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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/11/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4660/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, prima sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Miro Santangelo Presidente dott. Maria Eugenia Pupa Giudice Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4660/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 05/11/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Varese presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Parte_1
ET, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliato in Samarate presso lo studio dell'avv. Simona Aspesi, che CP_1 lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE AVV. MARIA GRAZIA PONTI
OGGETTO: modifica di condizioni della separazione.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione, così giudicare: pagina 1 di 7 1) Con riferimento a Pt_2
- confermare la già attuata liberalizzazione degli incontri madre/figlia, che continueranno ad essere regolamentati secondo modalità e tempistiche che verranno via via indicate dagli Operatori della
Comunità ove è/sarà ricoverata fino al rientro della minore presso l'abitazione materna al Pt_2 termine del percorso terapeutico comunitario
2) Con riferimento a Pt_3
- dato atto dell'inopportunità di confermare la frequenza del minore presso il Centro diurno “La
Locomotiva”
- definire, occorrendo, tramite i Servizi Sociali competenti e sulla base delle indicazioni fornite dalla psicoterapeuta del minore, Dott.ssa una nuova e diversa progettualità di sostegno del Persona_1 minore ad eventuale integrazione degli strumenti già attivi e che proseguiranno (psicoterapia individuale e sostegno didattico).
3) Con riferimento alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre formulata dall'Ente affidatario
- nel ribadire il permanere di una condotta da parte del sig. totalmente disinteressata e assente CP_1 rispetto ai figli, oltre che omissiva ai doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, ci si rimette sul punto alla decisione del Tribunale
- in ogni caso, vista la totale assenza di rapporti/frequentazioni padre/figli e la mancata contribuzione da parte del Sig. al mantenimento di oltre che a tutte le spese straordinarie dei minori, si CP_1 Pt_2 chiede che sia disposta in favore della sola madre collocataria, Sig.ra l'erogazione Parte_1 dell'assegno unico da parte dell'INPS, attualmente percepito al 50% da entrambi i genitori.
4) Spese e competenze di lite rifuse.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio in persona del
Giudice designato, contrariis rejectis così giudicare:
Nulla oppone alle richieste in punto liberalizzazione delle visite madre/ figlie se queste verranno ritenute opportune dai Servizi e dai Professionisti preposti purché vaglino con attenzione tutto quanto sopra esposto anche alla luce della relazione della Dott.ssa incaricata dal Tribunale. Tes_1
Spese di lite compensate.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DEI MINORI:
Il Curatore speciale dei minori precisa le proprie conclusioni come segue:
“Voglia il Tribunale, pagina 2 di 7 persistendo, allo stato la condotta omissiva ed assente del padre, il suo disinteresse alle necessità dei figli ed alle condizioni di salute degli stessi, il Curatore speciale dei minori chiede l'accoglimento dell'istanza di decadenza della responsabilità genitoriale avanzata nei confronti di CP_1 dall'Ente affidatario dei minori trattandosi di domanda, allo stato, fondata.
Non possono tuttavia sottacersi le evidenti difficoltà manifestate dalla madre ricorrente nella gestione dei figli dalle quali in mancanza di mantenimento dell'idoneo intervento in atti, deriverebbe una situazione di potenziale pregiudizio per entrambi i minori, situazione che nell'interesse di questi ultimi deve continuare ad essere monitorata dal Tribunale.
Pertanto si chiede che venga confermato e mantenuto il disposto affidamento dei minori e Pt_2 Pt_3 ai Servizi Sociali del Comune di Castano Primo in modo da assicurare l'adozione e l'attuazione di tutte le decisioni relative alla cura, salute, istruzione ed educazione dei minori, richiesta documenti di identità compresi, e di tutti i percorsi terapeutici necessari / opportuni nel loro interesse.
Prevedere, se ne ricorrono i presupposti, una graduale liberalizzazione delle visite / frequentazioni madre figlia che continueranno ad essere organizzate secondo tempi e modalità stabiliti dall'Ente affidatario e prevedere, in presenza dei relativi presupposti, una nuova progettualità per il minore Per_2
[...]
Disporre la liquidazione delle spese in favore del Curatore speciale dei minori nella misura che sarà ritenuta dal Tribunale, oltre accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la modifica delle condizioni contenute nella sentenza di separazione n.
1822/2023, pubblicata il 06/12/2023, è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di quanto sotto disposto.
In primo luogo, la ricorrente chiede che si modifichi quanto statuito alla pag. 8 della parte motiva con riferimento all'esercizio del proprio diritto di visita alla figlia , ove il Tribunale precisava che Pt_2
“sarà compito dell'Ente affidatario organizzare le visite materne a in regime di Spazio Neutro”. Pt_2
A sostegno della sua domanda la ricorrente fa presente che, una volta ricoverata presso la Comunità terapeutica, la minore ha potuto intraprendere un mirato percorso di cura e riabilitazione che, pur non essendo ancora completato, ha già portato ad importanti risultati per la ragazza, sia sotto il profilo del suo benessere psicofisico, sia sotto il profilo relazionale dei rapporti con la madre, anche tenuto conto del percorso di sostegno alla genitorialità affrontato dalla Parte_1
Interpellati dal Giudice delegato, i Servizi Sociali hanno riferito quanto segue:
pagina 3 di 7 Del resto, il convenuto si è costituito nulla opponendo affinché i contatti fra e la madre Pt_2 avvengano senza la presenza di educatori o soggetti professionali, ma chiedendo che quel percorso sia sicuro e valutato con serietà e senza pregiudizi.
Tuttavia, proprio con riferimento alla relazione tra ed il padre, i Servizi Sociali hanno Pt_2 puntualizzato quanto
A loro volta, il Curatore Speciale e la ricorrente si sono rimessi alla prudente valutazione del Tribunale sulla questione di decadenza del padre proposta dai Servizi Sociali.
In particolare, l'avv. Ponti ha così concluso:
La ricorrente ha, invece, fatto presente come dalla data della separazione (dicembre 2020) il non CP_1 si sia mai preoccupato dei propri figli, approcciandosi alla Spazio Neutro in modo superficiale ed impaziente, con partecipazione saltuaria, annullamenti di incontri all'ultimo momento e senza preavviso, continue interruzioni e successive riprese, pregiudicandone qualsiasi possibile utilità e, anzi, aggravando ulteriormente la fatica e la delusione dei minori a fronte di un padre che si è mostrato ai pagina 4 di 7 loro occhi palesemente assente e disinteressato.
Anche l'opportunità del percorso Co.Ge., proposta dal Giudice della separazione per provare a favorire il ripristino di un nuovo e funzionale canale comunicativo tra i genitori per la gestione dei minori, è stata vanificata dopo poche sedute dall'abbandono improvviso ed immotivato da parte del il CP_1 quale ha dimostrato incuranza verso le esigenze dei figli anche sotto il profilo economico, omettendo di versare il contributo per in favore della Comunità. Pt_2
A tale proposito, infatti, i Servizi hanno riferito quanto segue:
Ne consegue che deve dichiararsi la decadenza del dalla responsabilità genitoriale. CP_1
Infine, per quanto concerne la posizione del figlio , i Servizi hanno riferito quanto segue: Pt_3
A sua volta, il Curatore Speciale ha riferito quanto segue:
pagina 5 di 7 Ne consegue che devono invitarsi i Servizi Sociali ad elaborare un nuovo progetto educativo e di supporto adeguato alle esigenze di , mentre la madre è chiamata a collaborare con i Servizi per Pt_3
l'attuazione del percorso che verrà individuato;
nelle more dell'elaborazione del nuovo progetto, risulta, tuttavia, opportuno che il ragazzino continui la frequenza del Centro Diurno indicato dai Servizi stessi per non creare una pregiudizievole frattura negli interventi di supporto.
Riguardo all'assegno unico, si ribadisce l'attribuzione integrale alla madre secondo quanto già disposto in sede di separazione.
In considerazione della pronuncia di decadenza emessa nei riguardi del deve condannarsi il CP_1 resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla controparte.
Per le medesime ragioni deve porsi a suo carico il compenso per il Curatore Speciale dei minori nella quantificazione effettuata in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dispone la liberalizzazione delle visite tra e la madre, confermando l'incarico ai Servizi Pt_2
Sociali di provvedere al monitoraggio sul nucleo familiare;
2) Assegna ai Servizi Sociali l'incarico di elaborare un progetto educativo e di supporto adeguato alle esigenze di , disponendo che nelle more il minore continui la frequenza del Centro Diurno;
Pt_3
pagina 6 di 7 3) Dichiara la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale;
4) Ribadisce l'attribuzione alla madre del 100% dell'assegno unico;
5) Condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano nell'importo complessivo di € 5.000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge,
6) Pone a carico del resistente il compenso del Curatore Speciale, che si liquida in € 3.000, oltre gli accessori di legge;
7) Manda la Cancelleria per la trasmissione della sentenza ai Servizi Sociali del Comune di
Vanzaghello.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 06/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, prima sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Miro Santangelo Presidente dott. Maria Eugenia Pupa Giudice Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4660/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 05/11/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Varese presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Parte_1
ET, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliato in Samarate presso lo studio dell'avv. Simona Aspesi, che CP_1 lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE AVV. MARIA GRAZIA PONTI
OGGETTO: modifica di condizioni della separazione.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione, così giudicare: pagina 1 di 7 1) Con riferimento a Pt_2
- confermare la già attuata liberalizzazione degli incontri madre/figlia, che continueranno ad essere regolamentati secondo modalità e tempistiche che verranno via via indicate dagli Operatori della
Comunità ove è/sarà ricoverata fino al rientro della minore presso l'abitazione materna al Pt_2 termine del percorso terapeutico comunitario
2) Con riferimento a Pt_3
- dato atto dell'inopportunità di confermare la frequenza del minore presso il Centro diurno “La
Locomotiva”
- definire, occorrendo, tramite i Servizi Sociali competenti e sulla base delle indicazioni fornite dalla psicoterapeuta del minore, Dott.ssa una nuova e diversa progettualità di sostegno del Persona_1 minore ad eventuale integrazione degli strumenti già attivi e che proseguiranno (psicoterapia individuale e sostegno didattico).
3) Con riferimento alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre formulata dall'Ente affidatario
- nel ribadire il permanere di una condotta da parte del sig. totalmente disinteressata e assente CP_1 rispetto ai figli, oltre che omissiva ai doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, ci si rimette sul punto alla decisione del Tribunale
- in ogni caso, vista la totale assenza di rapporti/frequentazioni padre/figli e la mancata contribuzione da parte del Sig. al mantenimento di oltre che a tutte le spese straordinarie dei minori, si CP_1 Pt_2 chiede che sia disposta in favore della sola madre collocataria, Sig.ra l'erogazione Parte_1 dell'assegno unico da parte dell'INPS, attualmente percepito al 50% da entrambi i genitori.
4) Spese e competenze di lite rifuse.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio in persona del
Giudice designato, contrariis rejectis così giudicare:
Nulla oppone alle richieste in punto liberalizzazione delle visite madre/ figlie se queste verranno ritenute opportune dai Servizi e dai Professionisti preposti purché vaglino con attenzione tutto quanto sopra esposto anche alla luce della relazione della Dott.ssa incaricata dal Tribunale. Tes_1
Spese di lite compensate.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DEI MINORI:
Il Curatore speciale dei minori precisa le proprie conclusioni come segue:
“Voglia il Tribunale, pagina 2 di 7 persistendo, allo stato la condotta omissiva ed assente del padre, il suo disinteresse alle necessità dei figli ed alle condizioni di salute degli stessi, il Curatore speciale dei minori chiede l'accoglimento dell'istanza di decadenza della responsabilità genitoriale avanzata nei confronti di CP_1 dall'Ente affidatario dei minori trattandosi di domanda, allo stato, fondata.
Non possono tuttavia sottacersi le evidenti difficoltà manifestate dalla madre ricorrente nella gestione dei figli dalle quali in mancanza di mantenimento dell'idoneo intervento in atti, deriverebbe una situazione di potenziale pregiudizio per entrambi i minori, situazione che nell'interesse di questi ultimi deve continuare ad essere monitorata dal Tribunale.
Pertanto si chiede che venga confermato e mantenuto il disposto affidamento dei minori e Pt_2 Pt_3 ai Servizi Sociali del Comune di Castano Primo in modo da assicurare l'adozione e l'attuazione di tutte le decisioni relative alla cura, salute, istruzione ed educazione dei minori, richiesta documenti di identità compresi, e di tutti i percorsi terapeutici necessari / opportuni nel loro interesse.
Prevedere, se ne ricorrono i presupposti, una graduale liberalizzazione delle visite / frequentazioni madre figlia che continueranno ad essere organizzate secondo tempi e modalità stabiliti dall'Ente affidatario e prevedere, in presenza dei relativi presupposti, una nuova progettualità per il minore Per_2
[...]
Disporre la liquidazione delle spese in favore del Curatore speciale dei minori nella misura che sarà ritenuta dal Tribunale, oltre accessori di legge”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la modifica delle condizioni contenute nella sentenza di separazione n.
1822/2023, pubblicata il 06/12/2023, è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di quanto sotto disposto.
In primo luogo, la ricorrente chiede che si modifichi quanto statuito alla pag. 8 della parte motiva con riferimento all'esercizio del proprio diritto di visita alla figlia , ove il Tribunale precisava che Pt_2
“sarà compito dell'Ente affidatario organizzare le visite materne a in regime di Spazio Neutro”. Pt_2
A sostegno della sua domanda la ricorrente fa presente che, una volta ricoverata presso la Comunità terapeutica, la minore ha potuto intraprendere un mirato percorso di cura e riabilitazione che, pur non essendo ancora completato, ha già portato ad importanti risultati per la ragazza, sia sotto il profilo del suo benessere psicofisico, sia sotto il profilo relazionale dei rapporti con la madre, anche tenuto conto del percorso di sostegno alla genitorialità affrontato dalla Parte_1
Interpellati dal Giudice delegato, i Servizi Sociali hanno riferito quanto segue:
pagina 3 di 7 Del resto, il convenuto si è costituito nulla opponendo affinché i contatti fra e la madre Pt_2 avvengano senza la presenza di educatori o soggetti professionali, ma chiedendo che quel percorso sia sicuro e valutato con serietà e senza pregiudizi.
Tuttavia, proprio con riferimento alla relazione tra ed il padre, i Servizi Sociali hanno Pt_2 puntualizzato quanto
A loro volta, il Curatore Speciale e la ricorrente si sono rimessi alla prudente valutazione del Tribunale sulla questione di decadenza del padre proposta dai Servizi Sociali.
In particolare, l'avv. Ponti ha così concluso:
La ricorrente ha, invece, fatto presente come dalla data della separazione (dicembre 2020) il non CP_1 si sia mai preoccupato dei propri figli, approcciandosi alla Spazio Neutro in modo superficiale ed impaziente, con partecipazione saltuaria, annullamenti di incontri all'ultimo momento e senza preavviso, continue interruzioni e successive riprese, pregiudicandone qualsiasi possibile utilità e, anzi, aggravando ulteriormente la fatica e la delusione dei minori a fronte di un padre che si è mostrato ai pagina 4 di 7 loro occhi palesemente assente e disinteressato.
Anche l'opportunità del percorso Co.Ge., proposta dal Giudice della separazione per provare a favorire il ripristino di un nuovo e funzionale canale comunicativo tra i genitori per la gestione dei minori, è stata vanificata dopo poche sedute dall'abbandono improvviso ed immotivato da parte del il CP_1 quale ha dimostrato incuranza verso le esigenze dei figli anche sotto il profilo economico, omettendo di versare il contributo per in favore della Comunità. Pt_2
A tale proposito, infatti, i Servizi hanno riferito quanto segue:
Ne consegue che deve dichiararsi la decadenza del dalla responsabilità genitoriale. CP_1
Infine, per quanto concerne la posizione del figlio , i Servizi hanno riferito quanto segue: Pt_3
A sua volta, il Curatore Speciale ha riferito quanto segue:
pagina 5 di 7 Ne consegue che devono invitarsi i Servizi Sociali ad elaborare un nuovo progetto educativo e di supporto adeguato alle esigenze di , mentre la madre è chiamata a collaborare con i Servizi per Pt_3
l'attuazione del percorso che verrà individuato;
nelle more dell'elaborazione del nuovo progetto, risulta, tuttavia, opportuno che il ragazzino continui la frequenza del Centro Diurno indicato dai Servizi stessi per non creare una pregiudizievole frattura negli interventi di supporto.
Riguardo all'assegno unico, si ribadisce l'attribuzione integrale alla madre secondo quanto già disposto in sede di separazione.
In considerazione della pronuncia di decadenza emessa nei riguardi del deve condannarsi il CP_1 resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla controparte.
Per le medesime ragioni deve porsi a suo carico il compenso per il Curatore Speciale dei minori nella quantificazione effettuata in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dispone la liberalizzazione delle visite tra e la madre, confermando l'incarico ai Servizi Pt_2
Sociali di provvedere al monitoraggio sul nucleo familiare;
2) Assegna ai Servizi Sociali l'incarico di elaborare un progetto educativo e di supporto adeguato alle esigenze di , disponendo che nelle more il minore continui la frequenza del Centro Diurno;
Pt_3
pagina 6 di 7 3) Dichiara la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale;
4) Ribadisce l'attribuzione alla madre del 100% dell'assegno unico;
5) Condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano nell'importo complessivo di € 5.000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge,
6) Pone a carico del resistente il compenso del Curatore Speciale, che si liquida in € 3.000, oltre gli accessori di legge;
7) Manda la Cancelleria per la trasmissione della sentenza ai Servizi Sociali del Comune di
Vanzaghello.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 06/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
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