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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/09/2025, n. 3022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3022 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3407/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3407/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LORENZINI FABIO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
NICCOLI VALLESI LO
CONVENUTO/I
C O N C L U S I O N I
Come da verbale di udienza del 23.9.2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
ha proposto querela di falso in via principale nei confronti Parte_1 del GOP in riferimento alla sentenza n. 225 del 23.01.2025 di cui il CP_1
pagina 1 di 3 medesimo risulta essere estensore evidenziando come lo stesso abbia falsamente attestato l'esistenza di fatti e circostanze inveritiere.
In data 2.4.2025 gli atti sono stati trasmessi al PM che ha apposto il proprio visto in data 17.4.2025. si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza della querela di falso proposta.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. è stata sollevata d'ufficio eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto.
All'udienza del 23.9.2025 la causa, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
°°° °°°
L'azione proposta è inammissibile.
Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (ex multis Cass.
19281/2019).
Nel caso di specie, in disparte ogni ulteriore profilo di rito e di merito da ritenersi assorbito, l'attrice ha convenuto in giudizio il giudice estensore della sentenza e quindi un soggetto che non ha interesse a valersi del documento oggetto di querela di falso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (valore indeterminabile – complessità bassa).
PQM
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di e CP_1
l'inammissibilità della querela di falso proposta;
pagina 2 di 3 2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in euro 7616,00 per compensi, oltre spese generali CP_1
15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 24 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3407/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LORENZINI FABIO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
NICCOLI VALLESI LO
CONVENUTO/I
C O N C L U S I O N I
Come da verbale di udienza del 23.9.2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
ha proposto querela di falso in via principale nei confronti Parte_1 del GOP in riferimento alla sentenza n. 225 del 23.01.2025 di cui il CP_1
pagina 1 di 3 medesimo risulta essere estensore evidenziando come lo stesso abbia falsamente attestato l'esistenza di fatti e circostanze inveritiere.
In data 2.4.2025 gli atti sono stati trasmessi al PM che ha apposto il proprio visto in data 17.4.2025. si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza della querela di falso proposta.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. è stata sollevata d'ufficio eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto.
All'udienza del 23.9.2025 la causa, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
°°° °°°
L'azione proposta è inammissibile.
Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (ex multis Cass.
19281/2019).
Nel caso di specie, in disparte ogni ulteriore profilo di rito e di merito da ritenersi assorbito, l'attrice ha convenuto in giudizio il giudice estensore della sentenza e quindi un soggetto che non ha interesse a valersi del documento oggetto di querela di falso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (valore indeterminabile – complessità bassa).
PQM
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di e CP_1
l'inammissibilità della querela di falso proposta;
pagina 2 di 3 2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in euro 7616,00 per compensi, oltre spese generali CP_1
15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 24 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
pagina 3 di 3