TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2254 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 10.12.2024, con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te p.-t., Parte_1
C.F.: , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI BIASE MIRKO e P.IVA_1 presso il suo studio elettivamente domiciliato ,
OPPONENTE
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.-t., C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. P.IVA_2
RUGGIERO BENEDETTO e presso il suo studio elettivamente domiciliato ,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 379/2019 del Tribunale di Cassino.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/12/2024, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con decreto ingiuntivo n. 379/19 emesso dal Tribunale di Cassino in data 16.04.2019, veniva ingiunto al opponente il pagamento della somma pari ad Parte_1
40.682,92, oltre interessi come richiesti e spese del procedimento monitorio, come per legge
(v. ricorso e relativo decreto ingiuntivo).
1 -Con atto di citazione ritualmente notificato avverso il decreto ingiuntivo di cui innanzi, veniva proposta opposizione da parte del il quale: Parte_2
“contestava il quantum richiesto, lamentava la mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte, quindi, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi il maggior credito del Parte_1 opponente, in applicazione della penale contrattualmente prevista, attesa la ritardata consegna dei lavori, in assenza di qualsivoglia sospensione da parte del Direttore dei lavori” (v. atto introduttivo del presente giudizio e relativa conclusionale),
e, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e / o improcedibiltà del ricorso per d.i. opposto, per i motivi di cui al ricorso, con la consequenziale revoca del decreto opposto, con ogni conseguenza di legge;
accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società opposta, ovvero la mancata esecuzione delle opere a regola d'arte e la ritardata consegna dei lavori ed, in applicazione della penale contrattualmente prevista, accertato il maggior credito vantato dal pari ad € 122.200,00, compensare il credito totale Parte_1 azionato con la procedura monitoria con parte del maggior credito a favore del con Parte_1 istanza di revoca e / o annullamento del decreto ingiuntivo opposto;
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società opposta, ovvero la mancata esecuzione delle opere a regola d'arte, nonché la ritardata consegna dei lavori ed in applicazione della penale contrattualmente prevista, accertato il maggior credito vantato dal pari ad Parte_1
€ 122.200,00, dichiarare compensato il credito totale azionato con la procedura monitoria con parte del maggior credito vantato dal e condannare l'opposta al pagamento della Parte_1 differenza dovuta in a favore del , derivante dall'applicazione della penale da ritardo, Parte_1 pari a complessivi € 84.206,30 (€ 122.200,00 – 37.993,70) ovvero (tenendo in considerazione anche le somme previste per rendere l'opera a regola d'arte) al pagamento della somma pari ad € 119.206,30 (122.200,00 + 37.993,70 – 35.000,00) o ad altra somma maggiore e minore accertata in corso di causa” (v. atto introduttivo del presente giudizio e relativa conclusionale).
-Si costituiva tempestivamente e ritualmente l'opposta che contestava le avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda attorea e la conferma del D.I.
379/2019 con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata sia in fatto che in diritto;
2) rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente perché inammissibile e infondata;
3) dichiarare l'opponente decaduto dall'azione di garanzia per aver accettato l'opera e rigettare la relativa domanda;
4) confermare il decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento della somma e delle spese in esso contenuta;
4) condannare l'opponente alle spese e competenze del presente giudizio” (v. comparsa di costituzione e relativa conclusionale).
-La causa, istruita con acquisizione della produzione documentale delle parti, audizione del direttore dei lavori del e CTU, precisate le conclusioni, viene ora Parte_1 per la decisione previo concesso termine per memorie conclusionali, ritualmente depositate dalle parti ex art. 190 c.p.c..
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio
2 interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va considerato che, a seguito della rituale notifica dell'atto di opposizione avverso il d.i. emesso dall'Intestato Tribunale, si è aperto un giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che, a fronte delle precise eccezioni e contestazioni sollevate da parte opponente, alla parte opposta -attore in senso sostanziale- incombeva il precipuo onere di documentare e provare, in modo giuridicamente inoppugnabile, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria (ex multis Cass. Civ., 20.09.99, n. 10160; Cass. Civ., 23.07.94, n. 6879; Cass. Civ. 23.06.97, n.5573; Tribunale di Cassino, 10.01.2014; Tribunale di Cassino, 05.02.2014;
Tribunale di Cassino, 10.12.2015, n 1417).
Parte opposta, nel presente giudizio di opposizione, ha provveduto ad integrare la domanda monitoria con elementi utili al formarsi del convincimento del giudicante, con la conseguenza che, in questa fase a cognizione piena, risulta pienamente dimostrata la pretesa richiesta ed ingiunta.
Più precisamente, secondo quanto emerge dalla CTU
-che, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, è fonte oggettiva di prova in tutti i casi in cui opera come accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizione tecniche (ex multis Cass. 88/2004), per cui, le conclusioni del CTU, argomentate in modo logico e condivisibile, esente da vizi logici, sorretta da idonei riscontri oggettivi, ben possono essere poste a fondamento della decisione, cui si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del 16.01.2015)-
“le opere sono state eseguite con buoni materiali e secondo quanto riportato nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti e secondo quanto già attestato dal direttore dei lavori in fase di esecuzione, ing. fatto salvo i notati difetti che non sono comuque Controparte_2 pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera” (v. relazione e conclusioni del CTU).
Tale consulenza, dalla quale il Tribunale non ha motivo di discostarsi essendo priva di alcuna contraddizione o irragionevolezza (v. Cass. 14 ottobre 2021, n. 28043), conferma l'assunto dell'opposta e la domanda monitoria.
In definitiva, l'opposizione risulta infondata e viene rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti -unitamente alla spiegata domanda riconvenzionale dell'opponente in ordine alla quale si condividono le argomentazioni difensive dell'opposta che propendono per il suo integrale rigetto- deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia in forza del richiamato principio della ragione più liquida, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio, anche di CTU, già liquidate con separato decreto, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. ed integr., tenuto conto del valore della domanda monitoria e del relativo scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
3
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in persona Parte_1 del legale rapp.te p.-t., nei confronti della Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione
[...] disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
b) conferma il decreto ingiuntivo n. 379/19, emesso dal Tribunale di Cassino in data 16.04.2019, dichiarando dovute le somme e gli interessi così come in esso indicati fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che liquida in € 7.616,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
d) pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU, già definitie con separato decreto.
Così deciso in Cassino il 24/03/2025
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2254 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 10.12.2024, con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te p.-t., Parte_1
C.F.: , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI BIASE MIRKO e P.IVA_1 presso il suo studio elettivamente domiciliato ,
OPPONENTE
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.-t., C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. P.IVA_2
RUGGIERO BENEDETTO e presso il suo studio elettivamente domiciliato ,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 379/2019 del Tribunale di Cassino.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/12/2024, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con decreto ingiuntivo n. 379/19 emesso dal Tribunale di Cassino in data 16.04.2019, veniva ingiunto al opponente il pagamento della somma pari ad Parte_1
40.682,92, oltre interessi come richiesti e spese del procedimento monitorio, come per legge
(v. ricorso e relativo decreto ingiuntivo).
1 -Con atto di citazione ritualmente notificato avverso il decreto ingiuntivo di cui innanzi, veniva proposta opposizione da parte del il quale: Parte_2
“contestava il quantum richiesto, lamentava la mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte, quindi, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi il maggior credito del Parte_1 opponente, in applicazione della penale contrattualmente prevista, attesa la ritardata consegna dei lavori, in assenza di qualsivoglia sospensione da parte del Direttore dei lavori” (v. atto introduttivo del presente giudizio e relativa conclusionale),
e, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e / o improcedibiltà del ricorso per d.i. opposto, per i motivi di cui al ricorso, con la consequenziale revoca del decreto opposto, con ogni conseguenza di legge;
accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società opposta, ovvero la mancata esecuzione delle opere a regola d'arte e la ritardata consegna dei lavori ed, in applicazione della penale contrattualmente prevista, accertato il maggior credito vantato dal pari ad € 122.200,00, compensare il credito totale Parte_1 azionato con la procedura monitoria con parte del maggior credito a favore del con Parte_1 istanza di revoca e / o annullamento del decreto ingiuntivo opposto;
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società opposta, ovvero la mancata esecuzione delle opere a regola d'arte, nonché la ritardata consegna dei lavori ed in applicazione della penale contrattualmente prevista, accertato il maggior credito vantato dal pari ad Parte_1
€ 122.200,00, dichiarare compensato il credito totale azionato con la procedura monitoria con parte del maggior credito vantato dal e condannare l'opposta al pagamento della Parte_1 differenza dovuta in a favore del , derivante dall'applicazione della penale da ritardo, Parte_1 pari a complessivi € 84.206,30 (€ 122.200,00 – 37.993,70) ovvero (tenendo in considerazione anche le somme previste per rendere l'opera a regola d'arte) al pagamento della somma pari ad € 119.206,30 (122.200,00 + 37.993,70 – 35.000,00) o ad altra somma maggiore e minore accertata in corso di causa” (v. atto introduttivo del presente giudizio e relativa conclusionale).
-Si costituiva tempestivamente e ritualmente l'opposta che contestava le avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda attorea e la conferma del D.I.
379/2019 con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata sia in fatto che in diritto;
2) rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente perché inammissibile e infondata;
3) dichiarare l'opponente decaduto dall'azione di garanzia per aver accettato l'opera e rigettare la relativa domanda;
4) confermare il decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento della somma e delle spese in esso contenuta;
4) condannare l'opponente alle spese e competenze del presente giudizio” (v. comparsa di costituzione e relativa conclusionale).
-La causa, istruita con acquisizione della produzione documentale delle parti, audizione del direttore dei lavori del e CTU, precisate le conclusioni, viene ora Parte_1 per la decisione previo concesso termine per memorie conclusionali, ritualmente depositate dalle parti ex art. 190 c.p.c..
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio
2 interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va considerato che, a seguito della rituale notifica dell'atto di opposizione avverso il d.i. emesso dall'Intestato Tribunale, si è aperto un giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che, a fronte delle precise eccezioni e contestazioni sollevate da parte opponente, alla parte opposta -attore in senso sostanziale- incombeva il precipuo onere di documentare e provare, in modo giuridicamente inoppugnabile, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria (ex multis Cass. Civ., 20.09.99, n. 10160; Cass. Civ., 23.07.94, n. 6879; Cass. Civ. 23.06.97, n.5573; Tribunale di Cassino, 10.01.2014; Tribunale di Cassino, 05.02.2014;
Tribunale di Cassino, 10.12.2015, n 1417).
Parte opposta, nel presente giudizio di opposizione, ha provveduto ad integrare la domanda monitoria con elementi utili al formarsi del convincimento del giudicante, con la conseguenza che, in questa fase a cognizione piena, risulta pienamente dimostrata la pretesa richiesta ed ingiunta.
Più precisamente, secondo quanto emerge dalla CTU
-che, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, è fonte oggettiva di prova in tutti i casi in cui opera come accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizione tecniche (ex multis Cass. 88/2004), per cui, le conclusioni del CTU, argomentate in modo logico e condivisibile, esente da vizi logici, sorretta da idonei riscontri oggettivi, ben possono essere poste a fondamento della decisione, cui si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del 16.01.2015)-
“le opere sono state eseguite con buoni materiali e secondo quanto riportato nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti e secondo quanto già attestato dal direttore dei lavori in fase di esecuzione, ing. fatto salvo i notati difetti che non sono comuque Controparte_2 pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera” (v. relazione e conclusioni del CTU).
Tale consulenza, dalla quale il Tribunale non ha motivo di discostarsi essendo priva di alcuna contraddizione o irragionevolezza (v. Cass. 14 ottobre 2021, n. 28043), conferma l'assunto dell'opposta e la domanda monitoria.
In definitiva, l'opposizione risulta infondata e viene rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti -unitamente alla spiegata domanda riconvenzionale dell'opponente in ordine alla quale si condividono le argomentazioni difensive dell'opposta che propendono per il suo integrale rigetto- deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia in forza del richiamato principio della ragione più liquida, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio, anche di CTU, già liquidate con separato decreto, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. ed integr., tenuto conto del valore della domanda monitoria e del relativo scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
3
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in persona Parte_1 del legale rapp.te p.-t., nei confronti della Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione
[...] disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
b) conferma il decreto ingiuntivo n. 379/19, emesso dal Tribunale di Cassino in data 16.04.2019, dichiarando dovute le somme e gli interessi così come in esso indicati fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che liquida in € 7.616,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
d) pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU, già definitie con separato decreto.
Così deciso in Cassino il 24/03/2025
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
4