Art. 4. (( 1. Per la copertura degli oneri di personale e di funzionamento previsti dal presente decreto, le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992, nello stato di previsione del soppresso Ministero delle partecipazioni statali, nonche' gli stanziamenti concernenti le spese obbligatorie e le spese in conto capitale iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero (tabella n. 18), di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 501 , saranno trasferiti in corrispondenti capitoli gia' istituiti o da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993 )) 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
Versione
24 aprile 1993
24 aprile 1993
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Versione
24 giugno 1993
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