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9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
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25 febbraio 2026
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Art. 771. Nomina a maresciallo 1. Agli effetti della nomina a maresciallo, che si consegue con decreto ministeriale, gli allievi che hanno superato gli esami finali relativi ai corsi di cui agli articoli 766 e 767, sono iscritti in ruolo secondo l'ordine delle graduatoria di fine corso determinato dal punto di classificazione riportato da ciascuno di essi, in conformita' alle disposizioni contenute nel regolamento. 2. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 766, che hanno superato gli esami finali al termine del secondo anno, ha decorrenza dal giorno successivo alla data in cui si concludono le previste sessioni di idoneita'. 3. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 767, che hanno superato gli esami di fine corso, ha decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del corso.
La data di nomina e' comunque successiva a quella conferita al maresciallo classificatosi all'ultimo posto nell'ordine di graduatoria del corso di cui all' articolo 766, concluso nell'anno. 3-bis. I frequentatori che superano il corso biennale sono ammessi alla frequenza di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola marescialli, al termine del quale l'anzianita' relativa viene rideterminata con decreto ministeriale sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalita' previste dal regolamento. 3-ter. I frequentatori che non superano il corso di perfezionamento non sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianita', secondo l'ordine della graduatoria valida per la rideterminazione dell'anzianita' relativa.
I frequentatori che superano il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, ottengono l'anzianita' relativa che a essi sarebbe spettata se avessero superato il corso al loro turno. 3-quater. ((I vincitori del concorso di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono nominati marescialli e iscritti in ruolo dopo i parigrado provenienti dai corsi di cui agli articoli 766 e 767 nominati marescialli nello stesso anno. L'anzianita' relativa e' stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito del concorso.))
La data di nomina e' comunque successiva a quella conferita al maresciallo classificatosi all'ultimo posto nell'ordine di graduatoria del corso di cui all' articolo 766, concluso nell'anno. 3-bis. I frequentatori che superano il corso biennale sono ammessi alla frequenza di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola marescialli, al termine del quale l'anzianita' relativa viene rideterminata con decreto ministeriale sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalita' previste dal regolamento. 3-ter. I frequentatori che non superano il corso di perfezionamento non sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianita', secondo l'ordine della graduatoria valida per la rideterminazione dell'anzianita' relativa.
I frequentatori che superano il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, ottengono l'anzianita' relativa che a essi sarebbe spettata se avessero superato il corso al loro turno. 3-quater. ((I vincitori del concorso di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono nominati marescialli e iscritti in ruolo dopo i parigrado provenienti dai corsi di cui agli articoli 766 e 767 nominati marescialli nello stesso anno. L'anzianita' relativa e' stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito del concorso.))
Commentari • 12
- 1. Avviso alle persone interessateAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 1
1.Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite nell'articolo 772, alle persone indicate nell'articolo 771.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 8
- 1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 29/10/2024, n. 254Provvedimento: Pubblicato il 29/10/2024 N. 00254/2024 REG.PROV.COLL. N. 00120/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 120 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianfranco Ceoletta e Valentina Abati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo, in Verona, via Grazioli n. 5; contro Ministero della Difesa - Legione Carabinieri Trentino Alto Adige - Comando Provinciale di Bolzano, in persona del Ministro …Leggi di più...
- collocamento in congedo·
- non ammissione servizio permanente·
- violazione diritto di partecipazione·
- valutazione meritevolezza·
- discrezionalità amministrativa·
- periodo di prova·
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- documentazione caratteristica·
- sanzioni disciplinari