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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 227/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
TOMASICCHIO ANGELA, Presidente
PILIEGO RA, RE
LENOCI VALENTINO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1757/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 1 - Sede Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL.RIFIUTO n. ISTANZA RIMBORSO DEL 5/12/23 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 159/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore dell'Ricorrente_1 si oppone al rinvio. Resistente: il rappresentante delle Dogane chiede di poter parlare per prima, cosa che il difensore dell'Ricorrente_1 consente, per poter chiedere un breve rinvio, al fine di verificare la possibilità di accogliere l'istanza di rimborso.
Il Presdidente invita le parti a discutere nel merito. Le parti si riportano alle rispettive deduzioni e il difensore di parte resistente insiste nell'istanza di rinvio.
La Corte si riserva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ( da questo momento “Ricorrente_1”) ha proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto serbato dall'Ufficio delle Dogane di Bari sull'istanza di rimborso dell'importo di
Euro 6.571,18 (oltre interessi) a titolo di addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica indebitamente versata per il periodo giugno-dicembre 2011, relativamente ai consumi dell'anno 2011 (periodo giugno-dicembre) di n. 7 utenze di titolarità del cliente finale, ubicate nel territorio della (ex) Provincia di Bari
(oggi Città Metropolitana) e aventi potenza disponibile non superiore a kW 200.
Fondava l'istanza di rimborso sul disposto dell'art. 14, co. 4, D. Lgs. n.
504/1995 (c.d. Testo Unico Accise - T.U.A.), a norma del quale: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Instava per il riconoscimento del rimborso di Euro 6.571,18 con interessi dalla data di presentazione dell'istanza (5 dicembre 2023), oltre che per la condanna al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli sollevando il difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Sul tema sussisteva un'obiettiva condizione di incertezza normativa circa quale fosse l'ente effettivamente legittimato al rimborso nel caso di utenze aventi potenza disponibile fino a 200 kW.
Parimenti controversa era la titolarità passiva dell'obbligazione restitutoria in relazione alla addizionale per forniture (imprenditoriali/professionali) di potenza non superiore a 200 kW (pacifica quella dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le potenze superiori a tale soglia).
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21883/2024 del 2 agosto 2024, ha affermato la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane rispetto al rimborso dell'addizionale provinciale anche in relazione a forniture di energia elettrica aventi potenza disponibile fino a 200 kW. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 43 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che aveva istituito l'addizionale sull'accisa in questione (art. 6 del d.l. n. 511/1988).
La dichiarazione di incostituzionalità ha un effetto retroattivo e la norma si considera come mai esistita nell'ordinamento giuridico. Di conseguenza, tutti i pagamenti effettuati sulla base di quella norma diventano,
a posteriori, privi di fondamento legale, aprendo la strada alle richieste di rimborso accise energia.
La pronuncia della Corte Costituzionale si pone in linea di continuità con l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, smentendo le letture più estensive affermatesi talvolta presso i giudici di merito.
Già da tempo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il contribuente deve, in via ordinaria, agire nei confronti del fornitore, unico soggetto passivo dell'imposta, il quale potrà poi esercitare il proprio diritto di rivalsa nei confronti dello Stato (da ultimo, Cass. n. 5220/2025). L'azione diretta contro l'amministrazione finanziaria è ammessa solo in via eccezionale, qualora sia dimostrata l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di ottenere il rimborso dal fornitore, in applicazione del principio unionale di effettività della tutela (Cass. nn. 24203/2024, 21749/2024, 21154/2024, 25149/2023, 31609/2022, 15138/2022,
29981/2019).
Nei casi in cui non ricorrano tali condizioni eccezionali, il rimborso deve avvenire attraverso la procedura ordinaria prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 504/1995 (Testo unico accise, TUA): il cliente può agire esclusivamente nei confronti del proprio fornitore, il quale, a sua volta, è legittimato a chiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria, entro il termine di due anni dal pagamento dell'imposta, oppure, qualora vi sia stata una condanna giudiziale alla restituzione, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
La Corte di Cassazione (sezione II) con la recente sentenza n. 17643 del 30 giugno 2025 ha statuito che in tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito.
D'altronde, in materia di addizionali provinciali energia elettrica la Corte di giustizia UE aveva già ammesso l' azione civilistica di recupero ampia in virtù del principio di principio di effettività.
La Cassazione ha chiarito che la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impositiva ha fatto venire meno la causa stessa del pagamento.
Richiamando un proprio consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi proprio a seguito della pronuncia della Consulta, la Corte ha affermato che la richiesta di restituzione è pienamente legittima ai sensi dell'art. 2033 del codice civile, che disciplina la ripetizione dell'indebito.
Ne deriva, pertanto, che il consumatore finale agisce a tutela di un diritto proprio, per ottenere la restituzione di una quota indebita del corrispettivo per un servizio ricevuto dal fornitore, ma fatto valere nei confronti di un soggetto (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), che ha incamerato quella quota di corrispettivo a titolo di imposta e che diviene legittimato passivo dell'azione proposta dal consumatore in forza del principio di effettivita'. La natura indebita dell'imposta discende dall'avere il consumatore continuato a corrispondere al fornitore, quale quota di corrispettivo, le addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2, d.l. 28 novembre
1988, n. 511, nonostante esse risultassero in contrasto con il diritto unionale e, in particolare, con l'art. 48 della direttiva 2008/118/CE, che ha imposto agli Stati membri il tempestivo adeguamento delle norme di diritto interno, tardivamente attuate dallo Stato italiano solo con il d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68. Trattandosi, pertanto, di indebito oggettivo, di natura civilistica, all'azione che il consumatore finale esercita nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non può applicarsi il termine di decadenza biennale di cui all'art. 14, comma 2, TUA, proprio del rapporto di imposta, bensi' la prescrizione ordinaria decennale
(art. 2946 c.c.), propria dell'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num.
9450 Anno 2025).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, il ricorso merita accoglimento con condanna dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al rimborso come da domanda.
Il susseguirsi di plurime pronunce, sul tema, anche della Corte Costituzionale e la disponibilità manifestata, all'odierna udienza, dalla rappresentante dell'Ufficio a procedere al rimborso (sia pur all'esito di un differimento) giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Bari, 2.02.226
Il Presidentedr. Angela Tomasicchio
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
TOMASICCHIO ANGELA, Presidente
PILIEGO RA, RE
LENOCI VALENTINO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1757/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 1 - Sede Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL.RIFIUTO n. ISTANZA RIMBORSO DEL 5/12/23 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 159/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore dell'Ricorrente_1 si oppone al rinvio. Resistente: il rappresentante delle Dogane chiede di poter parlare per prima, cosa che il difensore dell'Ricorrente_1 consente, per poter chiedere un breve rinvio, al fine di verificare la possibilità di accogliere l'istanza di rimborso.
Il Presdidente invita le parti a discutere nel merito. Le parti si riportano alle rispettive deduzioni e il difensore di parte resistente insiste nell'istanza di rinvio.
La Corte si riserva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ( da questo momento “Ricorrente_1”) ha proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto serbato dall'Ufficio delle Dogane di Bari sull'istanza di rimborso dell'importo di
Euro 6.571,18 (oltre interessi) a titolo di addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica indebitamente versata per il periodo giugno-dicembre 2011, relativamente ai consumi dell'anno 2011 (periodo giugno-dicembre) di n. 7 utenze di titolarità del cliente finale, ubicate nel territorio della (ex) Provincia di Bari
(oggi Città Metropolitana) e aventi potenza disponibile non superiore a kW 200.
Fondava l'istanza di rimborso sul disposto dell'art. 14, co. 4, D. Lgs. n.
504/1995 (c.d. Testo Unico Accise - T.U.A.), a norma del quale: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Instava per il riconoscimento del rimborso di Euro 6.571,18 con interessi dalla data di presentazione dell'istanza (5 dicembre 2023), oltre che per la condanna al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli sollevando il difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Sul tema sussisteva un'obiettiva condizione di incertezza normativa circa quale fosse l'ente effettivamente legittimato al rimborso nel caso di utenze aventi potenza disponibile fino a 200 kW.
Parimenti controversa era la titolarità passiva dell'obbligazione restitutoria in relazione alla addizionale per forniture (imprenditoriali/professionali) di potenza non superiore a 200 kW (pacifica quella dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le potenze superiori a tale soglia).
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21883/2024 del 2 agosto 2024, ha affermato la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane rispetto al rimborso dell'addizionale provinciale anche in relazione a forniture di energia elettrica aventi potenza disponibile fino a 200 kW. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 43 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che aveva istituito l'addizionale sull'accisa in questione (art. 6 del d.l. n. 511/1988).
La dichiarazione di incostituzionalità ha un effetto retroattivo e la norma si considera come mai esistita nell'ordinamento giuridico. Di conseguenza, tutti i pagamenti effettuati sulla base di quella norma diventano,
a posteriori, privi di fondamento legale, aprendo la strada alle richieste di rimborso accise energia.
La pronuncia della Corte Costituzionale si pone in linea di continuità con l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, smentendo le letture più estensive affermatesi talvolta presso i giudici di merito.
Già da tempo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il contribuente deve, in via ordinaria, agire nei confronti del fornitore, unico soggetto passivo dell'imposta, il quale potrà poi esercitare il proprio diritto di rivalsa nei confronti dello Stato (da ultimo, Cass. n. 5220/2025). L'azione diretta contro l'amministrazione finanziaria è ammessa solo in via eccezionale, qualora sia dimostrata l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di ottenere il rimborso dal fornitore, in applicazione del principio unionale di effettività della tutela (Cass. nn. 24203/2024, 21749/2024, 21154/2024, 25149/2023, 31609/2022, 15138/2022,
29981/2019).
Nei casi in cui non ricorrano tali condizioni eccezionali, il rimborso deve avvenire attraverso la procedura ordinaria prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 504/1995 (Testo unico accise, TUA): il cliente può agire esclusivamente nei confronti del proprio fornitore, il quale, a sua volta, è legittimato a chiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria, entro il termine di due anni dal pagamento dell'imposta, oppure, qualora vi sia stata una condanna giudiziale alla restituzione, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
La Corte di Cassazione (sezione II) con la recente sentenza n. 17643 del 30 giugno 2025 ha statuito che in tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito.
D'altronde, in materia di addizionali provinciali energia elettrica la Corte di giustizia UE aveva già ammesso l' azione civilistica di recupero ampia in virtù del principio di principio di effettività.
La Cassazione ha chiarito che la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impositiva ha fatto venire meno la causa stessa del pagamento.
Richiamando un proprio consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi proprio a seguito della pronuncia della Consulta, la Corte ha affermato che la richiesta di restituzione è pienamente legittima ai sensi dell'art. 2033 del codice civile, che disciplina la ripetizione dell'indebito.
Ne deriva, pertanto, che il consumatore finale agisce a tutela di un diritto proprio, per ottenere la restituzione di una quota indebita del corrispettivo per un servizio ricevuto dal fornitore, ma fatto valere nei confronti di un soggetto (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), che ha incamerato quella quota di corrispettivo a titolo di imposta e che diviene legittimato passivo dell'azione proposta dal consumatore in forza del principio di effettivita'. La natura indebita dell'imposta discende dall'avere il consumatore continuato a corrispondere al fornitore, quale quota di corrispettivo, le addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2, d.l. 28 novembre
1988, n. 511, nonostante esse risultassero in contrasto con il diritto unionale e, in particolare, con l'art. 48 della direttiva 2008/118/CE, che ha imposto agli Stati membri il tempestivo adeguamento delle norme di diritto interno, tardivamente attuate dallo Stato italiano solo con il d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68. Trattandosi, pertanto, di indebito oggettivo, di natura civilistica, all'azione che il consumatore finale esercita nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non può applicarsi il termine di decadenza biennale di cui all'art. 14, comma 2, TUA, proprio del rapporto di imposta, bensi' la prescrizione ordinaria decennale
(art. 2946 c.c.), propria dell'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num.
9450 Anno 2025).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, il ricorso merita accoglimento con condanna dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al rimborso come da domanda.
Il susseguirsi di plurime pronunce, sul tema, anche della Corte Costituzionale e la disponibilità manifestata, all'odierna udienza, dalla rappresentante dell'Ufficio a procedere al rimborso (sia pur all'esito di un differimento) giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Bari, 2.02.226
Il Presidentedr. Angela Tomasicchio
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego