Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00675/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02365/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 2365 del 2025, proposto da -OMISSIS- S.r.l.S. in Liquidazione, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Miracola e Antonino Araca, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Comune di Santo Stefano di Camastra, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gaetano Artale, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- dell’Ordinanza n. -OMISSIS- Reg. Ord., di “Ingiunzione di demolizione di opere irregolari e di rispristino dello stato di previsione regolamentare”, prot. n. -OMISSIS-del 22.07.2025, con la quale è stata ingiunta la demolizione delle “opere in premessa individuate e descritte (aggetto balconi del 1° piano) realizzate in difformità rispetto alle previsioni regolamentari come sopra meglio esposte, di sgomberare i luoghi da ogni materiale risultante dalla demolizione e ripristinare lo status di legittimità regolarmente entro giorni 90 (novanta) dalla notifica della presente”;
- ove occorra dell’ordinanza di sospensione dei lavori n.-OMISSIS-/a.u., nella parte in cui ledono i diritti e gli interessi della ricorrente.
- di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto con quello impugnati, ancorché non conosciuto, che possa frapporsi al diritto fatto valere dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Santo Stefano di Camastra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori -OMISSIS-e -OMISSIS- – in quanto attuali proprietari dell’immobile in corso di costruzione, giusta atto pubblico di compravendita del 16.10.2024, ai rogiti del Notaio-OMISSIS-, serie 1T, trascritto a Messina il 4.11.2024, reg. gen. -OMISSIS- – e la società -OMISSIS- S.r.l.s. – in quanto loro dante causa e titolare del permesso di costruire n. -OMISSIS- per la realizzazione di un fabbricato sito in -OMISSIS- – hanno impugnato il provvedimento indicato in oggetto emesso dall’amministrazione resistente poiché “la sporgenza del balcone (ml. 1,20) sarebbe superiore a 1/10 della larghezza stradale (rispettivamente ml. 0,76 e ml. 0,93) e l’altezza minima di ml. 3,50 dal marciapiede non sarebbe rispettata, a causa di una presunta “differenza di quota di spiccato” rilevata in un singolo punto, che determinerebbe un’altezza reale di un pilastro di ml. 2,12 anziché di ml. 2,55 come da progetto”.
In ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 21- nonies della l. 241/1990. Violazione dei principi in materia di autotutela amministrativa. Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e sviamento.
Con tale motivo parte ricorrente evidenzia che l’ordinanza di demolizione impugnata costituisce, per esplicita ammissione della stessa Amministrazione, un provvedimento, sebbene atipico, di annullamento d’ufficio in autotutela, seppur parziale, del permesso di costruire n. -OMISSIS- emesso senza il rispetto dei rigorosi presupposti stabiliti dall’art. 21- nonies della L. 241/1990, e, segnatamente i ) della sussistenza di ragioni di interesse pubblico concrete, attuali e prevalenti rispetto all’interesse del privato, e un’attenta ponderazione comparativa di detti interessi; ii ) del termine annuale previsto giacché il permesso di costruire è stato rilasciato in data 27 aprile 2022, mentre l’ordinanza di annullamento in autotutela è intervenuta il 22 luglio 2025; iii ) dell’assenza di false rappresentazioni.
2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 68 comma 4 del regolamento edilizio comunale (REC). Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
Con tale motivo parte ricorrente rileva come l’amministrazione avesse positivamente valutato la rispondenza del progetto, inclusa la realizzazione dei balconi, alle prescrizioni del REC, tra cui l’art. 68, comma 4.
3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 38 del d.p.r. 380/2001. Violazione del principio di proporzionalità.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza camerale indicata in epigrafe, previo avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
E invero, il provvedimento impugnato evidenzia come negli elaborati grafici allegati (e approvati dal Comune) all’istanza di permesso di costruire è stato rappresentato il piano viario di -OMISSIS-come sostanzialmente pianeggiante, indicando una quota libera sottostante al balcone di 2,55 metri e, ciò, contrariamente alla realtà in cui – in ragione della pendenza stradale acclive in alcun modo rappresentata dal progettista – il manufatto realizzato, pur rispettando le quote interne del fabbricato, in corrispondenza del pilastro d’angolo sud-occidentale, raggiunge una quota reale di soli 2,12 metri dal piano di calpestio del marciapiede (cfr. allegato 5 della produzione documentale del Comune).
Tale omissione negli elaborati grafici integra una rappresentazione non veritiera dello stato dei luoghi, idonea a indurre in errore la pubblica amministrazione presumibilmente al fine di eludere i limiti di cui all’art. 68 REC.
Quest’ultima, infatti, è tenuta alla verifica della coerenza e completezza della documentazione progettuale (cartografie, planimetrie, sezioni, profili altimetrici), ma non può essere gravata dell’onere di effettuare un controllo materiale e puntuale dei luoghi mediante rilievi altimetrici sostitutivi dell’attività progettuale.
L’acclività di una strada costituisce, peraltro, elemento morfologico essenziale ai fini della valutazione tecnica dell’intervento e deve essere correttamente rappresentata negli elaborati progettuali.
Nessuna legittimo affidamento è predicabile in capo al privato per il quale, sia in fase di progettazione sia in fase di realizzazione di manufatto, era ben chiara la violazione delle altezze minime dalla sede stradale (cfr. in termini Cons. Stato, sez. VI, 31 dicembre 2019, n. 8920 con riferimento alla falsa rappresentazione dell’altezza del piano di campagna).
A fronte di una falsa rappresentazione che ha indotto incolpevolmente in errore la P.A. in ordine al rispetto dell’art. 68 REC, non possono essere condivisi i profili di doglianza afferenti al superamento del termine annuale ex art. 21- nonies della l. n. 241/1990 o alla valutazione dell’interesse pubblico che deve considerarsi in re ipsa (Cons. Stato, sez. IV, 8 agosto 2024, n. 7056), specialmente quando la violazione afferisce a norme – come quella in esame – poste a presidio alla salubrità, fruibilità e sicurezza della pubblica viabilità.
Anche il terzo motivo di ricorso è infondato poiché l’amministrazione resistente – nel rispetto del principio di proporzionalità – ha annullato il permesso di costruire solo con riferimento alla difformità riscontrata conseguenza derivante sia nel caso di correttamente ordinato la demolizione giacché l’annullamento in parte qua del titolo consente di qualificare abusiva la porzione di fabbricato disponendone la demolizione sia ove venga qualificata come variazione essenziale (ex art. 31 d.P.R. n. 380 del2001), sia ove venga intesa come “parziale difformità” ex art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001.
Il riferimento all’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001, infatti, è del tutto inconferente, poiché fattispecie ascrivibile ai soli casi – diversi da quello in esame – di meri vizi procedurali o di impossibilità di ripristino dello stato dei luoghi (Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2024, n. 4997) e di buona fede del privato (Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2017, n. 2160).
Infine, come anche più di recente ribadito, l’indicazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale, in caso di inottemperanza all’ordine demolitorio degli abusi edilizi, non è requisito necessario ai fini dell’ingiunzione di demolizione bensì dell’eventuale acquisizione al patrimonio comunale, proprio perché costituisce misura sanzionatoria distinta dall’ordinanza di demolizione; ne consegue che la mancata esatta indicazione delle aree da acquisire al patrimonio comunale, in caso di inottemperanza all’ordine impartito, non comporta l’illegittimità del provvedimento demolitorio, considerato che l’acquisizione gratuita delle opere, della relativa area di sedime e dell’area di pertinenza urbanistica al patrimonio comunale, costituisce una conseguenza ex lege dell’inottemperanza all’ordine impartito e ben può essere operata con un distinto provvedimento e precisamente in quello in cui viene accertata l’inottemperanza all’ordine impartito (cfr. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 10 febbraio 2025, n. 534).
In conclusione, stante l’infondatezza dei motivi il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente che si liquidano in euro 1.500,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ZI IA ST, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | ZI IA ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.