Grimaldi nella sua qualità di avvocato dell'avvocatura regionale, riferentisi ad annualità precedenti a quelli della corresponsione, riteneva erronea la sottoposizione del reddito a tassazione ordinaria di alcuni proventi, dovendo invece riconoscersi il regime di imponibilità a tassazione separata, e riteneva pure errato il calcolo di aliquota rispetto ad altra parte di emolumenti assoggettati a tassazione separata.
Di tanto si doleva l'Agenzia, che richiamava i principi applicabili alla materia circa la tassazione degli emolumenti ricevuti dalla Resistente_1, ritenendo dovuta quella ordinaria, in ragione del criterio “del ritardo fisiologico”, come confermato dalla stessa Regione Puglia alla richiesta di chiarimento formulata da essa
Agenzia, e che ascriveva il ritardo alla complessità dell'iter procedimentale da seguire per la liquidazione degli importi stipendiali integrativi sulle cause esitate vittoriosamente.
L'Agenzia, da ultimo, si doleva dell'aggravio delle spese, rispetto a un tema controverso.
Si costituiva la Resistente_1 che contestava l'avversa ricostruzione di controparte e invocando la piana lettura della disposizioni di legge e la qualificazione quali arretrati, chiedeva il rigetto dell'appello.
Proponeva non di meno appello incidentale relativamente all'affermazione con cui, in motivazione, la sentenza aveva applicato la tassazione separata considerando emolumenti per euro 52.489,50 e non euro
82.779,17.
Sulle conclusioni delle parti, la Corte, all'odierna udienza assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale dell'Agenzia delle Entrate va rigettato.
Deve osservarsi che entrambe le parti, sia pur a diverso effetto, richiamano il medesimo criterio interpretativo che, nei casi come quello di specie, segna il discrimine di legittimità della tassazione ordinaria rispetto alla tassazione separata: e cioè il carattere “fisiologico” del ritardo.
La Corte di Cassazione ha individuato gli elementi oggettivi che consentono di definire “congruo” il ritardo dei pagamenti quando il tempo occorrente sia necessario al calcolo del compenso anche con riferimento alle previsioni contrattuali integrative che disciplinano le voci stipendiali aggiuntive (Cass. 29 maggio 2023,
n. 15071).
Affermando il principio di diritto nei suddetti termini, la Corte ha richiamato il proprio precedente in cui già aveva delimitato il margine di congruità del ritardo rispetto alle prestazioni delle pubbliche amministrazioni, ricavandolo, in assenza di previsioni specifiche, dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 in materia di esecuzione forzata contra la p.a., e quantificandolo, ex art. 1883 c.c., in 120 giorni (Cass. 13 febbraio 2020, n. 3581)
Nel caso di specie, al di là della risposta alla richiesta di chiarimenti dell'Agenzia, che la Regione Puglia ha formulato avendo riguardo meramente all'attività di liquidazione posta in essere e al tempo impiegato, deve considerarsi che la discrasia temporale fra l'annualità di riferimento per il calcolo dei compensi aggiuntivi, erogati con riferimento alla definizione di cause con compensazione delle spese legali o con condanna a favore della Regione, e l'effettiva erogazione, è stata davvero notevole e in alcun modo giustificata da impedimenti oggettivi o da determinate necessità di calcolo posticipato.
Peraltro, come ha ricordato la Resistente_1 la corresponsione delle retribuzioni aggiuntive degli avvocati dell'ente è disciplinata da un apposito regolamento (n. 5 del 2017), il quale prevede l'obbligo della Regione
Puglia di liquidare entro l'anno solare i proventi aggiuntivi a titolo di compensi professionali spettanti per i provvedimenti giurisdizionali favorevoli, così da rendere certamente tardive le liquidazioni eseguite nelle fattispecie qui discusse.
In particolare, la condizione dei compensi aggiuntivi si è verificata negli anni dal 2014 fino al 2018 e la loro effettiva erogazione è avvenuta nel 2020, a distanza anche di sei anni e fino a due anni prima dell'insorgenza del presupposto e quindi ben oltre la congruità del tempo, individuato dall'interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte e indicato dal regolamento regionale.
D'altra parte, la natura pubblica del soggetto erogatore consente di escludere che il pagamento differito sia stato mero strumento di aggiramento della progressività dell'imposta personale, con abuso del diritto alla più favorevole tassazione separata dei redditi a formazione pluriennale.
Quanto all'appello incidentale, lo stesso va accolto.
La decisione ha erroneamente considerato il presupposto di fatto: come ha esposto la Resistente_1, la Regione ha sottoposto a tassazione separata (con aliquota errata) 82,779,17 euro e non 52.489,50 euro. Quest'ultima cifra è quella indicata dall'Agenzia perché la ricava per differenza, considerando le tranches di pagamento avvenute sulla base di atti dirigenziali distinti e con riferimento ad annualità differenti, le ultime delle quali, per euro 39.711,74 con riferimento ai compensi dell'anno 2018. Così che l'Agenzia, che riconosce legittima la tassazione separata per le annualità più remote (sia pur eseguita con aliquote errata per eccesso) intende escluderla per gli ultimi emolumenti del 2018.
Al contrario, una volta riconosciuto che tutti gli emolumenti vanno sottoposti a tassazione separata, questa va applicata (con esatta determinazione dell'aliquota) sull'intero importo di 82.779,17 che ha già scontato la tassazione separata (con aliquota errata da correggere), come sull'importo di euro 9.442,07 che è stato originariamente sottoposto ad aliquota ordinaria.
E' corretta dunque la richiesta di rimborso di euro 2.056,12 (e non di euro 1.296,49) sull'imponibile di euro
82.779,17 come calcolato dalla Resistente_1 senza che vi sia stata una contestazione specifica dell'ufficio (e non su euro 52.489,50 come considerato in sentenza).
La soccombenza dell'Agenzia determina la condanna alla refusione delle spese anche di questo grado, escludendo il ricorrere di una moderazione di responsabilità rispetto a una vicenda in cui la ritardata erogazione ha avuto tempi particolarmente dilatati, e questi dovevano far apprezzare immediatamente la fondatezza dell'istanza di rimborso.
La loro quantificazione come da dispositivo è da ascriversi al valore della controversia e alla semplicità della trattazione con i minimi di tariffa.
P.Q.M.
Rigetta l'appello dell'appellante Agenzia. Accoglie l'appello incidentale dell'appellata come da motivazione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, determina in euro 2.711,52 l'ammontare del rimborso dovuto a Resistente_1. Condanna l'Agenzia appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 991,00 oltre rimborso forfetario delle spese generali ed degli altri accessori di legge in quanto dovuti.
Bari, 12 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco Dott. Michele Ancona
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ANCONA MICHELE, Presidente
EC DO, RE
AULENTA MARIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1077/2023 depositato il 02/05/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1954/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 10 e pubblicata il 10/11/2022
Atti impositivi:
- SILENZIORIFIUTO n. ISTANZA N. 0069713 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: conferma della sentenza impugnata e accoglimento appello incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello telematico, l'Agenzia delle Entrate proponeva impugnazione nei confronti di Resistente_1
, avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari del 21 ottobre /10 novembre 2022, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro il diniego amministrativo su istanza di rimborso avanzata dalla stessa.
La Corte, in effetti, considerando i presupposti della controversia, attinenti a emolumenti erogati dalla
Regione Puglia alla Grimaldi nella sua qualità di avvocato dell'avvocatura regionale, riferentisi ad annualità precedenti a quelli della corresponsione, riteneva erronea la sottoposizione del reddito a tassazione ordinaria di alcuni proventi, dovendo invece riconoscersi il regime di imponibilità a tassazione separata, e riteneva pure errato il calcolo di aliquota rispetto ad altra parte di emolumenti assoggettati a tassazione separata.
Di tanto si doleva l'Agenzia, che richiamava i principi applicabili alla materia circa la tassazione degli emolumenti ricevuti dalla Resistente_1, ritenendo dovuta quella ordinaria, in ragione del criterio “del ritardo fisiologico”, come confermato dalla stessa Regione Puglia alla richiesta di chiarimento formulata da essa
Agenzia, e che ascriveva il ritardo alla complessità dell'iter procedimentale da seguire per la liquidazione degli importi stipendiali integrativi sulle cause esitate vittoriosamente.
L'Agenzia, da ultimo, si doleva dell'aggravio delle spese, rispetto a un tema controverso.
Si costituiva la Resistente_1 che contestava l'avversa ricostruzione di controparte e invocando la piana lettura della disposizioni di legge e la qualificazione quali arretrati, chiedeva il rigetto dell'appello.
Proponeva non di meno appello incidentale relativamente all'affermazione con cui, in motivazione, la sentenza aveva applicato la tassazione separata considerando emolumenti per euro 52.489,50 e non euro
82.779,17.
Sulle conclusioni delle parti, la Corte, all'odierna udienza assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale dell'Agenzia delle Entrate va rigettato.
Deve osservarsi che entrambe le parti, sia pur a diverso effetto, richiamano il medesimo criterio interpretativo che, nei casi come quello di specie, segna il discrimine di legittimità della tassazione ordinaria rispetto alla tassazione separata: e cioè il carattere “fisiologico” del ritardo.
La Corte di Cassazione ha individuato gli elementi oggettivi che consentono di definire “congruo” il ritardo dei pagamenti quando il tempo occorrente sia necessario al calcolo del compenso anche con riferimento alle previsioni contrattuali integrative che disciplinano le voci stipendiali aggiuntive (Cass. 29 maggio 2023,
n. 15071).
Affermando il principio di diritto nei suddetti termini, la Corte ha richiamato il proprio precedente in cui già aveva delimitato il margine di congruità del ritardo rispetto alle prestazioni delle pubbliche amministrazioni, ricavandolo, in assenza di previsioni specifiche, dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 in materia di esecuzione forzata contra la p.a., e quantificandolo, ex art. 1883 c.c., in 120 giorni (Cass. 13 febbraio 2020, n. 3581)
Nel caso di specie, al di là della risposta alla richiesta di chiarimenti dell'Agenzia, che la Regione Puglia ha formulato avendo riguardo meramente all'attività di liquidazione posta in essere e al tempo impiegato, deve considerarsi che la discrasia temporale fra l'annualità di riferimento per il calcolo dei compensi aggiuntivi, erogati con riferimento alla definizione di cause con compensazione delle spese legali o con condanna a favore della Regione, e l'effettiva erogazione, è stata davvero notevole e in alcun modo giustificata da impedimenti oggettivi o da determinate necessità di calcolo posticipato.
Peraltro, come ha ricordato la Resistente_1 la corresponsione delle retribuzioni aggiuntive degli avvocati dell'ente è disciplinata da un apposito regolamento (n. 5 del 2017), il quale prevede l'obbligo della Regione
Puglia di liquidare entro l'anno solare i proventi aggiuntivi a titolo di compensi professionali spettanti per i provvedimenti giurisdizionali favorevoli, così da rendere certamente tardive le liquidazioni eseguite nelle fattispecie qui discusse.
In particolare, la condizione dei compensi aggiuntivi si è verificata negli anni dal 2014 fino al 2018 e la loro effettiva erogazione è avvenuta nel 2020, a distanza anche di sei anni e fino a due anni prima dell'insorgenza del presupposto e quindi ben oltre la congruità del tempo, individuato dall'interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte e indicato dal regolamento regionale.
D'altra parte, la natura pubblica del soggetto erogatore consente di escludere che il pagamento differito sia stato mero strumento di aggiramento della progressività dell'imposta personale, con abuso del diritto alla più favorevole tassazione separata dei redditi a formazione pluriennale.
Quanto all'appello incidentale, lo stesso va accolto.
La decisione ha erroneamente considerato il presupposto di fatto: come ha esposto la Resistente_1, la Regione ha sottoposto a tassazione separata (con aliquota errata) 82,779,17 euro e non 52.489,50 euro. Quest'ultima cifra è quella indicata dall'Agenzia perché la ricava per differenza, considerando le tranches di pagamento avvenute sulla base di atti dirigenziali distinti e con riferimento ad annualità differenti, le ultime delle quali, per euro 39.711,74 con riferimento ai compensi dell'anno 2018. Così che l'Agenzia, che riconosce legittima la tassazione separata per le annualità più remote (sia pur eseguita con aliquote errata per eccesso) intende escluderla per gli ultimi emolumenti del 2018.
Al contrario, una volta riconosciuto che tutti gli emolumenti vanno sottoposti a tassazione separata, questa va applicata (con esatta determinazione dell'aliquota) sull'intero importo di 82.779,17 che ha già scontato la tassazione separata (con aliquota errata da correggere), come sull'importo di euro 9.442,07 che è stato originariamente sottoposto ad aliquota ordinaria.
E' corretta dunque la richiesta di rimborso di euro 2.056,12 (e non di euro 1.296,49) sull'imponibile di euro
82.779,17 come calcolato dalla Resistente_1 senza che vi sia stata una contestazione specifica dell'ufficio (e non su euro 52.489,50 come considerato in sentenza).
La soccombenza dell'Agenzia determina la condanna alla refusione delle spese anche di questo grado, escludendo il ricorrere di una moderazione di responsabilità rispetto a una vicenda in cui la ritardata erogazione ha avuto tempi particolarmente dilatati, e questi dovevano far apprezzare immediatamente la fondatezza dell'istanza di rimborso.
La loro quantificazione come da dispositivo è da ascriversi al valore della controversia e alla semplicità della trattazione con i minimi di tariffa.
P.Q.M.
Rigetta l'appello dell'appellante Agenzia. Accoglie l'appello incidentale dell'appellata come da motivazione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, determina in euro 2.711,52 l'ammontare del rimborso dovuto a Resistente_1. Condanna l'Agenzia appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 991,00 oltre rimborso forfetario delle spese generali ed degli altri accessori di legge in quanto dovuti.
Bari, 12 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco Dott. Michele Ancona