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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/11/2025, n. 3023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3023 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio
RU ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3780/2018 del R.G. contenzioso vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Torino Parte_1 C.F._1 alla via Garibaldi, n. 45, presso lo studio degli avv.ti Pietro FLORIS,
e CA D'LO, , dai quali è C.F._2 C.F._3
rappresentato e difeso giusta procura in calce alla citazione,
OPPONENTE
E
, , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Nola alla via Fonseca, n. 14, presso lo studio dell'avv. Giuseppe MAROTTA, , dal quale è rappresentata e C.F._4 difesa giusta procura allegata al ricorso per ingiunzione,
OPPOSTA
avente ad oggetto: Mandato.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 10.07.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 446/2018 emesso dal Tribunale di Nola in data 05.02.2018 su istanza della opposta e notificatogli in data 11.04.2018, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro 22.360,00 a Controparte_1 titolo di corrispettivo non versato per attività di consulenza sportiva e gestione
Pag. 1 manageriale dei rapporti con società calcistica, oltre ad interessi e spese della fase monitoria.
L'opposizione era fondata sui seguenti motivi: incompetenza territoriale del Tribunale di Nola ad emettere il decreto ingiuntivo considerata la nullità della clausola vessatoria di foro convenzionale esclusivo;
la inesistenza del credito per il periodo successivo al
31.12.2016, essendo intervenuta tempestiva disdetta del contratto in data 19.09.2016;
che con la disdetta era stato impedito il rinnovo automatico del contratto, con la conseguenza che alcun compenso era più dovuto dall'1.01.2017 alla opposta;
che anche la clausola vessatoria di cui all'art. 12 del contratto doveva ritenersi nulla.
Si costituiva in giudizio la opposta la quale eccepiva che, ai fini della competenza territoriale, non vi era stata alcuna violazione dell'art. 1341 cc, in quanto detta norma non era applicabile al caso di specie sia perché si trattava di accordo tra professionisti e non tra professionista e consumatore e sia perché la scrittura privata era scaturita da una trattativa contrattuale tra le parti e non dall'adesione a moduli o formulari predisposti in serie;
che l'eccezione, inoltre, non era stata sufficientemente provata, non avendo provato che non vi fosse alcun collegamento dell'ingiunto con il foro territoriale del
Tribunale di Nola;
che l'accordo di consulenza sportiva era stato concluso esclusivamente tra e la opposta, per cui alcun rapporto quest'ultima aveva con Pt_1
la Alessandria Calcio 1912 srl;
che il recesso dal contratto non escludeva il diritto della opposta a richiedere il compenso dovutole per le stagioni calcistiche 2016/17 e 2017/18 nel rispetto del disposto dell'art. 2237 cc.
Tanto esposto, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e concessi i termini ex art. 183 c.p.c., alla successiva udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, rassegnate poi all'udienza del 10.07.2025.
Riservata la causa in decisione alle parti erano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
****************
L'opposizione non appare fondata e va rigettata.
Le ulteriori e diverse eccezioni proposte dall'opponente nella sua memoria di secondo termine devono ritenersi tardive, in quanto avrebbero dovuto essere proposte entro la scadenza del primo termine per dare la possibilità alla controparte di replicare alle stesse nel rispetto del principio del contraddittorio.
Per tale motivo questo Tribunale non ne terrà conto ai fini della decisione.
Pag. 2 Occorre in via preliminare esaminare la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente.
Tale eccezione va disattesa, in quanto dall'analisi del contratto concluso in data , allegato al ricorso per ingiunzione e depositato nel fascicolo della fase monitoria, si evince che esso non è stato stipulato per adesione a moduli o formulari, ma a seguito di trattative intercorse tra soggetti nello svolgimento della loro rispettiva attività
professionale.
Ne consegue che non andava applicata al caso di specie la normativa prevista dall'art. 1341, comma 2, cc per le clausole cd. vessatorie, che abbisognano per la loro efficacia di essere specificamente approvate per iscritto.
Quanto alla efficacia del recesso sull'obbligo dello a corrispondere il Pt_1 corrispettivo pattuito per i periodi successivi all'esercizio dello stesso (4% del reddito lordo che avrebbe percepito dalla Alessandria Calcio 1912 srl anche per le stagioni calcistiche 2016/17 e 2017/18) si rileva che, come rilevato dall'opposta, l'art. 2237 cc dispone che il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.
Orbene, il contratto d'opera intellettuale intercorso tra lo e la Pt_1 CP_1
risulta essere stato stipulato con scadenza biennale al 21.12.2016, con
[...] possibilità di tacito ed automatico rinnovo per altri due anni in caso di mancata disdetta da esercitare almeno tre mesi prima della scadenza (biennale) (art. 7 del contratto di consulenza sportiva).
Considerato che il recesso è pervenuto alla tramite e-mail in data Controparte_1
19.09.2017 quando cioè lo stesso si era già tacitamente rinnovato fino al 21.12.2018, si deve ritenere che lo , ai sensi del disposto dell'art. 2237 cc, debba, pur Pt_1 recedendo dal contratto, rimborsare alla opposta le spese sostenute e pagare il compenso per l'opera svolta, da intendersi quest'ultimo, vista l'apposizione di un termine finale alla collaborazione continuativa, come quello dovuto fino alla naturale scadenza del contratto rinnovato (21.12.2018).
Come, infatti, chiarito anche dalla Giurisprudenza (Cass. n. 22786/2013), “in tema di contratto d'opera, la previsione della possibilità di recesso ad nutum del cliente
contemplata dall'art. 2237, comma 1, non ha carattere inderogabile e, quindi, è
possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltà fino al termine del rapporto, dovendosi ritenere sufficiente - al fine di integrare la deroga
pattizia alla regolamentazione legale della facoltà di recesso - la mera apposizione di
Pag. 3 un termine al rapporto di collaborazione professionale, senza necessità di un patto
espresso e specifico. Ne consegue che, in tale evenienza, l'interruzione unilaterale dal
contratto da parte del committente comporta per il prestatore il diritto al compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto”.
Per la determinazione del compenso dovuto per l'intera durata del rapporto occorre fare riferimento all'art. 8 del contratto di consulenza sportiva secondo cui lo stesso deve essere commisurato al 4% del reddito globale lordo, oltre iva, oneri fiscali e previdenziali come per legge di ciascun anno di contrato di prestazione professionale sottoscritto dal mandante durante il periodo di validità del presente incarico.
Orbene, l'ultimo contratto stipulato dal mandante ( ) prima della disdetta era Pt_1 quello con la società calcistica Alessandria Calcio 1912 srl, per cui il compenso dovuto alla opposta fino alla scadenza contrattuale dovrà essere commisurato sul reddito lordo di ciascun anno in esso indicato, ossia per il primo anno euro 88.000,00, per il secondo anno euro 235.500,00 e per il terzo anno euro 235.500,00.
Su detti importi annui lordi dovrà essere calcolato il 4%, per poi aggiungere l'iva e gli oneri previdenziali ove previsti.
Ne consegue che per il primo anno il compenso non ivato sarà di euro 3.520,00, per il secondo anno di euro 9.420,00 e per il terzo anno di euro 9.420,00; per un totale di euro
22.360,00, oltre iva ed accessori come per Legge.
Poiché tale è l'importo ingiunto, il decreto ingiuntivo andrà confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati dal D.M. n. 55/14.
P.Q.M.
il Tribunale pronunziando definitivamente sulle domande di cui all'atto di citazione notificato da a , rigettata ogni contraria istanza, Parte_1 Controparte_1
così provvede:
l) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
delle spese di giudizio, che vengono liquidate in euro 5.077,00, oltre I.V.A. e
[...]
C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Marotta dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, il 10/11/2025.
Il Giudice
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