Ordinanza collegiale 2 luglio 2025
Sentenza breve 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 28/01/2026, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01648/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06686/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6686 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del verbale di accertamento dei requisiti psicofisici del 2 aprile 2025, con il quale la Commissione di esclusione del ricorrente dal Concorso pubblico per esami per l'assunzione di 1307 Allievi Agenti della Polizia di Stato poiché ritenuto inidoneo per "alterazione della composizione corporea (PBF 25.9%)" ai sensi dell'art. 3, comma 1, Tabella A del DPR n. 207 del 17.12.2015;
- di ogni verbale della commissione inerente all'accertamento dei requisiti psico-fisici del ricorrente ed in particolar modo quelli relativi agli accertamenti sanitari;
- della graduatoria del concorso in esame pubblicata in data 20 maggio 2025 nella parte in cui esclude parte ricorrente.
- del riscontro del Ministero dell'Interno all'istanza di autotutela proposta dal ricorrente nel quale si richiedeva il riesame del verbale della Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici del concorso in esame del 02.04.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa RI RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che, con il ricorso in oggetto, il ricorrente ha contestato, tra gli altri atti, il giudizio di inidoneità espresso con il verbale di accertamento dei requisiti psicofisici del 2 aprile 2025, con il quale la Commissione l’ha escluso dal Concorso pubblico per esami per l'assunzione di 1307 Allievi Agenti della Polizia di Stato poiché ritenuto inidoneo per "alterazione della composizione corporea (PBF 25.9%)" ai sensi dell'art. 3, comma 1, Tabella A del DPR n. 207 del 17.12.2015;
vista la nota depositata il 23 gennaio 2026 in cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla decisione della controversia;
ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2001, n. 4859; Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5832);
ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2011 n. 2695; Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2008 n. 6257);
ritenuto che, pertanto, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente giudizio e che, in definitiva, il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
ritenuto che la peculiarità della vicenda e la materia oggetto del presente contenzioso costituiscano giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ad eccezione del contributo unificato e delle spese di verificazione (da liquidarsi nella congrua misura richiesta dal verificatore) che, state il suo esito positivo, possono essere poste a carico dell’amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ad eccezione del contributo unificato da porsi a carico dell’amministrazione resistente, da rifondersi a favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Pone le spese di verificazione, che si liquidano nella misura richiesta dal verificatore, a carico dell’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI TI, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
RI RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RO | ZI TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.