Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 227
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane

    La Corte di Cassazione ha affermato la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane anche per le potenze fino a 200 kW. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell'addizionale, rendendo i pagamenti privi di fondamento legale.

  • Accolto
    Natura indebita dell'imposta e azione di ripetizione dell'indebito

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha effetto retroattivo, rendendo il pagamento privo di causa. Il consumatore finale agisce per la restituzione di una quota indebita del corrispettivo nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, quale legittimato passivo in forza del principio di effettività. L'azione è di natura civilistica e soggetta a prescrizione decennale.

  • Altro
    Compensazione delle spese

    Le spese di lite vengono compensate integralmente, data la sussistenza di un'obiettiva incertezza normativa e la disponibilità manifestata dall'Ufficio a procedere al rimborso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 227
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 227
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo