Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00362/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2022, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Celli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Raffaele Tedone e Fabiola Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente ai benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, con il conseguente obbligo dell'Ente previdenziale di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 la dott.ssa LA ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il presente mezzo di tutela, il ricorrente, già arruolato nell’Arma dei Carabinieri, collocato a riposo a domanda con decorrenza dal 31 ottobre 2018, dopo il compimento di -OMISSIS- di età (ossia-OMISSIS-) e con oltre 35 anni di servizio (ossia 42 anni, 1 mesi, 18 giorni), ha chiesto il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 6 comma 2 bis del d.l. n. 387/1987, convertito nella legge n. 475/1987.
1.1 Con un unico articolato motivo è stato dedotto:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 6 BIS DEL D.L. N. 387/1987; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 38 DEL D.P.R. N. 1032/1973; VIOLAZIONE DI LEGGE PER MANCATA APPLICAZIONE DEI SEI SCATTI STIPENDIALI; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DI DIRITTI SOGGETTIVI, invocando la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento del beneficio, anche in relazione a ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.
1.2 L’Istituto previdenziale intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito, in rito, l’incompetenza per territorio in funzione della sede locale INPS competente (Chieti) e, nel merito, l’infondatezza del ricorso, invocandone la reiezione.
1.3 La causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del giorno 8 ottobre 2025.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, come da consolidato orientamento della Sezione ( ex multis , da ultimo, sentenza n. 20 del 2026),
2.1 Deve disattendersi l’eccezione d’incompetenza in favore del T.A.R. Abruzzo dedotta dall’Istituto, poiché, come chiarito dal punto 2.3.4. della stessa circolare invocata dai difensori dell’ente n. 118 del14 agosto 2019, “ Resta confermato l’attuale criterio di competenza, sulla base della provincia di residenza del pensionato, per le riliquidazioni di tali pratiche ”, ossia del trattamento di fine servizio, e quindi nel caso di specie della sede provinciale I.N.P.S., posto che il ricorrente risiede a -OMISSIS-, in provincia di Brindisi. La pur invocata appartenenza della cognizione alla sede staccata di Lecce di questo Tribunale è stata eccepita dall’I.N.P.S. con memoria depositata il 30 settembre 2025 e, pertanto, in violazione del termine perentorio di cui all’art. 47, comma 2, c.p.a. Considerato che la ripartizione delle controversie fra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata non è considerata questione di competenza e che, ai sensi dell’art. 47, comma 3, c.p.a., alla ridetta ripartizione non si applica l’art. 15 c.p.a., la causa può essere decisa da questa sede.
2.2 Occorre immediatamente chiarire che, diversamente da quanto genericamente sostenuto in memoria dall’I.N.P.S., il ricorrente è titolare di un’anzianità di servizio utile superiore ai 35 anni e, più precisamente, pari a 42 anni, 1 mesi, 18 giorni, come risulta dal modello INPS SM5007 versato in atti dal ricorrente (cfr. doc. n. 1).
2.3 L'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, convertito con la legge n. 472/1987, al comma 1 sancisce che al personale della Polizia di Stato, compresi i ruoli professionali sanitari, tecnico-scientifici e tecnici, nonché al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, cessato dal servizio per età, inabilità permanente o decesso, vengono attribuiti sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno, calcolati sull'ultimo stipendio percepito, inclusi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali previsti dagli articoli 30 e 44 della legge n. 668/1986, nonché dall'art. 2, commi 5, 6 e 10, e dall'art. 3, commi 3 e 6, dello stesso decreto.
Il comma 2 amplia la platea dei beneficiari, stabilendo che il diritto si estende anche al personale collocato in quiescenza su domanda, purché abbia compiuto i -OMISSIS- di età e maturato 35 anni di servizio utile.
Successivamente, il d.lgs. n. 165/1997, con l'art. 4, comma 2, ha disposto che gli aumenti periodici previsti dal comma 1 (i sei scatti) si attribuiscono anche al personale cessato dal servizio su richiesta, previo versamento della contribuzione previdenziale residua.
Tuttavia, mentre il legislatore ha espressamente riconosciuto il beneficio ai fini della base pensionabile, nulla ha specificato per il trattamento di fine servizio.
Successivamente, l’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare ha regolamentato la materia disponendo, nei primi due commi, che ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria, si considerano gli aumenti periodici previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, mentre il comma 3 dello stesso articolo ha confermato che tale beneficio spetta anche a coloro che hanno chiesto di essere collocati in quiescenza a domanda, purché abbiano compiuto -OMISSIS- di età e maturato 35 anni di servizio utile.
Su tale ben precisa fattispecie, la giurisprudenza amministrativa si è ripetutamente espressa in senso favorevole ai ricorrenti, consolidando un orientamento che riconosce il diritto alla riliquidazione del T.F.S. con l’inclusione dei più volte menzionati sei scatti.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1231/2019, ha confermato tale diritto, ribadendo che la normativa vigente non prevede alcuna esclusione in tal senso.
Inoltre, con le recenti pronunce n. 2833/2023 e 2986/2023 della Sezione II lo stesso organo ha accolto le richieste di alcuni carabinieri in congedo, riconoscendo il loro diritto al ricalcolo del T.F.S.
Anche diversi Tribunali Amministrativi Regionali si sono espressi conformemente, tra cui il T.A.R. Friuli Venezia Giulia (sent. n. 124/2021), il T.A.R. Lombardia (sent. n. 1184/2021), il T.A.R. Lazio Sez. V (sent. n. 9011/2022), il T.A.R. Catania (sent. n. 1568/2022) e il T.A.R. Palermo (sent. n. 416/2025), confermando l’applicabilità della normativa in favore del personale militare collocato in quiescenza su domanda.
Alla luce di tale consolidato ed univoco quadro normativo e giurisprudenziale, non emergono motivi per discostarsi dall’impostazione interpretativa che riconosce il diritto del personale militare in quiescenza a domanda alla riliquidazione del T.F.S. con l’inclusione dei sei scatti biennali.
La costante esegesi delle disposizioni vigenti conferma che il beneficio, riconosciuto per la base pensionabile, deve essere altresì applicato al trattamento di fine servizio, in conformità con il principio di uniformità del trattamento economico previdenziale.
2.4 Infine va esclusa qualsiasi fondatezza della deduzione secondo la quale i ricorrenti sarebbero incorsi in un non meglio precisato effetto decadenziale in assenza di domanda di collocamento presentata entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e previdenziale.
Il predetto termine non è affatto qualificato come perentorio, né alla sua scadenza è ricollegato alcun effetto decadenziale, dovendosi condividere sul punto l’orientamento, ormai relativamente risalente e affatto consolidato, secondo il quale “… il rinvio alle “condizioni”, che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell’interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l’acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico. In ogni caso, proprio l’ambiguità della disposizione, evidenziata dai rilievi appena formulati, non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti ” (Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).
E ancora più di recente, con la sentenza della Sezione II n. 2831 del 20 marzo 2023, è stato ribadito che “ Il termine del 30 giugno non è quindi un termine di decadenza ma rappresenta un onere per l'interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell'aspettativa di collocamento a riposo del medesimo. Né può ammettersi una diversa interpretazione di detto termine, riferito espressamente alla domanda di collocamento a riposo. Invero, il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell'istanza.
Neppure può considerarsi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull'attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell'attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione ”.
2.5 Pertanto, il mancato riconoscimento delle utilità richieste da parte dell’I.N.P.S. appare in contrasto con l’interpretazione consolidata delle norme e con l’univoco orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, risultando di conseguente la pretesa avanzata dai ricorrenti pienamente legittima.
Da ultimo, in considerazione del rapporto di servizio già intercorso fra le parti e della specificità della fattispecie in esame, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE PA, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
LA ES, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA ES | LE PA |
IL SEGRETARIO