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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/09/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
n. rgvg. 3620 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3620 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nata a [...] il [...] c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. BOCCIA GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. _2
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. FALANGA RITA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/02/2025 e Controparte_1 _2 premettendo:
- di aver contratto matrimonio a Napoli il 29/04/2013;
-che dalla loro unione sono nati i figli (02.01.2015) e (21.08.2019); Per_1 Per_2
- che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
1 Napoli, era intervenuta separazione consensuale in forza di sentenza n. 7199/2024 del 18.07.2024 alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi i rispettivi, eventuali, cambi di residenza.
2. Le figlie, e , affidate ad entrambi i Persona_3 Persona_4 genitori, continueranno a vivere con la madre, SI.ra , in Napoli Controparte_1
(NA) alla Via Fabrizio Padula n. 10, mentre il SI. provvederà entro _2
l'omologa della suddetta separazione a cambiare la propria residenza da quella attuale.
3. Il SI. si impegna a versare sul conto della SI.ra _2
, entro il cinque di ogni mese, quale contributo di mantenimento, Controparte_1 la somma di euro 300,00 per ciascuna figlia, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati.
4. I coniugi concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, di cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, attività ludiche-educative e relativa attrezzatura, gite scolastiche, acquisti necessari per un migliore sviluppo cognitivo degli stessi (es. pc), eventuali mezzi di trasporto e spese correlate che si dovessero rendere utili e/o necessarie nel corso degli anni, previo accordo sulle medesime ad eccezione di quelle mediche indifferibili ed urgenti.
5. I coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento.
6. La casa coniugale sita in Napoli alla Via Fabrizio Padula n. 10, continuerà ad essere abitata esclusivamente dalla SI.ra , e dalle Controparte_1 figlie, e , mentre il SI. acquisterà Persona_3 Persona_4 _2 diversa residenza. I beni che arredano la casa coniugale resteranno di esclusiva proprietà della SI.ra , mentre il SI. ritirerà tutti i Controparte_1 _2 suoi beni personali.
7. Il SI. , potrà: - incontrare e tenere con sé, le _2 figlie, e salvo diverse esigenze delle minori, il martedì e il giovedì Per_1 Per_2 dalle ore 16.00 alle ore 19.00; - incontrare e tenere con sé, le figlie, e Per_1 Per_2 salvo diverse esigenze delle minori, il mercoledì dalle ore 19.00 al giovedì mattina accompagnandole a scuola;
- incontrare e tenere con sé, le figlie, e Per_1 Per_2 salvo diverse esigenze delle minori, a settimane alterne, il sabato dall'uscita della scuola al lunedì mattina riaccompagnandole a scuola;
- festeggiare con le figlie,
e i compleanni e gli onomastici, ad anni alterni;
- festeggiare con le Per_1 Per_2 figlie, e le festività di Natale o Santo Stefano, Capodanno, Pasqua o Per_1 Per_2
Lunedì in Albis ad anni alterni dalle ore 10.00 alle ore 19.00; - trascorrere con le
2 figlie, e le vacanze estive, per due settimane a luglio o ad agosto, ad Per_1 Per_2 anni alterni. Il SI. dovrà comunicare alla SI.ra , _2 Controparte_1 il periodo di vacanza prescelto entro il giorno 15 giugno di ogni anno.
8. I SIg.ri e prestano il proprio reciproco assenso per il _2 Controparte_1 rilascio del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio personale. 9.
Nulla a provvedere in ordine agli altri beni delle parti, limitandosi essi a beni personali, per i quali è già intervenuta divisione bonaria.”
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 03.07.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“ - Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
- Le figlie, e , affidate ad entrambi i genitori, Persona_3 Persona_4 continueranno a vivere con la madre, SI.ra , in Napoli (NA) alla Controparte_1
Via Fabrizio Padula n. 10.
- Il SI. si impegna a versare sul conto della SI.ra _2 CP
, entro il cinque di ogni mese, quale contributo di mantenimento, la somma di
[...]
3 Euro 300,00 per ciascuna figlia, da rivalutare annualmente secondo gli indici istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati.
- I coniugi concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, di cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, attività ludiche- educative e relativa attrezzatura, gite scolastiche, acquisti necessari per un migliore sviluppo cognitivo degli stessi (es. pc), eventuali mezzi di trasporto e spese correlate che si dovessero rendere utili e/o necessarie nel corso degli anni, previo accordo sulle medesime ad eccezione di quelle mediche indifferibili ed urgenti.
- Il SI. rinuncia espressamente a richiedere e ricevere la propria _2 quota, pari al 50%, di assegno unico per entrambe le figlie, e Persona_3
, e pertanto l'intero importo, pari al 100% sarà richiesto solo ed Persona_4 esclusivamente dalla SI.ra . Controparte_1
- I coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento.
- La casa coniugale, e i relativi arredi, sita in Napoli alla Via Fabrizio Padula n.
10, continuerà ad essere abitata e goduta esclusivamente dalla SI.ra CP
, e dalle figlie, e .
[...] Persona_3 Persona_4
- Il SI. , potrà: incontrare e tenere con sé, le figlie, e _2 Per_1 Per_2 salvo diverse esigenze delle minori, il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore
19.00; incontrare e tenere con sé, le figlie, e salvo diverse esigenze
Per_1 Per_2 delle minori, il mercoledì dalle ore 19.00 al giovedì mattina accompagnandole a scuola;
incontrare e tenere con sé, le figlie, e salvo diverse esigenze
Per_1 Per_2 delle minori, a settimane alterne, il sabato dall'uscita della scuola al lunedì mattina riaccompagnandole a scuola;
festeggiare con le figlie, e i
Per_1 Per_2 compleanni e gli onomastici, ad anni alterni;
festeggiare con le figlie, e
Per_1
le festività di Natale o Santo Stefano, Capodanno, Pasqua o Lunedì in Albis Per_2 ad anni alterni dalle ore 10.00 alle ore 19.00; trascorrere con le figlie, e Per_1
le vacanze estive, per due settimane a luglio o ad agosto, ad anni alterni. Il Per_2
SI. dovrà comunicare alla SI.ra , il periodo di _2 Controparte_1 vacanza prescelto entro il giorno 15 giugno di ogni anno.
4. I SIg.ri e prestano il proprio reciproco assenso _2 Controparte_1 per il rilascio del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio personale.
4 5. Nulla a provvedere in ordine agli altri beni delle parti, limitandosi essi a beni personali, per i quali è già intervenuta divisione bonaria”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 29/04/2013 (atto n. 13, parte II, S. A sez. Z, reg. Atti
Matrimonio anno 2013);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp.
Att. C.p.c.;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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