Articolo 8 della Legge 2 dicembre 2025, n. 181
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17 dicembre 2025
Art. 8. Rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica 1. All' articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Tale formazione si svolge in sede nazionale e decentrata e ha ad oggetto le convenzioni e le direttive sovranazionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, anche economica, i diritti umani, i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari, la matrice culturale del fenomeno e la promozione di modalita' di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto dell'entita' del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'eta' delle vittime, e di un'efficace e necessaria collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica. La formazione e' multidisciplinare ed e' curata da esperti di comprovata e documentata conoscenza delle materie, inseriti nell'albo tenuto dalla Scuola superiore della magistratura.
E' garantito l'equilibrio tra i sessi dei formatori »; b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
« 2-bis. La partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi specifici di cui al comma 2 e' obbligatoria per i magistrati con funzioni di merito o di legittimita' assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica o materie ad essa connesse ». 2. In sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina, di cui all' articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-ter del medesimo decreto legislativo, dispone che l'aggiornamento periodico dei professionisti sanitari sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.
Note all'art. 8:
- Si riporta l' articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168 recante: «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 aprile 2023, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica). - 1. In conformita' agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77 , entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall' articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69 , predispone apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.
2. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 , sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Tale formazione si svolge in sede nazionale e decentrata e ha ad oggetto le convenzioni e le direttive sovranazionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, anche economica, i diritti umani, i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari, la matrice culturale del fenomeno e la promozione di modalita' di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto dell'entita' del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'eta' delle vittime, e di un'efficace e necessaria collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica. La formazione e' multidisciplinare ed e' curata da esperti di comprovata e documentata conoscenza delle materie, inseriti nell'albo tenuto dalla Scuola superiore della magistratura.
E' garantito l'equilibrio tra i sessi dei formatori.
2-bis. La partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi specifici di cui al comma 2 e' obbligatoria per i magistrati con funzioni di merito o di legittimita' assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica o materie ad essa connesse.».
- Si riportano gli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992:
«Art. 16-bis (Formazione continua) . - 1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente.
L'aggiornamento professionale e' l'attivita' successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attivita' finalizzate a migliorare le competenze e le abilita' cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale. L'aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali e' realizzato attraverso il conseguimento di appositi crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali sia data rilevanza anche alla medicina di genere e all'eta' pediatrica nonche' alla comunicazione tra il medico e il paziente, e multiprofessionali nonche' su percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici.
2. La formazione continua consiste in attivita' di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonche' soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attivita' di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 e' sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalita' indicate dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter.
2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attivita' formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonche' di consigliere regionale.
Art. 16-ter (Commissione nazionale per la formazione continua). - 1. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 , e' nominata una Commissione nazionale per la formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La Commissione e' presieduta dal Ministro della salute ed e' composta da quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' da 25 membri, di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunita', uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri , uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all' articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251 , uno dalle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'articolo 3 della citata legge n. 251 del 2000 , uno dalle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 251 del 2000 , uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di consultazione delle categorie professionali interessate in ordine alle materie di competenza della Commissione.
2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonche' gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonche' i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. La Commissione, in conformita' agli accordi e alle intese sancite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in relazione alla durata della sperimentazione, individua i crediti formativi da riconoscere ai professionisti sanitari che presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie sono impegnati nella sperimentazione clinica dei medicinali. La Commissione definisce altresi' i requisiti per l'accreditamento delle societa' scientifiche, nonche' dei soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attivita' formative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua.».
Entrata in vigore il 17 dicembre 2025