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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/09/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 2783/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 06/05/2025 e presentato dai coniugi con l'avv. ROTELLI DUBE, e Parte_1
con l'avv. GOBBO ANTONELLA Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 18/09/2010 a CEGGIA (VE).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
22/09/2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 19/09/2025,
hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 2783/2025:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 18/09/2010 da
(C.F. ), n. a MOTTA DI LIVENZA (TV), Parte_1 C.F._1
il 19/09/1982, e (C.F. , n. a MOTTA Parte_2 C.F._2
DI LIVENZA (TV) il 22/04/1991, e trascritto al n. 7, Parte I, Anno
2010 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CEGGIA (VE)
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano: “A) 1. Sull'affidamento delle figlie minori e Per_1 Per_2
, sulla collocazione e sulla regolamentazione dei turni di
[...]
responsabilità
- le figlie e continueranno ad essere affidate Per_1 Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre in Cessalto (TV), via G. Galilei, 73/3;
- il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé le minori nei termini e nei modi previsti di seguito:
● durante il periodo scolastico:
● nella settimana in cui il sig. ha il turno di mattina farà Pt_1
visita alle figlie il mercoledì (prendendole alle 14.30, portandole a catechismo e successivamente alle 16.30 a pallavolo);
● nella settimana in cui il sig. ha il turno al pomeriggio, Pt_1
andrà a prendere le figlie a scuola alla fine delle lezioni, il mercoledì, salvo diverso accordo e in base al calendario scolastico che sarà in uso, e le porterà a casa della madre oppure della bisnonna, sig.ra e starà con loro fino alle ore Parte_3
13.45;
● quando il sig. ha il turno di notte, andrà a trovare le Pt_1
figlie per un'ora in due pomeriggi alla settimana, lunedì e mercoledì, salvo diverso accordo con la madre;
● il padre terrà inoltre le figlie a weekend alternati dalle ore
19.00 del venerdì, quando le accompagnerà la madre a casa del padre,
fino alle ore 20.30 della domenica, quando il padre le riaccompagnerà
poi a casa dalla madre;
le figlie ceneranno con il padre sia il venerdì sera che la domenica sera;
● durante il periodo delle vacanze estive:
● quando il sig. ha il turno alla mattina, terrà con sé le Pt_1
figlie tre pomeriggi alla settimana lunedì, martedì con pernottamento e venerdì con pernottamento quando si collega al week end di competenza, salvo diversi accordi tra i genitori;
● quando il sig. ha il turno di pomeriggio, terrà con sé le Pt_1
figlie due giorni nelle giornate di lunedì e martedì con pernottamento, andrà a prendere le figlie a casa della madre il lunedì alle ore 9.00 e la madre le andrà a prendere il martedì sera alle ore 21.00 a casa del padre, salvo diversi accordi da parte dei genitori;
● quando il sig. ha il turno di notte, terrà con sé le figlie Pt_1
da lunedì alle ore 15.00 con accompagnamento della madre a casa del padre (però se in questo giorno la madre ha il turno di lavoro pomeridiano, il padre andrà a prendere le figlie a casa della madre o della nonna) e rientro mercoledì alle ore 15.00 con accompagnamento del padre presso la casa della madre, salvo diversi accordi da parte dei genitori;
● le vacanze di Natale verranno divise a metà e quindi un genitore terrà le figlie dal 23 dicembre dalla fine della scuola al 31
dicembre alle ore 9.30 e l'altro genitore le terrà dal 31 dicembre alle ore 9.30 fino al 6 gennaio alle ore 20.30; i genitori si alterneranno di anno in anno in dette settimane;
per quanto riguarda il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano i genitori di anno in anno si alterneranno;
il genitore che avrà quell'anno la settimana di competenza dal 23 dicembre al 31 dicembre, porterà le figlie all'altro genitore per poter trascorrere o il giorno di Natale o di
Santo Stefano a seconda degli anni e l'altro genitore le riaccompagnerà, a meno che il genitore non sia in vacanza con le figlie e pertanto impossibilitato a portarle all'altro genitore;
● le vacanze di carnevale, di Pasqua e i ponti verranno divisi a metà;
● durante le vacanze estive il padre potrà tenere le figlie per due settimane anche non consecutive che dovranno individuare entro il
30 aprile di ogni anno.
● nel periodo estivo il padre terrà con sé le minori a weekend alternati dalle ore 19.00 del venerdì (o anche prima se il padre ha il turno alla mattina) alle ore 14.00 del lunedì (salvo il caso in cui il padre abbia il turno la mattina;
in tal caso il padre li riporterà a casa ad ore 15.00)
2. Sul mantenimento delle figlie e Per_1 Persona_2
I ricorrenti concordano che il sig. continuerà a Parte_1
corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento delle figlie e la somma mensile di Per_1 Per_2
complessivi euro 400,00 (quattrocentoeuro/00, ossia € 200,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 18 di ogni mese (per il giorno 18
la predetta somma dovrà essere già nel conto della sig.ra che Pt_2
si impegna sin d'ora a comunicare l'Iban attuale in caso di sua modifica), senza adeguamento ISTAT e ciò per i mesi di gennaio,
febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre e novembre;
il mantenimento invece del mese di agosto viene fissato di comune accordo tra i coniugi in euro 200,00, mentre quello di dicembre in euro 300,00 (qualora il sig. decida di tenere con Pt_1
sé le figlie per il periodo di vacanza estivo anziché due settimane ad agosto, una settimana a luglio e una ad agosto, verserà a titolo di mantenimento delle figlie per il mese di luglio € 300,00 e per il mese di agosto € 300,00, tenendo fermo per gli altri mesi, ad eccezione anche del mese di dicembre come sopra scritto, il versamento regolare della somma di € 400,00);
-Il sig. corrisponderà inoltre alla sig.ra il 50% delle Pt_1 Pt_2
spese straordinarie sostenute dalla sig.ra per le figlie, che Pt_2
verranno regolamentate secondo il Protocollo del Tribunale di
Treviso. Per spese straordinarie si devono intendere anche le spese scolastiche e cioè l'acquisto dei libri di testo, il corredo scolastico, le tasse scolastiche ed eventuali gite scolastiche),
mediche, sportive, ricreative, centri estivi.
Il padre dovrà corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie di cui sopra entro 15 giorni dalla esibizione delle relative ricevute di spesa. La detrazione delle spese straordinarie,
ove consentita dalla normativa fiscale e dalla normativa sull'assegno unico, verrà suddivisa tra i genitori nella misura del
50% ciascuno solo nel caso in cui vengano effettivamente rimborsate al genitore che le ha anticipate, altrimenti quest'ultimo le detrarrà
per intero.
3. Sull'Assegno Unico Universale
Le parti dichiarano di essere d'accordo che l'assegno unico universale venga percepito per intero dalla sig.ra e, Parte_2
in virtù di tale rinuncia da parte del sig. al suo 50% Parte_1 dell'assegno unico, la sig.ra concorda di accettare Parte_2
l'ammontare di € 400,00 senza aumento Istat, quale assegno di mantenimento per le figlie, per i mesi di gennaio, febbraio, marzo,
aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre e novembre,
mentre per il mese di agosto accetta il diverso ammontare di euro
200,00 (salvo quanto sopra indicato), senza aumento Istat, e per il mese di dicembre il diverso ammontare di euro 300,00, senza aumento
Istat. La sig.ra rinuncia, in virtù di quanto sopra, Parte_2
agli arretrati dell'aumento Istat per il pregresso e all'aumento
Istat per il futuro.
5. Mantenimento dei coniugi.
Nessun assegno di mantenimento è dovuto dai coniugi nei reciproci confronti in quanto economicamente autosufficienti.
6. Carta d'identità e passaporto.
I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente entro 15 giorni i rispettivi indirizzi di residenza e/o domicilio, nonché le proprie utenze telefoniche qualora venissero a mutare. Le parti prestano reciproco consenso all'espatrio delle figlie per eventuali vacanze all'estero, nonché al rinnovo e/o rilascio del loro passaporto e della loro carta d'identità.
C) Spese legali compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà
professionale ex art. 13.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CEGGIA (VE) di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 23/09/2025.
Il Presidente
dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi