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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/09/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1594 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Giampaolo BAU'
e
C.F. , nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato LI VALVERI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero
ciascuno di fissare la propria residenza ed ordinandosi le conseguenti annotazioni
all'Ufficiale di Stato Civile competente anche ai fini dello scioglimento della comunione
dei beni;
2) Assegnare la casa familiare sita Piazza San Giovanni Battista n. 20 di Gallio (VI)
con tutti gli arredi e pertinenze al sig. , proprietario della stessa, con cui CP_2
risiedono le figlie e LI. CP_3
3) Dare atto che la sig.ra ha lasciato la casa coniugale prelevando e CP_1
portando con sé tutti i propri effetti personali e che non vi è più nulla di proprio all'interno
della stessa abitazione.
4) Disporre il mantenimento diretto delle figlie LI e da parte di ciascun CP_3
genitore.
5) Disporre che ciascun coniuge provveda al pagamento del 50% delle straordinarie
spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative
sostenute nell'interesse delle figlie, previo accordo e documentate secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di conoscere.
6) dare atto che entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa in punto
contributo al mantenimento.
7) dare atto che l'Autovettura Renault TU di proprietà e intesta a e CP_2
già in uso alla sig.ra , viene assegnata alla sig.ra che provvederà CP_1 CP_1
Cont agli adempimenti necessari all'intestazione, impegnandosi il sig. a prestare il
consenso per lo svolgimento delle relative pratiche senza più nulla a pretendere in
relazione al veicolo”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Foza (VI) in data 3/06/2000, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 9/09/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- concordemente le parti hanno chiesto di provvedere al mantenimento diretto delle figlie LI e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nonché di CP_3
sostenere al 50% le spese straordinarie relative alle figlie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Gallio (VI), Piazza San Giovanni Battista n. 20, in favore di quale CP_1
genitore convivente con le figlie maggiorenne ma economicamente non autosufficienti
LI e;
CP_3
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 CP_1
in matrimonio in Foza (VI) in data 3/06/2000 con atto trascritto al n. 1, parte II, serie A,
anno 2000, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Foza (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23.09.2025. Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1594 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Giampaolo BAU'
e
C.F. , nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato LI VALVERI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero
ciascuno di fissare la propria residenza ed ordinandosi le conseguenti annotazioni
all'Ufficiale di Stato Civile competente anche ai fini dello scioglimento della comunione
dei beni;
2) Assegnare la casa familiare sita Piazza San Giovanni Battista n. 20 di Gallio (VI)
con tutti gli arredi e pertinenze al sig. , proprietario della stessa, con cui CP_2
risiedono le figlie e LI. CP_3
3) Dare atto che la sig.ra ha lasciato la casa coniugale prelevando e CP_1
portando con sé tutti i propri effetti personali e che non vi è più nulla di proprio all'interno
della stessa abitazione.
4) Disporre il mantenimento diretto delle figlie LI e da parte di ciascun CP_3
genitore.
5) Disporre che ciascun coniuge provveda al pagamento del 50% delle straordinarie
spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative
sostenute nell'interesse delle figlie, previo accordo e documentate secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di conoscere.
6) dare atto che entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa in punto
contributo al mantenimento.
7) dare atto che l'Autovettura Renault TU di proprietà e intesta a e CP_2
già in uso alla sig.ra , viene assegnata alla sig.ra che provvederà CP_1 CP_1
Cont agli adempimenti necessari all'intestazione, impegnandosi il sig. a prestare il
consenso per lo svolgimento delle relative pratiche senza più nulla a pretendere in
relazione al veicolo”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Foza (VI) in data 3/06/2000, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 9/09/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- concordemente le parti hanno chiesto di provvedere al mantenimento diretto delle figlie LI e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nonché di CP_3
sostenere al 50% le spese straordinarie relative alle figlie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Gallio (VI), Piazza San Giovanni Battista n. 20, in favore di quale CP_1
genitore convivente con le figlie maggiorenne ma economicamente non autosufficienti
LI e;
CP_3
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 CP_1
in matrimonio in Foza (VI) in data 3/06/2000 con atto trascritto al n. 1, parte II, serie A,
anno 2000, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Foza (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23.09.2025. Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello