TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/10/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
CI, all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2860/2017 R.G. vertente
fra
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Luca Parte_1 C.F._1
Lorenzo, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Potenza via Pienza 74, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
in persona del Sindaco legale rapp.nte p.t. c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Faggella giusta mandato a margine della P.IVA_1 comparsa di costituzione;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso, depositato il 22.9.2017 e ritualmente notificato, adiva il Parte_1 giudice del lavoro ed esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa presso il Comune di con qualifica di messo notificatore e di avere svolto vari compiti diversi dalla Controparte_1 propria mansione, manutentore di impianto di depurazione, bidello, accompagnatore scuolabus, elettricista, attualmente in pensione con qualifica di operaio. In data 7.9.2005 presentava istanza per il riconoscimento della causa di servizio per Spondilodiscoartrosi del rachide in toto con ernia C5- C6 ed L4-L5 con danno neurogeno cronico da ernia discale a destra con i.f. Sindrome del tunnel carpale bilaterale. Gonartrosi bilaterale con i.f. Ernia iatale con gastrite antrale, per infermità contratte durante e a causa dello svolgimento delle varie mansioni presso il Comune. Sottoposto a visita dalla Commissione medica in data 5.12.2005 lo riteneva idoneo al servizio. Il successivo
22.3.2007 aveva richiesto l'integrazione della pratica con la documentazione medica attestante l'ulcera gastrica sottoangolare con duodenite bulbare. Il Comitato di verifica dele cause di servizio in data in data 11.10.2007 deliberava di non riconoscere l'infermità predette come dipendenti da cause di servizio.
Tanto premesso, ritenendo ingiusta tale ultima decisione e sussistenti tutti i presupposti per il riconoscimento dell'equo indennizzo, adiva il Tribunale per accertare Parte_1 la dipendenza da causa di servizio delle infermità da cui è affetto, da ascrivere quantomeno alla tabella
A Categoria 6^ e, per l'effetto, riconoscere il diritto dell'istante alla concessione di tutte le indennità spettanti, ivi compreso l'equo indennizzo, da calcolarsi secondo le modalità previste dal DPR
461/2001, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e compensi da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva il chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, con vittoria Controparte_1 di spese. L'ente rilevava, in particolare, il difetto di giurisdizione del giudice del lavoro, e l'insussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia denunciata.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della CTU e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Sul piano normativo la materia è regolata dal DPR 461/2001 alla stregua del quale il dipendente pubblico può ottenere il riconoscimento della “causa di servizio” sussistendo un triplice ordine di presupposti: 1) un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
2) un danno alla salute;
3) un nesso di causalità tra la patologia e gli adempimenti svolti attendendo ai propri doveri d'ufficio.
Il danno alla salute può essere determinato da una malattia professionale (cd. danno da causa prolungata) o da un infortunio (cd. danno da causa violenta) anche in itinere (Corte di Cass., sez. civ.,
n. 15068 del 28.11.2001 e n. 995 del 17.01.2007).
Quanto al rapporto di causalità, il Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, all'art. 64 , prescrive che tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni debba sussistere un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante. Ne discende che ai fatti di servizio, quali causa unica, diretta ed immediata dell'infermità, della lesione o della morte, sono equiparati i fatti di servizio come concause, condizioni necessarie ma non sufficienti a produrre l'evento, quali elementi che, di fatto, concorrono a rendere ancora più grave un evento dannoso qualsiasi. Tuttavia, se è pur vero che la causa dell'evento è rappresentata dall'insieme delle condizioni necessarie e sufficienti per produrlo, tale principio è temperato dall'esclusione del nesso causale quando l'evento si è verificato per dolo o colpa grave dell'interessato (art. 58 D.P.R. 10.5.1957 n. 686).
Il riconoscimento della causa di servizio può essere finalizzato ad ottenere benefici economici e/o pensionistici.
E' ricondotto ai benefici economici il cd. equo indennizzo, ovvero una somma di denaro corrisposta una tantum dall'Amministrazione al dipendente e volta a compensare la perdita dell'integrità fisica dipendente dalla stessa esplicazione dell'attività lavorativa e dalle attività ad essa connesse, di qui la diversità rispetto al risarcimento e all'indennizzo assicurativo per rischi o altro.
Ne discende che, ai fini dell'attribuzione del beneficio dell'equo indennizzo, non viene in considerazione il comportamento, commissivo od omissivo, colposo o doloso del datore di lavoro, inserendosi l'istituto nell'ambito del sinallagma del rapporto di lavoro, sicché anche la mera esposizione a fattori di rischio insiti nella prestazione lavorativa può comportare il riconoscimento dell'equo indennizzo per il solo fatto che la patologia riscontrata a carico del dipendente sia suscettibile di ricollegarsi causalmente alla prestazione lavorativa. Inoltre, si è anche precisato che “i fatti di servizio” - da cui deve conseguire (seppure con un semplice rapporto di concausalità purché efficiente e determinante) la lesione all'integrità fisica del pubblico dipendente - non vanno circoscritti al periodo in cui il dipendente presta la sua opera durante l'orario del lavoro e nella sede dell'ufficio, dovendo comprendere qualsiasi attività inerente al servizio, purché comandata ed autorizzata.
Infine, si rileva come, per costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, nella materia in esame l'onere della prova - secondo i principi generali (art. 2697 c.c.) - grava sul lavoratore, non sussistendo presunzioni di dipendenza da causa di servizio.
In particolare, nelle ipotesi di patologie aventi carattere comune ad eziologia cd. multifattoriale, il nesso di causalità fra l'attività lavorativa e l'evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro ed alla durata ed alla intensità dell'esposizione a rischio (cfr. Cass. civ, sez. lav, 4 giugno 2003 n. 8884; Tar, Lombardia Milano, sez. I, sentenza 16 gennaio
2015 n. 150).
3. Tanto premesso sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, giova evidenziare che risultano incontestate la qualifica e le mansioni del dipendente
[...]
Parte_1
Quanto alla patologia del ricorrente, il consulente tecnico di ufficio ha rilevato che il ricorrente soffre di “Spondilodiscoartrosi del rachide in toto con ernia C5-C6 ed L4-L5 con danno neurogeno cronico da ernia discale a destra con i.f. Sindrome del tunnel carpale bilaterale. Gonartrosi bilaterale con
i.f. Ernia iatale con gastrite antrale.
Per tutte le considerazioni su esposte tali menomazioni, a mio parere, NON SI RITENGONO IN
RAPPORTO CAUSALE CON L'ATTIVITA' SVOLTA per la esposizione a un rischio professionale adeguato per qualità, intensità e durata”.
In definitiva, dall'analisi delle condizioni di lavoro del ricorrente non emergono fatti e condizioni che possono aver svolto un ruolo concausale efficiente e determinante nello sviluppo della patologia lamentata, nei modi e nei tempi in cui si è realizzata. Condividendo quindi, la valutazione del ctu incaricato, si ritiene trattasi di patologia comune che, nel caso di specie, può ritenersi non dipendente dal servizio specifico svolto dal ricorrente.
Questo giudice condivide pienamente le conclusioni diagnostiche e valutative formulate dal suo ausiliare perchè congruamente motivate alla stregua delle nozioni correnti di scienza medica e degli accertamenti effettuati, da ritenersi approfonditi, esaurienti, persuasivi e condotti con criteri tecnici adeguati.
Dalle considerazioni che precedono segue il rigetto della domanda e la conseguente condanna del ricorrente per la soccombenza, al pagamento dele spese di lite, ex DM 37/2018 e DM 147/2022 liquidate come in dispositivo in base all'oggetto, al valore (non determinabile complessità bassa) e alle fasi di causa, applicata la riduzione del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto e diritto
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico del ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 22.9.2017, ogni altra Parte_2 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente alla rifusione a favore del delle Controparte_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 3.240,00 oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge;
3) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico del ricorrente.
Potenza, lì 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio CI