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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 3602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3602 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11054/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa AU MA Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.10.2025 da 1) Parte_1 nato/a Milano il 7.10.1976 cittadino/a: Italiana Cod. Fisc. : C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Fabio Rizzo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a TE (MI) il 20.06.1973 cittadino/a: Italiano Cod. Fisc. : C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fabio Rizzo presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nome, cognome, data di nascita e cittadinanza:
(C.F.: ), cittadino italiano, nato a [...] Parte_3 C.F._3
(MI) il 21.10.2005; (C.F.: , cittadino italiano, nato a [...] Parte_4 C.F._4 il 13.3.2008; (C.F: ), cittadina italiana, nata a [...] Parte_5 C.F._5 il 12.10.2009;
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.10.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) i figli minori e sono affidati, in via condivisa alla madre ed al padre, minori che Pt_4 Pt_5 risiederanno stabilmente e saranno collocati prevalentemente presso l'abitazione familiare sita in
Milano Via Falloppio Gabriele n.5, di proprietà del sig. al quale è quindi assegnata, Parte_2 anche ai fini della loro residenza anagrafica;
2) Entrambi i genitori, avranno ed eserciteranno la responsabilità genitoriale, di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli minori, i quali manterranno rapporti continuativi ed equilibrati con ciascuno dei genitori, avendo diritto a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilita' genitoriale separatamente;
3) I ricorrenti hanno concordato, che potranno vedere e tener con sé i figli minori (ma ormai prossimi alla maggiore età), salvo diversi accordi tra i genitori medesimi e sempre tenendo conto degli impegni ed esigenze scolastiche e personali dei figli stessi, a settimane alterne, dalla domenica sera alla domenica sera successiva;
4) Fatti sempre salvi diversi accordi tra i genitori e sempre tenendo conto degli impegni ed esigenze dei figli stessi, durante le vacanze estive e le festività, i genitori si accorderanno di volta in volta ed in mancanza di accordo: ogni anno, dal 2/8 al 16/8 con un genitore e dal 17/8 al 31/8 con l'altro genitore.
I genitori si comunicheranno reciprocamente l'indirizzo preciso di soggiorno entro il 20/7 di ogni anno. Il genitore che non starà con i figli potrà chiamare i figli anche ogni giorno;
durante le festività natalizie e di capodanno, ad anni alterni, dal 23/12 al 29/12 con un genitore e dal 30/12 al 7/1 con l'altro; le festività pasquali, dalla chiusura alla riapertura delle scuole, un anno con il padre e l'anno successivo con la madre;
nel mese di luglio, qualora i figli non dovesse frequentare centri estivi, i ricorrenti si accorderanno sulla frequentazione degli stessi;
i ricorrenti si impegnano a trascorre i compleanni insieme ai figli minori, nel preminente interesse degli stessi e, comunque, in mancanza di accordo, ad anni alterni;
5) Tenendo conto della disparità di reddito percepito dai ricorrenti, il sig. verserà, a mezzo Parte_2 bonifico bancario, alla IG.ra , a decorrere dal deposito del presente Parte_1 ricorso, la somma mensile di € 700,00 al mese (quindi Euro 233,33 a figlio), entro il 10 di ogni mese, per il concorso al mantenimento dei figli minori e e del maggiorenne ma non ancora Pt_4 Pt_5 economicamente indipendente , somma rivalutabile annualmente secondo gli Parte_3 indici ISTAT sul costo della vita;
6) I ricorrenti si impegnano, sempre con riguardo ai figli minori e e del maggiorenne ma Pt_4 Pt_5 non ancora economicamente indipendente , ad una bilanciata condivisione Parte_3 delle responsabilità e gestione degli impegni da suddividere equamente e da concordare esplicitamente, in un'ottica di dialogo collaborativo e propositivo per tenere questa ripartizione bilanciata, senza necessità di annotare ogni cosa, e sempre tenendo al centro le esigenze dei figli, come,
a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Salute: Prenotazione visite mediche, accompagnamento alle visite, emergenze sanitarie, - Scuola: assemblee di classe, colloqui con insegnanti (la sig.ra Pt_1
, qualora la stessa lo ritenesse strettamente necessario, dovendo prendere ferie o rinunciare a
[...] lavoro in smart - lavoro a più di un'ora da casa), compilazione documenti per la scuola, ISEE per università, acquisto libri, supporto studio e compiti - Vacanze e weekend: organizzazione e supporto per i viaggi dei ragazzi da soli: viaggi studio, viaggi con amici (interrail, Londra, ecc.), biglietti, sistemazioni, documenti - Cane ( : cura e gestione del cane: veterinario, medicinali, necessità CP_1 quotidiane;
7) le spese straordinarie per i figli minori e e del maggiorenne ma non ancora Pt_4 Pt_5 economicamente indipendente , saranno ripartite in ragione del 70 % a carico Parte_3 del sig. e del 30 % a carico della sig.ra , secondo le “Linee Parte_2 Parte_1
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano del
10 giugno 2025 e quindi:
-Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche o private nei casi di urgenza;
c) accertamenti e trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal SSN anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
-Spese mediche da documentare e con necessità di un preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapie;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
-Spese scolastiche da documentare ma senza necessità di preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa all'eventuale programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasposto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
-Spese scolastiche da documentare con necessità di un preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituiti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
dotazione informatica per la scuola non imposta;
-Spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
-Spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizione a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (ad esempio: pittura, teatro, boy scout); f) viaggi e soggiorni di studio in
Italia ed all'estero, stage sportivi e vacanza senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto ed il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet);
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg); in difetto, il silenzio sarà inteso consenso alla richiesta ed è in ogni cado fatto salvo ogni diverso accordo;
Il genitore anticipatario delle spese, dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovare l'avvenuta ricezione, e la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 gg. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 gg successivi alla richiesta;
nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata stabilita giudizialmente.
8) Il c.d. “Assegno Unico” sarà percepito integralmente dalla sig.ra ; Parte_1
9) Spese legali compensate tra le parti;
10) Nel caso di significative variazioni di reddito e della permanenza dei figli presso ciascun genitore, i ricorrenti saranno liberi di ridefinire gli importi di quanto ai punti 5 e 7;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico (Se previste)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa AU MA Cosmai