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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 25/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
RGEN N. 504/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Ricorso ex artt. 170 D.P.R. n.
115/2002, 15 D. Lgs. n. 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c.”
TRA
Avv. nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da sé stesso
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro-tempore Controparte_1
Resistente Contumace
Conclusioni delle parti:
Parte ricorrente insiste nei rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15/3/2024, l'avv. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto n.459/2023, emesso in data 11/7/2023, dal Tribunale di Sorveglianza di
Caltanissetta, con cui il Collegio, riuntosi in camera di consiglio, deliberava sull'istanza formulata dal professionista per la liquidazione degli onorari relativi alle prestazioni professionali rese quale difensore di , parte ammessa al patrocinio a spese Controparte_2
dello Stato, assistita nel procedimento di opposizione avverso il diniego dell'istanza di riabilitazione recante il n.2022/1397 SIUS.
In particolare, il Tribunale di Sorveglianza dichiarava inammissibile l'istanza di liquidazione, rilevando che il professionista non aveva allegato alcun provvedimento di ammissione a spese dello Stato del proprio assistito, depositando piuttosto quello relativo al procedimento il cui provvedimento decisorio era stato oggetto di opposizione, precisando che il provvedimento di ammissione al patrocinio dello Stato non avrebbe potuto estendersi anche all'eventuale successivo procedimento di opposizione avverso il diniego dell'istanza di riabilitazione, trattandosi di procedimento autonomo.
Parte ricorrente sostiene, a contrario, che gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio si estendono anche ai procedimenti derivati o accidentali o comunque connessi al procedimento principale, ritenendo che il procedimento di opposizione avverso il diniego di riabilitazione sia collegato al procedimento principale concernente la richiesta di riabilitazione, non occorrendo, per l'effetto, una nuova ammissione della parte al beneficio del patrocinio.
Per tali ragioni, il ricorrente insiste per l'annullamento del decreto opposto e per la liquidazione in suo favore dei compensi professionali dovutigli, giusta istanza di liquidazione allegata in atti.
Non si è costituito, benché regolarmente evocato in giudizio, il . Controparte_1
All'udienza del 21/11/2024, fissata, ex art. 281 terdecies cpc (richiamante l'art. 281 sexies cpc), per la decisione, il ricorrente ha discusso la causa all'esito della quale è stato indicato il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.
OSSERVA
L'opposizione formulata dall'Avv. risulta inammissibile, in quanto il Parte_1
ricorso introduttivo è stato depositato solo in data 15/3/2024, quindi ben oltre il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla avvenuta comunicazione/notificazione del decreto opposto, pervenuto al professionista, per sua stessa pacifica ammissione, il 2/8/2023 (cfr. ricorso introduttivo “
6. Che in data 2 Agosto 2023 veniva notificato allo stesso il Decreto di rigetto della liquidazione (Che si allega) con la motivazione …”).
Sul punto, si osserva che anteriormente alla riforma cd. Cartabia, il ricorso avverso il decreto di pagamento, ex artt.170 DPR 115/2002 e 15 D.lgs. 150/2011, veniva introdotto nelle forme del rito sommario di cognizione, regolato dagli artt.702 e ss. cpc, mentre attualmente, con le modifiche introdotte con il D.lgs 149/2022, il riferimento al rito sommario scompare, essendo stato sostituito dal rito semplificato di cognizione, regolato dagli artt.281 decies e ss del cpc.
Nonostante la superiore modifica, il termine perentorio per instaurare il giudizio di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione – di natura prettamente impugnatoria – non si ritiene sia mutato.
Al riguardo, nel previgente assetto processuale, si era espressa la Consulta, la quale, con pronuncia n.106 del 2016, concludeva che l'opposizione avverso i decreti in tema di spese di giustizia, regolati dal rito sommario, dovevano essere proposti, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni, stabilito in via generale dall'art.702 quater cpc.
In particolare, la Corte Costituzionale equiparava l'ordinanza del giudice monocratico, appellabile, ex art.702 quater cpc, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, per esigenze di omogeneità del rito al quale i due comparati procedimenti erano ricondotti.
Nello stesso senso, anche la giurisprudenza di legittimità: “Nel contesto del medesimo arresto, il giudice delle Leggi ha poi precisato che “l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (in senso conforme da ultimo Corte Cost. n. 234/2016)” (cfr. Cass. n.
27478/23, ord. n.5316/2023).
Da tanto, veniva equiparato anche il termine di impugnazione.
Orbene, lo scrivente GU ritiene che, anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs.149/2022, il termine dei trenta giorni debba avere continuità.
In definitiva il termine – perentorio – per impugnare il decreto di liquidazione dei compensi spettanti all'Avvocato che assiste una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia, per quel che qui interessa, di trenta giorni, decorrenti dalla notificazione/comunicazione del provvedimento impugnato (cfr. artt.82 e 83 TUSG), id est dalla notificazione/comunicazione effettuata da parte della Cancelleria penale per i decreti emessi dal giudice penale.
In tal modo appare non intaccata la previsione specifica del termine di giorni trenta, contenuta nell'art. 170 DPR 115/2002 pur avendo conosciuto, la specifica materia, il susseguirsi di diverse modalità oppositive, in rito.
Nel caso di specie, si è già detto che il ricorso introduttivo risulta iscritto solo in data
15/3/2024, a fronte della comunicazione del provvedimento opposto da parte della
Cancelleria, pervenuta al professionista il 2/8/2023, dunque molto oltre il termine utile per la proposizione dell'opposizione, pari a giorni 30 .
Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile.
Spese del procedimento
Sussistono giustificate ragioni per dichiarare irripetibili le spese sostenute dal ricorrente nel presente procedimento.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, nella contumacia del : Controparte_1
- Dichiara inammissibile l'opposizione al decreto n.456/2023 pronunciato dal Tribunale di
Sorveglianza di Caltanissetta in data 11/7/2023, a seguito dell'istanza di liquidazione dei compensi formulata dall'Avv. nel procedimento recante il n.1597/2023 Parte_1
SIUS;
- Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Caltanissetta, 25/1/2025
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Ricorso ex artt. 170 D.P.R. n.
115/2002, 15 D. Lgs. n. 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c.”
TRA
Avv. nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da sé stesso
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro-tempore Controparte_1
Resistente Contumace
Conclusioni delle parti:
Parte ricorrente insiste nei rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15/3/2024, l'avv. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto n.459/2023, emesso in data 11/7/2023, dal Tribunale di Sorveglianza di
Caltanissetta, con cui il Collegio, riuntosi in camera di consiglio, deliberava sull'istanza formulata dal professionista per la liquidazione degli onorari relativi alle prestazioni professionali rese quale difensore di , parte ammessa al patrocinio a spese Controparte_2
dello Stato, assistita nel procedimento di opposizione avverso il diniego dell'istanza di riabilitazione recante il n.2022/1397 SIUS.
In particolare, il Tribunale di Sorveglianza dichiarava inammissibile l'istanza di liquidazione, rilevando che il professionista non aveva allegato alcun provvedimento di ammissione a spese dello Stato del proprio assistito, depositando piuttosto quello relativo al procedimento il cui provvedimento decisorio era stato oggetto di opposizione, precisando che il provvedimento di ammissione al patrocinio dello Stato non avrebbe potuto estendersi anche all'eventuale successivo procedimento di opposizione avverso il diniego dell'istanza di riabilitazione, trattandosi di procedimento autonomo.
Parte ricorrente sostiene, a contrario, che gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio si estendono anche ai procedimenti derivati o accidentali o comunque connessi al procedimento principale, ritenendo che il procedimento di opposizione avverso il diniego di riabilitazione sia collegato al procedimento principale concernente la richiesta di riabilitazione, non occorrendo, per l'effetto, una nuova ammissione della parte al beneficio del patrocinio.
Per tali ragioni, il ricorrente insiste per l'annullamento del decreto opposto e per la liquidazione in suo favore dei compensi professionali dovutigli, giusta istanza di liquidazione allegata in atti.
Non si è costituito, benché regolarmente evocato in giudizio, il . Controparte_1
All'udienza del 21/11/2024, fissata, ex art. 281 terdecies cpc (richiamante l'art. 281 sexies cpc), per la decisione, il ricorrente ha discusso la causa all'esito della quale è stato indicato il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.
OSSERVA
L'opposizione formulata dall'Avv. risulta inammissibile, in quanto il Parte_1
ricorso introduttivo è stato depositato solo in data 15/3/2024, quindi ben oltre il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla avvenuta comunicazione/notificazione del decreto opposto, pervenuto al professionista, per sua stessa pacifica ammissione, il 2/8/2023 (cfr. ricorso introduttivo “
6. Che in data 2 Agosto 2023 veniva notificato allo stesso il Decreto di rigetto della liquidazione (Che si allega) con la motivazione …”).
Sul punto, si osserva che anteriormente alla riforma cd. Cartabia, il ricorso avverso il decreto di pagamento, ex artt.170 DPR 115/2002 e 15 D.lgs. 150/2011, veniva introdotto nelle forme del rito sommario di cognizione, regolato dagli artt.702 e ss. cpc, mentre attualmente, con le modifiche introdotte con il D.lgs 149/2022, il riferimento al rito sommario scompare, essendo stato sostituito dal rito semplificato di cognizione, regolato dagli artt.281 decies e ss del cpc.
Nonostante la superiore modifica, il termine perentorio per instaurare il giudizio di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione – di natura prettamente impugnatoria – non si ritiene sia mutato.
Al riguardo, nel previgente assetto processuale, si era espressa la Consulta, la quale, con pronuncia n.106 del 2016, concludeva che l'opposizione avverso i decreti in tema di spese di giustizia, regolati dal rito sommario, dovevano essere proposti, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni, stabilito in via generale dall'art.702 quater cpc.
In particolare, la Corte Costituzionale equiparava l'ordinanza del giudice monocratico, appellabile, ex art.702 quater cpc, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, per esigenze di omogeneità del rito al quale i due comparati procedimenti erano ricondotti.
Nello stesso senso, anche la giurisprudenza di legittimità: “Nel contesto del medesimo arresto, il giudice delle Leggi ha poi precisato che “l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (in senso conforme da ultimo Corte Cost. n. 234/2016)” (cfr. Cass. n.
27478/23, ord. n.5316/2023).
Da tanto, veniva equiparato anche il termine di impugnazione.
Orbene, lo scrivente GU ritiene che, anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs.149/2022, il termine dei trenta giorni debba avere continuità.
In definitiva il termine – perentorio – per impugnare il decreto di liquidazione dei compensi spettanti all'Avvocato che assiste una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia, per quel che qui interessa, di trenta giorni, decorrenti dalla notificazione/comunicazione del provvedimento impugnato (cfr. artt.82 e 83 TUSG), id est dalla notificazione/comunicazione effettuata da parte della Cancelleria penale per i decreti emessi dal giudice penale.
In tal modo appare non intaccata la previsione specifica del termine di giorni trenta, contenuta nell'art. 170 DPR 115/2002 pur avendo conosciuto, la specifica materia, il susseguirsi di diverse modalità oppositive, in rito.
Nel caso di specie, si è già detto che il ricorso introduttivo risulta iscritto solo in data
15/3/2024, a fronte della comunicazione del provvedimento opposto da parte della
Cancelleria, pervenuta al professionista il 2/8/2023, dunque molto oltre il termine utile per la proposizione dell'opposizione, pari a giorni 30 .
Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile.
Spese del procedimento
Sussistono giustificate ragioni per dichiarare irripetibili le spese sostenute dal ricorrente nel presente procedimento.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, nella contumacia del : Controparte_1
- Dichiara inammissibile l'opposizione al decreto n.456/2023 pronunciato dal Tribunale di
Sorveglianza di Caltanissetta in data 11/7/2023, a seguito dell'istanza di liquidazione dei compensi formulata dall'Avv. nel procedimento recante il n.1597/2023 Parte_1
SIUS;
- Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Caltanissetta, 25/1/2025
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella