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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 27/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 483 2017 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Sezione civile
ORDINANZA
Il G.I., viste le note di trattazione scritta depositate, avvalersi quali note di discussione, visto l'art. 281-sexies del c.p.c., pronuncia Sentenza come segue.
Si comunichi.
Arezzo, 27/01/2025
Il G.I.
dr. Fabrizio Pieschi
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 483/2017 del Ruolo Generale, vertente tra
- ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. , Controparte_1
( ), come da procura in calce a ricorso introduttivo, con domicilio C.F._1 eletto presso lo studio dell'Avv. Avv. Lorenza Monica Donati, in Arezzo, Via Avv.
Fulvio Croce n. 14 - parte ricorrente - CONCLUDE come da note conclusive del 16/12/2024: “ - accertare e dichiarare il diritto della
in persona del l.r.p.t. (omissis), alla corresponsione da parte di Parte_1 Parte_2
, in persona del suo Presidente p.t. (omissis), della somma complessiva pari ad € 60300, giusta fatt.
[...] n. 8/09 del 26.5.09 (sostitutiva della fatt. n. 18/08), oltre interessi legali sulla somma inerente i costi del personale, decorrenti dal giorno di emissione della prima fattura (30.12.08) fino al dì del soddisfo, e per l' effetto - condannare la , in persona del suo Presidente p.t. (omissis), al pagamento nei Parte_3 confronti della in persona del l.r.p.t. (omissis), giusta fatt. n. 8/09 del 26.5.09 Parte_1 (sostitutiva della fatt. n. 18/08), della complessiva somma di € 60300, così determinata: - € 50250 Rimborso costi del personale impiegato nelle mensilità; - € 10050 IVA al 20%, oltre interessi legali sulla somma ine- rente i costi del personale, decorrenti dal giorno di emissione della prima fattura (30.12.08) fino al dì del soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giusti- zia. - In ogni caso con vittoria di compensi, spese generali, oltre ad IVA e CAP come per legge”
2 E
- ( ) in persona del legale rapp.te p.t., parte rap- Parte_3 P.IVA_2 presentata e difesa dall'Avv. RIGHI LUCA ( ), come da procura C.F._2
a margine di comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio dell'Avv. Roberto De Fraja Arezzo via Isonzo 56/A - parte resistente -
CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta : “nel merito, respingere integralmente le domande ex adverso proposte. Con vittoria di compensi e spese del giudizio”
Altri contratti atipici
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 23.4.2009 (originante il giudizio n. 2105/2009 R.G.) la Pt_1
aveva adito il Tribunale di Arezzo, chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione del
[...]
contratto 01.02.2008 di servizi di organizzazione e funzionamento del progetto “Regional
Development of Armenia, phase II per inadempimento di Controparte_2
nel pagamento dei servizi svolti nel periodo luglio/dicembre 2008, di cui Parte_3
alla fattura n. 18 del 30.12.08, e conseguentemente quest'ultima venisse condannata al risar- cimento del danno;
nel costituirsi aveva chiesto accertarsi l'intervenuto Parte_3
scioglimento del contratto per recesso e in subordine la risoluzione per inadempimento di
, nei cui confronti aveva agito in via riconvenzionale risarcitoria;
con Sentenza n. Parte_1
1359/2015, depositata in data 09.12.2015, il Tribunale di Arezzo aveva respinto la domanda di risoluzione, accertato la validità del recesso e rigettato le domande risarcitorie;
nel propo- sto appello aveva dedotto di aver subito dall'inadempimento di controparte danno Parte_1
emergente risarcibile, corrispondente alla remunerazione delle prestazioni di cui alla fattura n. 18/2008 (sostituita dalla n. 8/2009), come da documentazione allegata, che ha fatto valere nel presente giudizio. Ciò premesso adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta aveva eccepito l'inammissibilità per pendenza di al- tra lite fra le stesse parti avente stesso oggetto, petitum e causa petendi, la continenza e/o
3 connessione oggettiva e soggettiva con altra causa già pendente e la sussistenza in ogni caso dei presupposti per la sospensione del giudizio;
nel merito, aveva contestato la (prova della) fondatezza della richiesta di pagamento formulata e concluso come in epigrafe.
In corso di causa, previa qualifica della domanda proposta a titolo di pagamento di indennizzo ex art. 1671 c.c. per i lavori eseguiti, con sua Ordinanza del 22/01/2018 il G.I., ritenuto il rapporto di continenza esistente con il giudizio pendente dinanzi alla Corte di
Appello di Firenze, ne aveva disposto la sospensione.
Ciò premesso, previa riassunzione del giudizio da parte - nel mentre il Parte_1
procuratore di aveva rinunciato al mandato, senza peraltro previamente Parte_3
costituirsi in giudizio – a seguito della pronuncia della Sentenza N. 666/23, in data
03/04/2023 da parte della Corte di Appello di Firenze, a causa passa oggi in decisione.
* * *
In rito si deve osservare che la domanda relativa alla richiesta di pagamento delle spettanze asseritamente dovute alla ricorrente a titolo di corrispettivo era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Arezzo, con la sua Sentenza N. 1359/15. Invero, il Tribunale aveva rilevato l'inammissibilità di tale domanda, avanzata dall'odierna ricorrente in via su- bordinata in denegata ipotesi di reiezione della domanda di risoluzione del contratto inter partes, così motivando: “tale domanda, formulata (per la prima volta nel contesto della prima memoria dimessa ex Art 183, VI° comma, c.p.c., appare costituire una (inammissibile) mutatio libelli rispetto alle domande formulate in atto di citazione e non una mera (ammissibile) emendatio delle stesse. Muta in effetti, inesorabilmente, la causa petendi della richiesta economica che, mentre in atto di citazione risulta formulata a titolo di risarcimento danni, nella predetta memoria risultate nere al pagamento del corrispettivo dovuto in forza del contratto. Ciò, peraltro, in conseguenza di esiti giuridici del tutto differenti, postulando nel primo caso il venir meno del rapporto contrattuale
(in conseguenza della risoluzione dello stesso) e, nel secondo, la sua persistenza (chiedendone in sostanza l' esecuzione, sub specie del pagamento del corrispettivo contrattualmente dovuto)” (cfr. doc. 1, pp. 3, 4).
Tuttavia, nella sua Sentenza N. 666/23 del 03/04/2023 la Corte di Appello di Firenze ha ritenuto tale domanda ammissibile, “anche se nuova/modificata nei suoi elementi identificativi oggettivi (petitum e causa petendi)” perché, e “purché si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o sia a questa collegata (in rapporto di connessione per
4 "alternatività" o "per incompatibilità"), di modo che non possa ritenersi frustrato il diritto di difesa della controparte, proprio perché si ha riguardo e si è in connessione alla stessa vicenda sostanziale dedotta originariamente in giudizio, con l'assegnazione di un congruo termine per difendersi e con- trodedurre anche sul piano probatorio - vedi Cassazione Sez. Un. N. 22404\2018 – Sez. 6, ord. num.
18546\2020 (…: p. 19)”. La Corte ha ulteriormente precisato che “con l'atto di citazione stesso
e con la memoria – (omissis) – l'attrice (odierna appellante) non abbia solo richiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della e il ristoro dei danni, ma anche la “remunerazione” Pt_3 delle prestazioni effettuate prima del recesso e che gli sono dovute essendo stato accertato all'esito del primo grado di giudizio che non può esserle ascritto alcun inadempimento (omissis). H. - A ben vedere la domanda di poteva anche essere interpretata anche come diretta a ottenere l' Parte_1 indennità prevista riguardo i lavori eseguiti, dal momento che l'art.1671 c.c. prevede che in caso di recesso ad nutum del committente, possibile anche nel caso in cui sia stata, come nella fattispecie, iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, questi debba tenere indenne l'appalta- tore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. I. - La domanda in questione va quindi accolta per quanto di ragione. ha preteso, correttamente, dal momento che Parte_4 il recesso ha effetti ex nunc, il pagamento delle prestazioni eseguite da luglio fino al dicembre 2008
(omissis) in ordine alle quali non solo non risulta mai essere stata sollevata alcuna tempestiva con- testazione. K. - L'appellante ha limitato alla somma di Euro 52.425,00 la domanda di condanna della al pagamento – v. pag. 99 atto di citazione in appello – somma che deve ritenersi trovi Pt_3 riscontro nella documentazione allegata (si tratta di prestazioni rendicontate e tiene conto dei pa- gamenti già effettuati dalla ). L. - La somma è dovuta in base al titolo contrattuale Parte_3
(appalto del 1.2.2008) che prevedeva per l'opera svolta dall'attrice -appellante il pagamento di euro
170mila complessivi, così ripartito: 36mila a copertura del periodo 1 febbraio – 31 marzo 2008;
134mila in rate trimestrali sino al Luglio del 2009” (pp. 21, 22). Soprattutto, la Corte di Appello ha disposto, per quanto interessa in questa sede (capo I): “- CONDANNA, per le causali di cui in parte motiva, a pagare ad la somma di € Parte_3 Parte_1
52.425,00, da maggiorarsi degli interessi legali a far data dalla domanda giudiziale”.
La Sentenza di cui sopra è passata in giudicato (doc. 2 riassumente), con conseguente definitività di quanto sopra disposto, ad ogni effetto e, ovviamente, anche all'effetto di con- sentire un eventuale azione esecutiva, in caso di mancato spontaneo adempimento da parte convenuta, costituendo essa stessa, di per sé, titolo esecutivo (art. 474, n. 1 del cpc).
Ne consegue, da una parte, l'ammissibilità ed anzi necessità della riassunzione, pro- posta da parte della , a seguito del passaggio in giudicato della Parte_1
5 Sentenza n. 666/23 della Corte di Appello di Firenze. Ed infatti, nella sua Ordinanza depo- sitata il 22/01/2018, il G.I. ha rilevato la continenza del presente giudizio rispetto a quello già instaurato, ex Art 39 del c.p.c., senza tuttavia fissare il termine perentorio entro il quale le parti avrebbero dovuto riassumere la causa davanti al primo giudice (c. II), bensì limitan- dosi a disporre la “sospensione del presente giudizio sino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, della lite attualmente pendente, tra le odierne parti, innanzi alla Corte di Appello di Fi- renze ed iscritta al n. R.G. 95/2016”. Per cui la riassunzione si è resa necessaria, per evitare l' estinzione del giudizio.
Ne consegue anche, tuttavia, l'impossibilità per questo Giudice di pronunciare ri- spetto a quanto già statuito dalla Corte di Appello di Firenze, con Sentenza passata in giudi- cato, pena la violazione dello stesso.
Ed infatti, per quanto concerne le prestazioni rese dall'odierna riassumente da luglio al 31.12.2008, rappresentate nella fattura N. 18/2008 del 30/12/2008 (doc. 4, ricorso per rias- sunzione) - nuovamente emessa per lo stesso importo (oltre Iva) con la fattura N. 8/2009 del
26/05/2009 (doc. 9, ricorso per riassunzione): dette prestazioni (luglio/dicembre '08) sono state riconosciute come “correttamente pretese” (cfr. doc. 1, punto J, p. 21, all. 1 riassunzione) e già liquidate dalla Corte di Appello in € 52.425,00 (“somma che deve ritenersi trovi riscontro nella documentazione allegata (si tratta di prestazioni rendicontate e tiene conto dei pagamenti già effet- tuati dalla )”: cfr. doc. 1, punto K, p. 22, all. 1 riassunzione) nel capo I del dispo- Parte_3
sitivo della sua Sentenza n. 666/23, la quale ne ha disposto la corrispondente condanna, co- stituente titolo esecutivo e, come tale, immediatamente azionabile, appunto, in via esecutiva.
Giova solo aggiungere che, contrariamente a quanto ritenuto da parte riassumente
(note conclusive, pp. 3, 4), non risulta che la corte abbia “espressamente riconosciuto che la Pt_1
, avendo correttamente svolto le prestazioni contrattuali, ha diritto a vedersi remunerate tutte
[...] le prestazioni effettuate nel periodo luglio-dicembre 2008, ancorché non ne abbia disposto la con- danna”; tali somme ulteriori non sono rappresentate nella fattura n. 18/2008, la quale non reca un importo complessivo di € 60.300,00, importo maggiore rispetto a quello riconosciuto in € 52.425,00 e la cui differenza è, comunque, non dovuta.
Per quanto invece concerne le prestazioni asseritamente rese dall'odierna riassu- mente nel periodo successivo al dicembre 2018, si ritiene che la stessa parte, a ciò onerata,
6 non abbia fornito prova sufficiente dei presupposti necessari per l'accoglimento della do- manda proposta, id est dello svolgimento delle attività per le quali ha richiesto il pagamento.
Giova notare, sotto questo profilo, che la documentazione prodotta a sostegno della domanda creditoria proviene, tutta, dalla stessa parte che ne vorrebbe trarre fonte di prova
(cfr. docc. 4, 7, 8, report attività realizzate, 9-16: Cass., 3.4.08, 8.5.08; 5071/09; n. 8126/04) ed è redatta, per la maggior parte interessante, in lingua inglese (cfr. doc. 8 ricorso).
La stessa CTU svolta nell'ambito del giudizio N. 2105/09 R.G. ha dato atto che le parti “non sono state in grado di provare al CTU, con documenti, né gli esatti compiti che avrebbero dovuto svolgere e né quelli concretamente svolti” (p. 38); che la fattura N. 18/08 “è priva del conteggio portante al totale indicato”, che “l'attività svolta dal personale di Parte_1 non è stata adeguatamente documentata, tanto che l del progetto (Dott. non ha CP_3 Per_1 potuto procedere con la certificazione ufficiale ai fini della Commissione Europea” (p. 4-7), per cui lo stesso CTU ha dichiarato di “non essere in grado di accertare se e quanto richiesto con la fattura n. 18/2008 da parte attrice sia congruo in relazione allo svolgimento delle obbligazioni con- trattualmente assunte sulla base del contratto 1° febbraio 2008 intercorso fra le parti” (pp. 39-41).
Infine, lo stesso CTU aveva rilevato l'assenza agli atti del documento “official budget”, l'in- congruità del costo giornaliero e della metodologia di calcolo indicato ed applicata nella tabella depositata dall'attrice.
Tali considerazioni, ad ogni buon conto, sono rese inutili dal fatto che la stessa Corte di Appello ha già riconosciuto, a tale riguardo, che “Non spettano invece somme per il periodo successivo al dicembre 2008, in quanto come detto non è stato provato l'effettivo svolgimento di prestazioni successive al recesso e comunque anche in difetto di prova sull'accettazione di tali pre- stazioni da parte di Né l'appellante ha allegato e specificamente richiesto somme quali Pt_3 ulteriori spese sostenute e mancato guadagno, limitandosi a riformulare la richiesta di condanna della convenuta al pagamento di 50mila euro a “titolo di danno conseguente a risoluzione per grave inadempimento” costituente lucro cessante, del tutto al di fuori quindi del concetto di corrispettivo che la ragione in relazione alla quale è stata formulata la pretesa” (cfr. doc. 1, punto M, p. 22, all.
1 riassunzione).
Anche in merito a tale aspetto, nessuna pronuncia nel merito può essere disposta dal
Tribunale, assolutamente incompetente a pronunciarsi su materia già trattata dalla Corte di
Appello, con Sentenza comunque già passata in giudicato.
7 In conclusione. L'unico dispositivo ammissibile e congruo, nella presente sede, con- siste nel dare atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo il thema decidendum completamente esaurito a seguito del pronunciamento della Corte di Ap- pello di Firenze, con sua Sentenza n. 666/23.
Le spese del presente giudizio, per la sola fase successiva di riassunzione, sono poste a carico di parte convenuta, avendo la ricorrente dovuto instaurare il relativo giudizio, per quanto detto supra, e in applicazione dei valori minimi (stante la mole ed il pregio dell'opera prestata) delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, decisionale) nell' ambito dei giudizi del valore (da € 26001 a € 52000) corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 2906, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa o assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna , in persona del suo legale rappresentante pro-tem- Parte_3
pore, alle spese di giudizio per € 2.906,00 oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 27/01/2025
Il giudice dr. Fabrizio Pieschi
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