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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/11/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2462/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2462/ 2024 introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
22/08/1986 Con il patrocinio dell'Avv. DONATI SIMONA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. DONATI SIMONA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato dalle parti con rito civile in data 22.07.2017 presso il Comune di Bellinzago NO (NO), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del medesimo Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza (Atto n. 7 P. 1 Uff. 1 anno 2017);
2. le figlie minori saranno affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali si impegnano ad assumere concordemente tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, con amministrazione disgiunta in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
Pag. 1 3. le minori avranno la residenza anagrafica presso la madre, con collocazione paritaria tra i genitori, tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi nonché degli impegni scolastici e non delle figlie, così come avviene tuttora e così come verrà specificato infra;
4. la casa di proprietà del signor precisamente l'immobile sito in Bellinzago NO, via Antonelli n. 1, Pt_1 censito al foglio 10 numero 712 s 6, ove ha vissuto il nucleo famigliare, viene assegnata alla signora CP_1 che ivi si trasferirà con le figlie non appena l'immobile verrà ammobiliato;
5. l'immobile di cui al punto precedente viene assegnato alla signora completo di arredi e corredi;
CP_1
6. le figlie avranno collocazione paritaria presso entrambi i coniugi, e, salvo diverso accordo tra i genitori, le minori staranno con ciascun genitore a settimane alternate, con possibilità per i genitori di trascorrere con le bambine nella settimana di spettanza dell'altro genitore due pomeriggi, dall'orario di uscita dalla scuola (dalle ore 15:00 se in periodo vacanziero) sino all'ora di cena in cui le stesse dovranno essere riaccompagnate presso la casa del genitore collocatario. Le figlie verranno accompagnate a scuola il lunedì dal genitore che le ha avute con sé la settimana precedente e verranno prelevate dall'istituto scolastico dal genitore che le avrà presso di sé la settimana instauranda;
7. in caso di impegni del genitore nella settimana di propria spettanza tali da non poter tenere le figlie, le stesse saranno collocate presso l'altro coniuge con possibilità di recuperare i giorni persi in accordo tra i genitori. Tali imprevisti andranno in ogni caso comunicati all'altro genitore almeno 7 giorni prima;
8. nel corso delle vacanze natalizie, le minori trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze, in linea di massima, dal 23 al 30 dicembre con un genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni. Il genitore che terrà con sé le bambine nel secondo periodo potrà tenerle comunque il 24 dicembre dalle ore 18.30 sino al riaccompagnamento la mattina del 25 dicembre;
9. le minori trascorreranno metà delle vacanze estive con ciascun genitore, di cui 15 giorni anche consecutivi. Entrambe le parti si impegnano a comunicare all'altro genitore entro e non oltre il 31 di maggio il proprio periodo di ferie e laddove i periodi di ferie dovessero coincidere, le figlie dovranno trascorrere il medesimo tempo con ciascun genitore;
10. le minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
11. le minori trascorreranno con ciascun genitore il rispettivo compleanno, così come la Festa della Mamma e del Papà;
12. le minori trascorreranno con ciascun genitore il giorno di Pasqua e Pasquetta, così come le restanti festività, ponti, ecc. in maniera alternata;
13. ciascun genitore manterrà le figlie quando le avrà presso di sé, con divisione al 50% delle spese straordinarie, come indicate nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, che i coniugi dichiarano di aver visionato ed accettato;
14. stante le differenze retributive in essere tra i coniugi, il signor si impegna a corrispondere alla signora Pt_1 a titolo di mantenimento delle figlie minori, una somma mensile di €. 800,00 da corrispondersi entro e non CP_1 giorno 20 di ogni mese e che sarà soggetta a rivalutazione Istat come previsto ex lege;
15. i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio, per sé stessi e per le figlie minori.”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Bellinzago Parte_1 CP_1
NO (NO) in data 22/07/2017 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 7, parte I, anno 2017. Dall'unione matrimoniale sono nate e (entrambe il 13/08/2017). Per_1 Per_2
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Pag. 2 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 5.11.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione consensuale passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bellinzago NO (NO) in data 22/07/2017 da e con atto trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1 civile del predetto comune al n. comune al n. 7, parte I, anno 2017;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 13/11/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2462/ 2024 introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
22/08/1986 Con il patrocinio dell'Avv. DONATI SIMONA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. DONATI SIMONA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato dalle parti con rito civile in data 22.07.2017 presso il Comune di Bellinzago NO (NO), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del medesimo Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza (Atto n. 7 P. 1 Uff. 1 anno 2017);
2. le figlie minori saranno affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali si impegnano ad assumere concordemente tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, con amministrazione disgiunta in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
Pag. 1 3. le minori avranno la residenza anagrafica presso la madre, con collocazione paritaria tra i genitori, tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi nonché degli impegni scolastici e non delle figlie, così come avviene tuttora e così come verrà specificato infra;
4. la casa di proprietà del signor precisamente l'immobile sito in Bellinzago NO, via Antonelli n. 1, Pt_1 censito al foglio 10 numero 712 s 6, ove ha vissuto il nucleo famigliare, viene assegnata alla signora CP_1 che ivi si trasferirà con le figlie non appena l'immobile verrà ammobiliato;
5. l'immobile di cui al punto precedente viene assegnato alla signora completo di arredi e corredi;
CP_1
6. le figlie avranno collocazione paritaria presso entrambi i coniugi, e, salvo diverso accordo tra i genitori, le minori staranno con ciascun genitore a settimane alternate, con possibilità per i genitori di trascorrere con le bambine nella settimana di spettanza dell'altro genitore due pomeriggi, dall'orario di uscita dalla scuola (dalle ore 15:00 se in periodo vacanziero) sino all'ora di cena in cui le stesse dovranno essere riaccompagnate presso la casa del genitore collocatario. Le figlie verranno accompagnate a scuola il lunedì dal genitore che le ha avute con sé la settimana precedente e verranno prelevate dall'istituto scolastico dal genitore che le avrà presso di sé la settimana instauranda;
7. in caso di impegni del genitore nella settimana di propria spettanza tali da non poter tenere le figlie, le stesse saranno collocate presso l'altro coniuge con possibilità di recuperare i giorni persi in accordo tra i genitori. Tali imprevisti andranno in ogni caso comunicati all'altro genitore almeno 7 giorni prima;
8. nel corso delle vacanze natalizie, le minori trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze, in linea di massima, dal 23 al 30 dicembre con un genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni. Il genitore che terrà con sé le bambine nel secondo periodo potrà tenerle comunque il 24 dicembre dalle ore 18.30 sino al riaccompagnamento la mattina del 25 dicembre;
9. le minori trascorreranno metà delle vacanze estive con ciascun genitore, di cui 15 giorni anche consecutivi. Entrambe le parti si impegnano a comunicare all'altro genitore entro e non oltre il 31 di maggio il proprio periodo di ferie e laddove i periodi di ferie dovessero coincidere, le figlie dovranno trascorrere il medesimo tempo con ciascun genitore;
10. le minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
11. le minori trascorreranno con ciascun genitore il rispettivo compleanno, così come la Festa della Mamma e del Papà;
12. le minori trascorreranno con ciascun genitore il giorno di Pasqua e Pasquetta, così come le restanti festività, ponti, ecc. in maniera alternata;
13. ciascun genitore manterrà le figlie quando le avrà presso di sé, con divisione al 50% delle spese straordinarie, come indicate nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, che i coniugi dichiarano di aver visionato ed accettato;
14. stante le differenze retributive in essere tra i coniugi, il signor si impegna a corrispondere alla signora Pt_1 a titolo di mantenimento delle figlie minori, una somma mensile di €. 800,00 da corrispondersi entro e non CP_1 giorno 20 di ogni mese e che sarà soggetta a rivalutazione Istat come previsto ex lege;
15. i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio, per sé stessi e per le figlie minori.”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Bellinzago Parte_1 CP_1
NO (NO) in data 22/07/2017 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 7, parte I, anno 2017. Dall'unione matrimoniale sono nate e (entrambe il 13/08/2017). Per_1 Per_2
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Pag. 2 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 5.11.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione consensuale passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bellinzago NO (NO) in data 22/07/2017 da e con atto trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1 civile del predetto comune al n. comune al n. 7, parte I, anno 2017;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 13/11/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
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