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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 15/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2892/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maura Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2892/2020 promossa da:
(C.F./P.IVA , Parte_1 P.IVA_1
in persona del Curatore dott. Parte_2
con il patrocinio dell'avv. Giovanni Cedrini del foro di MI (PEC
ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1
studio in MI Via Ortaggi n. 2 ed all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato su foglio separato depositato in copia informatica unitamente all'atto di citazione iscritto a ruolo in data 1° ottobre 2020
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F./P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
e ( ) Parte_3 CodiceFiscale_1
con il patrocinio dell'avv. Francesco Maria Crociani del foro di RO (PEC
ed elettivamente domiciliati all'indirizzo telematico del Email_2
difensore giusta mandato da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione e risposta unitamente alla quale è stato depositato e contro
AVV. FRANCESCO MARIA CROCIANI (C.F. ), CodiceFiscale_2
del foro di RO (PEC. , in proprio Email_2
pagina 1 di 15 CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come nelle note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 19 aprile
2024
Per le parti convenute: come nelle note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 22 aprile 2024
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 1° ottobre 2020 il ha convenuto innanzi al Tribunale Parte_1
di MI il dott. l'avv. Francesco Maria Crociani e lo studio Parte_3
“ Studio Legale e Tributario” perché ne fosse accertato il grave CP_1 CP_1
inadempimento al contratto denominato “conferimento incarico professionale” stipulato fra le parti in data 20 giugno 2019 e perché, per l'effetto, a) fosse dichiarata la risoluzione di tale contratto;
b) il dott. l'avv. Francesco Maria Parte_3
Crociani e lo studio “ fossero Controparte_1
condannati, in solido fra loro, alla restituzione dei compensi percepiti nella misura di € 204.276,80 oltre interessi. Il ME TT ha altresì convenuto in giudizio il dott. perché ne fosse accertato l'inadempimento al contratto Controparte_2
sottoscritto in data 27 luglio 2019 e perché, per l'effetto, lo stesso fosse condannato alla restituzione del compenso percepito nella misura di € 22.838,40 oltre interessi.
In via subordinata il TT ha chiesto che fosse accertato che il dott. Parte_1
e l'avv. Francesco Maria Crociani avevano indebitamente Parte_3
incassato la somma di € 40.855,36 e che, per l'effetto, tali convenuti unitamente allo studio “ Studio e Tributario” fossero condannati, in via Controparte_1 CP_1
solidale fra loro, al pagamento in favore del TT della somma di € Parte_1
40.855.36 con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. A sostegno delle pretese azionate il ME TT ha allegato che in data 20 giugno 2019 la società versando in uno stato di crisi sotto il profilo economico Parte_1
e finanziario, aveva conferito incarico professionale al dott. ed Parte_3
all'avv. Francesco Maria Crociani dello studio “ Controparte_1
” avente ad oggetto, tra l'altro “la consulenza, l'assistenza di natura legale
[...]
pagina 2 di 15 ed economico finanziaria, per lo studio, la valutazione e l'elaborazione di un piano di risanamento aziendale della società attraverso l'adozione di una delle procedure di tipo concorsuale” previste dalla legge fallimentare per la definizione della situazione debitoria;
che in data 27 luglio 2019 la società aveva conferito Parte_1
al dott. l'incarico di procedere alla “attestazione della veridicità dei dati CP_2
aziendali e della fattibilità del piano posto alla base del ricorso per la domanda di concordato preventivo”; che in data 29 luglio 2019 la società Parte_1
aveva depositato presso il Tribunale di MI una domanda di concordato preventivo con riserva;
che il Tribunale di MI aveva concesso un termine di 60 giorni per la presentazione della proposta prorogato di ulteriori 60 giorni;
che la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale e la relativa documentazione erano state depositate in data 26 novembre 2019; che con decreto del 6 febbraio 2020 il Tribunale di MI aveva dichiarato l'inammissibilità della proposta di concordato e, con separata sentenza, il fallimento della società
[...]
nominando curatore il dott. che il TT Parte_1 Parte_2 Parte_1
aveva contestato ai convenuti il grave inadempimento degli incarichi professionali rispettivamente conferiti, idoneo a comportare la risoluzione di entrambi i contratti;
che pertanto era stata formulata richiesta di restituzione dei compensi incassati dai convenuti;
che nelle more del giudizio il Tribunale di MI, con ordinanza in data 7 luglio 2020, aveva disposto in favore del TT il sequestro conservativo Parte_1
fino alla concorrenza dell'importo di € 2.570.962,23 delle somme percepite da
[...]
in esecuzione dei contratti sottoscritti con la società e in _3 Pt_1 Parte_1
prossimità del deposito della domanda di concordato in bianco ritenendoli inefficaci;
che il dott. e l'avv. Crociani avevano negato ogni addebito;
che il dott. CP_1
non aveva in alcun modo riscontrato la contestazione di inadempimento;
che CP_2
dal decreto di inammissibilità della proposta di concordato emergevano chiaramente gli inadempimenti dei convenuti;
che inoltre i convenuti avevano contribuito alla stipula di un secondo contratto con la società che poneva a carico della _3
società fallita obbligazioni particolarmente gravose (non rilevate dal dott. in CP_2
assenza di autorizzazione da parte del Giudice Delegato;
che il sequestro conservativo disposto nei confronti della società era stato motivato sul _3
rilievo che la stipula dei contratti con la società costituiva atto di Parte_1
pagina 3 di 15 straordinaria amministrazione posto in essere in assenza della necessaria autorizzazione del Giudice Delegato;
che la non scarsa importanza degli inadempimenti dei convenuti legittimava la risoluzione dei rispettivi contratti d'opera e la restituzione dei compensi pagati;
che, in ogni caso, il TT aveva Parte_1
diritto alla restituzione della quota del 20% dell'onorario pattuito in quanto il riconoscimento di tale compenso era subordinato alla condizione dell'omologa del concordato che non si era verificata.
Si sono costituiti il dott. l'avv. Francesco Maria Crociani e Parte_3
lo studio “ ” che, in via preliminare, Controparte_1
hanno eccepito il difetto di procedibilità della domanda per non essere stato previamente esperito il procedimento di negoziazione assistita;
nel merito hanno contestato la fondatezza delle pretese azionate dal TT evidenziando Parte_1
come l'obbligazione che essi avevano assunto avesse natura di obbligazione di mezzi e non di risultato;
come le domande azionate dal TT fossero Parte_1
esclusivamente fondate sulle motivazioni del decreto di inammissibilità del concordato emesso dal Tribunale di MI in data 6 febbraio 2020; come tale decreto fosse affetto da omissioni e/o violazioni di legge;
come i contratti stipulati dalla società con la società fossero pienamente Parte_1 _3
legittimi; come non fossero ravvisabili i presupposti per la risoluzione del contratto che essi avevano stipulato con la società fallita e, conseguentemente, non fosse configurabile alcun diritto restitutorio in capo al TT;
come anche la Parte_1
domanda subordinata formulata dal TT non potesse trovare Parte_1
accoglimento essendo stato pattiziamente anticipato il termine per il pagamento del compenso al momento del deposito della domanda di concordato.
Si è costituito anche il dott. che, in via preliminare ha eccepito CP_2
l'improcedibilità della domanda per non essere stata previamente avviata la procedura di negoziazione assistita;
nel merito ha contestato la fondatezza delle pretese azionate dal TT. Parte_1
Con ordinanza in data 9 ottobre 2021 è stata respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda ed i Procuratori delle parti sono stati autorizzati al deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. Con ordinanza in data 24 agosto 2022 il GOP che ha parzialmente trattato la causa ha valutato i mezzi di pagina 4 di 15 prova e ritenuto la causa matura per la decisione. E' stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni che è stata sostituita con il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. Con ordinanza in data 4 settembre 2024 la presente causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Con atto depositato in data 13 dicembre 2024 il ME TT ha dichiarato di rinunciare agli atti ed all'azione nei confronti del dott. ed CP_2
il giudizio si è estinto nei rapporti fra tali parti.
IN DIRITTO
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'azione sollevata dalle parti convenute e fondata sul rilievo che, prima dell'introduzione del presente giudizio, il ME TT non ha avviato il procedimento di negoziazione assistita: in proposito si richiamano integralmente le considerazioni svolte con ordinanza in data 9 ottobre 2021 che si intendono qui integralmente riportate. Si osserva, in particolare, che l'art. 3 d.l. 132/14 convertito con modificazioni dalla l. 162/14 fa riferimento a “chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro”; nel caso di specie la somma chiesta in restituzione al dott. all'avv. CP_1
Crociani ed allo studio “ ” ammonta Controparte_4
ad € 204.276,80 con la conseguenza che la disposizione invocata da parte convenuta non risulta applicabile. In senso contrario non vale obiettare che nel caso di specie la UR ha esercitato cumulativamente nei confronti dei convenuti più domande di restituzione dei compensi incassati sulla base di fatture emesse anche per importi inferiori ad € 50.000,00 con la conseguenza che le stesse dovevano essere precedute dall'avvio della convenzione di negoziazione assistita: in realtà il conferimento di incarico (cfr. doc. 1 di parte attrice) 1) è unico ai Professionisti dott. ed avv. Francesco Maria Crociani ed ha ad oggetto “la consulenza, Parte_3
l'assistenza di natura legale ed economico finanziaria, per lo studio, la valutazione e
l'elaborazione di un piano di risanamento aziendale della società, attraverso
l'adozione di una delle procedure di tipo concorsuale, previste dal R.D. n. 267/1942
(Legge Fallimentare), per definire la situazione debitoria che, allo stato, è di circa €
5.000.000,00”; 2) prevede espressamente la facoltà per i Professionisti di avvalersi pagina 5 di 15 della prestazione di collaboratori (specificamente la dott.ssa la Persona_1
dott.ssa l'avv. Giulia Baldisseri e l'avv. Alessio Silvi all'evidenza Persona_2
collaboratori dello studio “ 3) Controparte_4
stabilisce un compenso unico che determina in complessivi “€ 140.000,00 oltre spese generali ex art. 2, accessori di legge e spese esenti ex art. 15” ed indica specificamente i termini di pagamento di tale compenso (50% all'atto della sottoscrizione del conferimento di incarico;
30% al deposito del piano attestato;
20% all'atto di omologazione del concordato da parte del tribunale), con la conseguenza che le fatture distintamente emesse dallo Studio “ Controparte_4
(che pacificamente ha emesso le fatture ed incassato gli importi
[...]
spettanti ai suoi associati) non presentano alcuna autonomia costituendo esclusivamente espressione dei termini di pagamento dell'unico compenso pattuito.
In senso contrario non vale obiettare che la domanda subordinata ha ad oggetto la somma di € 40.855.36 che, per valore, doveva essere oggetto di convenzione di negoziazione assistita: si tratta, infatti e come riconosciuto dagli stessi convenuti, di domanda subordinata, azionata solo per l'ipotesi di reiezione della domanda principale con la conseguenza che la domanda di pagamento che il TT Parte_1
intendeva azionare ha ad oggetto la maggior somma di € 204.276,80; solo in caso di mancata condivisione delle proprie ragioni come esposte, il TT ha Parte_1
chiesto la minor somma di € 40.855,36; in realtà non si tratta di una diversa azione di pagamento che il TT ha inteso esercitare, bensì della medesima Parte_1
azione con limitazione dell'importo per l'ipotesi di reiezione della domanda principale e dunque non si pone alcuna esigenza di avviare la convenzione di negoziazione assistita. Del tutto irrilevanti risultano le argomentazioni svolte con riguardo alla procedibilità dell'azione formulata nei confronti del dott. Controparte_2
(effettivamente di valore inferiore ad € 50.000,00 e come tale astrattamente soggetta alla condizione di procedibilità) alla luce dell'intervenuta estinzione del giudizio nei rapporti fra il ME TT ed il dott. CP_2
Nel merito la pretesa azionata dal ME TT risulta fondata e merita accoglimento. Invero risulta per tabulas (cfr. doc. 3, 4 e 13 di parte attrice) che la procedura di tipo concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare finalizzata alla definizione della situazione debitoria della società è stata Parte_1 Parte_1
pagina 6 di 15 individuata dai convenuti nell'istituto del Concordato Preventivo. Non risulta in contestazione fra le parti e, comunque, trova riscontro documentale nella valutazione integrata dei doc. 3, 4, 20, 21 e 26 di parte attrice la circostanza che i convenuti abbiano effettivamente prestato la propria attività professionale per l'elaborazione e la presentazione della proposta e del piano concordatari. Ancora risulta provato per tabulas (cfr. doc. 17 di parte attrice) che la proposta concordataria elaborata dai convenuti sia stata dichiarata inammissibile, in parte, per essere incompleta e, in parte, per essere in contrasto con disposizioni di legge: in particolare il Collegio Fallimentare ha rilevato 1) che, al momento della presentazione della domanda di concordato, non risultava depositata presso i rispettivi enti la proposta di accordo per il trattamento del debito fiscale e previdenziale in violazione del disposto dell'art. 182-ter secondo comma l.f. impedendo alle Amministrazioni, fiscali e previdenziali, di esprimere il proprio voto sulla proposta transattiva in sede di adunanza dei creditori;
2) che il trattamento del debito fiscale e previdenziale privilegiato proposto, in quanto deteriore rispetto a quello riservato ai creditori chirografari, si poneva in contrasto con il disposto dell'art. 182-ter l.f.; 3) che non risultavano esposti i flussi di continuità del concordato proposto i quali costituivano l'unico attivo destinato ai creditori;
4) che fra i creditori qualificati come “chirografari” risultavano compresi anche creditori
“privilegiati”; 5) che la liquidità generata dalla gestione dell'anno 2020 non risultava sufficiente ad onorare i debiti privilegiati non dilazionati in scadenza al primo anno successivo all'omologazione tanto che veniva emarginato dagli stessi proposta e piano concordatari un deficit; 6) che i presupposti fondanti il Piano industriale risultavano generici e sforniti di motivazione in quanto gli obiettivi erano esposti solo in maniera generica senza indicazione delle azioni programmate per il rilancio, le previsioni di incremento delle vendite non risultavano ancorate ad alcun elemento oggettivo soprattutto alla luce dell'andamento storico e prognostico del mercato di settore, il risparmio dei costi, salvo che per il personale, non trovava riscontro oggettivo;
7) che nelle spese di procedura non erano stati considerati i compensi per gli ausiliari del Commissario Giudiziale;
8) che, nonostante la valutazione negativa della proposta e del piano concordatario formulata dal Commissario Giudiziale, i convenuti per la società non si erano attivati per integrare Parte_1
pagina 7 di 15 l'informazione ai creditori e si erano limitati a chiedere un termine per la modifica della proposta della proposta e del piano, nonostante la società che essi assistevano avesse già usufruito dell'intero periodo previsto dalla legge in presenza di istanze di fallimento.
Al di là delle questioni sollevate dal Collegio sub 1, 2, 3, 4 e 7 che sarebbero state possibilmente suscettibili di essere sanate o comunque integrate all'udienza di discussione dell'omologa del concordato, si osserva decisivamente che il piano industriale, presentato unitamente alla proposta concordataria, risulta del tutto carente sotto il profilo della relativa idoneità finanziaria, anche nel breve periodo
(punto 5), a rilanciare l'attività produttiva della società In Pt_1 Parte_1
proposito ed in senso contrario non vale obiettare che nella tabella presa in considerazione dal Collegio fallimentare era contenuto un errore materiale: l'errore risulta dal piano predisposto dai convenuti e non può essere imputato al Collegio.
Del pari non può essere condiviso il rilievo secondo il quale la liquidità generata sarebbe stata sufficiente laddove il piano fosse stato omologato ad aprile/maggio
2020 o successivamente: al di là del rilievo che la domanda di concordato con riserva è stata presentata in data 29 luglio 2019 con la conseguenza che l'omologa del concordato doveva intervenire, al massimo, entro il 25 gennaio 2020 (180 giorni dalla presentazione della domanda di concordato con riserva) la reiezione dell'istanza di concordato preventivo in continuità e la sentenza dichiarativa del fallimento della società sono del 6 febbraio 2020 (cfr. doc. A e doc. 17 di parte Parte_1
attrice), quindi l'argomento svolto da parte convenuta risulta del tutto irrilevante perché l'omologa, laddove il piano fosse stato ammissibile e condivisibile, sarebbe avvenuta nel febbraio 2020, in un momento anteriore a quello in cui si sarebbe generata la liquidità sufficiente a soddisfare i creditori privilegiati come indicato nella proposta;
liquidità che, dunque, sarebbe comunque stata insufficiente non essendo ipotizzabile la concessione di un ulteriore termine oltre il 25 gennaio 2020.
Si osserva, inoltre, che – come evidenziato nel decreto di inammissibilità pronunciato dal Collegio Fallimentare (punto 6) – non risultano individuate le azioni che avrebbero dovuto consentire gli obiettivi di ripresa atteso che il piano fa riferimento genericamente ad un “piano di marketing in via di sviluppo”, quindi ancora inesistente al momento della presentazione del piano industriale, con pagina 8 di 15 l'aggravante che tale piano presupponeva la continuazione di un'attività aziendale che, al di là del valore attivo del marchio “Happiness”, aveva già prodotto risultati economico-finanziari assolutamente insufficienti sotto il profilo della gestione ordinaria, tanto da imporre la presentazione di una proposta di concordato preventivo finalizzata ad evitare la dichiarazione di fallimento e quindi l'accertamento dello stato di insolvenza (in realtà poi è stato dichiarato), senza che in proposito la società abbia proposto alcuna impugnazione Parte_1
(l'argomento, seppure non direttamente fondante la responsabilità dei convenuti, evidenzia come le considerazioni critiche svolte dal Collegio siano state sostanzialmente condivise dalla stessa assistita dei convenuti che ha, evidentemente, riconosciuto l'insufficienza e la genericità del piano concordatario nonché il difetto di relativa fattibilità) e senza che i convenuti, pur legittimati (art. 18
l.f.), abbiano proposto reclamo. Si osserva ancora che anche il “piano di marketing in via di sviluppo” non presenta alcun elemento di concretezza dato che, sul punto, il piano recita “comprenderà comunicazione, presenza alle maggiori fiere e collaborazioni con personaggi pubblici di rilievo” affermazione tanto generica da precludere ogni possibilità di valutazione positiva. Si osserva inoltre che le previsioni di incremento della redditività risultano svincolate da qualsiasi dato oggettivo che possa essere rinvenuto nel piano stesso e, per vero, da qualsiasi principio di comune esperienza, tenuto conto del riconoscimento, operato nello stesso piano industriale, che le disponibilità economiche previste erano legate a versamenti “a gestione teorica” da parte della società (detenuta da . Si rileva, ancora, _3 Pt_4
che in contrasto con quanto affermato da parte convenuta, nel piano industriale è espressamente previsto un incremento del fatturato (cfr. doc. 13 – pag. 27) con la conseguenza che non si può che intendere tale incremento come riferito alle vendite che, a mero titolo esemplificativo e con esclusivo riferimento al “retail” passano da un'ipotesi di fatturato di circa € 1.600.000,00 nel 2020 ad un'ipotesi di fatturato di circa € 1.900.000,00 nel 2024. Si osserva, infine che, anche sul fronte degli asseriti risparmi di spesa, trovano riscontro oggettivo solo quelli relativi al minor costo del personale;
gli asseriti risparmi non trovano, invece, alcun conforto oggettivo rispetto al costo di produzione delle merci atteso che, pur utilizzando il soggetto _3
(detenuto da quale fornitore per l'acquisizione delle materie prime e cliente Pt_4
pagina 9 di 15 come destinatario della lavorazione da effettuarsi da parte della società
[...]
(che sola aveva personale dipendente che potesse di fatto realizzare le Parte_1
lavorazioni) si rileva che le materie prime, dovendo avere ad oggetto materie di qualità omologa a quella dei prodotti a marchio Happiness in ragione della finalità di rilancio dei prodotti, non potevano ragionevolmente avere un costo inferiore a quello direttamente sostenuto dalla società vista la presenza di un Parte_1 Parte_1
ulteriore intermediario;
si rileva inoltre che i ricavi della vendita sarebbero stati incassati dalla società che li avrebbe riversati alla società _3 [...]
trattenendo una commissione (anche in questo caso non si intende Parte_1
quale sarebbe il risparmio di cui avrebbe fruito la società fallita). In sostanza ritiene questo giudicante che la proposta ed il piano concordatari non possano costituire il frutto di uno studio e di una elaborazione caratterizzati dalla diligenza richiesta al
Professionista.
Si rileva ancora che non risulta in contestazione fra le parti che all'udienza di discussione per l'omologa del concordato ed a fronte della valutazione negativa della proposta e del piano concordatari formulata dal Commissario Giudiziale i convenuti si siano limitati a chiedere un termine per modificare la proposta ed il piano nonostante la società e avesse già usufruito del termine Pt_1 Parte_1
massimo previsto dalla legge: anche tale circostanza evidenzia la mancanza di diligenza dei convenuti che, nel rapporto con la società Parte_1
agivano quali Professionisti. Sotto questo profilo ed in senso contrario non vale obiettare che la relazione conclusiva del Commissario Giudiziale depositata in data 9 dicembre 2019 risulta essere stata notificata ai convenuti in data successiva alla decisione assunta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2020: si rileva, infatti, che i convenuti – in quanto Professionisti che avevano presentato la domanda di concordato in bianco e successivamente la domanda di concordato preventivo in continuità (depositata il 26 novembre 2019) per conto della società Parte_1
non potevano non avere conoscenza del fatto che la relazione conclusiva era
[...]
stata depositata avendo evidentemente accesso telematico al fascicolo in epoca precedente a tale deposito (cfr. doc. 8 e 9 di parte convenuta – relazioni periodiche del 22 ottobre 2019 e del giorno 11 novembre 2019). Si rileva, in ogni caso, che la domanda di concordato preventivo con riserva è stata depositata in data 29 luglio pagina 10 di 15 2019 e che la domanda di concordato preventivo è stata depositata in data 26 novembre 2019, quindi alla scadenza del periodo massimo (120 giorni) entro il quale
è possibile produrre la documentazione necessaria ai fini dell'omologa del concordato con la conseguenza che i Professionisti convenuti, che avevano accesso al fascicolo telematico e che avevano effettivamente acquisito le precedenti relazioni, avrebbero dovuto per diligenza professionale accedere autonomamente al fascicolo ed acquisire il parere conclusivo del Commissario Giudiziale senza necessità di aspettare la notifica dello stesso. Si osserva, in ogni caso, che la possibilità di proroga del termine massimo di 120 giorni dal deposito della domanda di concordato con riserva di ulteriori 60 giorni è prevista solo nell'ipotesi in cui sussistano i
“giustificati motivi” (cfr. art. 161, sesto comma, l.f) che, nel caso di specie ed a causa delle carenze nel merito della proposta e del piano concordatari come sopra emarginate, non sussistevano.
Si osserva da ultimo e decisivamente che avverso la sentenza dichiarativa di fallimento può essere proposto reclamo oltre che dal debitore “da qualunque interessato” (cfr. art. 18 l.f.) con la conseguenza che anche i convenuti avrebbero potuto proporre l'impugnazione in ragione dell'assistenza che essi avevano prestato alla società dichiarata fallita nella fase concordataria in ragione delle mancanze loro imputate: la sentenza dichiarativa di fallimento non è stata impugnata circostanza che rafforza la convinzione in ordine all'insussistenza dei giustificati motivi per la proroga del termine e per l'efficacia causale scriminante della tardiva notifica della relazione conclusiva del Commissario Giudiziale.
Dalle considerazioni che precedono discende che le argomentazioni svolte dai convenuti sulla qualificazione dell'obbligazione gravante sugli stessi in termini di obbligazione di mezzi e non di risultato risultano del tutto incongrue: non si contesta, infatti, ai convenuti di non aver ottenuto il risultato dell'omologa del piano concordatario proposto, bensì di non aver utilizzato tutti i mezzi prescritti dalla diligenza del Professionista per studiare la situazione di fatto in cui versava la società ed elaborare un piano di risanamento che non fosse Parte_1
semplicemente “buttato lì come un sasso nello stagno”, bensì espressione dell'applicazione della miglior tecnica giuridico-finanziaria-contabile (cfr. doc. 32 di parte attrice). pagina 11 di 15 Quanto all'argomentazione secondo la quale i contratti con la società
[...]
sarebbero stati pienamente legittimi si osserva, in primo luogo, che si può _3
seriamente dubitare del fatto che attraverso tali contratti sarebbe stato conseguito un risparmio nel costo di produzione: come già evidenziato l'inserimento di un ulteriore intermediario fra il produttore ed il consumatore, secondo l'id quod plerumque accidit, implica normalmente un aumento del costo del prodotto;
d'altronde dalla lettura integrata dei contratti (cfr. doc. 24 e 25 di parte attrice), in particolare del contratto del 26 luglio 2019, sembra che l'operazione fosse più finalizzata ad offrire ai fornitori un soggetto terzo pagatore in luogo della società il cui dissesto finanziario era diffusamente noto ed a trattenere Parte_1
i ricavi presso la società (priva di dipendenti, con capitale sociale solo _3
minimamente versato e priva di struttura organizzativa) in questo modo sottraendoli alla garanzia patrimoniale dei creditori della società Si osserva Parte_1 Parte_1
poi che, come già rilevato dal Tribunale di MI in sede di reclamo (cfr. doc. 40 di parte attrice), il primo contratto stipulato fra la società e la Parte_1 Parte_1
società in data 8 luglio 2019 (cfr. doc. 24 di parte attrice) era riferito alla _3
sola stagione Autunno/Inverno 2019 con la conseguenza che non può dubitarsi del fatto che lo stesso avesse esaurito i propri effetti in pendenza della domanda di concordato preventivo con riserva depositata in data 29 luglio 2019 e prima della presentazione del piano concordatario con la conseguenza che in ordine a tale contratto nulla può rilevarsi se non che la conclusione dello stesso non sembra fosse astrattamente idonea ad incrementare il guadagno della società Parte_1
né risulta che di fatto abbia comportato alcun incremento dell'utile della
[...]
stessa. La conclusione che il primo contratto avesse esaurito i propri effetti trova conforto nel fatto che in data 26 novembre 2019 (si noti che la data coincide con quella del deposito della proposta e del piano concordatari e con la scadenza del termine di 120 giorni dal deposito della domanda di concordato con riserva) la società e la società hanno concluso un nuovo Parte_1 Parte_1 _3
contratto con diverso regolamento, espressamente riferito alla sola stagione
Primavera/Estate 2020: risulta dunque evidente l'esaurimento del precedente assetto degli interessi e l'adozione, fra le parti, di un nuovo regolamento contrattuale. Con specifico riferimento a questo secondo contratto si osserva come la pagina 12 di 15 relativa stipula sia avvenuta successivamente al decreto di nomina del Commissario
Giudiziale del 28 agosto 2019 ed in assenza di autorizzazione del GD nonostante l'idoneità, almeno sotto il profilo teorico, dello stesso ad essere qualificato come atto di straordinaria amministrazione in quanto incidente sulla consistenza patrimoniale della società alla luce del regolamento contrattuale diverso e Parte_1
deteriore rispetto al precedente: in tale situazione i convenuti, attesa la potenziale qualificazione dell'atto come di straordinaria amministrazione (qualificazione condivisa sia dal Giudice del sequestro conservativo che dal Giudice del reclamo) avrebbero dovuto chiedere al l'autorizzazione alla stipula al fine di soddisfare Con
l'obbligazione di diligenza professionale sugli stessi gravante che si estende non solo alla qualificazione dell'atto operata dal Professionista stesso, bensì anche alla potenziale qualificazione dello stesso (arg. Cass. 14387/19 ed in precedenza Cass.
13007/16).
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che deve configurarsi in capo ai convenuti l'inadempimento dell'incarico loro affidato per mancanza di diligenza professionale: si deve, a questo punto, verificare se tale inadempimento sia idoneo e sufficiente a comportare la risoluzione del contratto di mandato tenuto conto dell'azione svolta in via principale dal ME TT. In proposito si osserva che l'art. 1455 c.c. recita “Il contratto non si può risolvere se
l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”: nel caso in esame l'interesse della società era quello Parte_1
di individuare un piano di risanamento economico-finanziario che ne consentisse il rilancio;
il piano industriale apprestato dai convenuti risulta, nel merito e per le ragioni sopra esposte, tanto generico da precludere irrimediabilmente la possibilità concordataria;
si rileva inoltre che tale ipotesi è l'unica soluzione configurata dai convenuti in via alternativa alla dichiarazione di fallimento e che non risulta in alcun modo documentato (ed il relativo onere incombeva sui convenuti – cfr. Cass.
SS.UU. 13533/01) che siano state esaminate ipotesi diverse fra quelle previste dalla
Legge Fallimentare per la definizione della situazione debitoria della società dichiarata fallita;
la condotta dei convenuti è stata caratterizzata da negligenza professionale anche nel periodo successivo alla nomina del Commissario Giudiziale e fino alla dichiarazione di fallimento non essendo stata depositata alcuna pagina 13 di 15 integrazione documentale entro o comunque all'udienza di discussione dell'omologa del concordato nonostante il parere negativo espresso dal Commissario Giudiziale.
L'inadempimento dei convenuti, dunque, deve essere valutato come di non scarsa importanza in relazione all'interesse della società che, nonostante l'incarico conferito ai convenuti e proprio in ragione dell'attività carente espletata dai convenuti, è stata dichiarata fallita;
non risulta, infatti, allegato e provato che la situazione economico- finanziaria della società fosse tale da non essere in alcun modo Parte_1
recuperata e neppure risulta allegato e provato che di tale circostanza la società
fosse stata resa edotta prima della presentazione della Parte_1
domanda di concordato con riserva e successivamente della proposta e del piano concordatari, in violazione dell'obbligo informativo gravante sul Professionista: ne discende che, avuto riguardo alla domanda svolta in via principale da parte attrice, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto con conseguente obbligo dei convenuti, in solido fra loro, di restituire il compenso incassato nella misura di €
204.276,80 oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.) seguono la soccombenza e che, in considerazione delle attività processuali di fatto espletate, del livello di complessità delle questioni dedotte in giudizio e del valore della causa, sono liquidate quanto ai compensi secondo quanto previsto dai valori medi della Tabella A allegata al D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22, in complessivi € 11.268,00 oltre rimborso spese generali IVA (se dovuta) e CPA, come per legge di cui € 2.552,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.628,00 per la fase introduttiva (valore medio), €
2.835,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo essendo state depositate le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. ma non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio), € 4.235,00 per la fase decisionale (valore medio). Non si ritiene di applicare la maggiorazione del 30% richiesta da parte attrice nella nota spese in ragione della sostanziale unicità delle posizioni processuali dei convenuti. Quanto alle spese vive le stesse restano liquidate in complessivi € 786,00 di cui € 759,00 a titolo di CU ed € 27,00 a titolo di diritti di cancelleria.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna i convenuti, in solido fra loro, a restituire al TT la Parte_1
somma di € 204.276,80 oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
2. condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere alla società attrice le spese di lite liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 11.268,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, e quanto alle spese vive in complessivi € 786,00.
MI, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Maura Mancini
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maura Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2892/2020 promossa da:
(C.F./P.IVA , Parte_1 P.IVA_1
in persona del Curatore dott. Parte_2
con il patrocinio dell'avv. Giovanni Cedrini del foro di MI (PEC
ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1
studio in MI Via Ortaggi n. 2 ed all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato su foglio separato depositato in copia informatica unitamente all'atto di citazione iscritto a ruolo in data 1° ottobre 2020
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F./P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
e ( ) Parte_3 CodiceFiscale_1
con il patrocinio dell'avv. Francesco Maria Crociani del foro di RO (PEC
ed elettivamente domiciliati all'indirizzo telematico del Email_2
difensore giusta mandato da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione e risposta unitamente alla quale è stato depositato e contro
AVV. FRANCESCO MARIA CROCIANI (C.F. ), CodiceFiscale_2
del foro di RO (PEC. , in proprio Email_2
pagina 1 di 15 CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come nelle note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 19 aprile
2024
Per le parti convenute: come nelle note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 22 aprile 2024
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 1° ottobre 2020 il ha convenuto innanzi al Tribunale Parte_1
di MI il dott. l'avv. Francesco Maria Crociani e lo studio Parte_3
“ Studio Legale e Tributario” perché ne fosse accertato il grave CP_1 CP_1
inadempimento al contratto denominato “conferimento incarico professionale” stipulato fra le parti in data 20 giugno 2019 e perché, per l'effetto, a) fosse dichiarata la risoluzione di tale contratto;
b) il dott. l'avv. Francesco Maria Parte_3
Crociani e lo studio “ fossero Controparte_1
condannati, in solido fra loro, alla restituzione dei compensi percepiti nella misura di € 204.276,80 oltre interessi. Il ME TT ha altresì convenuto in giudizio il dott. perché ne fosse accertato l'inadempimento al contratto Controparte_2
sottoscritto in data 27 luglio 2019 e perché, per l'effetto, lo stesso fosse condannato alla restituzione del compenso percepito nella misura di € 22.838,40 oltre interessi.
In via subordinata il TT ha chiesto che fosse accertato che il dott. Parte_1
e l'avv. Francesco Maria Crociani avevano indebitamente Parte_3
incassato la somma di € 40.855,36 e che, per l'effetto, tali convenuti unitamente allo studio “ Studio e Tributario” fossero condannati, in via Controparte_1 CP_1
solidale fra loro, al pagamento in favore del TT della somma di € Parte_1
40.855.36 con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. A sostegno delle pretese azionate il ME TT ha allegato che in data 20 giugno 2019 la società versando in uno stato di crisi sotto il profilo economico Parte_1
e finanziario, aveva conferito incarico professionale al dott. ed Parte_3
all'avv. Francesco Maria Crociani dello studio “ Controparte_1
” avente ad oggetto, tra l'altro “la consulenza, l'assistenza di natura legale
[...]
pagina 2 di 15 ed economico finanziaria, per lo studio, la valutazione e l'elaborazione di un piano di risanamento aziendale della società attraverso l'adozione di una delle procedure di tipo concorsuale” previste dalla legge fallimentare per la definizione della situazione debitoria;
che in data 27 luglio 2019 la società aveva conferito Parte_1
al dott. l'incarico di procedere alla “attestazione della veridicità dei dati CP_2
aziendali e della fattibilità del piano posto alla base del ricorso per la domanda di concordato preventivo”; che in data 29 luglio 2019 la società Parte_1
aveva depositato presso il Tribunale di MI una domanda di concordato preventivo con riserva;
che il Tribunale di MI aveva concesso un termine di 60 giorni per la presentazione della proposta prorogato di ulteriori 60 giorni;
che la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale e la relativa documentazione erano state depositate in data 26 novembre 2019; che con decreto del 6 febbraio 2020 il Tribunale di MI aveva dichiarato l'inammissibilità della proposta di concordato e, con separata sentenza, il fallimento della società
[...]
nominando curatore il dott. che il TT Parte_1 Parte_2 Parte_1
aveva contestato ai convenuti il grave inadempimento degli incarichi professionali rispettivamente conferiti, idoneo a comportare la risoluzione di entrambi i contratti;
che pertanto era stata formulata richiesta di restituzione dei compensi incassati dai convenuti;
che nelle more del giudizio il Tribunale di MI, con ordinanza in data 7 luglio 2020, aveva disposto in favore del TT il sequestro conservativo Parte_1
fino alla concorrenza dell'importo di € 2.570.962,23 delle somme percepite da
[...]
in esecuzione dei contratti sottoscritti con la società e in _3 Pt_1 Parte_1
prossimità del deposito della domanda di concordato in bianco ritenendoli inefficaci;
che il dott. e l'avv. Crociani avevano negato ogni addebito;
che il dott. CP_1
non aveva in alcun modo riscontrato la contestazione di inadempimento;
che CP_2
dal decreto di inammissibilità della proposta di concordato emergevano chiaramente gli inadempimenti dei convenuti;
che inoltre i convenuti avevano contribuito alla stipula di un secondo contratto con la società che poneva a carico della _3
società fallita obbligazioni particolarmente gravose (non rilevate dal dott. in CP_2
assenza di autorizzazione da parte del Giudice Delegato;
che il sequestro conservativo disposto nei confronti della società era stato motivato sul _3
rilievo che la stipula dei contratti con la società costituiva atto di Parte_1
pagina 3 di 15 straordinaria amministrazione posto in essere in assenza della necessaria autorizzazione del Giudice Delegato;
che la non scarsa importanza degli inadempimenti dei convenuti legittimava la risoluzione dei rispettivi contratti d'opera e la restituzione dei compensi pagati;
che, in ogni caso, il TT aveva Parte_1
diritto alla restituzione della quota del 20% dell'onorario pattuito in quanto il riconoscimento di tale compenso era subordinato alla condizione dell'omologa del concordato che non si era verificata.
Si sono costituiti il dott. l'avv. Francesco Maria Crociani e Parte_3
lo studio “ ” che, in via preliminare, Controparte_1
hanno eccepito il difetto di procedibilità della domanda per non essere stato previamente esperito il procedimento di negoziazione assistita;
nel merito hanno contestato la fondatezza delle pretese azionate dal TT evidenziando Parte_1
come l'obbligazione che essi avevano assunto avesse natura di obbligazione di mezzi e non di risultato;
come le domande azionate dal TT fossero Parte_1
esclusivamente fondate sulle motivazioni del decreto di inammissibilità del concordato emesso dal Tribunale di MI in data 6 febbraio 2020; come tale decreto fosse affetto da omissioni e/o violazioni di legge;
come i contratti stipulati dalla società con la società fossero pienamente Parte_1 _3
legittimi; come non fossero ravvisabili i presupposti per la risoluzione del contratto che essi avevano stipulato con la società fallita e, conseguentemente, non fosse configurabile alcun diritto restitutorio in capo al TT;
come anche la Parte_1
domanda subordinata formulata dal TT non potesse trovare Parte_1
accoglimento essendo stato pattiziamente anticipato il termine per il pagamento del compenso al momento del deposito della domanda di concordato.
Si è costituito anche il dott. che, in via preliminare ha eccepito CP_2
l'improcedibilità della domanda per non essere stata previamente avviata la procedura di negoziazione assistita;
nel merito ha contestato la fondatezza delle pretese azionate dal TT. Parte_1
Con ordinanza in data 9 ottobre 2021 è stata respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda ed i Procuratori delle parti sono stati autorizzati al deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. Con ordinanza in data 24 agosto 2022 il GOP che ha parzialmente trattato la causa ha valutato i mezzi di pagina 4 di 15 prova e ritenuto la causa matura per la decisione. E' stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni che è stata sostituita con il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. Con ordinanza in data 4 settembre 2024 la presente causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Con atto depositato in data 13 dicembre 2024 il ME TT ha dichiarato di rinunciare agli atti ed all'azione nei confronti del dott. ed CP_2
il giudizio si è estinto nei rapporti fra tali parti.
IN DIRITTO
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'azione sollevata dalle parti convenute e fondata sul rilievo che, prima dell'introduzione del presente giudizio, il ME TT non ha avviato il procedimento di negoziazione assistita: in proposito si richiamano integralmente le considerazioni svolte con ordinanza in data 9 ottobre 2021 che si intendono qui integralmente riportate. Si osserva, in particolare, che l'art. 3 d.l. 132/14 convertito con modificazioni dalla l. 162/14 fa riferimento a “chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro”; nel caso di specie la somma chiesta in restituzione al dott. all'avv. CP_1
Crociani ed allo studio “ ” ammonta Controparte_4
ad € 204.276,80 con la conseguenza che la disposizione invocata da parte convenuta non risulta applicabile. In senso contrario non vale obiettare che nel caso di specie la UR ha esercitato cumulativamente nei confronti dei convenuti più domande di restituzione dei compensi incassati sulla base di fatture emesse anche per importi inferiori ad € 50.000,00 con la conseguenza che le stesse dovevano essere precedute dall'avvio della convenzione di negoziazione assistita: in realtà il conferimento di incarico (cfr. doc. 1 di parte attrice) 1) è unico ai Professionisti dott. ed avv. Francesco Maria Crociani ed ha ad oggetto “la consulenza, Parte_3
l'assistenza di natura legale ed economico finanziaria, per lo studio, la valutazione e
l'elaborazione di un piano di risanamento aziendale della società, attraverso
l'adozione di una delle procedure di tipo concorsuale, previste dal R.D. n. 267/1942
(Legge Fallimentare), per definire la situazione debitoria che, allo stato, è di circa €
5.000.000,00”; 2) prevede espressamente la facoltà per i Professionisti di avvalersi pagina 5 di 15 della prestazione di collaboratori (specificamente la dott.ssa la Persona_1
dott.ssa l'avv. Giulia Baldisseri e l'avv. Alessio Silvi all'evidenza Persona_2
collaboratori dello studio “ 3) Controparte_4
stabilisce un compenso unico che determina in complessivi “€ 140.000,00 oltre spese generali ex art. 2, accessori di legge e spese esenti ex art. 15” ed indica specificamente i termini di pagamento di tale compenso (50% all'atto della sottoscrizione del conferimento di incarico;
30% al deposito del piano attestato;
20% all'atto di omologazione del concordato da parte del tribunale), con la conseguenza che le fatture distintamente emesse dallo Studio “ Controparte_4
(che pacificamente ha emesso le fatture ed incassato gli importi
[...]
spettanti ai suoi associati) non presentano alcuna autonomia costituendo esclusivamente espressione dei termini di pagamento dell'unico compenso pattuito.
In senso contrario non vale obiettare che la domanda subordinata ha ad oggetto la somma di € 40.855.36 che, per valore, doveva essere oggetto di convenzione di negoziazione assistita: si tratta, infatti e come riconosciuto dagli stessi convenuti, di domanda subordinata, azionata solo per l'ipotesi di reiezione della domanda principale con la conseguenza che la domanda di pagamento che il TT Parte_1
intendeva azionare ha ad oggetto la maggior somma di € 204.276,80; solo in caso di mancata condivisione delle proprie ragioni come esposte, il TT ha Parte_1
chiesto la minor somma di € 40.855,36; in realtà non si tratta di una diversa azione di pagamento che il TT ha inteso esercitare, bensì della medesima Parte_1
azione con limitazione dell'importo per l'ipotesi di reiezione della domanda principale e dunque non si pone alcuna esigenza di avviare la convenzione di negoziazione assistita. Del tutto irrilevanti risultano le argomentazioni svolte con riguardo alla procedibilità dell'azione formulata nei confronti del dott. Controparte_2
(effettivamente di valore inferiore ad € 50.000,00 e come tale astrattamente soggetta alla condizione di procedibilità) alla luce dell'intervenuta estinzione del giudizio nei rapporti fra il ME TT ed il dott. CP_2
Nel merito la pretesa azionata dal ME TT risulta fondata e merita accoglimento. Invero risulta per tabulas (cfr. doc. 3, 4 e 13 di parte attrice) che la procedura di tipo concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare finalizzata alla definizione della situazione debitoria della società è stata Parte_1 Parte_1
pagina 6 di 15 individuata dai convenuti nell'istituto del Concordato Preventivo. Non risulta in contestazione fra le parti e, comunque, trova riscontro documentale nella valutazione integrata dei doc. 3, 4, 20, 21 e 26 di parte attrice la circostanza che i convenuti abbiano effettivamente prestato la propria attività professionale per l'elaborazione e la presentazione della proposta e del piano concordatari. Ancora risulta provato per tabulas (cfr. doc. 17 di parte attrice) che la proposta concordataria elaborata dai convenuti sia stata dichiarata inammissibile, in parte, per essere incompleta e, in parte, per essere in contrasto con disposizioni di legge: in particolare il Collegio Fallimentare ha rilevato 1) che, al momento della presentazione della domanda di concordato, non risultava depositata presso i rispettivi enti la proposta di accordo per il trattamento del debito fiscale e previdenziale in violazione del disposto dell'art. 182-ter secondo comma l.f. impedendo alle Amministrazioni, fiscali e previdenziali, di esprimere il proprio voto sulla proposta transattiva in sede di adunanza dei creditori;
2) che il trattamento del debito fiscale e previdenziale privilegiato proposto, in quanto deteriore rispetto a quello riservato ai creditori chirografari, si poneva in contrasto con il disposto dell'art. 182-ter l.f.; 3) che non risultavano esposti i flussi di continuità del concordato proposto i quali costituivano l'unico attivo destinato ai creditori;
4) che fra i creditori qualificati come “chirografari” risultavano compresi anche creditori
“privilegiati”; 5) che la liquidità generata dalla gestione dell'anno 2020 non risultava sufficiente ad onorare i debiti privilegiati non dilazionati in scadenza al primo anno successivo all'omologazione tanto che veniva emarginato dagli stessi proposta e piano concordatari un deficit; 6) che i presupposti fondanti il Piano industriale risultavano generici e sforniti di motivazione in quanto gli obiettivi erano esposti solo in maniera generica senza indicazione delle azioni programmate per il rilancio, le previsioni di incremento delle vendite non risultavano ancorate ad alcun elemento oggettivo soprattutto alla luce dell'andamento storico e prognostico del mercato di settore, il risparmio dei costi, salvo che per il personale, non trovava riscontro oggettivo;
7) che nelle spese di procedura non erano stati considerati i compensi per gli ausiliari del Commissario Giudiziale;
8) che, nonostante la valutazione negativa della proposta e del piano concordatario formulata dal Commissario Giudiziale, i convenuti per la società non si erano attivati per integrare Parte_1
pagina 7 di 15 l'informazione ai creditori e si erano limitati a chiedere un termine per la modifica della proposta della proposta e del piano, nonostante la società che essi assistevano avesse già usufruito dell'intero periodo previsto dalla legge in presenza di istanze di fallimento.
Al di là delle questioni sollevate dal Collegio sub 1, 2, 3, 4 e 7 che sarebbero state possibilmente suscettibili di essere sanate o comunque integrate all'udienza di discussione dell'omologa del concordato, si osserva decisivamente che il piano industriale, presentato unitamente alla proposta concordataria, risulta del tutto carente sotto il profilo della relativa idoneità finanziaria, anche nel breve periodo
(punto 5), a rilanciare l'attività produttiva della società In Pt_1 Parte_1
proposito ed in senso contrario non vale obiettare che nella tabella presa in considerazione dal Collegio fallimentare era contenuto un errore materiale: l'errore risulta dal piano predisposto dai convenuti e non può essere imputato al Collegio.
Del pari non può essere condiviso il rilievo secondo il quale la liquidità generata sarebbe stata sufficiente laddove il piano fosse stato omologato ad aprile/maggio
2020 o successivamente: al di là del rilievo che la domanda di concordato con riserva è stata presentata in data 29 luglio 2019 con la conseguenza che l'omologa del concordato doveva intervenire, al massimo, entro il 25 gennaio 2020 (180 giorni dalla presentazione della domanda di concordato con riserva) la reiezione dell'istanza di concordato preventivo in continuità e la sentenza dichiarativa del fallimento della società sono del 6 febbraio 2020 (cfr. doc. A e doc. 17 di parte Parte_1
attrice), quindi l'argomento svolto da parte convenuta risulta del tutto irrilevante perché l'omologa, laddove il piano fosse stato ammissibile e condivisibile, sarebbe avvenuta nel febbraio 2020, in un momento anteriore a quello in cui si sarebbe generata la liquidità sufficiente a soddisfare i creditori privilegiati come indicato nella proposta;
liquidità che, dunque, sarebbe comunque stata insufficiente non essendo ipotizzabile la concessione di un ulteriore termine oltre il 25 gennaio 2020.
Si osserva, inoltre, che – come evidenziato nel decreto di inammissibilità pronunciato dal Collegio Fallimentare (punto 6) – non risultano individuate le azioni che avrebbero dovuto consentire gli obiettivi di ripresa atteso che il piano fa riferimento genericamente ad un “piano di marketing in via di sviluppo”, quindi ancora inesistente al momento della presentazione del piano industriale, con pagina 8 di 15 l'aggravante che tale piano presupponeva la continuazione di un'attività aziendale che, al di là del valore attivo del marchio “Happiness”, aveva già prodotto risultati economico-finanziari assolutamente insufficienti sotto il profilo della gestione ordinaria, tanto da imporre la presentazione di una proposta di concordato preventivo finalizzata ad evitare la dichiarazione di fallimento e quindi l'accertamento dello stato di insolvenza (in realtà poi è stato dichiarato), senza che in proposito la società abbia proposto alcuna impugnazione Parte_1
(l'argomento, seppure non direttamente fondante la responsabilità dei convenuti, evidenzia come le considerazioni critiche svolte dal Collegio siano state sostanzialmente condivise dalla stessa assistita dei convenuti che ha, evidentemente, riconosciuto l'insufficienza e la genericità del piano concordatario nonché il difetto di relativa fattibilità) e senza che i convenuti, pur legittimati (art. 18
l.f.), abbiano proposto reclamo. Si osserva ancora che anche il “piano di marketing in via di sviluppo” non presenta alcun elemento di concretezza dato che, sul punto, il piano recita “comprenderà comunicazione, presenza alle maggiori fiere e collaborazioni con personaggi pubblici di rilievo” affermazione tanto generica da precludere ogni possibilità di valutazione positiva. Si osserva inoltre che le previsioni di incremento della redditività risultano svincolate da qualsiasi dato oggettivo che possa essere rinvenuto nel piano stesso e, per vero, da qualsiasi principio di comune esperienza, tenuto conto del riconoscimento, operato nello stesso piano industriale, che le disponibilità economiche previste erano legate a versamenti “a gestione teorica” da parte della società (detenuta da . Si rileva, ancora, _3 Pt_4
che in contrasto con quanto affermato da parte convenuta, nel piano industriale è espressamente previsto un incremento del fatturato (cfr. doc. 13 – pag. 27) con la conseguenza che non si può che intendere tale incremento come riferito alle vendite che, a mero titolo esemplificativo e con esclusivo riferimento al “retail” passano da un'ipotesi di fatturato di circa € 1.600.000,00 nel 2020 ad un'ipotesi di fatturato di circa € 1.900.000,00 nel 2024. Si osserva, infine che, anche sul fronte degli asseriti risparmi di spesa, trovano riscontro oggettivo solo quelli relativi al minor costo del personale;
gli asseriti risparmi non trovano, invece, alcun conforto oggettivo rispetto al costo di produzione delle merci atteso che, pur utilizzando il soggetto _3
(detenuto da quale fornitore per l'acquisizione delle materie prime e cliente Pt_4
pagina 9 di 15 come destinatario della lavorazione da effettuarsi da parte della società
[...]
(che sola aveva personale dipendente che potesse di fatto realizzare le Parte_1
lavorazioni) si rileva che le materie prime, dovendo avere ad oggetto materie di qualità omologa a quella dei prodotti a marchio Happiness in ragione della finalità di rilancio dei prodotti, non potevano ragionevolmente avere un costo inferiore a quello direttamente sostenuto dalla società vista la presenza di un Parte_1 Parte_1
ulteriore intermediario;
si rileva inoltre che i ricavi della vendita sarebbero stati incassati dalla società che li avrebbe riversati alla società _3 [...]
trattenendo una commissione (anche in questo caso non si intende Parte_1
quale sarebbe il risparmio di cui avrebbe fruito la società fallita). In sostanza ritiene questo giudicante che la proposta ed il piano concordatari non possano costituire il frutto di uno studio e di una elaborazione caratterizzati dalla diligenza richiesta al
Professionista.
Si rileva ancora che non risulta in contestazione fra le parti che all'udienza di discussione per l'omologa del concordato ed a fronte della valutazione negativa della proposta e del piano concordatari formulata dal Commissario Giudiziale i convenuti si siano limitati a chiedere un termine per modificare la proposta ed il piano nonostante la società e avesse già usufruito del termine Pt_1 Parte_1
massimo previsto dalla legge: anche tale circostanza evidenzia la mancanza di diligenza dei convenuti che, nel rapporto con la società Parte_1
agivano quali Professionisti. Sotto questo profilo ed in senso contrario non vale obiettare che la relazione conclusiva del Commissario Giudiziale depositata in data 9 dicembre 2019 risulta essere stata notificata ai convenuti in data successiva alla decisione assunta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2020: si rileva, infatti, che i convenuti – in quanto Professionisti che avevano presentato la domanda di concordato in bianco e successivamente la domanda di concordato preventivo in continuità (depositata il 26 novembre 2019) per conto della società Parte_1
non potevano non avere conoscenza del fatto che la relazione conclusiva era
[...]
stata depositata avendo evidentemente accesso telematico al fascicolo in epoca precedente a tale deposito (cfr. doc. 8 e 9 di parte convenuta – relazioni periodiche del 22 ottobre 2019 e del giorno 11 novembre 2019). Si rileva, in ogni caso, che la domanda di concordato preventivo con riserva è stata depositata in data 29 luglio pagina 10 di 15 2019 e che la domanda di concordato preventivo è stata depositata in data 26 novembre 2019, quindi alla scadenza del periodo massimo (120 giorni) entro il quale
è possibile produrre la documentazione necessaria ai fini dell'omologa del concordato con la conseguenza che i Professionisti convenuti, che avevano accesso al fascicolo telematico e che avevano effettivamente acquisito le precedenti relazioni, avrebbero dovuto per diligenza professionale accedere autonomamente al fascicolo ed acquisire il parere conclusivo del Commissario Giudiziale senza necessità di aspettare la notifica dello stesso. Si osserva, in ogni caso, che la possibilità di proroga del termine massimo di 120 giorni dal deposito della domanda di concordato con riserva di ulteriori 60 giorni è prevista solo nell'ipotesi in cui sussistano i
“giustificati motivi” (cfr. art. 161, sesto comma, l.f) che, nel caso di specie ed a causa delle carenze nel merito della proposta e del piano concordatari come sopra emarginate, non sussistevano.
Si osserva da ultimo e decisivamente che avverso la sentenza dichiarativa di fallimento può essere proposto reclamo oltre che dal debitore “da qualunque interessato” (cfr. art. 18 l.f.) con la conseguenza che anche i convenuti avrebbero potuto proporre l'impugnazione in ragione dell'assistenza che essi avevano prestato alla società dichiarata fallita nella fase concordataria in ragione delle mancanze loro imputate: la sentenza dichiarativa di fallimento non è stata impugnata circostanza che rafforza la convinzione in ordine all'insussistenza dei giustificati motivi per la proroga del termine e per l'efficacia causale scriminante della tardiva notifica della relazione conclusiva del Commissario Giudiziale.
Dalle considerazioni che precedono discende che le argomentazioni svolte dai convenuti sulla qualificazione dell'obbligazione gravante sugli stessi in termini di obbligazione di mezzi e non di risultato risultano del tutto incongrue: non si contesta, infatti, ai convenuti di non aver ottenuto il risultato dell'omologa del piano concordatario proposto, bensì di non aver utilizzato tutti i mezzi prescritti dalla diligenza del Professionista per studiare la situazione di fatto in cui versava la società ed elaborare un piano di risanamento che non fosse Parte_1
semplicemente “buttato lì come un sasso nello stagno”, bensì espressione dell'applicazione della miglior tecnica giuridico-finanziaria-contabile (cfr. doc. 32 di parte attrice). pagina 11 di 15 Quanto all'argomentazione secondo la quale i contratti con la società
[...]
sarebbero stati pienamente legittimi si osserva, in primo luogo, che si può _3
seriamente dubitare del fatto che attraverso tali contratti sarebbe stato conseguito un risparmio nel costo di produzione: come già evidenziato l'inserimento di un ulteriore intermediario fra il produttore ed il consumatore, secondo l'id quod plerumque accidit, implica normalmente un aumento del costo del prodotto;
d'altronde dalla lettura integrata dei contratti (cfr. doc. 24 e 25 di parte attrice), in particolare del contratto del 26 luglio 2019, sembra che l'operazione fosse più finalizzata ad offrire ai fornitori un soggetto terzo pagatore in luogo della società il cui dissesto finanziario era diffusamente noto ed a trattenere Parte_1
i ricavi presso la società (priva di dipendenti, con capitale sociale solo _3
minimamente versato e priva di struttura organizzativa) in questo modo sottraendoli alla garanzia patrimoniale dei creditori della società Si osserva Parte_1 Parte_1
poi che, come già rilevato dal Tribunale di MI in sede di reclamo (cfr. doc. 40 di parte attrice), il primo contratto stipulato fra la società e la Parte_1 Parte_1
società in data 8 luglio 2019 (cfr. doc. 24 di parte attrice) era riferito alla _3
sola stagione Autunno/Inverno 2019 con la conseguenza che non può dubitarsi del fatto che lo stesso avesse esaurito i propri effetti in pendenza della domanda di concordato preventivo con riserva depositata in data 29 luglio 2019 e prima della presentazione del piano concordatario con la conseguenza che in ordine a tale contratto nulla può rilevarsi se non che la conclusione dello stesso non sembra fosse astrattamente idonea ad incrementare il guadagno della società Parte_1
né risulta che di fatto abbia comportato alcun incremento dell'utile della
[...]
stessa. La conclusione che il primo contratto avesse esaurito i propri effetti trova conforto nel fatto che in data 26 novembre 2019 (si noti che la data coincide con quella del deposito della proposta e del piano concordatari e con la scadenza del termine di 120 giorni dal deposito della domanda di concordato con riserva) la società e la società hanno concluso un nuovo Parte_1 Parte_1 _3
contratto con diverso regolamento, espressamente riferito alla sola stagione
Primavera/Estate 2020: risulta dunque evidente l'esaurimento del precedente assetto degli interessi e l'adozione, fra le parti, di un nuovo regolamento contrattuale. Con specifico riferimento a questo secondo contratto si osserva come la pagina 12 di 15 relativa stipula sia avvenuta successivamente al decreto di nomina del Commissario
Giudiziale del 28 agosto 2019 ed in assenza di autorizzazione del GD nonostante l'idoneità, almeno sotto il profilo teorico, dello stesso ad essere qualificato come atto di straordinaria amministrazione in quanto incidente sulla consistenza patrimoniale della società alla luce del regolamento contrattuale diverso e Parte_1
deteriore rispetto al precedente: in tale situazione i convenuti, attesa la potenziale qualificazione dell'atto come di straordinaria amministrazione (qualificazione condivisa sia dal Giudice del sequestro conservativo che dal Giudice del reclamo) avrebbero dovuto chiedere al l'autorizzazione alla stipula al fine di soddisfare Con
l'obbligazione di diligenza professionale sugli stessi gravante che si estende non solo alla qualificazione dell'atto operata dal Professionista stesso, bensì anche alla potenziale qualificazione dello stesso (arg. Cass. 14387/19 ed in precedenza Cass.
13007/16).
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che deve configurarsi in capo ai convenuti l'inadempimento dell'incarico loro affidato per mancanza di diligenza professionale: si deve, a questo punto, verificare se tale inadempimento sia idoneo e sufficiente a comportare la risoluzione del contratto di mandato tenuto conto dell'azione svolta in via principale dal ME TT. In proposito si osserva che l'art. 1455 c.c. recita “Il contratto non si può risolvere se
l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”: nel caso in esame l'interesse della società era quello Parte_1
di individuare un piano di risanamento economico-finanziario che ne consentisse il rilancio;
il piano industriale apprestato dai convenuti risulta, nel merito e per le ragioni sopra esposte, tanto generico da precludere irrimediabilmente la possibilità concordataria;
si rileva inoltre che tale ipotesi è l'unica soluzione configurata dai convenuti in via alternativa alla dichiarazione di fallimento e che non risulta in alcun modo documentato (ed il relativo onere incombeva sui convenuti – cfr. Cass.
SS.UU. 13533/01) che siano state esaminate ipotesi diverse fra quelle previste dalla
Legge Fallimentare per la definizione della situazione debitoria della società dichiarata fallita;
la condotta dei convenuti è stata caratterizzata da negligenza professionale anche nel periodo successivo alla nomina del Commissario Giudiziale e fino alla dichiarazione di fallimento non essendo stata depositata alcuna pagina 13 di 15 integrazione documentale entro o comunque all'udienza di discussione dell'omologa del concordato nonostante il parere negativo espresso dal Commissario Giudiziale.
L'inadempimento dei convenuti, dunque, deve essere valutato come di non scarsa importanza in relazione all'interesse della società che, nonostante l'incarico conferito ai convenuti e proprio in ragione dell'attività carente espletata dai convenuti, è stata dichiarata fallita;
non risulta, infatti, allegato e provato che la situazione economico- finanziaria della società fosse tale da non essere in alcun modo Parte_1
recuperata e neppure risulta allegato e provato che di tale circostanza la società
fosse stata resa edotta prima della presentazione della Parte_1
domanda di concordato con riserva e successivamente della proposta e del piano concordatari, in violazione dell'obbligo informativo gravante sul Professionista: ne discende che, avuto riguardo alla domanda svolta in via principale da parte attrice, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto con conseguente obbligo dei convenuti, in solido fra loro, di restituire il compenso incassato nella misura di €
204.276,80 oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.) seguono la soccombenza e che, in considerazione delle attività processuali di fatto espletate, del livello di complessità delle questioni dedotte in giudizio e del valore della causa, sono liquidate quanto ai compensi secondo quanto previsto dai valori medi della Tabella A allegata al D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22, in complessivi € 11.268,00 oltre rimborso spese generali IVA (se dovuta) e CPA, come per legge di cui € 2.552,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.628,00 per la fase introduttiva (valore medio), €
2.835,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo essendo state depositate le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. ma non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio), € 4.235,00 per la fase decisionale (valore medio). Non si ritiene di applicare la maggiorazione del 30% richiesta da parte attrice nella nota spese in ragione della sostanziale unicità delle posizioni processuali dei convenuti. Quanto alle spese vive le stesse restano liquidate in complessivi € 786,00 di cui € 759,00 a titolo di CU ed € 27,00 a titolo di diritti di cancelleria.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna i convenuti, in solido fra loro, a restituire al TT la Parte_1
somma di € 204.276,80 oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
2. condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere alla società attrice le spese di lite liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 11.268,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, e quanto alle spese vive in complessivi € 786,00.
MI, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Maura Mancini
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