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Sentenza 17 gennaio 2026
Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 17/01/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 247/2026
Depositata il 17/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LA LUCIANO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2081/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240009393636000 LL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5423/2025 depositato il 11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n. 10020240009393636000, notificata in data 14/4/2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva al sig. Ricorrente_1, l'importo di € 234,65 per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2018, emessa sul ruolo n. 2024/001336 consegnato in data 25/2/2024, sulla base dell'avviso di accertamento n. 834149893739 notificato il 18/10/2021.
Propone ricorso il contibuente, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 e Nominativo_1 contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania, contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella di pagamento, con la condanna delle resistenti al pagamento delle spese e competenze del giudizio, maggiorate del 30% in ragione dell'art. 4, comma 1- bis del D.M. n. 55/2014, con attribuzione ad esso procuratore antistatario.
Con l'unico motivo di ricorso eccepisce la prescrizione del diritto contestato, affermando che il tributo richiesto dalla Regione Campania si prescrive in tre anni a far data dall'anno del pagamento. Ribadisce che la Corte di Cassazione con sentenza n. 593/2017 ha confermato che, in caso di omesso versamento del bollo auto, la cartella di pagamento va notificata entro tre anni dalla notifica dell'avviso di accertamento, in caso contrario, il tributo sarà considerato prescritto. Ribadisce che, il preavviso in questa sede impugnato, va annullato per prescrizione, essendo decorsi 3 anni dalla notifica dello stesso senza che siano pervenuti al contribuente atti interruttivi della prescrizione, il cui onere probatorio cadeva a carico di parte convenuta.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa in persona del responsabile contenzioso Campania, dott. Nominativo_2, confutando tutto quanto eccepito da parte ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, per la carenza di legittimazione passiva dell'Ufficio, con la condanna del ricorrente alle spese e competenze del giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Preliminarmente evidenzia la inammissibilità del ricorso perché presentato oltre i termini di legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 del D.Lgs n. 546/92, il ricorso andava proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, a pena di inammissibilità.
Nel caso di specie la cartella di pagamento è stata notificata in data 31/1/2025, mentre il ricorso è stato proposto in data 18/4/2025 ben oltre il termine di rito, per cui la Corte di Giustizia Tributaria adita, rilevata la tardività del ricorso, proposto dal contribuente oltre i termini previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n°. 546/92, dovrà dichiarare l'inammissibilità del ricorso tardivo.
Circa le doglianze di parte ricorrente sulla mancata notifica degli atti prodromici e sulla prescrizione del diritto dell'Ente impositore, si rimanda alle difese dello stesso, cui spetta la detta attività. Infatti, l'Agenzia delle
Entarte Riscossione ha solo il compito della riscossione, mentre la iscrizione a ruolo è compito dell'Ente impositore stesso. Nel caso di specie i ruoli formati e trasmessi all'Ufficio per la riscossione, risultano essere stati regolarmente e tempestivamente notificati, come si evince dalla documentazione versata in atti, per cui eccepisce la carenza di legittimazione passiva.
Non si costituisce nel giudizio la Regione Campania sebbene risulti in atti la regolare consegna in formato
.eml. All'udienza di discussione pubblica del 7 novembre 2025 il rappresentante della Concessionaria si riporta ai propri scritti difensivi e noi chiede l'accoglimento.
La Corte, in funzione monocratica, emette la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Con cartella di pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha intimato al sig. Ricorrente_1 il versamento dell'importo di € 234,65, dovute alla Regione Campania per tassa auto anno 2018 tg. Targa_1, a seguito di avviso di accertamento notificato il 18.10.2021.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito per decorso del termine triennale, stante la tassa omessa relativa all'anno 2018 senza alcuna notificazione di alcun atto interruttivo.
La Corte rileva che la notifica dell'avviso di accertamento, indicato in cartella per come avvenuta in data
18.10.2021, rislta esser atto di esclusiva riferibilità della Regione Campania, che non risulta costituita nel presente giudizio sebbene evocata dal ricorrente.
Viene in rilievo, però che la mancata costituzione risulta ascrivibile alla errata notifica del ricorso, inviato a mezzo PEC all'indirizzo Email_4 , che non può ritenersi quella effettivamente utilizzabile, risultando viceversa quale indirizzo PEC ufficiale quello di contenziosotributario@pec.regione. campania.it, per come espressamente indicato nella cartella di pagamento nella parte relativa alla modalità di presentazione del ricorso.
Va evidenziato la mancata partecipazione al giudizio della Regione Campania, la cui costituzione avrebbe potuto sanare la nullità, induce la Corte a ritenere che il ricorso notificato all'indirizzo non abilitato va dichiarato inammissibile, trattandosi di litisconsorzio necessario.
Va ritenuto infondata la eccezione di tardività della presentazione del ricorso in quanto in caso di irrperibilità relativa la notifica si perfezione dopo dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa che, nel caso di specie, è il 20.3.2025, per cui il ricorso proposto va ritenuto tempestivo.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra il ricorso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Il Giudice monocratico
Depositata il 17/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LA LUCIANO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2081/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240009393636000 LL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5423/2025 depositato il 11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n. 10020240009393636000, notificata in data 14/4/2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva al sig. Ricorrente_1, l'importo di € 234,65 per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2018, emessa sul ruolo n. 2024/001336 consegnato in data 25/2/2024, sulla base dell'avviso di accertamento n. 834149893739 notificato il 18/10/2021.
Propone ricorso il contibuente, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 e Nominativo_1 contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania, contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella di pagamento, con la condanna delle resistenti al pagamento delle spese e competenze del giudizio, maggiorate del 30% in ragione dell'art. 4, comma 1- bis del D.M. n. 55/2014, con attribuzione ad esso procuratore antistatario.
Con l'unico motivo di ricorso eccepisce la prescrizione del diritto contestato, affermando che il tributo richiesto dalla Regione Campania si prescrive in tre anni a far data dall'anno del pagamento. Ribadisce che la Corte di Cassazione con sentenza n. 593/2017 ha confermato che, in caso di omesso versamento del bollo auto, la cartella di pagamento va notificata entro tre anni dalla notifica dell'avviso di accertamento, in caso contrario, il tributo sarà considerato prescritto. Ribadisce che, il preavviso in questa sede impugnato, va annullato per prescrizione, essendo decorsi 3 anni dalla notifica dello stesso senza che siano pervenuti al contribuente atti interruttivi della prescrizione, il cui onere probatorio cadeva a carico di parte convenuta.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa in persona del responsabile contenzioso Campania, dott. Nominativo_2, confutando tutto quanto eccepito da parte ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, per la carenza di legittimazione passiva dell'Ufficio, con la condanna del ricorrente alle spese e competenze del giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Preliminarmente evidenzia la inammissibilità del ricorso perché presentato oltre i termini di legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 del D.Lgs n. 546/92, il ricorso andava proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, a pena di inammissibilità.
Nel caso di specie la cartella di pagamento è stata notificata in data 31/1/2025, mentre il ricorso è stato proposto in data 18/4/2025 ben oltre il termine di rito, per cui la Corte di Giustizia Tributaria adita, rilevata la tardività del ricorso, proposto dal contribuente oltre i termini previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n°. 546/92, dovrà dichiarare l'inammissibilità del ricorso tardivo.
Circa le doglianze di parte ricorrente sulla mancata notifica degli atti prodromici e sulla prescrizione del diritto dell'Ente impositore, si rimanda alle difese dello stesso, cui spetta la detta attività. Infatti, l'Agenzia delle
Entarte Riscossione ha solo il compito della riscossione, mentre la iscrizione a ruolo è compito dell'Ente impositore stesso. Nel caso di specie i ruoli formati e trasmessi all'Ufficio per la riscossione, risultano essere stati regolarmente e tempestivamente notificati, come si evince dalla documentazione versata in atti, per cui eccepisce la carenza di legittimazione passiva.
Non si costituisce nel giudizio la Regione Campania sebbene risulti in atti la regolare consegna in formato
.eml. All'udienza di discussione pubblica del 7 novembre 2025 il rappresentante della Concessionaria si riporta ai propri scritti difensivi e noi chiede l'accoglimento.
La Corte, in funzione monocratica, emette la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Con cartella di pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha intimato al sig. Ricorrente_1 il versamento dell'importo di € 234,65, dovute alla Regione Campania per tassa auto anno 2018 tg. Targa_1, a seguito di avviso di accertamento notificato il 18.10.2021.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito per decorso del termine triennale, stante la tassa omessa relativa all'anno 2018 senza alcuna notificazione di alcun atto interruttivo.
La Corte rileva che la notifica dell'avviso di accertamento, indicato in cartella per come avvenuta in data
18.10.2021, rislta esser atto di esclusiva riferibilità della Regione Campania, che non risulta costituita nel presente giudizio sebbene evocata dal ricorrente.
Viene in rilievo, però che la mancata costituzione risulta ascrivibile alla errata notifica del ricorso, inviato a mezzo PEC all'indirizzo Email_4 , che non può ritenersi quella effettivamente utilizzabile, risultando viceversa quale indirizzo PEC ufficiale quello di contenziosotributario@pec.regione. campania.it, per come espressamente indicato nella cartella di pagamento nella parte relativa alla modalità di presentazione del ricorso.
Va evidenziato la mancata partecipazione al giudizio della Regione Campania, la cui costituzione avrebbe potuto sanare la nullità, induce la Corte a ritenere che il ricorso notificato all'indirizzo non abilitato va dichiarato inammissibile, trattandosi di litisconsorzio necessario.
Va ritenuto infondata la eccezione di tardività della presentazione del ricorso in quanto in caso di irrperibilità relativa la notifica si perfezione dopo dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa che, nel caso di specie, è il 20.3.2025, per cui il ricorso proposto va ritenuto tempestivo.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra il ricorso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Il Giudice monocratico