CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 432/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AVERSANO MARIA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 342/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2827 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4860/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: la difesa del Comune rappresenta di essersi costituita solo il giorno 08/10/2025 e non prima della precedente udienza del 08/09/2025 ritenendo che non vi fossero i 30gg. liberi dalla fissazione dell'udienza.Si riporta alla documentazione in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento con cui il Comune di S. Nicola La Strada contestava l'omesso versamento della TARI per gli 2019 e 2020 per l'importo di
€ 920,00.
Parte ricorrente allegava a supporto: il difetto di rituale sottoscrizione del atto impugnato;
il difetto di motivazione e di indicazione dell'atto impugnato;
l'illegittima applicazione delle tariffe per il 2020 sulla base di un regolamento comunale per l'anno 2020 inapplicabile in quanto pubblicato oltre i termini;
l'intervenuta decadenza dalla pretesa per decorso dei termini.
Il Comune di San Nicola si costituiva contestando le argomentazioni del ricorso e chidendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto all'allegato difetto di sottoscrizione, si richiama il principio di diritto secondo cui In tema di atti di liquidazione e accertamento di tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, alla firma autografa è equiparata l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, il quale deve essere individuato, unitamente alla fonte dei dati utilizzati, con un apposito provvedimento di livello dirigenziale, sicché non è necessaria alcuna autorizzazione della sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del soggetto predetto (v. Cassaz. n. 11045/2024).
Nel caso di specie, in linea con tale principio, è dato rilevare che l'atto impugnato è firmato digitalmente con valenza di firma a stampa dal funzionario responsabile la cui legittimazione è ivi indicata con riferimento a specifica delibera di giunta e per la cui firma a stampa sostitutiva di quella autografa è specificamente menzionata determina dirigenziale.
In merito all'allegato difetto di motivazione, sotto i vari profili, si osserva quanto segue.
In merito alla mancata indicazione degli elementi identificativi degli immobili cui si riferisce la tassazione e del titolo costituivo dell'obbligo impositivo, si osserva che In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale. ( v. Cassaz. n. 12979/2019 ).
Sotto l'ulteriore profilo dell'asserita mancata denuncia preventiva del contribuente e quindi difetto di prova dei presupposti della tassazione, si richiama quanto statuito in tema dalla Corte di Cassazione, secondo cui
Resta, invece, tuttora disciplinata dall'art. 72 la fattispecie che si realizza allorquando, in presenza di una denuncia del contribuente, l'iscrizione a ruolo non deve essere preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento (qualora, infatti, la denuncia sia stata presentata, sia pure tardivamente, e l'ente ritenga di non contestarla, il primo comma dell'art. 72 del medesimo d.lgs. consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione della TARSU, sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuente originariamente, ed alla conseguente iscrizione a ruolo, attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell'anno precedente e dei dati in esso contenuti, procedendo alla notificazione di una cartella esattoriale, senza previa emissione di alcun avviso di accertamento;
sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento;
cfr. Cass. n. 22248 del 2015 e n. 19120 del 2016). (v. Cassaz. n. 17491/2024 - in motivazione).
Inoltre, per l'ulteriore profilo della mancanza di atto presupposto, si richiama l'art. 1, comma 161, L. 296/2006, secondo cui Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli “o” dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni “o” degli omessi versamenti notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.(…)
Nel caso di specie, la censura di carenza di elementi identificativi dell'immobile non è assolutamente condivisibile, posto che nell'atto impugnato risultano tutti i dati idonei e sufficienti a dare conto dei presupposti considerati dall'ente e posti alla base dell'imposizione, dai dati urbanistici, catastali e di estensione dell'immobile, al numero di componenti occupanti.
Non solo, ma a differenza di quanto argomentato da parte ricorrente, il titolo costitutivo dell'obbligazione impositiva non è dato dalla preventiva dichiarazione quanto dall'occupazione di locali suscettibili di produrre rifiuti. Nel caso di specie, invero, non solo la consegna dell'atto impugnato presso l'indirizzo dell'immobile indicato nell'atto stesso e per cui è avanzata la pretesa evidenzia un collegamento del ricorrente con il suddetto immobile, ma, in ossequio, al principio anzidetto, a fronte degli elementi indicativi forniti dall'ente, parte ricorrente non ha addotto alcun elemento di segno contrario che potesse ragionevolmente confutare un tale collegamento tra il ricorrente ed il cespite.
Sul piano formale, si osserva, poi, che, conformemente alla richiamata disposizione ( art. 1 co. 161), il
Comune ha proceduto al recupero del tributo mediante notifica di avviso motivato, che, quand'anche in assenza di una preventiva dichiarazione del contribuente, contiene, come detto, gli elementi identificativi del cespite.
Inoltre, sotto l'ulteriore profilo di un allegato difetto di contraddittorio ex L. 212/2000 ( come modificata dal dlgs 219/2023), si osserva che secondo il novello art. 1 comma 3 bis Le amministrazioni statali osservano le disposizioni della presente legge concernenti la garanzia del contradditorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela. Le medesime disposizioni valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di ZA adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
E secondo un recentissimo arresto giurisprudenziale, In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. "a tavolino", nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art.
6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito. (v. Cassaz. SSUU n. Sentenza n. 21271 del 25/07/2025). Nel caso di specie, alla luce di entrambi i requisiti, non si osservano specifiche disposizioni comunali sul punto, né come detto elementi di confutazione della pretesa tribuatria da parte del ricorrente.
Ne consegue che tale motivo non può essere accolto.
Quanto alla tariffa fissata dal Comune con regolamento del 2020, inapplicabile in quanto pubblicato oltre il termine, si osserva che, contrariamente a quanto sostento dal ricorrente, In tema di TARI, la mancata approvazione del nuovo regolamento e delle relative tariffe, nei termini di cui all'art. 79 del d.lgs. n. 507 del
1993, non comporta l'illegittimità delle delibere tariffarie adottate in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, non avendo i predetti termini carattere perentorio e non essendo configurabile alcun obbligo di adeguamento a carico dei competenti organi comunali;
ne consegue che il contribuente non è liberato da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccolta dei rifiuti, continuando, invece, a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 69, comma 1, ultimo periodo, del citato d.lgs., la tariffa precedentemente vigente, ma può richiedere lo sgravio per la parte di tariffa eventualmente superiore, richiesta dal Comune sulla scorta degli atti poi annullati, o il rimborso della differenza del maggiore importo eventualmente versato. ( v. Cassaz. n. 8324 del 29/03/2025).
Nel caso di specie, non solo una differenza non è dedotta dalla parte, ma è dato rilevare dallo stesso atto impugnato che per entrambe le annualità è stata applicata la medesima tariffa.
Da ultimo, quanto alla contestazione di intervenuta decadenza, si osserva che trattandosi di omesso pagamento di tributi locali, l'ente è tenuto, a pena di decadenza, a notificare un avviso di accertamento al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006..
Considerato che l'atto impugnato è stato notificato al ricorrente il 23.12.2024, l'atto può dirsi tempestivamente emesso.
Da ultimo, si osserva che le contestazioni relative al recupero delle spese di notifica sono infondate, atteso che, ai sensi dell'art. 1 DM MEF 14/04/2023, Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982. N.890, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019,n- 160, nonché' le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative. Peraltro, la somma di €7.83 fissata nel decreto è quella indicata nell'atto impugnato.
In considerazione di ciò la contestazione non può essere accolta.
Alla luce di tutto quanto sopra, dunque, il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte ricorrente, liquidate nella misura di € 500,00, oltre spese generali e compensi di legge ove dovuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Spese come in motivazione.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AVERSANO MARIA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 342/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2827 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4860/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: la difesa del Comune rappresenta di essersi costituita solo il giorno 08/10/2025 e non prima della precedente udienza del 08/09/2025 ritenendo che non vi fossero i 30gg. liberi dalla fissazione dell'udienza.Si riporta alla documentazione in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento con cui il Comune di S. Nicola La Strada contestava l'omesso versamento della TARI per gli 2019 e 2020 per l'importo di
€ 920,00.
Parte ricorrente allegava a supporto: il difetto di rituale sottoscrizione del atto impugnato;
il difetto di motivazione e di indicazione dell'atto impugnato;
l'illegittima applicazione delle tariffe per il 2020 sulla base di un regolamento comunale per l'anno 2020 inapplicabile in quanto pubblicato oltre i termini;
l'intervenuta decadenza dalla pretesa per decorso dei termini.
Il Comune di San Nicola si costituiva contestando le argomentazioni del ricorso e chidendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto all'allegato difetto di sottoscrizione, si richiama il principio di diritto secondo cui In tema di atti di liquidazione e accertamento di tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, alla firma autografa è equiparata l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, il quale deve essere individuato, unitamente alla fonte dei dati utilizzati, con un apposito provvedimento di livello dirigenziale, sicché non è necessaria alcuna autorizzazione della sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del soggetto predetto (v. Cassaz. n. 11045/2024).
Nel caso di specie, in linea con tale principio, è dato rilevare che l'atto impugnato è firmato digitalmente con valenza di firma a stampa dal funzionario responsabile la cui legittimazione è ivi indicata con riferimento a specifica delibera di giunta e per la cui firma a stampa sostitutiva di quella autografa è specificamente menzionata determina dirigenziale.
In merito all'allegato difetto di motivazione, sotto i vari profili, si osserva quanto segue.
In merito alla mancata indicazione degli elementi identificativi degli immobili cui si riferisce la tassazione e del titolo costituivo dell'obbligo impositivo, si osserva che In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale. ( v. Cassaz. n. 12979/2019 ).
Sotto l'ulteriore profilo dell'asserita mancata denuncia preventiva del contribuente e quindi difetto di prova dei presupposti della tassazione, si richiama quanto statuito in tema dalla Corte di Cassazione, secondo cui
Resta, invece, tuttora disciplinata dall'art. 72 la fattispecie che si realizza allorquando, in presenza di una denuncia del contribuente, l'iscrizione a ruolo non deve essere preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento (qualora, infatti, la denuncia sia stata presentata, sia pure tardivamente, e l'ente ritenga di non contestarla, il primo comma dell'art. 72 del medesimo d.lgs. consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione della TARSU, sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuente originariamente, ed alla conseguente iscrizione a ruolo, attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell'anno precedente e dei dati in esso contenuti, procedendo alla notificazione di una cartella esattoriale, senza previa emissione di alcun avviso di accertamento;
sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento;
cfr. Cass. n. 22248 del 2015 e n. 19120 del 2016). (v. Cassaz. n. 17491/2024 - in motivazione).
Inoltre, per l'ulteriore profilo della mancanza di atto presupposto, si richiama l'art. 1, comma 161, L. 296/2006, secondo cui Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli “o” dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni “o” degli omessi versamenti notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.(…)
Nel caso di specie, la censura di carenza di elementi identificativi dell'immobile non è assolutamente condivisibile, posto che nell'atto impugnato risultano tutti i dati idonei e sufficienti a dare conto dei presupposti considerati dall'ente e posti alla base dell'imposizione, dai dati urbanistici, catastali e di estensione dell'immobile, al numero di componenti occupanti.
Non solo, ma a differenza di quanto argomentato da parte ricorrente, il titolo costitutivo dell'obbligazione impositiva non è dato dalla preventiva dichiarazione quanto dall'occupazione di locali suscettibili di produrre rifiuti. Nel caso di specie, invero, non solo la consegna dell'atto impugnato presso l'indirizzo dell'immobile indicato nell'atto stesso e per cui è avanzata la pretesa evidenzia un collegamento del ricorrente con il suddetto immobile, ma, in ossequio, al principio anzidetto, a fronte degli elementi indicativi forniti dall'ente, parte ricorrente non ha addotto alcun elemento di segno contrario che potesse ragionevolmente confutare un tale collegamento tra il ricorrente ed il cespite.
Sul piano formale, si osserva, poi, che, conformemente alla richiamata disposizione ( art. 1 co. 161), il
Comune ha proceduto al recupero del tributo mediante notifica di avviso motivato, che, quand'anche in assenza di una preventiva dichiarazione del contribuente, contiene, come detto, gli elementi identificativi del cespite.
Inoltre, sotto l'ulteriore profilo di un allegato difetto di contraddittorio ex L. 212/2000 ( come modificata dal dlgs 219/2023), si osserva che secondo il novello art. 1 comma 3 bis Le amministrazioni statali osservano le disposizioni della presente legge concernenti la garanzia del contradditorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela. Le medesime disposizioni valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di ZA adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
E secondo un recentissimo arresto giurisprudenziale, In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. "a tavolino", nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art.
6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito. (v. Cassaz. SSUU n. Sentenza n. 21271 del 25/07/2025). Nel caso di specie, alla luce di entrambi i requisiti, non si osservano specifiche disposizioni comunali sul punto, né come detto elementi di confutazione della pretesa tribuatria da parte del ricorrente.
Ne consegue che tale motivo non può essere accolto.
Quanto alla tariffa fissata dal Comune con regolamento del 2020, inapplicabile in quanto pubblicato oltre il termine, si osserva che, contrariamente a quanto sostento dal ricorrente, In tema di TARI, la mancata approvazione del nuovo regolamento e delle relative tariffe, nei termini di cui all'art. 79 del d.lgs. n. 507 del
1993, non comporta l'illegittimità delle delibere tariffarie adottate in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, non avendo i predetti termini carattere perentorio e non essendo configurabile alcun obbligo di adeguamento a carico dei competenti organi comunali;
ne consegue che il contribuente non è liberato da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccolta dei rifiuti, continuando, invece, a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 69, comma 1, ultimo periodo, del citato d.lgs., la tariffa precedentemente vigente, ma può richiedere lo sgravio per la parte di tariffa eventualmente superiore, richiesta dal Comune sulla scorta degli atti poi annullati, o il rimborso della differenza del maggiore importo eventualmente versato. ( v. Cassaz. n. 8324 del 29/03/2025).
Nel caso di specie, non solo una differenza non è dedotta dalla parte, ma è dato rilevare dallo stesso atto impugnato che per entrambe le annualità è stata applicata la medesima tariffa.
Da ultimo, quanto alla contestazione di intervenuta decadenza, si osserva che trattandosi di omesso pagamento di tributi locali, l'ente è tenuto, a pena di decadenza, a notificare un avviso di accertamento al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006..
Considerato che l'atto impugnato è stato notificato al ricorrente il 23.12.2024, l'atto può dirsi tempestivamente emesso.
Da ultimo, si osserva che le contestazioni relative al recupero delle spese di notifica sono infondate, atteso che, ai sensi dell'art. 1 DM MEF 14/04/2023, Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982. N.890, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019,n- 160, nonché' le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative. Peraltro, la somma di €7.83 fissata nel decreto è quella indicata nell'atto impugnato.
In considerazione di ciò la contestazione non può essere accolta.
Alla luce di tutto quanto sopra, dunque, il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte ricorrente, liquidate nella misura di € 500,00, oltre spese generali e compensi di legge ove dovuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Spese come in motivazione.