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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/08/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1860 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 26.06.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione del 15.5.2025, vertente
TRA
(c.f.: ), nata il [...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Urso presso il cui studio, in Cariati (Cs) alla via
G. Carducci, 4, elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
-appellante -
e
(c.f.: , nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
Marina ed elettivamente domiciliato in Crotone, via Vittorio Veneto, n. 150/A, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Rita Fico, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-appellato –
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Catanzaro;
1 interventore necessario
Sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “1) - In riforma parziale della sentenza gravata condannare l'appellato alla rifusione delle spese e delle Parte_2 competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'Erario, in costanza di provvedimento di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato in favore di Parte_1
”;
[...] per la parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di diritto rappresentate in memoria e per, l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
- Condannare l'appellante sig.ra alla rifusione delle spese e delle Parte_1 competenze del grado, con attribuzione all'Erario, in costanza di provvedimento di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato in favore dell'appellato sig. Parte_2
.”;
[...] del Procuratore Generale: “Rigetto appello e conferma sentenza.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.4.2020, ha adito il Parte_1
Tribunale di Catanzaro chiedendo la pronuncia di separazione personale con addebito a carico di , nonché l'affidamento esclusivo della figlia minore e Parte_2 conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale. Ha, inoltre, domandato la corresponsione di un assegno di mantenimento per la figlia minore di euro 300,00 e, in proprio favore, pari a euro 100,00 mensili. Infine, ha chiesto concedersi l'autorizzazione del ricorrente per il rilascio dei passaporti e per la carta d'identità valida per l'espatrio.
Si è costituito in giudizio , il quale, non opponendosi alla Parte_2 domanda di separazione, ha chiesto di: dichiararne l'addebito della separazione alla ricorrente;
disporsi l'affidamento esclusivo della figlia in proprio favore con collocamento prevalente presso di sé; assegnarsi a lui la casa coniugale.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza assunta all'udienza del 16 giugno 2020, ha così provveduto:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
2 - ha affidato la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso la madre;
- ha previsto le frequentazioni padre-figlia secondo calendario da predisporsi a cura dei Servizi Sociali di Cariati;
- ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di € 200,00, con rivalutazione annua, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche in favore della stessa;
- nulla ha riconosciuto a titolo di assegno di mantenimento muliebre.
Istruita la causa con prova orale, prova documentale e c.t.u., con sentenza n.
467/2024, pubblicata il 25.6.2024, il Tribunale di Crotone ha così statuito:
“1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, sposatisi con matrimonio concordatario in Cariati (CS) il 24.8.2012 (atto
[...] trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 41, serie A, parte
II, anno 2012);
2) manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza;
3) rigetta le reciproche domande di addebito formulate dai coniugi;
4) conferma
l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
5) dispone che il padre possa vedere la figlia minore in modalità protetta con
l'ausilio dei Servizi Sociali di Cariati, cui è demandato il compito di provvedere alla calendarizzazione di almeno 2 incontri settimanali, con la possibilità per i Servizi Sociali di intensificare il calendario degli incontri qualora la prole lo richieda ovvero di interromperli qualora la partecipazione del padre non sia seria e continua e/o divenga non tutelante per la figlia;
6) dichiara il non luogo a provvedere in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
7) conferma l'obbligo di di corrispondere in favore di Parte_2
un assegno mensile di € 200,00, da versarsi entro il cinque di ogni mese, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia , oltre adeguamento Persona_1
ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche;
8) rigetta la domanda di assegno di mantenimento muliebre;
3 9) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalla ricorrente;
10) condanna al pagamento di tre quarti delle spese processuali, Parte_1 tre quarti liquidati in € 2.179,50, oltre 15% rsg ed accessori come per legge, in favore dell'Erario; 11) compensa per un quarto le spese processuali tra le parti;
12) pone il compenso liquidato al CTU con separato decreto a carico dell'Erario”.
La parte appellante ha impugnato la predetta sentenza, limitatamente al capo relativo alle spese di lite, dolendosi dell'erroneità della decisione per violazione del criterio di causalità, quale criterio per la imputabilità delle spese di lite.
In particolare, ha evidenziato come, a fronte dell'integrale accoglimento, o comunque, dell'accoglimento sostanzialmente prevalente, delle domande formulate in primo grado – riguardanti lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore e la collocazione prevalente della stessa presso la madre – il Tribunale abbia tuttavia posto a suo carico i tre quarti delle spese di lite.
Secondo l'assunto dell'appellante, tale statuizione si porrebbe in palese contrasto con il principio della soccombenza, in quanto, alla luce della pressoché totale vittoria sulle domande proposte, alcuna quota delle spese processuali avrebbe potuto essere posta a suo carico.
Si è costituita la parte appellata, argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione.
In particolare, ha dedotto che, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, quest'ultima ha ottenuto l'accoglimento della sola domanda di separazione, alla quale il resistente aveva aderito già con la memoria di costituzione in giudizio.
Invece, ogni altra domanda di parte ricorrente non ha trovato accoglimento, rimanendo l'odierna appellante soccombente.
All'esito dell'udienza del 26.6.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Occorre preliminarmente precisare che oggetto dell'appello è soltanto il capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese di lite.
Ciò posto, l'appello è infondato e dev'essere rigettato per i motivi che seguono.
4 Il primo giudice ha compensato le spese nella misura di un quarto, ponendo i restanti tre quarti a carico della ricorrente in base al principio della prevalente soccombenza.
Al riguardo, è utile richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, n. 32061/2022, ove si afferma che “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Da tale principio si deduce, a contrario, che la reciproca soccombenza delle parti è configurabile ogni qualvolta le parti formulino, nel medesimo processo, una pluralità di domande contrapposte, risultando entrambe soccombenti.
Le stesse SS.UU. n. 32061/22 hanno precisato che ai fini de quibus rileva anche l'attività difensiva della controparte.
Ciò posto, la Corte ritiene di dover condividere l'equilibrata valutazione operata dal
Tribunale di Crotone, il quale ha disposto la compensazione delle spese processuali nella misura di un quarto, condannando la parte ricorrente alla rifusione, in favore della controparte, dei restanti tre quarti.
In particolare, occorre evidenziare che, sebbene la domanda di separazione proposta dalla ricorrente sia stata accolta, la medesima è stata sin da subito condivisa dal resistente, il quale, già nella comparsa di costituzione, aveva aderito alla richiesta, riconoscendo l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale su cui è fondato il matrimonio.
La domanda di addebito della separazione, proposta da entrambe le parti, è stata rigettata.
Con riferimento all'affidamento della figlia minore, si rileva che la ricorrente aveva richiesto l'affidamento esclusivo con collocamento prevalente presso di sé, mentre il resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha espressamente rinunciato alla
5 propria iniziale istanza di affidamento esclusivo, chiedendo invece l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre. In accoglimento di tali domande il Tribunale ha disposto l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, è stata pronunciata una declaratoria di non luogo a provvedere, non essendo state ravvisate quelle esigenze di conservazione dell'habitat domestico sottese all'istituto dell'assegnazione della casa coniugale e, comunque, considerata l'espressa rinuncia di parte ricorrente alla domanda.
In merito all'assegno di mantenimento in favore della figlia minore il Tribunale - preso atto della richiesta della ricorrente di attribuire un assegno mensile dell'importo di euro 300,00, nonché della volontà del resistente, espressa in sede di precisazione delle conclusioni, di rimettersi in proposito alla valutazione del giudice- ha ritenuto di confermare l'importo già stabilito con l'ordinanza presidenziale pari ad euro 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche.
È stata invece rigettata la domanda della ricorrente volta all'attribuzione di un assegno di mantenimento in proprio favore.
Infine, sono state dichiarate inammissibili sia la domanda risarcitoria sia la richiesta di ottenimento dei documenti per l'espatrio, entrambe proposte dalla parte ricorrente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte ritine che, all'esito di una valutazione complessiva sia delle domande reciprocamente accolte e rigettate, sia della condotta processuale tenuta dalle parti nel corso del giudizio, la decisione del Tribunale debba ritenersi corretta e conforme ai principi di diritto applicabili.
Come noto, infatti, nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente (v. Cass. n. 3438 del 22/02/2016).
6 Nel caso di specie, la pronuncia di primo grado risulta sorretta da una congrua motivazione, tenuto conto, in particolare:
- del rigetto della domanda di affidamento esclusivo della figlia minore avanzata dalla ricorrente;
- del rigetto della domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento in favore della medesima;
- del rigetto della domanda di addebito proposta da entrambe le parti;
- della declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria e di quella volta all'ottenimento della documentazione necessaria per l'espatrio proposta da parte ricorrente;
- nonché della rinuncia, da parte del resistente, alla propria domanda di affidamento esclusivo della figlia.
Tali elementi giustificano pertanto la statuizione sulle spese assunta dal primo giudice, con conseguente rigetto dell'appello.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, (in relazione al valore della causa -nel caso concreto, l'appellante ha impugnato solo il capo delle spese ricompreso nello scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00- con riferimento ai valori minimi della relativa tariffa per la semplicità delle questioni giuridiche controverse) e in favore dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di parte appellata.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.458,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge, in favore dell'Erario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
7 Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente dott.ssa Alessandra Petrolo dott.ssa Anna Maria Raschellà
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1860 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 26.06.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione del 15.5.2025, vertente
TRA
(c.f.: ), nata il [...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Urso presso il cui studio, in Cariati (Cs) alla via
G. Carducci, 4, elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
-appellante -
e
(c.f.: , nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
Marina ed elettivamente domiciliato in Crotone, via Vittorio Veneto, n. 150/A, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Rita Fico, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-appellato –
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Catanzaro;
1 interventore necessario
Sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “1) - In riforma parziale della sentenza gravata condannare l'appellato alla rifusione delle spese e delle Parte_2 competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'Erario, in costanza di provvedimento di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato in favore di Parte_1
”;
[...] per la parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di diritto rappresentate in memoria e per, l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
- Condannare l'appellante sig.ra alla rifusione delle spese e delle Parte_1 competenze del grado, con attribuzione all'Erario, in costanza di provvedimento di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato in favore dell'appellato sig. Parte_2
.”;
[...] del Procuratore Generale: “Rigetto appello e conferma sentenza.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.4.2020, ha adito il Parte_1
Tribunale di Catanzaro chiedendo la pronuncia di separazione personale con addebito a carico di , nonché l'affidamento esclusivo della figlia minore e Parte_2 conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale. Ha, inoltre, domandato la corresponsione di un assegno di mantenimento per la figlia minore di euro 300,00 e, in proprio favore, pari a euro 100,00 mensili. Infine, ha chiesto concedersi l'autorizzazione del ricorrente per il rilascio dei passaporti e per la carta d'identità valida per l'espatrio.
Si è costituito in giudizio , il quale, non opponendosi alla Parte_2 domanda di separazione, ha chiesto di: dichiararne l'addebito della separazione alla ricorrente;
disporsi l'affidamento esclusivo della figlia in proprio favore con collocamento prevalente presso di sé; assegnarsi a lui la casa coniugale.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza assunta all'udienza del 16 giugno 2020, ha così provveduto:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
2 - ha affidato la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso la madre;
- ha previsto le frequentazioni padre-figlia secondo calendario da predisporsi a cura dei Servizi Sociali di Cariati;
- ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di € 200,00, con rivalutazione annua, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche in favore della stessa;
- nulla ha riconosciuto a titolo di assegno di mantenimento muliebre.
Istruita la causa con prova orale, prova documentale e c.t.u., con sentenza n.
467/2024, pubblicata il 25.6.2024, il Tribunale di Crotone ha così statuito:
“1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, sposatisi con matrimonio concordatario in Cariati (CS) il 24.8.2012 (atto
[...] trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 41, serie A, parte
II, anno 2012);
2) manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza;
3) rigetta le reciproche domande di addebito formulate dai coniugi;
4) conferma
l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
5) dispone che il padre possa vedere la figlia minore in modalità protetta con
l'ausilio dei Servizi Sociali di Cariati, cui è demandato il compito di provvedere alla calendarizzazione di almeno 2 incontri settimanali, con la possibilità per i Servizi Sociali di intensificare il calendario degli incontri qualora la prole lo richieda ovvero di interromperli qualora la partecipazione del padre non sia seria e continua e/o divenga non tutelante per la figlia;
6) dichiara il non luogo a provvedere in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
7) conferma l'obbligo di di corrispondere in favore di Parte_2
un assegno mensile di € 200,00, da versarsi entro il cinque di ogni mese, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia , oltre adeguamento Persona_1
ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche;
8) rigetta la domanda di assegno di mantenimento muliebre;
3 9) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalla ricorrente;
10) condanna al pagamento di tre quarti delle spese processuali, Parte_1 tre quarti liquidati in € 2.179,50, oltre 15% rsg ed accessori come per legge, in favore dell'Erario; 11) compensa per un quarto le spese processuali tra le parti;
12) pone il compenso liquidato al CTU con separato decreto a carico dell'Erario”.
La parte appellante ha impugnato la predetta sentenza, limitatamente al capo relativo alle spese di lite, dolendosi dell'erroneità della decisione per violazione del criterio di causalità, quale criterio per la imputabilità delle spese di lite.
In particolare, ha evidenziato come, a fronte dell'integrale accoglimento, o comunque, dell'accoglimento sostanzialmente prevalente, delle domande formulate in primo grado – riguardanti lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore e la collocazione prevalente della stessa presso la madre – il Tribunale abbia tuttavia posto a suo carico i tre quarti delle spese di lite.
Secondo l'assunto dell'appellante, tale statuizione si porrebbe in palese contrasto con il principio della soccombenza, in quanto, alla luce della pressoché totale vittoria sulle domande proposte, alcuna quota delle spese processuali avrebbe potuto essere posta a suo carico.
Si è costituita la parte appellata, argomentando per l'infondatezza dell'impugnazione.
In particolare, ha dedotto che, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, quest'ultima ha ottenuto l'accoglimento della sola domanda di separazione, alla quale il resistente aveva aderito già con la memoria di costituzione in giudizio.
Invece, ogni altra domanda di parte ricorrente non ha trovato accoglimento, rimanendo l'odierna appellante soccombente.
All'esito dell'udienza del 26.6.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Occorre preliminarmente precisare che oggetto dell'appello è soltanto il capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese di lite.
Ciò posto, l'appello è infondato e dev'essere rigettato per i motivi che seguono.
4 Il primo giudice ha compensato le spese nella misura di un quarto, ponendo i restanti tre quarti a carico della ricorrente in base al principio della prevalente soccombenza.
Al riguardo, è utile richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, n. 32061/2022, ove si afferma che “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Da tale principio si deduce, a contrario, che la reciproca soccombenza delle parti è configurabile ogni qualvolta le parti formulino, nel medesimo processo, una pluralità di domande contrapposte, risultando entrambe soccombenti.
Le stesse SS.UU. n. 32061/22 hanno precisato che ai fini de quibus rileva anche l'attività difensiva della controparte.
Ciò posto, la Corte ritiene di dover condividere l'equilibrata valutazione operata dal
Tribunale di Crotone, il quale ha disposto la compensazione delle spese processuali nella misura di un quarto, condannando la parte ricorrente alla rifusione, in favore della controparte, dei restanti tre quarti.
In particolare, occorre evidenziare che, sebbene la domanda di separazione proposta dalla ricorrente sia stata accolta, la medesima è stata sin da subito condivisa dal resistente, il quale, già nella comparsa di costituzione, aveva aderito alla richiesta, riconoscendo l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale su cui è fondato il matrimonio.
La domanda di addebito della separazione, proposta da entrambe le parti, è stata rigettata.
Con riferimento all'affidamento della figlia minore, si rileva che la ricorrente aveva richiesto l'affidamento esclusivo con collocamento prevalente presso di sé, mentre il resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha espressamente rinunciato alla
5 propria iniziale istanza di affidamento esclusivo, chiedendo invece l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre. In accoglimento di tali domande il Tribunale ha disposto l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, è stata pronunciata una declaratoria di non luogo a provvedere, non essendo state ravvisate quelle esigenze di conservazione dell'habitat domestico sottese all'istituto dell'assegnazione della casa coniugale e, comunque, considerata l'espressa rinuncia di parte ricorrente alla domanda.
In merito all'assegno di mantenimento in favore della figlia minore il Tribunale - preso atto della richiesta della ricorrente di attribuire un assegno mensile dell'importo di euro 300,00, nonché della volontà del resistente, espressa in sede di precisazione delle conclusioni, di rimettersi in proposito alla valutazione del giudice- ha ritenuto di confermare l'importo già stabilito con l'ordinanza presidenziale pari ad euro 200,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche.
È stata invece rigettata la domanda della ricorrente volta all'attribuzione di un assegno di mantenimento in proprio favore.
Infine, sono state dichiarate inammissibili sia la domanda risarcitoria sia la richiesta di ottenimento dei documenti per l'espatrio, entrambe proposte dalla parte ricorrente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte ritine che, all'esito di una valutazione complessiva sia delle domande reciprocamente accolte e rigettate, sia della condotta processuale tenuta dalle parti nel corso del giudizio, la decisione del Tribunale debba ritenersi corretta e conforme ai principi di diritto applicabili.
Come noto, infatti, nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente (v. Cass. n. 3438 del 22/02/2016).
6 Nel caso di specie, la pronuncia di primo grado risulta sorretta da una congrua motivazione, tenuto conto, in particolare:
- del rigetto della domanda di affidamento esclusivo della figlia minore avanzata dalla ricorrente;
- del rigetto della domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento in favore della medesima;
- del rigetto della domanda di addebito proposta da entrambe le parti;
- della declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria e di quella volta all'ottenimento della documentazione necessaria per l'espatrio proposta da parte ricorrente;
- nonché della rinuncia, da parte del resistente, alla propria domanda di affidamento esclusivo della figlia.
Tali elementi giustificano pertanto la statuizione sulle spese assunta dal primo giudice, con conseguente rigetto dell'appello.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, (in relazione al valore della causa -nel caso concreto, l'appellante ha impugnato solo il capo delle spese ricompreso nello scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00- con riferimento ai valori minimi della relativa tariffa per la semplicità delle questioni giuridiche controverse) e in favore dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di parte appellata.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.458,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge, in favore dell'Erario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
7 Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente dott.ssa Alessandra Petrolo dott.ssa Anna Maria Raschellà
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