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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12215 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 20773/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. AS PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata Parte_1 in Roma, via G. Martucci 32, presso lo studio degli avv.ti Claudio Zaza, Tiziana
ON e AM L'LI che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. da propri funzionari e domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi 12
convenuto all'udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che aveva diritto di vedersi riconosciuta, Parte_1
al momento della ricostruzione della carriera dopo l'assunzione a tempo indeterminato, l'intera anzianità maturata durante il servizio preruolo (con l'inserimento nella corrispondente classe stipendiale) e condanna il
[...]
a corrispondere alla stessa ricorrente la somma Controparte_1 complessiva di € 2.169,50 (così calcolati gli arretrati relativi al periodo dal
6.4.2021 al 31.8.2022), oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla scadenza di ogni rateo mensile e fino al saldo;
condanna il a rimborsare in favore Controparte_1
della parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 1.338,40, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, nonché a rimborsare le spese sostenute
(contributo unificato) pari a € 49,00.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è dipendente a tempo indeterminato del Parte_1 [...]
dal settembre 2018 con la qualifica di collaboratrice Controparte_1
scolastica (personale ATA), attualmente in servizio presso un istituto scolastico di Roma.
Prima di essere assunta a tempo indeterminato la aveva svolto - Pt_1 dal novembre 2007 al giugno 2018 - attività lavorativa non di ruolo, a tempo determinato, sempre come collaboratrice scolastica presso varie scuole statali.
A seguito di apposita istanza presentata dalla il Dirigente Pt_1 scolastico dell'Istituto dove la stessa prestava servizio ha provveduto ad effettuare la ricostruzione della carriera della dipendente, applicando le disposizioni previste in materia dagli artt. 569 e 570 del d.lgs. n. 297/94 e dal
Ccnl di comparto.
In particolare, la ricostruzione della carriera della è stata Pt_1 effettuata in base ai criteri e ai principi espressi in dette disposizioni, secondo le quali il servizio non di ruolo non è riconosciuto interamente come servizio di ruolo, ma solo parzialmente (sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi ai soli fini economici).
Ritenuto che detta limitazione fosse per più motivi in contrasto con la normativa comunitaria (come interpretata dalla Corte di giustizia UE) e con la giurisprudenza anche di legittimità, e ritenuto di aver invece diritto al riconoscimento pieno, e per intero, di tutti gli anni di servizio non di ruolo, la ha chiesto al giudice di condannare il Pt_1 Controparte_1
alla ricostruzione della sua carriera tenendo conto del riconoscimento
[...] per intero di tutti gli anni lavorati non di ruolo, con il conseguente riconoscimento delle differenze retributive, come dettagliatamente indicate negli allegati conteggi.
Si è costituito in giudizio il che ha sollevato due Controparte_1
eccezioni preliminari, contestando la fondatezza della pretesa della Pt_1
2 All'odierna udienza la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda della è fondata nei termini che seguono. Pt_1
La questione della cd. ricostruzione della carriera del personale ATA del può oramai ritenersi risolta a seguito delle Controparte_1 decisioni della Corte di giustizia UE e della nostra giurisprudenza di legittimità.
In particolare, è stato affermato, con indirizzo oramai consolidato, che non sono conformi al diritto comunitario le norme di legge e le clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per i dipendenti del stabilizzati il riconoscimento Controparte_1 del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale e non completo ed intero.
Il punto definitivo sulla ricostruzione della carriera del personale ATA è stato effettuato da Cass. 28.11.2019, n. 31150, secondo la quale “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art.
570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
Detto principio, anche a seguito di successive analoghe pronunce, costituisce oramai diritto vivente a tal punto che lo stesso legislatore ne ha recentemente preso atto. Ed infatti, sia pure per i soli immessi in ruolo dall'anno scolastico 2023/2024, al personale ATA “il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici” (cfr. la modifica apportata all'art. 569 del T.U. scuola dall'art. 14, comma 1, lett. c) del decreto legge n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103/2023, analogamente peraltro a quanto previsto per la ricostruzione della carriera del personale docente).
3 La conseguenza di quanto detto è che al momento della ricostruzione della carriera della ricorrente (effettuata dopo la stabilizzazione) la aveva Pt_1 diritto di vedersi riconosciuta l'intera anzianità maturata durante il servizio preruolo (pari a 5 anni, 4 mesi e 21 giorni), con l'inserimento nella fascia stipendiale 0-8 e con il raggiungimento della superiore fascia 9-14, sterilizzata l'intera annualità 2013, già in data 6.4.2021.
Al contrario, il ha valutato il raggiungimento della CP_1 Pt_1 nella fascia 9-14 solo in data 1.9.2022 (e ciò proprio in ragione del mancato computo dell'intera anzianità preruolo), con la conseguenza che relativamente al periodo da 6.4.2021 a 31.8.2022 la retribuzione dovuta alla (per la Pt_1 fascia 9-14) è superiore a quanto percepito perché ancora considerata dal nell'inferiore fascia 0-8. CP_1
Le differenze ammontano a complessivi € 2.169,50, come da esatti conteggi trascritti in ricorso.
Nessuna prescrizione è maturata poiché, ferma restando la imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, quello che eventualmente può prescriversi è il conseguente diritto di credito (per tutte, Cass. 30.1.2020, n.
2232), ma nel caso di specie anche tale evenienza non si è verificata poiché il credito rivendicato e riconosciuto in favore della parte dall'aprile Pt_1
2021.
Del tutto infondata, infine, è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del (in favore di quella del Controparte_1
), dal momento che il datore di lavoro Controparte_2 della ricorrente è proprio e solo il convenuto, sicché non può essere CP_1 che questo il contraddittore rispetto alle sue pretese.
Il convenuto va pertanto condannato a pagare alla ricorrente il CP_1 citato importo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla scadenza di ogni rateo mensile e fino al saldo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto. CP_1
Nella liquidazione delle spese si è tenuto conto della tabella n. 3 (cause di lavoro) allegata al DM n. 147/2022, del valore della controversia (da € 1.100,01
a € 5.200,00), si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e
4 decisionale); si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1, del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, considerata la serialità e semplicità della questione trattata;
e si è infine disposto l'aumento del 30% stabilito dall'art. 4, comma 1-bis del DM n. 55/2014 per i collegamenti iper-testuali nel corpo del ricorso.
Roma, 27.11.2025.
Il giudice
AS PA
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