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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2012/2025
REPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2012/2025 promossa da:
con il patrocinio Parte_1 (C. F. C.F. 1 dell'avv. CAMPAGNOLI GIUSEPPE
RICORRENTE
contro
Controparte_1 con il patrocinio
[...] (C.F. P.IVA_1 dell'avv. BOSCHETTI GIULIANO
P.IVA_2 con il (C.F. Controparte_2 patrocinio dell'avv. LEZZI ROBERTA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/7/2025 Parte_1 riassumeva il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 срс per Cont l'annullamento del pignoramento presso terzi notificato da '
convenendo in giudizio 1' Controparte_4 e anche 1' CP_2 di CP_1 quale terzo[...] pignorato, a seguito della rimessione del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. originariamente incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Bologna con R.G. n. 11726/2024, al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro con la sentenza n. 1845/2025 pubblicata il 25 giugno 2025 con la quale il Giudice di Pace aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale. Si costituivano ritualmente l' Controparte_4 chiedendo il rigetto
[...] di CP_1 1' CP_2 dell'opposizione le articolate ragioni dedotte nelle per rispettive memorie di costituzione in giudizio.
La causa, e decisa comeistruita documentalmente, veniva discussa da dispositivo all'udienza del 10.12.2025. Veniva assegnato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione, stante la complessità della controversia.
Si premette che il presente giudizio trae origine dal pignoramento
07084202400004672001 eseguito dall'n.
[...]
CP_1 nei confronti Controparte_4 di dell'odierno opponente per l'importo di € 20.419,35, mediante il dovute dall' CP_2 al quale venivano pignorate tutte le somme debitore a qualunque titolo.
A seguito della notifica del pignoramento, per ciò che interessa in questo giudizio, 1' CP_2 provvedeva а vincolare, per la aprocedura, l'intero importo di € 7.147,49 dovuto all'esecutato titolo di NASPI, che l'odierno opponente aveva richiesto di essere pagata in un'unica soluzione anticipata, e a versarla all' [...]
Controparte_4 in data 20 giugno 2024. Ciò premesso, nel presente giudizio il ricorrente eccepisce l'illegittimità del pignoramento nella parte eccedente i limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. e dall'art. 3 del D.L.
16/2012, affermando che l'assegno NASPI, essendo equiparato ai fini della tassazione ai redditi da lavoro dipendente, debba essere soggetto al limite di pignorabilità di un quinto per le somme superiori ad € 5.000,00. Dunque, oggetto del presente giudizio la questione della pignorabilità О meno delle è prestazioni NASPI erogate in forma anticipata ed in unica soluzione, con particolare riferimento all'applicabilità dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c. e all'art. 72-ter del D. P. R.
602/1973.
La disposizione di riferimento è costituita dall'art. 8 D. Lgs.
4/3/2015 n. 22, rubricato "Incentivo all'autoimprenditorialità”, il quale prevede: "Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASPI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma О
di impresa individuale О per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio".
Svolte tali premesse in fatto e in diritto, l'opposizione non è fondata per le ragioni che seguono. In primo luogo, va richiamato e condiviso il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione secondo il quale "la erogazione in una unica soluzione ed in via anticipata di più ratei dell'indennità non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e quindi perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e tale resta la sua finzione sia che venga svolta un'attività di artigiano, ovvero di commerciante О ancora attività imprenditoriale". ( V. ex multis Cass. n.
9007/2002).
Quindi, le somme dovute а titolo di NASPI anticipata sono pienamente pignorabili, perdono la natura di sostegno al reddito: diventando un incentivo all'autoimprenditorialità, non sono soggette ai limiti di pignorabilità previsti dall'articolo 545 del
Codice di Procedura Civile e possono essere pignorate fino a concorrenza dell'intero importo: la erogazione in una unica non è soluzione ed in via anticipata di più ratei dell'indennità più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e quindi perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività.
Da tali premesse discende che l'importo erogato a titolo di anticipazione NASPI in un'unica soluzione ad Parte_1 non soggiace ai limiti di pignorabilità. integralmente Le spese della presente fase processuale sono novità della compensate tra le parti, avuto riguardo alla questione esaminata e alla condizione di precarietà lavorativa dell'opponente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge il ricorso in opposizione promosso da [...]
Pt_1 il 21.7.2025; compensa integralmente le spese di lite.
Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Bologna, il 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Maria Luisa Pugliese
REPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2012/2025 promossa da:
con il patrocinio Parte_1 (C. F. C.F. 1 dell'avv. CAMPAGNOLI GIUSEPPE
RICORRENTE
contro
Controparte_1 con il patrocinio
[...] (C.F. P.IVA_1 dell'avv. BOSCHETTI GIULIANO
P.IVA_2 con il (C.F. Controparte_2 patrocinio dell'avv. LEZZI ROBERTA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/7/2025 Parte_1 riassumeva il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 срс per Cont l'annullamento del pignoramento presso terzi notificato da '
convenendo in giudizio 1' Controparte_4 e anche 1' CP_2 di CP_1 quale terzo[...] pignorato, a seguito della rimessione del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. originariamente incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Bologna con R.G. n. 11726/2024, al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro con la sentenza n. 1845/2025 pubblicata il 25 giugno 2025 con la quale il Giudice di Pace aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale. Si costituivano ritualmente l' Controparte_4 chiedendo il rigetto
[...] di CP_1 1' CP_2 dell'opposizione le articolate ragioni dedotte nelle per rispettive memorie di costituzione in giudizio.
La causa, e decisa comeistruita documentalmente, veniva discussa da dispositivo all'udienza del 10.12.2025. Veniva assegnato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione, stante la complessità della controversia.
Si premette che il presente giudizio trae origine dal pignoramento
07084202400004672001 eseguito dall'n.
[...]
CP_1 nei confronti Controparte_4 di dell'odierno opponente per l'importo di € 20.419,35, mediante il dovute dall' CP_2 al quale venivano pignorate tutte le somme debitore a qualunque titolo.
A seguito della notifica del pignoramento, per ciò che interessa in questo giudizio, 1' CP_2 provvedeva а vincolare, per la aprocedura, l'intero importo di € 7.147,49 dovuto all'esecutato titolo di NASPI, che l'odierno opponente aveva richiesto di essere pagata in un'unica soluzione anticipata, e a versarla all' [...]
Controparte_4 in data 20 giugno 2024. Ciò premesso, nel presente giudizio il ricorrente eccepisce l'illegittimità del pignoramento nella parte eccedente i limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. e dall'art. 3 del D.L.
16/2012, affermando che l'assegno NASPI, essendo equiparato ai fini della tassazione ai redditi da lavoro dipendente, debba essere soggetto al limite di pignorabilità di un quinto per le somme superiori ad € 5.000,00. Dunque, oggetto del presente giudizio la questione della pignorabilità О meno delle è prestazioni NASPI erogate in forma anticipata ed in unica soluzione, con particolare riferimento all'applicabilità dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c. e all'art. 72-ter del D. P. R.
602/1973.
La disposizione di riferimento è costituita dall'art. 8 D. Lgs.
4/3/2015 n. 22, rubricato "Incentivo all'autoimprenditorialità”, il quale prevede: "Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASPI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma О
di impresa individuale О per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio".
Svolte tali premesse in fatto e in diritto, l'opposizione non è fondata per le ragioni che seguono. In primo luogo, va richiamato e condiviso il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione secondo il quale "la erogazione in una unica soluzione ed in via anticipata di più ratei dell'indennità non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e quindi perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e tale resta la sua finzione sia che venga svolta un'attività di artigiano, ovvero di commerciante О ancora attività imprenditoriale". ( V. ex multis Cass. n.
9007/2002).
Quindi, le somme dovute а titolo di NASPI anticipata sono pienamente pignorabili, perdono la natura di sostegno al reddito: diventando un incentivo all'autoimprenditorialità, non sono soggette ai limiti di pignorabilità previsti dall'articolo 545 del
Codice di Procedura Civile e possono essere pignorate fino a concorrenza dell'intero importo: la erogazione in una unica non è soluzione ed in via anticipata di più ratei dell'indennità più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e quindi perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività.
Da tali premesse discende che l'importo erogato a titolo di anticipazione NASPI in un'unica soluzione ad Parte_1 non soggiace ai limiti di pignorabilità. integralmente Le spese della presente fase processuale sono novità della compensate tra le parti, avuto riguardo alla questione esaminata e alla condizione di precarietà lavorativa dell'opponente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge il ricorso in opposizione promosso da [...]
Pt_1 il 21.7.2025; compensa integralmente le spese di lite.
Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Bologna, il 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Maria Luisa Pugliese