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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 05/11/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1101/2021
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 5/11/2025 ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1101 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 posta in decisione all'udienza del 5/11/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. D'ERCOLE Parte_1 C.F._1
ANNARITA
-parte ricorrente -
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Controparte_1 C.F._2
-parte resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione (divenuta) consensuale
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 5/11/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, Parte_1 [...]
[...] [...]
, con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in Tempio Pausania il CP_2
9/5/2010 (atto n. 1, parte II, Serie B, Anno 2010), dal quale sono nati i figli Persona_1
(19/5/2006), (2/11/2009) e (22/9/2020). Il ricorrente ha formulato le seguenti Per_2 Per_3 conclusioni:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a;
2) Controparte_1
Affidare i figli minori , e , alla madre disponendo che il padre potrà Per_1 Per_2 Per_3 vederli in modalità protetta nei modi e termini che verranno determinati dal Tribunale. 3) assegnare la casa coniugale, con tutto quanto in essa contenuto, alla Sig.ra , che vi abiterà Pt_1 unitamente ai tre figli minori, ordinando al marito di allontanarsene e trovare un'altra soluzione abitativa;
4) porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma di € 600,00
(seicento/00) mensili quale contributo al mantenimento per i 3 figli ed € 200,00 per il contributo al mantenimento della moglie;
5) con vittoria di spese e compensi del procedimento, oltre al rimborso del 15%, IVA e CNA, come per legge”.
si è tempestivamente costituito nel procedimento, contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e concluso e, a sua volta, formulando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Adito, contrariis rejectis:
- dare atto che il Sig. on si oppone alla richiesta di separazione personale proposta CP_1 dalla moglie;
- respingere la domanda di addebito della separazione avanzata dalla Sig.ra in Pt_1 quanto inammissibile, infondata e non provata;
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione degli stessi presso la madre;
- disporre che i minori possano intrattenersi con il padre con le seguenti modalità: Per_2 due volte a settimana il mercoledi e il venerdi dalle ore 18:00 sino al dopo cena e a week end alterni;
due volte a settimana il mercoledi e il venerdì per un'ora dalle 18:00 alle 19:00 e Per_3 nei week end alternativamente per un paio d'ore alle 16:00/17:00 alle 18:00/19:00 compatibilmente con le esigenze della piccola. Per quanto concerne il figlio maggiore , Per_1 stante l'età, deciderà al ritorno il fine settimana dal convitto scolastico presso quale alloggia a
Sassari, con chi trascorrere il suo tempo;
- assegnare temporaneamente la casa coniugale alla sig. quantomeno per il tempo CP_1 necessario a trovare una sistemazione che gli garantisca la propria dignità o nominare un tecnico che proceda alla divisione dell'immobile in due differenti unità abitative;
- stabilire che il pagamento del mutuo debba essere suddiviso tra i coniugi nella misura del
50% ossia € 350,00 ciascuno;
2 - stabilire che il Sig. bbia a contribuire al mantenimento dei due figli minori con la CP_1 corresponsione alla Sig.ra di somma mensile non superiore ad Euro 350,00, tenuto conto Pt_1 dei redditi dello stesso;
- porre a carico dei genitori il concorso alle spese straordinarie dei figli nella misura del
50% pro quota, purchè preventivamente concordate;
- statuire che nessun contributo al mantenimento dovrà essere liquidato alla Sig.ra
. La stessa infatti, che svolge regolare attività lavorativa è titolare di redditi analoghi a Pt_1 quelli del Sig. ed è pertanto economicamente autosufficiente ed in grado a provvedere a se CP_1 stessa; omissis”
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e all'esito del deposito delle relative memorie, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo, confermato all'udienza del 5/11/2025 in cui i procuratori delle parti, con queste ultime presenti personalmente, hanno ribadito l'accordo conciliativo come da verbale dattiloscritto sottoscritto dalle parti, dai procuratori, dal Cancellerie e dal Giudice medesimo, poi inserito nel fascicolo telematico, ed hanno insistito per la sola pronuncia sullo status, rinunciando ai termini per scritti conclusionali.
Quindi, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la decisione al Collegio in ordine allo status.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della famiglia, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione si dà esclusivamente atto che le parti hanno risolto ogni loro questione ed hanno soddisfatto ogni reciproca pretesa mediante sottoscrizione dell'accordo di cui si è fatto cenno che, come detto, è stato inserito nel fascicolo telematico.
Segue la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DISPONE la separazione dei coniugi e che si Parte_1 Controparte_1 erano uniti in matrimonio concordatario in Tempio Pausania il 9/5/2010 (atto n. 1, parte II, Serie B,
Anno 2010).
ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Tempio Pausania l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio sopra indicato.
DICHIARA compensate le spese processuali.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 5/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1101/2021
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 5/11/2025 ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1101 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 posta in decisione all'udienza del 5/11/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. D'ERCOLE Parte_1 C.F._1
ANNARITA
-parte ricorrente -
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Controparte_1 C.F._2
-parte resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione (divenuta) consensuale
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 5/11/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, Parte_1 [...]
[...] [...]
, con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in Tempio Pausania il CP_2
9/5/2010 (atto n. 1, parte II, Serie B, Anno 2010), dal quale sono nati i figli Persona_1
(19/5/2006), (2/11/2009) e (22/9/2020). Il ricorrente ha formulato le seguenti Per_2 Per_3 conclusioni:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a;
2) Controparte_1
Affidare i figli minori , e , alla madre disponendo che il padre potrà Per_1 Per_2 Per_3 vederli in modalità protetta nei modi e termini che verranno determinati dal Tribunale. 3) assegnare la casa coniugale, con tutto quanto in essa contenuto, alla Sig.ra , che vi abiterà Pt_1 unitamente ai tre figli minori, ordinando al marito di allontanarsene e trovare un'altra soluzione abitativa;
4) porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma di € 600,00
(seicento/00) mensili quale contributo al mantenimento per i 3 figli ed € 200,00 per il contributo al mantenimento della moglie;
5) con vittoria di spese e compensi del procedimento, oltre al rimborso del 15%, IVA e CNA, come per legge”.
si è tempestivamente costituito nel procedimento, contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e concluso e, a sua volta, formulando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Adito, contrariis rejectis:
- dare atto che il Sig. on si oppone alla richiesta di separazione personale proposta CP_1 dalla moglie;
- respingere la domanda di addebito della separazione avanzata dalla Sig.ra in Pt_1 quanto inammissibile, infondata e non provata;
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione degli stessi presso la madre;
- disporre che i minori possano intrattenersi con il padre con le seguenti modalità: Per_2 due volte a settimana il mercoledi e il venerdi dalle ore 18:00 sino al dopo cena e a week end alterni;
due volte a settimana il mercoledi e il venerdì per un'ora dalle 18:00 alle 19:00 e Per_3 nei week end alternativamente per un paio d'ore alle 16:00/17:00 alle 18:00/19:00 compatibilmente con le esigenze della piccola. Per quanto concerne il figlio maggiore , Per_1 stante l'età, deciderà al ritorno il fine settimana dal convitto scolastico presso quale alloggia a
Sassari, con chi trascorrere il suo tempo;
- assegnare temporaneamente la casa coniugale alla sig. quantomeno per il tempo CP_1 necessario a trovare una sistemazione che gli garantisca la propria dignità o nominare un tecnico che proceda alla divisione dell'immobile in due differenti unità abitative;
- stabilire che il pagamento del mutuo debba essere suddiviso tra i coniugi nella misura del
50% ossia € 350,00 ciascuno;
2 - stabilire che il Sig. bbia a contribuire al mantenimento dei due figli minori con la CP_1 corresponsione alla Sig.ra di somma mensile non superiore ad Euro 350,00, tenuto conto Pt_1 dei redditi dello stesso;
- porre a carico dei genitori il concorso alle spese straordinarie dei figli nella misura del
50% pro quota, purchè preventivamente concordate;
- statuire che nessun contributo al mantenimento dovrà essere liquidato alla Sig.ra
. La stessa infatti, che svolge regolare attività lavorativa è titolare di redditi analoghi a Pt_1 quelli del Sig. ed è pertanto economicamente autosufficiente ed in grado a provvedere a se CP_1 stessa; omissis”
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e all'esito del deposito delle relative memorie, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo, confermato all'udienza del 5/11/2025 in cui i procuratori delle parti, con queste ultime presenti personalmente, hanno ribadito l'accordo conciliativo come da verbale dattiloscritto sottoscritto dalle parti, dai procuratori, dal Cancellerie e dal Giudice medesimo, poi inserito nel fascicolo telematico, ed hanno insistito per la sola pronuncia sullo status, rinunciando ai termini per scritti conclusionali.
Quindi, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la decisione al Collegio in ordine allo status.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della famiglia, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione si dà esclusivamente atto che le parti hanno risolto ogni loro questione ed hanno soddisfatto ogni reciproca pretesa mediante sottoscrizione dell'accordo di cui si è fatto cenno che, come detto, è stato inserito nel fascicolo telematico.
Segue la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
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P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DISPONE la separazione dei coniugi e che si Parte_1 Controparte_1 erano uniti in matrimonio concordatario in Tempio Pausania il 9/5/2010 (atto n. 1, parte II, Serie B,
Anno 2010).
ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Tempio Pausania l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio sopra indicato.
DICHIARA compensate le spese processuali.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 5/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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