CASS
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2025, n. 13572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13572 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: LE RO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 23/09/2024 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23/09/2024, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in data 17/07/2020, nei confronti di LE RO, in relazione - come meglio specificato in rubrica - alla illecita detenzione e cessione di cocaina. 2. Ricorre per cassazione il LE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Si censura la sentenza per non aver adeguatamente valutato le modalità della condotta (di carattere rudimentale anche per l'assenza di cautele nel tenere nascosto lo stupefacente), Penale Sent. Sez. 3 Num. 13572 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 25/02/2025 l'atteggiamento collaborativo e l'esiguità del quantitativo detenuto (pari a 45 dosi complessive), e per avere conferito dirimente rilievo al precedente specifico a carico. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, e della pena nel minimo edittale. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, per l'infondatezza del primo ordine di censure e l'inammissibilità dei rilievi formulati quanto al giudizio di bilanciamento e alla misura della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, il riferimento al precedente specifico (che ha dato luogo alla contestazione di una recidiva ritenuta da entrambi i giudici di merito) deve essere integrato con quanto ulteriormente emerge dalla sentenza impugnata, con particolare riguardo alla cessione di un involucro di cocaina ad un soggetto appositamente giunto presso l'abitazione del LE, e al rinvenimento, all'interno della stessa, di 12 grammi lordi di cocaina, oltre ad una somma non giustificata dall'imputato pari a 70 Euro. Dalla sentenza di primo grado, emerge altresì l'elevato grado di purezza dello stupefacente rinvenuto in casa (cocaina al 61% e al 63%, utili per il confezionamento di 45 dosi), e la disponibilità di materiale per il confezionamento (cfr. pag. 4 seg. della sentenza di primo grado). In tale contesto, deve ritenersi immune da censure la valutazione dei giudici di merito che hanno riqualificato i fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73, escludendo al contempo la possibilità di prosciogliere il LE ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2. Quanto alla residua doglianza, è opportuno richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa» (Sez. 7, Ord. n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 - 01). Nella specie, la Corte territoriale ha preso in esplicita considerazione gli elementi positivi addotti dalla difesa, ma non li ha ritenuti - con un giudizio insindacabile in questa sede - rispetto alla recidiva specifica confermata anche all'esito del giudizio di appello. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 febbraio 2025
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23/09/2024, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in data 17/07/2020, nei confronti di LE RO, in relazione - come meglio specificato in rubrica - alla illecita detenzione e cessione di cocaina. 2. Ricorre per cassazione il LE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Si censura la sentenza per non aver adeguatamente valutato le modalità della condotta (di carattere rudimentale anche per l'assenza di cautele nel tenere nascosto lo stupefacente), Penale Sent. Sez. 3 Num. 13572 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 25/02/2025 l'atteggiamento collaborativo e l'esiguità del quantitativo detenuto (pari a 45 dosi complessive), e per avere conferito dirimente rilievo al precedente specifico a carico. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, e della pena nel minimo edittale. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, per l'infondatezza del primo ordine di censure e l'inammissibilità dei rilievi formulati quanto al giudizio di bilanciamento e alla misura della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, il riferimento al precedente specifico (che ha dato luogo alla contestazione di una recidiva ritenuta da entrambi i giudici di merito) deve essere integrato con quanto ulteriormente emerge dalla sentenza impugnata, con particolare riguardo alla cessione di un involucro di cocaina ad un soggetto appositamente giunto presso l'abitazione del LE, e al rinvenimento, all'interno della stessa, di 12 grammi lordi di cocaina, oltre ad una somma non giustificata dall'imputato pari a 70 Euro. Dalla sentenza di primo grado, emerge altresì l'elevato grado di purezza dello stupefacente rinvenuto in casa (cocaina al 61% e al 63%, utili per il confezionamento di 45 dosi), e la disponibilità di materiale per il confezionamento (cfr. pag. 4 seg. della sentenza di primo grado). In tale contesto, deve ritenersi immune da censure la valutazione dei giudici di merito che hanno riqualificato i fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73, escludendo al contempo la possibilità di prosciogliere il LE ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2. Quanto alla residua doglianza, è opportuno richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa» (Sez. 7, Ord. n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 - 01). Nella specie, la Corte territoriale ha preso in esplicita considerazione gli elementi positivi addotti dalla difesa, ma non li ha ritenuti - con un giudizio insindacabile in questa sede - rispetto alla recidiva specifica confermata anche all'esito del giudizio di appello. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 febbraio 2025