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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1096/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del Giudice Unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al n. 1096/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. indicato: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Mugnano di Napoli (NA) alla Via Napoli n. 77, presso e nello studio dell'Avv. Baldassarre Ceparano (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2
difende in virtù di procura ad litem allegata all'atto di citazione (domicilio digitale indicato in atti);
- OPPONENTE–
E
con socio unico (C.F./P. IVA indicati: , e per Controparte_1 P.IVA_1
essa, giusta atto a rogito del notaio di San Donato Milanese, rep. Persona_1
432 del 2018, la procuratrice con socio unico (C.F. Controparte_2
indicato: , a tanto legittimata dalla prima mandataria P.IVA_2 [...]
procuratrice in forza di atto a rogito notaio , rep. Controparte_3 Persona_2
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42685/2018 rilasciata da , in persona del direttore generale p.t., rappresentata CP_1
e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
dall'Avv. Leonardo Blandino (C.F. , con domicilio digitale C.F._3
indicato in atti;
-OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate mediante trattazione scritta per l'udienza del 6.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha Parte_1
convenuto in giudizio al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 1692/2024 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 29.08.2014, con il quale gli è
stato ingiunto di pagare l'importo di € 17.526,82, oltre interessi e spese.
Preliminarmente ha affermato l'ammissibilità della presente opposizione ai sensi dell'art. 650 co. 1 c.p.c., stante la mancanza o l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo –di cui assumeva di essere venuto a conoscenza solo con la notifica di pignoramento presso terzi - e la sua conseguente inefficacia;
ha poi eccepito l'inefficacia e/o nullità insanabile del decreto ingiuntivo stante l'assenza di motivazione in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole ed il difetto di legittimazione attiva della . CP_1
Si è costituita chiedendo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1
dell'opposizione in quanto tardiva e nel merito il rigetto della medesima perché
infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza mediante trattazione scritta del 6.03.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini
ex art. 190 co. 1 c.p.c.
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2. Quanto al motivo inerente la mancata o irregolare notifica del decreto ingiuntivo, è
fondata l'eccezione di tardività dell'opposizione formulata da parte opposta.
È noto che l'art. 650 co. 1 c.p.c. consente all'ingiunto di spiegare opposizione anche dopo la scadenza del termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
In particolare, “in caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per
proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. è di quaranta giorni dalla conoscenza
dell'ingiunto, comunque avuta, dell'atto da opporre” (cfr. Cass. n. 2608/2018).
Inoltre, “indipendentemente dalla fruizione di tale termine, in applicazione del terzo comma
dell'art. 650 c.p.c., l'opposizione è comunque inammissibile decorsi dieci giorni dall'inizio
dell'esecuzione” (cfr. Cass. n. 7560/2022).
Nel caso di specie l'esecuzione ha avuto inizio con la notifica di pignoramento presso terzi in data 29.12.2023, mentre l'opposizione è stata notificata il 7.02.2024, ben oltre i dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione.
3. È infondato il motivo relativo all'assenza di motivazione in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole del contratto alla base del decreto ingiuntivo.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 9479/2023, hanno stabilito che,
ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, il debitore può proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione.
Nel caso di specie la creditrice, al fine di “accelerare” la definitività del decreto ingiuntivo anche sotto il profilo della verifica dell'eventuale abusività delle clausole,
ha allegato all'atto di pignoramento il contratto di finanziamento ed ha inserito nell'atto di pignoramento l'avviso della possibilità di proporre opposizione ai sensi
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dell'art. 650 c.p.c. al solo fine di far constare l'eventuale carattere vessatorio delle clausole del contratto entro quaranta giorni dalla notifica del pignoramento.
E di tale facoltà si è avvalso l'opponente, proponendo l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
Tuttavia, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo fondato sull'abusività delle clausole in danno del consumatore, l'opponente è tenuto ad indicare specificamente quali siano le clausole ritenute abusive e in che misura la clausola vessatoria abbia inciso sul quantum debeatur ingiunto;
nel caso di specie, l'opponente si è limitato a riportare l'elenco delle clausole specificamente approvate per iscritto, assumendone genericamente la vessatorietà.
4. Infine, è inammissibile nella presente sede la doglianza relativa alla mancata prova della cessione del credito in favore della . CP_1
Il decreto ingiuntivo, infatti, è stato emesso in favore di Parte_2
e la cessione in favore della è un fatto successivo al decreto
[...] CP_1
ingiuntivo, per cui la doglianza in ordine alla mancanza di legittimazione attiva della doveva essere fatta valere con opposizione all'esecuzione. CP_1
Né vale la precisazione fatta (solo) nella comparsa conclusionale dall'opponente secondo cui l'opposizione è proposta anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
I giudici di legittimità, con la sentenza Cass. n. 25170/2018, hanno osservato che lo svolgimento della preliminare fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, espressamente prevista dalla attuale formulazione dagli artt.
615, comma 2 (per l'opposizione all'esecuzione), e dagli artt. 617, comma 2, e 618 (per l'opposizione agli atti esecutivi), nonché dall'art. 619 c.p.c. (per l'opposizione di terzo all'esecuzione) non può essere ritenuta meramente facoltativa.
Anche laddove l'opponente non intenda richiedere provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e/o dell'art. 618 c.p.c., resta comunque ferma l'esigenza che l'opposizione stessa sia introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione) e che il contraddittorio sulla relativa
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domanda si svolga preventivamente nell'ambito del processo esecutivo, prima della instaurazione del giudizio di merito in sede di cognizione ordinaria davanti al giudice competente per materia e per valore, secondo il rito applicabile in relazione all'oggetto del contendere, nel termine perentorio all'uopo assegnato dal giudice dell'esecuzione.
La struttura cd. bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive è infatti prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze, non riconducibili al solo interesse della parte opponente ma anche (e soprattutto) volte ad assicurare finalità
di carattere pubblicistico e di tutela delle altre parti del processo esecutivo, nonché
del regolare andamento di quest'ultimo, esigenze che quindi non possono ritenersi derogabili e in definitiva rimesse alla volontà della sola parte opponente.
La previsione generalizzata di una preliminare fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione ha in primo luogo lo scopo di garantire ed incentivare la possibilità che abbiano luogo i meccanismi processuali deflattivi espressamente previsti dalla legge, anche (ma non solo) in relazione alla eventuale sospensione cautelare del processo esecutivo, in modo che in ogni caso tanto la parte opponente quanto la parte opposta abbiano la possibilità di valutare se dare effettivamente corso alla fase di merito dell'opposizione, che il legislatore (con le riforme del 2006, che impongono a tal fine una sostanziale riassunzione del giudizio e la sua iscrizione nel ruolo degli affari contenziosi solo dopo la fase sommaria endoesecutiva) ha inteso rendere soltanto eventuale e possibilmente evitare, laddove non necessaria, favorendo nei limiti del possibile soluzioni interne al processo esecutivo (come del resto espressamente previsto dall'art. 619, comma 3, c.p.c.,
secondo un meccanismo peraltro ben possibile anche nelle atre tipologie di opposizione), per evidenti ragioni di economia processuale e di riduzione del contenzioso ordinario a cognizione piena.
L'indicata struttura bifasica, in quest'ottica, ha la finalità di assicurare che della proposizione di un'opposizione esecutiva sia immediatamente reso edotto il giudice dell'esecuzione, al quale è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa,
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anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione (o comunque da indurre le parti a rinunciarvi e/o comunque a trovare un accordo), con evidenti effetti deflattivi sul contenzioso ordinario a cognizione piena.
Essa ha poi lo scopo di rendere possibile la conoscenza dell'avvenuta proposizione di un'opposizione a tutte le parti del processo esecutivo, anche se non direttamente interessate dall'opposizione stessa o se intervenute successivamente ad essa (anche quelle parti, quindi, che eventualmente non possano ritenersi litisconsorti nel giudizio di merito dell'opposizione), nonché ad eventuali altri soggetti che abbiano un interesse di fatto in proposito (si pensi ai potenziali interessati all'acquisto dei beni pignorati;
questi ultimi, in virtù del meccanismo di introduzione delle opposizioni esecutive previsto dalla legge, vengono messi in condizione di venire a conoscenza dell'avvenuta proposizione delle suddette opposizioni consultando il fascicolo dell'esecuzione; lo stesso custode dei beni pignorati viene posto in condizione di poter fornire loro la relativa informazione, restandone così favorita la complessiva efficienza del processo di espropriazione).
Sotto un più ampio profilo sistematico, inoltre, si deve osservare che la stessa previsione dell'assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione, all'esito della preliminare fase sommaria che si svolge davanti a lui, di un termine perentorio per l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, non avrebbe alcun senso se dalla fase sommaria si potesse prescindere, a discrezione dell'opponente,
laddove quest'ultimo non intendesse richiedere provvedimenti cautelari nell'ambito del processo esecutivo.
Il giudizio di opposizione non preceduto e correttamente raccordato con la necessaria ed indefettibile preventiva fase a cognizione sommaria davanti al giudice
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dell'esecuzione sarà, pertanto, improcedibile, mentre l'atto introduttivo di una opposizione successiva all'esecuzione sarà nullo.
La nullità dell'atto introduttivo può però rimanere sanata, ai sensi dell'art. 156,
comma 3, c.p.c., laddove il predetto atto comunque abbia raggiunto il suo scopo, cioè
laddove sia stato comunque tempestivamente trasmesso al giudice dell'esecuzione ed acquisito agli atti del fascicolo del processo esecutivo, su iniziativa dell'ufficio o su richiesta della stessa parte opponente, di modo che venga assicurato l'immediato svolgimento della fase sommaria, con effetti decorrenti dal deposito dell'atto introduttivo, nel caso in cui l'iscrizione a RG dipenda un errore della cancelleria, o dal momento in cui l'atto di opposizione pervenga di fatto nella sfera di conoscibilità
del giudice dell'esecuzione, nel caso in cui l'iscrizione a RG sia imputabile all'opponente.
Applicando detti principi al caso di specie, per poter contestare la legittimazione della , l'opponente avrebbe dovuto preventivamente adire il giudice CP_1
dell'esecuzione, iscrivendo egli stesso il pignoramento a ruolo ai sensi dell'art. 159 ter c.p.c. per poter proporre opposizione ex art. 615 c.p.c.
In mancanza dell'iscrizione a ruolo, neppure era possibile la trasmissione dell'atto,
limitatamente alla doglianza, al giudice dell'esecuzione da parte del giudice dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così
provvede:
- dichiara l'opposizione inammissibile in relazione al primo ed al terzo motivo di opposizione;
- rigetta l'opposizione in relazione al secondo motivo di opposizione;
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- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
a socio unico, liquidate in complessivi € 3.397,00, oltre Controparte_1
rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Aversa il 31/03/2024
il Giudice
dott. Antonio Cirma
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