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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/12/2025, n. 5247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5247 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4236/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente ex art. 281- sexies
c.p.c.
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 4236/2022 R.G., avente ad oggetto:
TRA
rappresentati e difesi, giusta Parte_1 Parte_2 Parte_3 mandato rilasciato su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c. all'atto di citazione, dall'avv. Angelo Vicinanza, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno, alla via Silvio
Baratta n. 149;
ATTORI
E
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata, su foglio separato, ma CP_1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco
SQ D'IO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia (SA), alla via Rosa
Iemma n. 2;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'odierna udienza entrambe le parti rassegnavano le proprie conclusioni, come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio per sentir accertare che l'avvenuto fenomeno di
[...] CP_1 infiltrazione di acque meteoriche, oltre che ulteriori lesioni, erano conseguenza dei lavori di ristrutturazione effettuati dal convenuto, con conseguente richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e vittoria di spese e competenze del giudizio. Ed invero gli attori, comproprietari dell'unità immobiliare sita nel comune di Salerno al civico n. 5 della via Enrico Moscati, catastalmente riconosciuta al fg. n. 70, mappale 184, cat A/2, deducevano che nel corso degli anni 2018 e 2019, nella proprietà del sig. venivano eseguiti ingenti CP_1 lavori di ristrutturazione, che riguardavano anche il terrazzo, ed in particolare, la demolizione del massetto e dello strato impermeabilizzante d'asfalto, nonché il loro successivo riposizionamento.
In conseguenza di tali lavori, nell'appartamento degli istanti si iniziavano a manifestare fenomeni di infiltrazione di acque meteoriche ed ulteriori lesioni, che causavano l'ossidazione, nonché ammaloramento e rigonfiamento dei travetti metallici di sostegno dei solai, con conseguente distacco di intonaco.
Così, all'esito di numerosi sopralluoghi ad opera dei tecnici di fiducia del sig. veniva CP_1 ritenuto sussistente il nesso causale tra l'esecuzione dei lavori e l'insorgenza dei danni, per i quali l'odierno convenuto si manifestava disposto ad eseguire le operazioni occorrenti.
Tuttavia, nonostante i plurimi tentativi a tal uopo disposti, non si riusciva a pervenire ad una bonaria composizione della lite.
Sicché, gli odierni attori instavano in questa sede perché fosse accertata la sussistenza dei predetti danni, quantificati nella somma di € 8.379,28, oltre I.V.A. ed imputabili ai lavori di ristrutturazione effettuati, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con conseguente condanna del sig. al rimborso di tale somma, con vittoria delle spese di lite da attribuire al procuratore CP_1 antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'6.9.2022, si costituiva in giudizio il sig. CP_1 lamentando il comportamento ostruzionista tenuto dal sig. nella ricomposizione dell'intera Parte_1 vicenda litigiosa.
In particolare, evidenziava come, sin dal manifestarsi delle infiltrazioni lamentate, fosse stato immediatamente disponibile a risolvere i problemi arrecati all'immobile degli attori, proponendo di effettuare i lavori di riparazione con la stessa impresa che già operava nel proprio appartamento. Tale disponibilità sarebbe stata tuttavia vanificata da un atteggiamento ritenuto ostruzionistico e poco collaborativo da parte degli attori e della conduttrice dell'immobile, che avrebbero di fatto impedito o comunque rallentato le verifiche tecniche e gli interventi.
Il convenuto inoltre rappresentava che, a seguito delle prime contestazioni formalizzate con diffida del novembre 2019, riscontrata con immediata apertura al dialogo, le parti avevano concordato la nomina di un tecnico, l'ing. , per verificare le cause delle infiltrazioni. La perizia da Persona_1 questi redatta nel marzo 2020 aveva escluso danni strutturali, rilevando soltanto modeste fessurazioni e sporadici distacchi di tinteggiatura, e confermando che le infiltrazioni erano state risolte grazie agli interventi già eseguiti. Nonostante ciò, negli anni successivi gli attori inviavano plurime diffide a mezzo di diversi legali, cui il dott. aveva sempre risposto ribadendo la propria disponibilità ad eseguire i lavori di CP_1 ripristino, arrivando perfino a proporre una data certa di inizio degli stessi. Ulteriori sopralluoghi tecnici, svolti congiuntamente nell'ottobre 2021, non avevano tuttavia condotto ad una condivisione circa l'entità e la natura degli interventi, determinando un ulteriore stallo.
Ancora, rilevava coma il tentativo di componimento tramite procedura di negoziazione assistita non aveva portato ad alcuna soluzione: in particolare, secondo la prospettazione del convenuto, gli attori avrebbero abbandonato l'idea di consentire i lavori, pretendendo invece una somma ingiustificatamente elevata a titolo di risarcimento. Di contro, il tecnico di parte convenuta, arch.
quantificava in soli € 4.198,60 oltre I.V.A. l'ammontare delle opere effettivamente Persona_2 necessarie, importo che il dott. dichiarava di essere disponibile a corrispondere. CP_1
Tanto premesso, concludeva instando per il rigetto della domanda attorea, e in ogni caso chiedeva di accertare che il costo necessario per il ripristino dell'immobile di controparte venisse quantificato nella somma di € 4.198,00, con vittoria delle spese di lite.
Così integrato il contraddittorio, e verificata l'indisponibilità delle parti ad addivenire ad una soluzione bonaria della lite, veniva disposto il conferimento dell'incarico peritale;
espletato l'accertamento tecnico, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della lite, da ultimo, all'udienza dell'11.12.2025, all'esito della quale le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale in atti.
La domanda articolata per conto di parte attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Occorre preliminarmente rilevare come alcuna specifica contestazione veniva sollevata da parte dell'odierno convenuto in merito all'effettiva verificazione dei danni oggetto di contestazione ed all'imputabilità degli stessi ai lavori di ristrutturazione oggetto di contestazione da parte degli attori.
Ed invero, oggetto di doglianza in questa sede risulta esclusivamente la corretta quantificazione delle conseguenze pregiudizievoli patite da parte degli odierni attori.
Sotto tale profilo, occorre a questo punto soffermarsi sulle risultanze dell'elaborato peritale in atti.
Ed invero, sulla scorta degli accertamenti così effettuati, è emerso che i fenomeni infiltrativi oggetto di contestazione erano obiettivamente riconducibili ai predetti lavori effettuati, ed in particolare ai lavori effettuati in corrispondenza del terrazzo dell'appartamento di proprietà del convenuto.
In particolare, risultava che le infiltrazioni avevano provocato i seguenti danni: “diffuse macchie ed aloni di umidità non attivi, con corrispondenti microlesioni dell'intonaco e parziali distacchi della relativa tinteggiatura nei succieli della maggior parte degli ambienti, con esclusione dell'ambiente ingresso. In particolare, poi, nell' ambiente indicato quale “Letto 2” del menzionato grafico della pianta di Tav. 1, si riscontrarono notevoli macchie di condensa.” Ancora, si erano verificati “fenomeni di fessurazioni di intonaci di differenti tipologie, estensioni ed intensità, localizzati in misura prevalente in corrispondenza delle pareti”. A tal proposito, tuttavia, precisava che “le lamentate fessurazioni possono ragionevolmente presumersi dovute parzialmente alla vetustà dell'immobile e, per l'ulteriore porzione, agli effetti delle eseguite controverse lavorazioni” (cfr. pag. 16 dell'elaborato peritale).
All'epoca del relativo sopralluogo, inoltre, l'immobile di proprietà dell'odierno attore risultava completamente ristrutturato, e all'esito delle prove di tenuta idraulica del terrazzo di proprietà del sig.
non si manifestavano ulteriori fenomeni infiltrativi. Sicché, a detta dell'ausiliario del CP_1 giudice, era ragionevole concludere che gli interventi effettuati nell'appartamento convenuto erano stati risolutivi dei lamentati inconvenienti.
Risulta, dunque, fondata la circostanza dedotta da parte attrice della provenienza delle infiltrazioni dalla confinante proprietà dell'odierno convenuto, peraltro nemmeno oggetto di specifica contestazione nel caso di specie.
Sulla scorta di tali presupposti, quindi, risultano adeguatamente provati gli elementi costitutivi del più generale illecito aquiliano: alcun dubbio può invero porsi in merito alla riconducibilità eziologica dei danni così quantificati alla condotta oggetto di contestazione. Inoltre, tenuto conto della documentazione in atti, nonché dei relativi accertamenti tecnici effettuati da parte del C.T.U., risulta adeguatamente provato che tale condotta fosse stata posta in essere in violazione delle regole generiche di diligenza, prudenza e perizia, così risultando senz'altro integrato l'elemento subiettivo dell'illecito oggetto di contestazione.
Inoltre, la riparazione di tale danni avrebbe implicato l'effettuazione di lavori per una quantificazione complessiva degli importi dovuti pari ad € 8.063,69, tenuto conto del vigente prezzario della Regione
Campania (ed. 2025), oltre che con riferimento ai vigenti costi di mercato.
Non va riconosciuta l'applicazione dell'I.V.A., dovendosi intendere il computo così effettuato da parte dell'ausiliario del giudice come “totale” e comprensivo anche dei relativi accessori di legge.
D'altro canto, la quantificazione così offerta risulta obiettivamente ragionevole e non venivano offerti significativi elementi per una diversa rimodulazione degli importi così dovuti.
Le conclusioni del C.T.U., logiche e condivisibili, in quanto fondate su un attento esame della documentazione in atti, e su una stima basata su parametri attendibili, devono senz'altro recepirsi in questa sede. Le osservazioni formulate da parte attrice, nella parte in cui non venivano recepite da parte dell'ausiliario del giudice, infatti, non appaiono in alcun modo idonee a neutralizzare l'attendibilità complessiva dei riscontri offerti da parte del C.T.U., così dovendosi recepire in tale sede le condivisibili repliche dedotte da parte dell'ausiliario del giudice al riguardo (cfr. pagg. 15 e ss. dell'elaborato peritale). Trattandosi di debito di valore, va inoltre rilevato che, quanto alla liquidazione del danno, essendosi proceduto alla liquidazione all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del perfezionamento dell'illecito – da parametrare al 22.7.2021, coincidente con l'epoca della prima diffida risarcitoria (cfr. all. B all'atto di citazione)-, e rivalutata anno per anno secondo gli indici
I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (Cass. Civ., SS.UU. 17/2/1995, n. 1712), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Sotto tale profilo, gli interessi "compensativi" (o risarcitori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto - e cioè dal momento del fatto illecito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sicché, possono essere riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 10.12.2021, n. 39376; Sez. III, 27.6.016, n. 13225; Sez.
I, 6.3.2009, n. 5567).
Non resta che disciplinare le spese di lite, che seguono la soccombenza del sig. e sono CP_1 liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. attinenti allo scaglione corrispondente al valore della causa (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche affrontate, oltre rimborso spese generali al 15%,
I.V.A .e C.P.A., come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vicinanza.
Va infine riconosciuto anche il rimborso attinente alle spese di consulenza tecnica di parte, per il complessivo importo di € 1.800,00.
Sotto tale profilo, infatti, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass. Civ., Sez. III, 15.10.2024, n. 26729).
Risulta invero in atti la fattura n. 4 del 17.1.2025 emessa da parte dell'ing. , Persona_3 consulente di parte degli attori, dall'importo totale di € 1.800,00, con specifico riferimento sia alle spese sostenute per il “rilievo laser scanner dei luoghi di causa con restituzione di elaborati grafici
2D”, che con riguardo all'attività di consulenza svolta più in generale nel caso di specie. Sulla scorta di tali documenti, risulta congrua la quantificazione degli importi in esame da parte del predetto consulente di parte.
Da un lato, infatti, l'importo di € 728,77, oltre accessori di legge, corrisponderebbe alla liquidazione di circa cinquanta vacazioni, a voler applicare analogicamente i criteri di liquidazione dell'ausiliario del giudice: trattasi di una somma del tutto ragionevole, tenuto conto dell'attività svolta nel presente giudizio.
Infine, appare parimenti congruo pure il rimborso della spesa di € 1.000,00 attinente all'utilizzo della strumentazione indicata in premessa, di cui peraltro l'ausiliario del giudice ha avuto modo di fruire per l'espletamento delle attività peritali (cfr. pagg. 6 e ss. dell'elaborato peritale). Trattasi di spese che, pertanto, devono ritenersi necessarie ai fini dell'accertamento tecnico;
né è stato in altro modo allegato, prima ancora che provato, che tale importo non dovesse ritenersi adeguato rispetto alle attività effettivamente svolte.
Inoltre, avuto riguardo alla fattura versata in atti, nonché alla più generale onerosità della prestazione oggetto di esame, in assenza di adeguata prova in merito alla gratuità della stessa, risulta altresì sufficientemente provata la sussistenza dei presupposti del relativo esborso (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 6.7.2022, n. 21402).
Le spese di C.T.U. devono essere poste a definitivo carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente procedimento, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore degli attori, della somma complessiva di CP_1
€ 8.063,69, oltre rivalutazione ed interessi nelle modalità indicate in parte motiva;
2) condanna alla refusione, in favore degli attori, delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 2.071,00 per esborsi ed in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vicinanza.
3) spese di C.T.U. a definitivo carico di parte convenuta.
Così deciso in Salerno il 20.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente ex art. 281- sexies
c.p.c.
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 4236/2022 R.G., avente ad oggetto:
TRA
rappresentati e difesi, giusta Parte_1 Parte_2 Parte_3 mandato rilasciato su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c. all'atto di citazione, dall'avv. Angelo Vicinanza, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno, alla via Silvio
Baratta n. 149;
ATTORI
E
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata, su foglio separato, ma CP_1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco
SQ D'IO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia (SA), alla via Rosa
Iemma n. 2;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'odierna udienza entrambe le parti rassegnavano le proprie conclusioni, come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio per sentir accertare che l'avvenuto fenomeno di
[...] CP_1 infiltrazione di acque meteoriche, oltre che ulteriori lesioni, erano conseguenza dei lavori di ristrutturazione effettuati dal convenuto, con conseguente richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e vittoria di spese e competenze del giudizio. Ed invero gli attori, comproprietari dell'unità immobiliare sita nel comune di Salerno al civico n. 5 della via Enrico Moscati, catastalmente riconosciuta al fg. n. 70, mappale 184, cat A/2, deducevano che nel corso degli anni 2018 e 2019, nella proprietà del sig. venivano eseguiti ingenti CP_1 lavori di ristrutturazione, che riguardavano anche il terrazzo, ed in particolare, la demolizione del massetto e dello strato impermeabilizzante d'asfalto, nonché il loro successivo riposizionamento.
In conseguenza di tali lavori, nell'appartamento degli istanti si iniziavano a manifestare fenomeni di infiltrazione di acque meteoriche ed ulteriori lesioni, che causavano l'ossidazione, nonché ammaloramento e rigonfiamento dei travetti metallici di sostegno dei solai, con conseguente distacco di intonaco.
Così, all'esito di numerosi sopralluoghi ad opera dei tecnici di fiducia del sig. veniva CP_1 ritenuto sussistente il nesso causale tra l'esecuzione dei lavori e l'insorgenza dei danni, per i quali l'odierno convenuto si manifestava disposto ad eseguire le operazioni occorrenti.
Tuttavia, nonostante i plurimi tentativi a tal uopo disposti, non si riusciva a pervenire ad una bonaria composizione della lite.
Sicché, gli odierni attori instavano in questa sede perché fosse accertata la sussistenza dei predetti danni, quantificati nella somma di € 8.379,28, oltre I.V.A. ed imputabili ai lavori di ristrutturazione effettuati, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con conseguente condanna del sig. al rimborso di tale somma, con vittoria delle spese di lite da attribuire al procuratore CP_1 antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'6.9.2022, si costituiva in giudizio il sig. CP_1 lamentando il comportamento ostruzionista tenuto dal sig. nella ricomposizione dell'intera Parte_1 vicenda litigiosa.
In particolare, evidenziava come, sin dal manifestarsi delle infiltrazioni lamentate, fosse stato immediatamente disponibile a risolvere i problemi arrecati all'immobile degli attori, proponendo di effettuare i lavori di riparazione con la stessa impresa che già operava nel proprio appartamento. Tale disponibilità sarebbe stata tuttavia vanificata da un atteggiamento ritenuto ostruzionistico e poco collaborativo da parte degli attori e della conduttrice dell'immobile, che avrebbero di fatto impedito o comunque rallentato le verifiche tecniche e gli interventi.
Il convenuto inoltre rappresentava che, a seguito delle prime contestazioni formalizzate con diffida del novembre 2019, riscontrata con immediata apertura al dialogo, le parti avevano concordato la nomina di un tecnico, l'ing. , per verificare le cause delle infiltrazioni. La perizia da Persona_1 questi redatta nel marzo 2020 aveva escluso danni strutturali, rilevando soltanto modeste fessurazioni e sporadici distacchi di tinteggiatura, e confermando che le infiltrazioni erano state risolte grazie agli interventi già eseguiti. Nonostante ciò, negli anni successivi gli attori inviavano plurime diffide a mezzo di diversi legali, cui il dott. aveva sempre risposto ribadendo la propria disponibilità ad eseguire i lavori di CP_1 ripristino, arrivando perfino a proporre una data certa di inizio degli stessi. Ulteriori sopralluoghi tecnici, svolti congiuntamente nell'ottobre 2021, non avevano tuttavia condotto ad una condivisione circa l'entità e la natura degli interventi, determinando un ulteriore stallo.
Ancora, rilevava coma il tentativo di componimento tramite procedura di negoziazione assistita non aveva portato ad alcuna soluzione: in particolare, secondo la prospettazione del convenuto, gli attori avrebbero abbandonato l'idea di consentire i lavori, pretendendo invece una somma ingiustificatamente elevata a titolo di risarcimento. Di contro, il tecnico di parte convenuta, arch.
quantificava in soli € 4.198,60 oltre I.V.A. l'ammontare delle opere effettivamente Persona_2 necessarie, importo che il dott. dichiarava di essere disponibile a corrispondere. CP_1
Tanto premesso, concludeva instando per il rigetto della domanda attorea, e in ogni caso chiedeva di accertare che il costo necessario per il ripristino dell'immobile di controparte venisse quantificato nella somma di € 4.198,00, con vittoria delle spese di lite.
Così integrato il contraddittorio, e verificata l'indisponibilità delle parti ad addivenire ad una soluzione bonaria della lite, veniva disposto il conferimento dell'incarico peritale;
espletato l'accertamento tecnico, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della lite, da ultimo, all'udienza dell'11.12.2025, all'esito della quale le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale in atti.
La domanda articolata per conto di parte attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Occorre preliminarmente rilevare come alcuna specifica contestazione veniva sollevata da parte dell'odierno convenuto in merito all'effettiva verificazione dei danni oggetto di contestazione ed all'imputabilità degli stessi ai lavori di ristrutturazione oggetto di contestazione da parte degli attori.
Ed invero, oggetto di doglianza in questa sede risulta esclusivamente la corretta quantificazione delle conseguenze pregiudizievoli patite da parte degli odierni attori.
Sotto tale profilo, occorre a questo punto soffermarsi sulle risultanze dell'elaborato peritale in atti.
Ed invero, sulla scorta degli accertamenti così effettuati, è emerso che i fenomeni infiltrativi oggetto di contestazione erano obiettivamente riconducibili ai predetti lavori effettuati, ed in particolare ai lavori effettuati in corrispondenza del terrazzo dell'appartamento di proprietà del convenuto.
In particolare, risultava che le infiltrazioni avevano provocato i seguenti danni: “diffuse macchie ed aloni di umidità non attivi, con corrispondenti microlesioni dell'intonaco e parziali distacchi della relativa tinteggiatura nei succieli della maggior parte degli ambienti, con esclusione dell'ambiente ingresso. In particolare, poi, nell' ambiente indicato quale “Letto 2” del menzionato grafico della pianta di Tav. 1, si riscontrarono notevoli macchie di condensa.” Ancora, si erano verificati “fenomeni di fessurazioni di intonaci di differenti tipologie, estensioni ed intensità, localizzati in misura prevalente in corrispondenza delle pareti”. A tal proposito, tuttavia, precisava che “le lamentate fessurazioni possono ragionevolmente presumersi dovute parzialmente alla vetustà dell'immobile e, per l'ulteriore porzione, agli effetti delle eseguite controverse lavorazioni” (cfr. pag. 16 dell'elaborato peritale).
All'epoca del relativo sopralluogo, inoltre, l'immobile di proprietà dell'odierno attore risultava completamente ristrutturato, e all'esito delle prove di tenuta idraulica del terrazzo di proprietà del sig.
non si manifestavano ulteriori fenomeni infiltrativi. Sicché, a detta dell'ausiliario del CP_1 giudice, era ragionevole concludere che gli interventi effettuati nell'appartamento convenuto erano stati risolutivi dei lamentati inconvenienti.
Risulta, dunque, fondata la circostanza dedotta da parte attrice della provenienza delle infiltrazioni dalla confinante proprietà dell'odierno convenuto, peraltro nemmeno oggetto di specifica contestazione nel caso di specie.
Sulla scorta di tali presupposti, quindi, risultano adeguatamente provati gli elementi costitutivi del più generale illecito aquiliano: alcun dubbio può invero porsi in merito alla riconducibilità eziologica dei danni così quantificati alla condotta oggetto di contestazione. Inoltre, tenuto conto della documentazione in atti, nonché dei relativi accertamenti tecnici effettuati da parte del C.T.U., risulta adeguatamente provato che tale condotta fosse stata posta in essere in violazione delle regole generiche di diligenza, prudenza e perizia, così risultando senz'altro integrato l'elemento subiettivo dell'illecito oggetto di contestazione.
Inoltre, la riparazione di tale danni avrebbe implicato l'effettuazione di lavori per una quantificazione complessiva degli importi dovuti pari ad € 8.063,69, tenuto conto del vigente prezzario della Regione
Campania (ed. 2025), oltre che con riferimento ai vigenti costi di mercato.
Non va riconosciuta l'applicazione dell'I.V.A., dovendosi intendere il computo così effettuato da parte dell'ausiliario del giudice come “totale” e comprensivo anche dei relativi accessori di legge.
D'altro canto, la quantificazione così offerta risulta obiettivamente ragionevole e non venivano offerti significativi elementi per una diversa rimodulazione degli importi così dovuti.
Le conclusioni del C.T.U., logiche e condivisibili, in quanto fondate su un attento esame della documentazione in atti, e su una stima basata su parametri attendibili, devono senz'altro recepirsi in questa sede. Le osservazioni formulate da parte attrice, nella parte in cui non venivano recepite da parte dell'ausiliario del giudice, infatti, non appaiono in alcun modo idonee a neutralizzare l'attendibilità complessiva dei riscontri offerti da parte del C.T.U., così dovendosi recepire in tale sede le condivisibili repliche dedotte da parte dell'ausiliario del giudice al riguardo (cfr. pagg. 15 e ss. dell'elaborato peritale). Trattandosi di debito di valore, va inoltre rilevato che, quanto alla liquidazione del danno, essendosi proceduto alla liquidazione all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del perfezionamento dell'illecito – da parametrare al 22.7.2021, coincidente con l'epoca della prima diffida risarcitoria (cfr. all. B all'atto di citazione)-, e rivalutata anno per anno secondo gli indici
I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (Cass. Civ., SS.UU. 17/2/1995, n. 1712), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Sotto tale profilo, gli interessi "compensativi" (o risarcitori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto - e cioè dal momento del fatto illecito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sicché, possono essere riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 10.12.2021, n. 39376; Sez. III, 27.6.016, n. 13225; Sez.
I, 6.3.2009, n. 5567).
Non resta che disciplinare le spese di lite, che seguono la soccombenza del sig. e sono CP_1 liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. attinenti allo scaglione corrispondente al valore della causa (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche affrontate, oltre rimborso spese generali al 15%,
I.V.A .e C.P.A., come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vicinanza.
Va infine riconosciuto anche il rimborso attinente alle spese di consulenza tecnica di parte, per il complessivo importo di € 1.800,00.
Sotto tale profilo, infatti, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass. Civ., Sez. III, 15.10.2024, n. 26729).
Risulta invero in atti la fattura n. 4 del 17.1.2025 emessa da parte dell'ing. , Persona_3 consulente di parte degli attori, dall'importo totale di € 1.800,00, con specifico riferimento sia alle spese sostenute per il “rilievo laser scanner dei luoghi di causa con restituzione di elaborati grafici
2D”, che con riguardo all'attività di consulenza svolta più in generale nel caso di specie. Sulla scorta di tali documenti, risulta congrua la quantificazione degli importi in esame da parte del predetto consulente di parte.
Da un lato, infatti, l'importo di € 728,77, oltre accessori di legge, corrisponderebbe alla liquidazione di circa cinquanta vacazioni, a voler applicare analogicamente i criteri di liquidazione dell'ausiliario del giudice: trattasi di una somma del tutto ragionevole, tenuto conto dell'attività svolta nel presente giudizio.
Infine, appare parimenti congruo pure il rimborso della spesa di € 1.000,00 attinente all'utilizzo della strumentazione indicata in premessa, di cui peraltro l'ausiliario del giudice ha avuto modo di fruire per l'espletamento delle attività peritali (cfr. pagg. 6 e ss. dell'elaborato peritale). Trattasi di spese che, pertanto, devono ritenersi necessarie ai fini dell'accertamento tecnico;
né è stato in altro modo allegato, prima ancora che provato, che tale importo non dovesse ritenersi adeguato rispetto alle attività effettivamente svolte.
Inoltre, avuto riguardo alla fattura versata in atti, nonché alla più generale onerosità della prestazione oggetto di esame, in assenza di adeguata prova in merito alla gratuità della stessa, risulta altresì sufficientemente provata la sussistenza dei presupposti del relativo esborso (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 6.7.2022, n. 21402).
Le spese di C.T.U. devono essere poste a definitivo carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente procedimento, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore degli attori, della somma complessiva di CP_1
€ 8.063,69, oltre rivalutazione ed interessi nelle modalità indicate in parte motiva;
2) condanna alla refusione, in favore degli attori, delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 2.071,00 per esborsi ed in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vicinanza.
3) spese di C.T.U. a definitivo carico di parte convenuta.
Così deciso in Salerno il 20.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato