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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/11/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Antonio Mussa Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Lortenzatti Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 345/2025R.V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...]L
e
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_2
, residente in [...]L, C.F._2
rappresentati e difesi, per procura alle liti in calce al presente atto, dall'Avv. Enrico
Paolo Novello, del Foro di Ivrea, C.F. ed elettivamente C.F._3
domiciliati presso lo studio del medesimo difensore sito in Chivasso (TO), Piazza
Beato LO Carletti, 1/C Conclusioni congiunte
“pronunci la separazione personale dei coniugi, attraverso sentenza parziale sullo status,
autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, e, decorso il termine di cui all'art. 3,
co. 1, lett. b) L. 898/1970, dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data
30/06/2015, in Chivasso (TO), trascritto nel registro dello Stato Civile del medesimo Comune
al nr. 21, parte I, anno 2015, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle
dovute annotazioni, alle seguenti CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente
a qualsivoglia contributo per il mantenimento.
3) Stante la vendita della casa coniugale avvenuta in data 26/09/2025:
3.a) Il mobilio e l'oggettistica facenti parte dei garages vengono assegnati al Sig. ; Parte_2
3.b) Il mobilio e l'oggettistica facenti parte della stanza ad uso studio del Sig. Parte_2
vengono assegnati al medesimo.
3.c) Il letto matrimoniale, la scrivania della camera dal letto, la cassettiera alta ivi ubicata, i due
televisori marca Sony, il mobiletto TV, il mobile bagno taverna, la scrivania verde, il tavolo
giardino, le quattro sedie, i due divanetti, il tavolino ed il mobile esterno vengono assegnati al
Sig. . Parte_2
4) Eventuali sanzioni amministrative attinenti la circolazione dell'autoveicolo ''Kangoo'',
targato FH084DR, risalenti a prima del passaggio di proprietà di tale autoveicolo, avvenuto in
data 28/10/2025, saranno a carico del Sig. . Parte_2
5) Il cane femmina, razza maltese, all'anagrafe canina nominata Missis White Rossella O'Hara,
successivamente soprannominata Trilly, resta di proprietà della Sig.ra pertanto il Sig. Pt_1
provvederà ad effettuare il passaggio di intestazione del relativo ''pedigree'' in favore Parte_2
della medesima. 6) Il cane maschio, razza maltese, all'anagrafe canina nominato resta di Persona_1
proprietà della Sig.ra pertanto il Sig. provvederà ad effettuare il passaggio Pt_1 Parte_2
di intestazione del relativo ''pedigree'' in favore della medesima.
7) L'autocaravan modello ''Rapido 8096 DF'', targato FX010DG, resta di proprietà della Sig.ra
Pt_1
8) I coniugi concordemente rinunciano integralmente al contenuto della scrittura privata del
6/06/2014, da intendersi pertanto priva di efficacia.
9) Quanto alla richiesta di mutuo avanzata autonomamente dal Sig. nei confronti Parte_2
del Banco BPM S.p.a., per l'importo di Euro 50.000,00, deliberata positivamente in data
6/10/2025, in caso di eventuale insolvenza a qualsiasi titolo nei confronti di tale istituto di
credito da parte del medesimo, quest'ultimo si assume qualsivoglia onere in tal senso,
impegnandosi ad adempiere a qualsivoglia eventuale pretesa creditoria avanzata dal Banco
BPM S.p.a., nei confronti della Sig.ra Pt_1
10) In caso di qualsivoglia eventuale richiesta stragiudiziale e/o giudiziale derivante dalla
vendita della casa coniugale, avvenuta in data 26/09/2025, i coniugi si impegnano a provvedere
nella misura del 50% ciascuno a qualsivoglia incombente ed adempimento si renda necessario,
tanto in sede stragiudiziale quanto in sede giudiziale.
11) I coniugi dichiarano di essere reciprocamente ed integralmente soddisfatti, rinunciando
pertanto a qualsivoglia eventuale ulteriore reciproca pretesa.”
Il P.M. ha concluso: “V°, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 14.02.2025,
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra i coniugi (e successivamente, al verificarsi dei presupposti, anche il “divorzio”). I coniugi hanno premesso che: - hanno contratto matrimonio secondo il rito civile in data 30/06/2015, in Chivasso
(TO), trascritto nel registro dello Stato Civile del medesimo Comune al nr. 21, parte I,
anno 2015;
- al momento della celebrazione del matrimonio i coniugi hanno scelto il regime della comunione dei beni;
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- l'unione coniugale è andata irreversibilmente deteriorandosi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del giorno 4
novembre 2025.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio il giorno 30/06/2015, in Chivasso (TO), trascritto nel registro dello Stato
Civile del medesimo Comune al nr. 21, parte I, anno 2015.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Il P.M. con provvedimento trasmesso alla cancelleria dell'intestato Tribunale in data
11.11.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge,
venga pronunciata lo scioglimento del matrimonio tra le parti alle medesime condizioni. È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di
“divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e – che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio il 30/06/2015, in Chivasso (TO), trascritto nel registro dello Stato Civile del medesimo Comune al nr. 21, parte I, anno 2015 – alle condizioni concordate e sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. dispone che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà
assunta all'esito dell'intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 19 novembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)