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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/01/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9681/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. TORNINCASA Parte_1
ULDERICO come da procura in atti
- ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
FERRANTE MARIALUIGIA come da procura in atti
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 15.1.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione.
Con ricorso depositato in data 20.4.22 parte ricorrente ha dedotto:
- di aver subito un infortunio sul lavoro in data 12.7.2022 in conseguenza del quale aveva riportato: “FRATTURA DI D12,INFRAZIONE SCAPOLA DEX,TRAUMA
CRANICO NON COMMOTIVO”;
- che l' gli aveva riconosciuto una menomazione dell'integrità psico-fisica con CP_1
un grado d'invalidità pari al 6% con liquidazione del relativo indennizzo in capitale;
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento, sostenendo i aver riportato esiti più gravi rispetto a quelli accertati ed integranti un grado di invalidità in misura compresa tra il 7 ed il 15%.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della maggior grado di invalidità nella misura non inferiore al 7% e, conseguentemente, la riliquidazione dell'indennizzo in capitale per danno biologico.
L' , costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alle valutazioni già CP_1
espresse in fase amministrativa sulla valutazione dei postumi.
2. Si osserva in generale che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' che viene CP_1
erogata nel caso in cui la menomazione o l'affezione morbosa abbia carattere permanente. Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a
2 qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, mentre è sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale. In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
3. Nella fattispecie in esame, non risulta oggetto di contestazione il fatto storico né la natura professionale dell'infortunio, vertendo l'unico profilo di contrasto sulla concreta determinazione dei postumi.
Il C.T.U., visitato il ricorrente ed esaminata la documentazione prodotta, con argomentazioni condivisibili, in quanto analitiche e prive di contraddizioni, ha accertato che a seguito dell'infortunio in questione è derivata una menomazione della integrità psico-fisica pari al 12%, valutata ai sensi del D.Lgs 23.2.2000 n. 38. In particolare, il CTU ha evidenziato che: “-Per la frattura di D12 è proponibile l'attribuzione di una percentuale invalidante dell'8% in ottemperanza al codice tabellare n. 202 “esiti di frattura della XII vertebra dorsale con residua deformazione somatica e deficit funzionale di media entità fino a 10%”.
-Per la frattura di scapola è proponibile l'attribuzione di una percentuale invalidante del 2% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 217: “esiti di frattura della scapola, apprezzabili strumentalmente, in assenza di compromissione funzionale fino a 3%”-Per l'esito cicatriziale è proponibile l'attribuzione di una percentuale invalidante del 4% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 36: “cicatrici cutanee non interessanti il volto ed il collo, distrofiche e discromiche, fino
a 5%”. Orbene la percentuale complessiva è del 12% tenuto conto che non si procede mai per somma aritmetica, ma attraverso una valutazione complessiva dell'incidenza del complesso
3 menomativo sull'integrità psico-fisica dell'interessato. Si precisa che tale percentuale sussiste dalla data dell'infortunio (12-7-2022)”.
Le argomentate considerazioni medico legali espresse dal CTU, e non contestate neppure dalle parti, possono essere condivise e fatte proprie dal Tribunale.
Di conseguenza, la domanda va accolta e, pertanto, l' deve essere condannato a CP_1
corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico subìto a seguito dell'infortunio sul lavoro verificatosi il 12.7.2022 nella misura superiore del 12% (detratto quanto già eventualmente ricevuto con la liquidazione effettuata dall' con CP_1
riconoscimento del danno biologico nella misura del 6%) oltre interessi legali dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa fino all'effettivo soddisfo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, da distrarsi ex art 93 c.p.c. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' CP_2
. M .
[...]
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 dell'indennizzo in capitale per il danno biologico subìto a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso il 12.7.2022 nella misura complessiva del 12% (detratto quanto eventualmente già ricevuto con la liquidazione effettuata dall' con CP_1 riconoscimento del danno biologico nella misura del 6%), oltre interessi legali dal
121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa fino all'effettivo soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1
liquida in complessivi € 1500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
4 Aversa, 16.1.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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