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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/08/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 224/2022
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 224/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
C.F. ) Parte_3 P.IVA_1
Tutti con il patrocinio dell'avv. CORNIA FEDERICO e dell'avv. CORNIA CLARA ( VIA SANTO STEFANO 32 40125 BOLOGNA;
elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA SANTO STEFANO, 32 BOLOGNA presso il difensore avv. CORNIA FEDERICO
APPELLANTI Contro
C.F. ) CP_1 C.F._4
(C.F. ) CP_2 C.F._5
C.F. Controparte_3 C.F._6 tutti con il patrocinio dell'avv. CASAGRANDE FULVIA, elettivamente domiciliato in pagina 1 di 21 VIALE ANGELO MASINI 12 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. CASAGRANDE FULVIA APPELLATI
AD OGGETTO: VIOLAZIONE DEI DIRITTI ALLA PRIVACY E
RISERVATEZZA – RISARCIMENTO DEL DANNO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 03.09.2024:
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni e pertanto:
APPELLANTI : Parte_3 Parte_2 Parte_1
<< “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni diversa istanza disattesa e reietta e previa ogni più opportuna declaratoria di ragione e di Legge:
A) IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la radicale nullità del procedimento di primo grado e della sentenza, per i motivi esposti in narrativa.
B) NEL MERITO: in via graduata, in integrale riforma della sentenza impugnata,
n.193/2022 del Tribunale di Bologna, resa a verbale in data 25 Gennaio 2022, respingere ogni domanda proposta dai Signori e CP_1 CP_2
nei confronti di il dr. e il Dr. Controparte_3 Parte_3 Parte_1
assolvendo gli odierni appellanti da ogni responsabilità e dichiarando Parte_2
che questi ultimi nulla devono ai predetti;
per l'effetto, condannare i Signori
[...]
e alla restituzione di tutti gli importi CP_1 CP_2 Controparte_4
corrisposti dagli odierni appellanti in esecuzione della sentenza oggetto di gravame, oltre ad interessi dalla data del pagamento al saldo.
C) Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio” >>
APPELLATI CP_1 CP_2 [...]
<< “1) Accogliere la domanda del Signor della CP_3 CP_1
pagina 2 di 21 Signora e della Signora e per l'effetto dichiarare CP_2 Controparte_3
improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto.
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare pertanto la sentenza di primo grado.
3) Condannare gli attori in secondo grado al pagamento delle spese di giudizio e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge compresa la fase relativa alla istanza di sospensione della provvisoria esecuzione.”>>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 09.02.2022, Parte_3 [...]
e chiedevano, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia Parte_1 Parte_2
esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata;
in via preliminare, la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado;
nel merito, la riforma della sentenza in atti sul rilievo che essa era erroneamente emessa oltre che viziata, affidandosi a quattro motivi di appello;
in via istruttoria, promuovevano istanza di ammissione di prove per testi e di interrogatorio formale.
1.1 Si costituivano gli appellati e CP_1 CP_2 [...]
chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, CP_3 con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, era posta in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello è parzialmente fondato e va, dunque, accolto per quanto di ragione.
Va premesso che con sentenza n. 193/2022, resa ex art. 281 sexies cpc in data
25.01.2022, notificata in data 28.01.2022, il Tribunale di Bologna, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha accolto la domanda volta all'accertamento della violazione della privacy e del diritto alla riservatezza degli attori, odierni appellati, ordinando ai convenuti, odierni appellanti, la rimozione e pagina 3 di 21 distruzione delle immagini contestate e condannandoli, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di €. 18.000,00 (€. 6.000,000 a ciascuna parte attrice) e alla rifusione delle spese di lite.
3. La sentenza va dichiarata nulla nella parte in cui, qualificando erroneamente l'odierno appellante quale “convenuto contumace”, Parte_1
lo ha condannato, in solido, al risarcimento dei danni lamentati dagli odierni appellati senza rilevare l'assenza della vocatio in ius dello stesso, oltre che l'inesistenza della notificazione nei suoi confronti dell'atto di citazione in primo grado nonché, infine, non la carenza di legittimazione passiva, come affermato, ma della infondatezza nel merito per quanto si andrà ad esporre.
Viceversa, con riferimento agli ulteriori appellanti, e Parte_3 [...]
la sentenza impugnata va confermata nella decisione relativa alla rimozione e Pt_2
distruzione delle immagini contestate, in quanto il Tribunale ha fatto buongoverno delle risultanze istruttorie e segnatamente delle prove orali offerte da entrambe le parti in contesa;
la sentenza impugnata va altresì confermata nella decisione relativa alla condanna degli appellanti e al risarcimento del danno in Parte_3 Parte_2
favore degli appellati, in quanto il Tribunale, ad avviso di questa Corte di merito, ha correttamente riconosciuto un pregiudizio in danno di quest'ultimi derivante dalle violazioni accertate e relative al diritto alla riservatezza e all'immagine.
3.1 Va premesso che con atto di citazione, notificato via pec alla
[...]
(società editrice della testata giornalistica “ ” fusa Controparte_5 Controparte_6
per incorporazione in in data 24.08.2020 e via posta a in Parte_3 Parte_2
data 01.09.2020, e convenivano in CP_1 CP_2 Controparte_3
giudizio << […] in Controparte_7
persona del suo legale rappresentante e del direttore responsabile pro-tempore, Dott.
>> (cfr. Atto di citazione in primo grado pag. 20), nonché il Parte_1
giornalista al fine di ottenere l'accertamento della violazione del loro Parte_2
diritto alla riservatezza e all'immagine con conseguente condanna dei convenuti al pagina 4 di 21 risarcimento dei danni subiti. Nello specifico, gli attori asserivano che, in data
25.08.2016, venivano scattate e pubblicate delle foto, unitamente ad un'intervista, senza il loro preventivo consenso. Le foto de quibus venivano pubblicate nella pagina di Bologna del quotidiano “ ” unitamente ad un articolo redatto dal Controparte_6
giornalista che riferiva del terremoto, avvenuto il giorno prima nel Parte_2
paese di Arquata del Tronto, pubblicazione diffusa anche via rete internet.
3.1.2 Si costituivano in giudizio in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore e eccependo preliminarmente la nullità Parte_2
dell'atto di citazione, perché contenente vocatio in ius di un soggetto giuridicamente inesistente (ossia la testata giornalistica), l'inammissibilità della domanda (per violazione dell'art. 152 codice della privacy, secondo il quale l'atto introduttivo del giudizio deve essere un ricorso e non una citazione) e l' improcedibilità per carenza della preventiva negoziazione assistita;
nel merito, contestavano la domanda in fatto e in diritto.
3.1.3 non si costituiva e veniva dichiarato dal Giudice di Parte_1
prime cure, nell'epigrafe della sentenza, “convenuto contumace”.
3.2 Sulla base delle prove testimoniali, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata, resa ex art. 281 sexies c.p.c., con la quale: <Il Giudice, del Tribunale di
Bologna, sez. III civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. R.G 9961/2020., ogni altra domanda e/o eccezione assorbita, così provvede: accoglie la domanda di parte attrice e ordina, ai convenuti la rimozione e distruzione delle immagini in questione e li condanna in solido tra loro al pagamento a favore degli attori della complessiva somma di 18.000,00 euro ( euro 6.000,00 a ciascuna parte attrice) oltre interessi come sopra determinati ed interessi legali dalla sentenza al saldo;
condanna i convenuti in solido tra di loro alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dagli attori che liquida complessivamente in Euro 4835,00 oltre il 15%
pagina 5 di 21 rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge oltre euro 545,00 spese generali>>.
4. Gli appellanti affidano le proprie censure a quattro motivi.
4.1 Con il primo motivo, rubricato << NULLITA' DEL PROCESSO E
DELLA SENTENZA >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 5), censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato, in solido, il al Parte_1
risarcimento dei pretesi danni lamentati dagli allori attori, << senza verificare – in alcun modo - se anche il convenuto Dr. avesse ritualmente ricevuto la Parte_1
notifica dell'atto di citazione >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 5). Si allegava altresì come il non rivestisse affatto la carica di direttore della testata Parte_1
all'epoca della pubblicazione, rivestita dal dott. con conseguente Persona_1
difetto di legittimazione passiva.
4.1.1 La censura è fondata.
In estrema sintesi gli appellanti domandano la declaratoria di nullità del procedimento di primo grado e della sentenza impugnata, in quanto il Giudice di prime cure << - ha dichiarato la “contumacia” del Dr. , senza neppure curarsi di Parte_1
verificare se l'atto di citazione gli era stato notificato;
- ha ritenuto il medesimo responsabile delle pretese violazioni lamentate dagli attori, condannandolo, in solido, al risarcimento dei pretesi danni, senza nemmeno preoccuparsi di accertare se la citazione gli era stata “ritualmente” notificata (cosa mai avvenuta) >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 6).
In via preliminare, si rileva la carenza, nell'atto di citazione in primo grado, della vocatio in ius nei confronti del . Difatti, la citazione in primo grado, Parte_1
C recante << RESTO […] in Controparte_7
persona del suo legale rappresentante e del direttore responsabile pro-tempore, Dott.
[…] Parte_1
e
pagina 6 di 21 il Dott. […] >> (cfr. Atto di citazione in primo grado pag. 20), non Parte_2
può ritenersi correttamente effettuata nei confronti del , in quanto lo stesso, in Parte_1
qualità di Direttore Responsabile della testata giornalistica, non fa parte della Società editrice - persona giudica. Pertanto, dato che il non è stato citato Parte_1
individualmente/personalmente bensì quale “organo” della Società editrice “
[...]
”, non può ritenersi evocato, ad avviso di questa Corte di merito, nel CP_5
precedente giudizio di primo grado.
Per quanto concerne, invece, la questione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti del , si deve condividere, ad avviso Pt_1
di questa Corte di merito, l'argomentazione addotta dagli appellanti circa l'inesistenza della stessa. Difatti, l'inesistenza della notifica, quale vizio non disciplinato dalla legge ma individuato dalla dottrina e dalla giurisprudenza nelle ipotesi più gravi, è configurabile, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, << oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità >> (cfr. Cass. 20 luglio
2016, n. 14916).
Nel caso sottoposto all'esame di questa Corte di merito si ravvisa l'inesistenza della notificazione de qua in ragione della “totale mancanza materiale dell'atto”.
Difatti, come correttamente affermato dalla difesa degli appellanti mediante il richiamo agli atti di causa, depositati in primo grado dagli odierni appellati, << è stata depositata la sola citazione (e relativa relazione di notifica) indirizzata al
[...]
; quanto alla notifica (a mezzo posta) al giornalista Dr. Controparte_7
la Difesa di parte attrice, nelle note difensive 10.12.2020 (dimesse per la Pt_2
udienza del 17.12.2020) si è curata di documentare la notifica dell'atto di citazione al giornalista.
pagina 7 di 21 Essa non è, invece, stata in grado di fornire alcuna prova della avvenuta notifica al
Dr. dell'atto introduttivo. Parte_1
La ragione di ciò è semplice: tale notifica non è mai stata richiesta né mai è stata eseguita >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 5, enfasi propria alla fonte).
Si evidenzia che l e il Direttore Responsabile di una testata giornalistica CP_8
non sono parte della stessa persona giuridica – società editrice ma sono figure con funzioni, ruoli e responsabilità diverse sicché la notificazione dell'atto di citazione in primo grado alla pec dell giuridica non si estende automaticamente al Parte_4
Direttore Responsabile della testata giornalistica.
Non è altresì condivisibile, ad avviso di questa Corte di merito,
l'argomentazione addotta dagli appellati secondo cui l'indirizzo pec appartenente alla persona giuridica ed alla quale è stata effettuata la notifica, è da considerarsi CP_8
come << domicilio/indirizzo di sede lavorativa del Direttore responsabile >> (cfr.
Comparsa di costituzione e risposta pag. 12). Difatti, come correttamente affermato dalla difesa degli appellanti, << L'indirizzo di posta elettronica certificata è strettamente personale, nominativo e fa riferimento ai dati del titolare che l'ha registrata, ovverosia Contrariamente a quanto asserito da controparte, Parte_3
la Pec non può ritenersi equiparata, ai sensi dell'art. 193 c.p.c., alla sede dell'ufficio in cui il Direttore Responsabile esercita la propria attività lavorativa >> (cfr.
Comparsa conclusionale appellanti pag. 4).
Pertanto, data la carenza di valida vocatio in ius dello stesso e dato che l'atto di citazione in primo grado non gli è stato notificato, né nella sua residenza né in nessun altro luogo, in quanto, come già anticipato la notificazione è stata fatta a
[...]
[…] in persona del suo legale Controparte_7
rappresentante e del direttore responsabile pro-tempore, Dott.
[...]
, s'impone, limitatamente all'azione promossa contro lo stesso, CP_9
trattandosi di cause scindibili, non essendo l e il Direttore Responsabile CP_8
litisconsorti necessari, la << insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter
pagina 8 di 21 rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. >> (cfr. Cass. 20 ottobre 2016, n. 21219).
In ultima analisi e solo per completezza, si deve rilevare non la carenza di legittimazione passiva in capo al , determinandosi la legittimazione sulla Parte_1
base della prospettazione attorea che è inequivoca sul punto, ma l'infondatezza nel merito della domanda, in quanto, come correttamente affermato e allegato dagli appellanti, << alla data di pubblicazione dell'articolo in contestazione (25 agosto
2016), egli non rivesti il ruolo di Direttore Responsabile del quotidiano. A tale data, infatti, il Direttore Responsabile era il Dr. come risulta dalla Persona_1
“gerenza”, che si allega sub documento n.3 >> (cfr. ibidem pag. 6).
4.2 Con il secondo motivo, rubricato << Errata valutazione circa la necessità del consenso, stante l'esenzione dell'attività giornalistica ai sensi dell'art. 137 D.lgs
196/2003, e sull'omessa pronuncia in merito al rispetto del principio di essenzialità>> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 7, enfasi propria all'originale), si censura la sentenza impugnata << nella parte in cui ha erroneamente ascritto la condotta dei convenuti alla fattispecie di reato di cui all'art. 167 D.lgs 196/2003, ritenendo necessario il consenso alla pubblicazione dei dati personali e omettendo di considerare la specifica esenzione prevista per l'attività giornalistica, nonché il rispetto del principio di essenzialità”>> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 12, enfasi propria all'originale).
4.2.1 La censura non è fondata.
In estrema sintesi gli appellanti sostengono che << La sentenza oggetto di gravame è viziata, in quanto:
• ha erroneamente affermato la necessità del consenso alla pubblicazione dei dati, da parte degli interessati;
• non ha tenuto in considerazione l'esenzione specificamente prevista per il trattamento dei dati per finalità giornalistiche, ai sensi dell'art. 137 D.lgs 196/2003;
pagina 9 di 21 • ha conseguentemente ravvisato nella condotta in contestazione la fattispecie di reato di cui all'Art. 167 D.lgs 167/2003;
• ha del tutto omesso ogni valutazione in merito al rispetto del principio di essenzialità, nonostante le ampie difese esposte dai convenuti, sul punto >> (cfr. Atto di citazione in appello pagg. 7-8).
Ad avviso di questa Corte di merito, le censure de quibus devono essere rigettate, dovendosi condividere le argomentazioni addotte dalla difesa degli appellati.
Difatti, l'art. 137 del D.lgs. 196/2003 prevede, letteralmente, che
“1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139. […]
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.”
Come correttamente affermato dalla difesa degli appellati, << Il Codice della privacy ha confermato la validità dei limiti sul diritto di cronaca, individuati, in particolare, nella sentenza della Corte Costituzionale n. 5259/1984: verità, anche putativa, del fatto narrato, correttezza della forma espositiva e interesse pubblico alla notizia >>
(cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 14).
Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte << Al giornalista è consentito divulgare dati sensibili senza il consenso del titolare né l'autorizzazione del Garante per la tutela dei dati personali, a condizione che la divulgazione sia "essenziale" […],
e cioè indispensabile in considerazione dell'originalità del fatto o dei modi in cui è avvenuto. La valutazione della sussistenza di tale requisito costituisce accertamento in fatto, che il giudice di merito deve compiere caso per caso, indicando analiticamente le
pagina 10 di 21 ragioni per le quali ritiene che sussista o meno il suddetto requisito dell'essenzialità >>
(cfr. Cass. 12 ottobre 2012, n. 17408). Nello specifico, l'art. 6 del “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” (approvato con provvedimento del Garante per la tutela dei dati personali del 29 luglio 1998), all'epoca dei fatti parte integrante del “Testo unico dei doveri del giornalista” approvato dal Cnog nella riunione del 27 gennaio 2016, prevedeva espressamente, con riferimento al principio di essenzialità dell'informazione, che <<
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti >>.
Nel caso sottoposto all'esame di questa Corte di merito, come correttamente affermato dalla difesa degli appellati, << se il fatto “terremoto” possa indubbiamente considerarsi di interesse pubblico, il fatto che gli fossero sopravvissuti, il CP_1
racconto con dovizia di particolari ( il coniglietto, l'uscita bloccata, la casa di vacanza…) certamente non altrettanto. Pertanto viene meno sicuramente almeno uno dei parametri necessari >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 14). Pertanto, nel caso de quo, la pubblicazione dei dati personali avrebbe richiesto il preventivo consenso degli appellati; consenso che, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, non vi è stato. Difatti, la dichiarazione della teste Testimone_1
all'udienza del 2.11.2021 secondo la quale << Ho visto mio fratello che parlava con delle persone a me sconosciute, ad un certo punto l'ho visto adirato e che ha mandato via queste persone e lì abbiamo capito che erano giornalisti […] io non ho sentito che queste persone si sono qualificate come giornalisti >>, unitamente alla rimozione delle foto e del testo dell'articolo de quibus (pubblicato nell'edizione del 25.08.2016) in data 3 settembre 2016, a seguito del reclamo degli odierni appellati (v. doc. 2 fascicolo primo grado appellati), inducono a confermare la tesi degli stessi appellati, ossia che
<< non aveva consapevolezza di parlare con un giornalista e che quello CP_1
pagina 11 di 21 che avrebbe detto ( come un semplice racconto terapeutico post scampato pericolo ) sarebbe stato riportato su un giornale >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag.
15). In ogni caso ed a chiusura, osserva la Corte, che la prova del consenso spetta al giornalista ed essa non è stata fornita né in primo grado né nel presente, in quanto il richiamo alla deposizione del teste fotografo, tale , asserito come Testimone_2
presente ai fatti, non è argomento sufficiente, in quanto questi non ha mai apertamente dichiarato, ciò proprio secondo il motivo di gravame, di aver percepito una chiara e univoca espressione di consenso ad intervista e pubblicazione delle foto. Inoltre
l'appello non intacca il dubbio di attendibilità sostenuto dalla sentenza del Tribunale, perché la deposizione dello stesso sarebbe “piena di incertezze” e, aggiunge la Corte, di un interesse proprio e personale dato che la mancanza di consenso riguarderebbe anche la sua attività di autore delle fotografie;
inoltre il vaglio critico della deposizione della teste si mostra eccentrico rispetto alla centralità del problema ossia Testimone_1
al fatto che l'onere di provare il consenso spetta al giornalista. In ogni caso ed in chiusura, non è spiegato il perché, sussistendo un consenso, foto ed intervista siano stati immediatamente rimossi sia dalla rete sia dagli archivi del giornale (Cfr. appello pag. 11), non appena ricevuta la richiesta.
4.3 Con il terzo motivo, rubricato << sulla presunta mancanza del consenso e sulla conseguente violazione dell'art. 10 Codice Civile >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 11, enfasi propria all'originale), gli appellanti censurano la sentenza impugnata << nella parte in cui, ritenendo provato il del consenso alla CP_10
pubblicazione, ha ritenuto che la condotta dei convenuti abbia costituito abuso dell'immagine degli attori, in violazione dell'art. 10 Codice civile >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 12, enfasi propria all'originale).
4.3.1 La censura è infondata.
Gli appellanti sostengono letteralmente e unicamente che l'art. 10 cc prevede che vi sia un abuso dell'immagine, quando questa venga pubblicata:
1) fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è consentita […];
pagina 12 di 21 2) con pregiudizio al decoro o alla reputazione stessa della persona ritratta (o dei congiunti). Sotto tale profilo, è lo stesso Tribunale a riconoscere che “le immagini non risultano offensive né attengono ad un fatto non veritiero” ( pag. 4, rigo 5 della sentenza).
A ciò si aggiunga il fatto che è fatto pacifico ed incontestato che le immagini siano state scattate in strada, dunque in luogo aperto al pubblico >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 12).
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, in base al combinato disposto dell'art. 10 cc, il quale prevede che
“Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”, e dell'art. 97 della L. 633/1941 (Legge sulla protezione del diritto d'autore), secondo il quale “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà
o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”, la pubblicazione di una immagine di una persona senza il preventivo consenso della stessa è consentita nel caso in cui la riproduzione sia collegata a fatti svoltisi in pubblico, a meno che l'esposizione stessa non rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona de qua.
Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte << L'interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca, va distinto dall'interesse alla pubblicazione o diffusione anche
pagina 13 di 21 dell'immagine delle persone coinvolte, la cui liceità postula, giusta la disciplina complessivamente desumibile dagli artt. 10 c.c., 96 e 97 della l. n. 633 del 1941, 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 ed 8 del codice deontologico dei giornalisti, il concreto accertamento di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata ai fini della completezza e correttezza della divulgazione della notizia, oppure il consenso delle persone ritratte, o
l'esistenza delle altre condizioni eccezionali giustificative previste dall'ordinamento.
-> [cfr. Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 4477 del 19/02/2021 (Rv. 660512 - 01), enfasi aggiunta;
conforme Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18006 del 09/07/2018]. Si ricordi a tal proposito che il codice deontologico dei giornalisti ha valore di fonte normativa in quanto richiamato dall'art. 139 del detto d.lgs. n. 196 del 2003 (cfr. Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 18006 del 09/07/2018).
La Suprema Corte ha altresì posto il principio per cui << In tema di diritto alla riservatezza, la presenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca mediante la pubblicazione di un articolo, per quanto non implichi, di per sé, la legittimità della pubblicazione anche dell'immagine delle persone coinvolte, può condurre alla liceità di una tale diffusione ove esista uno specifico interesse pubblico alla identificazione immediata dei personaggi pubblici ai quali l'informazione si riferisce. Pertanto, la pubblicazione a corredo di un articolo di stampa di foto, in sé non lesive dell'onore o della reputazione, non può considerarsi integrativa dell'illecito da lesione del diritto all'immagine senza una previa, rigorosa e non atomistica valutazione in ordine alla riconducibilità anch'essa all'esercizio del diritto di cronaca
-> (cfr. Cass. 24 dicembre 2020, n. 29583).
Nel caso sottoposto all'esame di questa Corte di merito, sebbene le fotografie de quibus siano state scattate in strada ossia in un luogo aperto al pubblico, e non ledano l'onore, la reputazione o il decoro degli odierni appellanti, deve confermarsi la statuizione del Giudice di prime cure secondo la quale << Nel caso di specie, pur riguardando l'articolo un fatto di interesse pubblico all'informazione ed in quanto tale
pagina 14 di 21 prevalente rispetto all'interesse dell'individuo, tale principio non può trovare applicazione per le modalità tenute verso soggetti ben determinati appartenenti alla stessa famiglia e pertanto non si era difronte ad un interesse sacrificabile>> (cfr. sentenza impugnata pag. 3). Difatti, assume rilievo prevalente nel caso de quo:
l'illegittimità della pubblicazione dei dati personali degli odierni appellati, l'assenza del loro preventivo consenso alla pubblicazione delle fotografie de quibus e l'assenza di un interesse pubblico alla conoscenza delle loro fattezze e dei loro dati ai fini della completezza o correttezza della divulgazione della notizia del sisma, unica ad avere in sé un obiettivo interesse pubblico.
4.4 Con il quarto motivo, rubricato << Sulla errata valutazione in merito alla sussistenza del danno e sulla omessa motivazione circa la sua quantificazione>> (cfr.
Atto di citazione pag. 12, enfasi propria all'originale), gli appellanti censurano la sentenza impugnata << nella parte in cui, ritenendo che la violazione della riservatezza determini un pregiudizio “in re ipsa”, ha ritenuto dimostrata l'esistenza del danno, omettendo di pronunciarsi sull'effettiva esistenza di un nesso causale con la pubblicazione in contestazione nonchè sulla quantificazione del danno” >> (cfr.
Atto di citazione in appello pag. 14, enfasi propria all'originale).
4.4.1 La censura non è fondata.
In estrema sintesi gli appellanti si dolgono del fatto che il Giudice di prime cure, condannandoli a risarcire il danno, lamentato dagli allori attori, ha ritenuto che la violazione della privacy e della riservatezza di quest'ultimi ha comportato di per sé un pregiudizio. Nello specifico, sostengono che il Tribunale ha qualificato il danno alla privacy degli appellati come danno “in re ipsa” in quanto, sempre secondo la tesi degli appellanti, << gli odierni attori (che hanno agito a distanza di oltre quattro anni dai fatti…!) non hanno fornito la benchè minima dimostrazione di aver effettivamente subito un qualsivoglia danno, dalla pubblicazione in questione.
Il presunto “turbamento”, asseritamente causato dal fatto di essere stati raggiunti nei giorni successivi al sisma da svariate telefonate (circostanza
pagina 15 di 21 indimostrata) di amici e conoscenti che avevano appreso la notizia dal giornale
(circostanza indimostrata) e di avere patito un maggior danno, addirittura a livello biologico, da tutto ciò….è rimasto del tutto indimostrato >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 13).
Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte << Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. – […] a tre condizioni: (a) che
l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale […]; (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità […]; (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità >> [cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del
11/11/2008 (Rv. 605493 - 01) e conformemente ex multis da ultimo Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 33276 del 29/11/2023 (Rv. 669573 - 01), la quale richiede expressis verbis che vi sia una specifica allegazione del pregiudizio sofferto]. La Suprema Corte ha altresì posto il principio per cui << Il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima >> (cfr. Cass. 18 febbraio 2020, n. 4005).
Pertanto, sempre secondo la Corte di Cassazione, << il danno alla privacy, come ogni danno non patrimoniale, non sussiste in "re ipsa" , non identificandosi il danno
pagina 16 di 21 risarcibile con la mera lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, seppur può essere provato anche attraverso presunzioni
(vedi Cass. n. 19434/2019; Cass. n. 29206/2019) >> (cfr. Cass. 10 giugno 2021, n.
16402, non massimata).
Nel caso de quo, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, <Tale lesione è […] pregiudizievole dei diritti della personalità quale quello alla riservatezza, in ragione della capacità diffusiva dello strumento attraverso il quale esso è stato attuato, dell'invasività soggettiva dell'indebito trattamento dei dati personali nella sfera privata degli interessati, nella gravità della lesione e dell'importanza dell'interesse offeso >> (cfr. sentenza impugnata pagg. 3-4). In altre parole, ad avviso di questa Corte di merito, sussiste un concreto pregiudizio a danno degli odierni appellati in quanto gli stessi, non essendo “personaggi pubblici” bensì
“persone comuni/comuni cittadini” e godendo, pertanto, di una piena tutela della loro sfera privata, hanno subito, dalla pubblicazione delle loro immagini e dei loro dati personali, una indebita pubblicità alla loro immagine ed una indebita invasione nel loro vissuto.
Pertanto, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, << Ai sensi dell'art. 1226 c.c. così come richiamato dall'art. 2056 c.c. appare equo e congruo liquidare il danno patito dagli attori in complessivi euro 18.000,00 ( euro 6.000,00 ciascuno) tenuto conto della diffusità del mezzo di informazione ma anche della circoscritta dimensione temporale del fatto illecito in esame >> (cfr. ibidem pag. 4), in quanto effettivamente tutto si è risolto in pochi giorni, essendo state rimosse le immagini come da loro richiesto, non potendosi però elidere quanto accaduto nei giorni precedenti e soprattutto quanto potenzialmente verificabile a livello della rete globale, in quanto una volta immesso un dato anche un limitato numero di accessi da parte di terzi non esclude che quel dato possa essere acquisito e rilanciato in maniera indipendente dalla diffusione attuatasi con la pubblicazione oggi in contestazione.
Quindi, il rischio di potenziale fruizione del dato, che può agevolmente presumersi pagina 17 di 21 anche come conoscenza notoria, non è scongiurato per il futuro ed il comportamento della testata giornalistica è certamente causam dans di ciò. Inoltre, è pur sempre verosimile che l'esposizione pubblica non desiderata delle proprie immagini fotografiche, comunque scattate in un momento di sofferenza del vissuto e l'ostensione dei dati personali, altrettanto indesiderata, possano indurre un sentimento di vergogna o di pudore violato, come si desume dalla comprensione del contenuto delle difese degli stessi appellati, e che, quindi, la riservatezza costituisca un valore che meriti protezione e, quindi, tutela anche risarcitoria, ove violata.
Infatti, può considerarsi pregiudizio serio anche su base presuntiva l' << essere catapultati in prima pagina su un giornale a tiratura nazionale non è stata una bella esperienza, tanto che la famiglia è stata travolta […] da telefonate e messaggi a cui hanno dovuto dar conto, persino conforto delle volte e tranquillizzare conoscenti, parenti e amici. […] la pubblicazione è stata uno choc che, appunto, ha amplificato il turbamento e lo ha protratto, ravvisandolo nella mente, per giorni e per settimane, dovendo raccontare, spiegare, rassicurare altri, quando invece sarebbe stato necessario un conforto ed un supporto per loro >> (cfr. Atto di citazione in primo grado pag. 4); << il danno biologico vero e proprio in termini di stress in capo agli odierni attori è certamente da imputarsi all'evento catastrofico e non al fatto per cui si richiama la responsabilità dei convenuti. Tuttavia, la notorietà conseguita alla notizia data dal giornale ha acuito, propagandandolo, tale shock e dunque tale danno biologico. Non è difficile comprendere come in circostanze diverse le conseguenze di tale stress sarebbero state attenuate da una intima tranquillità nelle settimane successive al terremoto. Ed invece gli eventi in cui è stata proiettata la famiglia a causa della popolarità data dagli articoli di giornale […] sono rimasti vividi e immutabili nella loro mente e nella loro quotidianità più del dovuto, dilatati nel tempo
e nell'intensità. Non solo, il turbamento che gli attori sono stati costretti a subire è stato dato dal vedere che immagini private di quei momenti tragici sono state carpite e diffuse senza il loro consenso, senza rispetto per la loro sofferenza, per la riservatezza
pagina 18 di 21 e la vita privata, oltre che in spregio delle norme che regolano la pubblicazione di immagini e di dati personali. Pertanto, i danni non patrimoniali sono ravvisabili in questo turbamento e nella sofferenza psicologica che ne è derivata >> (cfr. Atto di citazione in primo grado pag. 20).
Pertanto, come deve confermarsi la statuizione del Giudice di prime cure circa la rimozione e distruzione delle immagini in questione, in quanto vi è, come sopra argomentato, violazione dell'art. 10 cc, va confermato anche il risarcimento del danno riconosciuto agli odierni appellati, sussistendo la prova dell'an, ossia la prova di un concreto, consustanziale e serio pregiudizio subito dagli appellati in ragione dell'illecito posto in essere mediante la pubblicazione de qua, pur non essendosi raggiunta la prova dell'esistenza di un vero e proprio danno alla salute, la cui sussistenza avrebbe eventualmente portato ad ulteriore condanna.
La pronuncia di primo grado va confermata anche nel quantum in ragione del breve tempo di esposizione, dei contatti e visioni da parte di terzi e del pregiudizio all'armonia personale e familiare, danno che in via di equità può ritenersi correttamente quantificato.
Del resto la quantificazione del danno deve essere effettuata equitativamente, secondo quanto previsto dall'art. 1226 c.c., nonché tenendo in considerazione che i parametri elaborati nelle c.d. tabelle del Tribunale di Milano per la diffamazione non possono oggi essere applicate tout court ma possono costituire un utile parametro di confronto, considerate le peculiarità del caso in precedenza evidenziate.
5. S'impone, quindi, il parziale accoglimento dell'impugnazione principale in relazione al primo motivo di appello e la riforma della sentenza appellata, ferma nel resto, in relazione alla posizione di . Parte_1
6. Le spese del presente grado, liquidate in parte dispositiva, vanno addebitate secondo soccombenza, che, in ragione del parziale accoglimento dell'appello, fa capo agli appellanti e con riferimento agli appellati e a Parte_3 Parte_2
quest'ultimi con riguardo all'appellante . Parte_1
pagina 19 di 21 7. Ricorre per gli appellanti e la sussistenza della Parte_3 Parte_2
previsione dell'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma
17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso>>.
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
1. Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ferma nel resto:
a) dichiara la nullità parziale della sentenza di primo grado limitatamente alla posizione di , annullandone ogni Parte_1
condanna;
b) condanna gli appellanti e al Parte_3 Parte_2
pagamento in solido delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata, che liquida in €. 5.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali;
c) condanna gli appellati e CP_1 CP_2
al pagamento in solido delle spese del Controparte_3
presente grado di giudizio in favore di , che Parte_1
liquida in €. 118,50 + 9,00 per spese ed €. 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
pagina 20 di 21 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante e Parte_3
di una somma pari all'importo del contributo unificato. Parte_2
Così deciso in Bologna il 17.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 21 di 21
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 224/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
C.F. ) Parte_3 P.IVA_1
Tutti con il patrocinio dell'avv. CORNIA FEDERICO e dell'avv. CORNIA CLARA ( VIA SANTO STEFANO 32 40125 BOLOGNA;
elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA SANTO STEFANO, 32 BOLOGNA presso il difensore avv. CORNIA FEDERICO
APPELLANTI Contro
C.F. ) CP_1 C.F._4
(C.F. ) CP_2 C.F._5
C.F. Controparte_3 C.F._6 tutti con il patrocinio dell'avv. CASAGRANDE FULVIA, elettivamente domiciliato in pagina 1 di 21 VIALE ANGELO MASINI 12 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. CASAGRANDE FULVIA APPELLATI
AD OGGETTO: VIOLAZIONE DEI DIRITTI ALLA PRIVACY E
RISERVATEZZA – RISARCIMENTO DEL DANNO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 03.09.2024:
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni e pertanto:
APPELLANTI : Parte_3 Parte_2 Parte_1
<< “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni diversa istanza disattesa e reietta e previa ogni più opportuna declaratoria di ragione e di Legge:
A) IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la radicale nullità del procedimento di primo grado e della sentenza, per i motivi esposti in narrativa.
B) NEL MERITO: in via graduata, in integrale riforma della sentenza impugnata,
n.193/2022 del Tribunale di Bologna, resa a verbale in data 25 Gennaio 2022, respingere ogni domanda proposta dai Signori e CP_1 CP_2
nei confronti di il dr. e il Dr. Controparte_3 Parte_3 Parte_1
assolvendo gli odierni appellanti da ogni responsabilità e dichiarando Parte_2
che questi ultimi nulla devono ai predetti;
per l'effetto, condannare i Signori
[...]
e alla restituzione di tutti gli importi CP_1 CP_2 Controparte_4
corrisposti dagli odierni appellanti in esecuzione della sentenza oggetto di gravame, oltre ad interessi dalla data del pagamento al saldo.
C) Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio” >>
APPELLATI CP_1 CP_2 [...]
<< “1) Accogliere la domanda del Signor della CP_3 CP_1
pagina 2 di 21 Signora e della Signora e per l'effetto dichiarare CP_2 Controparte_3
improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto.
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare pertanto la sentenza di primo grado.
3) Condannare gli attori in secondo grado al pagamento delle spese di giudizio e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge compresa la fase relativa alla istanza di sospensione della provvisoria esecuzione.”>>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 09.02.2022, Parte_3 [...]
e chiedevano, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia Parte_1 Parte_2
esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata;
in via preliminare, la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado;
nel merito, la riforma della sentenza in atti sul rilievo che essa era erroneamente emessa oltre che viziata, affidandosi a quattro motivi di appello;
in via istruttoria, promuovevano istanza di ammissione di prove per testi e di interrogatorio formale.
1.1 Si costituivano gli appellati e CP_1 CP_2 [...]
chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, CP_3 con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, era posta in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello è parzialmente fondato e va, dunque, accolto per quanto di ragione.
Va premesso che con sentenza n. 193/2022, resa ex art. 281 sexies cpc in data
25.01.2022, notificata in data 28.01.2022, il Tribunale di Bologna, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha accolto la domanda volta all'accertamento della violazione della privacy e del diritto alla riservatezza degli attori, odierni appellati, ordinando ai convenuti, odierni appellanti, la rimozione e pagina 3 di 21 distruzione delle immagini contestate e condannandoli, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di €. 18.000,00 (€. 6.000,000 a ciascuna parte attrice) e alla rifusione delle spese di lite.
3. La sentenza va dichiarata nulla nella parte in cui, qualificando erroneamente l'odierno appellante quale “convenuto contumace”, Parte_1
lo ha condannato, in solido, al risarcimento dei danni lamentati dagli odierni appellati senza rilevare l'assenza della vocatio in ius dello stesso, oltre che l'inesistenza della notificazione nei suoi confronti dell'atto di citazione in primo grado nonché, infine, non la carenza di legittimazione passiva, come affermato, ma della infondatezza nel merito per quanto si andrà ad esporre.
Viceversa, con riferimento agli ulteriori appellanti, e Parte_3 [...]
la sentenza impugnata va confermata nella decisione relativa alla rimozione e Pt_2
distruzione delle immagini contestate, in quanto il Tribunale ha fatto buongoverno delle risultanze istruttorie e segnatamente delle prove orali offerte da entrambe le parti in contesa;
la sentenza impugnata va altresì confermata nella decisione relativa alla condanna degli appellanti e al risarcimento del danno in Parte_3 Parte_2
favore degli appellati, in quanto il Tribunale, ad avviso di questa Corte di merito, ha correttamente riconosciuto un pregiudizio in danno di quest'ultimi derivante dalle violazioni accertate e relative al diritto alla riservatezza e all'immagine.
3.1 Va premesso che con atto di citazione, notificato via pec alla
[...]
(società editrice della testata giornalistica “ ” fusa Controparte_5 Controparte_6
per incorporazione in in data 24.08.2020 e via posta a in Parte_3 Parte_2
data 01.09.2020, e convenivano in CP_1 CP_2 Controparte_3
giudizio << […] in Controparte_7
persona del suo legale rappresentante e del direttore responsabile pro-tempore, Dott.
>> (cfr. Atto di citazione in primo grado pag. 20), nonché il Parte_1
giornalista al fine di ottenere l'accertamento della violazione del loro Parte_2
diritto alla riservatezza e all'immagine con conseguente condanna dei convenuti al pagina 4 di 21 risarcimento dei danni subiti. Nello specifico, gli attori asserivano che, in data
25.08.2016, venivano scattate e pubblicate delle foto, unitamente ad un'intervista, senza il loro preventivo consenso. Le foto de quibus venivano pubblicate nella pagina di Bologna del quotidiano “ ” unitamente ad un articolo redatto dal Controparte_6
giornalista che riferiva del terremoto, avvenuto il giorno prima nel Parte_2
paese di Arquata del Tronto, pubblicazione diffusa anche via rete internet.
3.1.2 Si costituivano in giudizio in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore e eccependo preliminarmente la nullità Parte_2
dell'atto di citazione, perché contenente vocatio in ius di un soggetto giuridicamente inesistente (ossia la testata giornalistica), l'inammissibilità della domanda (per violazione dell'art. 152 codice della privacy, secondo il quale l'atto introduttivo del giudizio deve essere un ricorso e non una citazione) e l' improcedibilità per carenza della preventiva negoziazione assistita;
nel merito, contestavano la domanda in fatto e in diritto.
3.1.3 non si costituiva e veniva dichiarato dal Giudice di Parte_1
prime cure, nell'epigrafe della sentenza, “convenuto contumace”.
3.2 Sulla base delle prove testimoniali, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata, resa ex art. 281 sexies c.p.c., con la quale: <Il Giudice, del Tribunale di
Bologna, sez. III civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. R.G 9961/2020., ogni altra domanda e/o eccezione assorbita, così provvede: accoglie la domanda di parte attrice e ordina, ai convenuti la rimozione e distruzione delle immagini in questione e li condanna in solido tra loro al pagamento a favore degli attori della complessiva somma di 18.000,00 euro ( euro 6.000,00 a ciascuna parte attrice) oltre interessi come sopra determinati ed interessi legali dalla sentenza al saldo;
condanna i convenuti in solido tra di loro alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dagli attori che liquida complessivamente in Euro 4835,00 oltre il 15%
pagina 5 di 21 rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge oltre euro 545,00 spese generali>>.
4. Gli appellanti affidano le proprie censure a quattro motivi.
4.1 Con il primo motivo, rubricato << NULLITA' DEL PROCESSO E
DELLA SENTENZA >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 5), censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato, in solido, il al Parte_1
risarcimento dei pretesi danni lamentati dagli allori attori, << senza verificare – in alcun modo - se anche il convenuto Dr. avesse ritualmente ricevuto la Parte_1
notifica dell'atto di citazione >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 5). Si allegava altresì come il non rivestisse affatto la carica di direttore della testata Parte_1
all'epoca della pubblicazione, rivestita dal dott. con conseguente Persona_1
difetto di legittimazione passiva.
4.1.1 La censura è fondata.
In estrema sintesi gli appellanti domandano la declaratoria di nullità del procedimento di primo grado e della sentenza impugnata, in quanto il Giudice di prime cure << - ha dichiarato la “contumacia” del Dr. , senza neppure curarsi di Parte_1
verificare se l'atto di citazione gli era stato notificato;
- ha ritenuto il medesimo responsabile delle pretese violazioni lamentate dagli attori, condannandolo, in solido, al risarcimento dei pretesi danni, senza nemmeno preoccuparsi di accertare se la citazione gli era stata “ritualmente” notificata (cosa mai avvenuta) >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 6).
In via preliminare, si rileva la carenza, nell'atto di citazione in primo grado, della vocatio in ius nei confronti del . Difatti, la citazione in primo grado, Parte_1
C recante << RESTO […] in Controparte_7
persona del suo legale rappresentante e del direttore responsabile pro-tempore, Dott.
[…] Parte_1
e
pagina 6 di 21 il Dott. […] >> (cfr. Atto di citazione in primo grado pag. 20), non Parte_2
può ritenersi correttamente effettuata nei confronti del , in quanto lo stesso, in Parte_1
qualità di Direttore Responsabile della testata giornalistica, non fa parte della Società editrice - persona giudica. Pertanto, dato che il non è stato citato Parte_1
individualmente/personalmente bensì quale “organo” della Società editrice “
[...]
”, non può ritenersi evocato, ad avviso di questa Corte di merito, nel CP_5
precedente giudizio di primo grado.
Per quanto concerne, invece, la questione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti del , si deve condividere, ad avviso Pt_1
di questa Corte di merito, l'argomentazione addotta dagli appellanti circa l'inesistenza della stessa. Difatti, l'inesistenza della notifica, quale vizio non disciplinato dalla legge ma individuato dalla dottrina e dalla giurisprudenza nelle ipotesi più gravi, è configurabile, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, << oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità >> (cfr. Cass. 20 luglio
2016, n. 14916).
Nel caso sottoposto all'esame di questa Corte di merito si ravvisa l'inesistenza della notificazione de qua in ragione della “totale mancanza materiale dell'atto”.
Difatti, come correttamente affermato dalla difesa degli appellanti mediante il richiamo agli atti di causa, depositati in primo grado dagli odierni appellati, << è stata depositata la sola citazione (e relativa relazione di notifica) indirizzata al
[...]
; quanto alla notifica (a mezzo posta) al giornalista Dr. Controparte_7
la Difesa di parte attrice, nelle note difensive 10.12.2020 (dimesse per la Pt_2
udienza del 17.12.2020) si è curata di documentare la notifica dell'atto di citazione al giornalista.
pagina 7 di 21 Essa non è, invece, stata in grado di fornire alcuna prova della avvenuta notifica al
Dr. dell'atto introduttivo. Parte_1
La ragione di ciò è semplice: tale notifica non è mai stata richiesta né mai è stata eseguita >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 5, enfasi propria alla fonte).
Si evidenzia che l e il Direttore Responsabile di una testata giornalistica CP_8
non sono parte della stessa persona giuridica – società editrice ma sono figure con funzioni, ruoli e responsabilità diverse sicché la notificazione dell'atto di citazione in primo grado alla pec dell giuridica non si estende automaticamente al Parte_4
Direttore Responsabile della testata giornalistica.
Non è altresì condivisibile, ad avviso di questa Corte di merito,
l'argomentazione addotta dagli appellati secondo cui l'indirizzo pec appartenente alla persona giuridica ed alla quale è stata effettuata la notifica, è da considerarsi CP_8
come << domicilio/indirizzo di sede lavorativa del Direttore responsabile >> (cfr.
Comparsa di costituzione e risposta pag. 12). Difatti, come correttamente affermato dalla difesa degli appellanti, << L'indirizzo di posta elettronica certificata è strettamente personale, nominativo e fa riferimento ai dati del titolare che l'ha registrata, ovverosia Contrariamente a quanto asserito da controparte, Parte_3
la Pec non può ritenersi equiparata, ai sensi dell'art. 193 c.p.c., alla sede dell'ufficio in cui il Direttore Responsabile esercita la propria attività lavorativa >> (cfr.
Comparsa conclusionale appellanti pag. 4).
Pertanto, data la carenza di valida vocatio in ius dello stesso e dato che l'atto di citazione in primo grado non gli è stato notificato, né nella sua residenza né in nessun altro luogo, in quanto, come già anticipato la notificazione è stata fatta a
[...]
[…] in persona del suo legale Controparte_7
rappresentante e del direttore responsabile pro-tempore, Dott.
[...]
, s'impone, limitatamente all'azione promossa contro lo stesso, CP_9
trattandosi di cause scindibili, non essendo l e il Direttore Responsabile CP_8
litisconsorti necessari, la << insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter
pagina 8 di 21 rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. >> (cfr. Cass. 20 ottobre 2016, n. 21219).
In ultima analisi e solo per completezza, si deve rilevare non la carenza di legittimazione passiva in capo al , determinandosi la legittimazione sulla Parte_1
base della prospettazione attorea che è inequivoca sul punto, ma l'infondatezza nel merito della domanda, in quanto, come correttamente affermato e allegato dagli appellanti, << alla data di pubblicazione dell'articolo in contestazione (25 agosto
2016), egli non rivesti il ruolo di Direttore Responsabile del quotidiano. A tale data, infatti, il Direttore Responsabile era il Dr. come risulta dalla Persona_1
“gerenza”, che si allega sub documento n.3 >> (cfr. ibidem pag. 6).
4.2 Con il secondo motivo, rubricato << Errata valutazione circa la necessità del consenso, stante l'esenzione dell'attività giornalistica ai sensi dell'art. 137 D.lgs
196/2003, e sull'omessa pronuncia in merito al rispetto del principio di essenzialità>> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 7, enfasi propria all'originale), si censura la sentenza impugnata << nella parte in cui ha erroneamente ascritto la condotta dei convenuti alla fattispecie di reato di cui all'art. 167 D.lgs 196/2003, ritenendo necessario il consenso alla pubblicazione dei dati personali e omettendo di considerare la specifica esenzione prevista per l'attività giornalistica, nonché il rispetto del principio di essenzialità”>> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 12, enfasi propria all'originale).
4.2.1 La censura non è fondata.
In estrema sintesi gli appellanti sostengono che << La sentenza oggetto di gravame è viziata, in quanto:
• ha erroneamente affermato la necessità del consenso alla pubblicazione dei dati, da parte degli interessati;
• non ha tenuto in considerazione l'esenzione specificamente prevista per il trattamento dei dati per finalità giornalistiche, ai sensi dell'art. 137 D.lgs 196/2003;
pagina 9 di 21 • ha conseguentemente ravvisato nella condotta in contestazione la fattispecie di reato di cui all'Art. 167 D.lgs 167/2003;
• ha del tutto omesso ogni valutazione in merito al rispetto del principio di essenzialità, nonostante le ampie difese esposte dai convenuti, sul punto >> (cfr. Atto di citazione in appello pagg. 7-8).
Ad avviso di questa Corte di merito, le censure de quibus devono essere rigettate, dovendosi condividere le argomentazioni addotte dalla difesa degli appellati.
Difatti, l'art. 137 del D.lgs. 196/2003 prevede, letteralmente, che
“1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139. […]
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.”
Come correttamente affermato dalla difesa degli appellati, << Il Codice della privacy ha confermato la validità dei limiti sul diritto di cronaca, individuati, in particolare, nella sentenza della Corte Costituzionale n. 5259/1984: verità, anche putativa, del fatto narrato, correttezza della forma espositiva e interesse pubblico alla notizia >>
(cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 14).
Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte << Al giornalista è consentito divulgare dati sensibili senza il consenso del titolare né l'autorizzazione del Garante per la tutela dei dati personali, a condizione che la divulgazione sia "essenziale" […],
e cioè indispensabile in considerazione dell'originalità del fatto o dei modi in cui è avvenuto. La valutazione della sussistenza di tale requisito costituisce accertamento in fatto, che il giudice di merito deve compiere caso per caso, indicando analiticamente le
pagina 10 di 21 ragioni per le quali ritiene che sussista o meno il suddetto requisito dell'essenzialità >>
(cfr. Cass. 12 ottobre 2012, n. 17408). Nello specifico, l'art. 6 del “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” (approvato con provvedimento del Garante per la tutela dei dati personali del 29 luglio 1998), all'epoca dei fatti parte integrante del “Testo unico dei doveri del giornalista” approvato dal Cnog nella riunione del 27 gennaio 2016, prevedeva espressamente, con riferimento al principio di essenzialità dell'informazione, che <<
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti >>.
Nel caso sottoposto all'esame di questa Corte di merito, come correttamente affermato dalla difesa degli appellati, << se il fatto “terremoto” possa indubbiamente considerarsi di interesse pubblico, il fatto che gli fossero sopravvissuti, il CP_1
racconto con dovizia di particolari ( il coniglietto, l'uscita bloccata, la casa di vacanza…) certamente non altrettanto. Pertanto viene meno sicuramente almeno uno dei parametri necessari >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 14). Pertanto, nel caso de quo, la pubblicazione dei dati personali avrebbe richiesto il preventivo consenso degli appellati; consenso che, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, non vi è stato. Difatti, la dichiarazione della teste Testimone_1
all'udienza del 2.11.2021 secondo la quale << Ho visto mio fratello che parlava con delle persone a me sconosciute, ad un certo punto l'ho visto adirato e che ha mandato via queste persone e lì abbiamo capito che erano giornalisti […] io non ho sentito che queste persone si sono qualificate come giornalisti >>, unitamente alla rimozione delle foto e del testo dell'articolo de quibus (pubblicato nell'edizione del 25.08.2016) in data 3 settembre 2016, a seguito del reclamo degli odierni appellati (v. doc. 2 fascicolo primo grado appellati), inducono a confermare la tesi degli stessi appellati, ossia che
<< non aveva consapevolezza di parlare con un giornalista e che quello CP_1
pagina 11 di 21 che avrebbe detto ( come un semplice racconto terapeutico post scampato pericolo ) sarebbe stato riportato su un giornale >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag.
15). In ogni caso ed a chiusura, osserva la Corte, che la prova del consenso spetta al giornalista ed essa non è stata fornita né in primo grado né nel presente, in quanto il richiamo alla deposizione del teste fotografo, tale , asserito come Testimone_2
presente ai fatti, non è argomento sufficiente, in quanto questi non ha mai apertamente dichiarato, ciò proprio secondo il motivo di gravame, di aver percepito una chiara e univoca espressione di consenso ad intervista e pubblicazione delle foto. Inoltre
l'appello non intacca il dubbio di attendibilità sostenuto dalla sentenza del Tribunale, perché la deposizione dello stesso sarebbe “piena di incertezze” e, aggiunge la Corte, di un interesse proprio e personale dato che la mancanza di consenso riguarderebbe anche la sua attività di autore delle fotografie;
inoltre il vaglio critico della deposizione della teste si mostra eccentrico rispetto alla centralità del problema ossia Testimone_1
al fatto che l'onere di provare il consenso spetta al giornalista. In ogni caso ed in chiusura, non è spiegato il perché, sussistendo un consenso, foto ed intervista siano stati immediatamente rimossi sia dalla rete sia dagli archivi del giornale (Cfr. appello pag. 11), non appena ricevuta la richiesta.
4.3 Con il terzo motivo, rubricato << sulla presunta mancanza del consenso e sulla conseguente violazione dell'art. 10 Codice Civile >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 11, enfasi propria all'originale), gli appellanti censurano la sentenza impugnata << nella parte in cui, ritenendo provato il del consenso alla CP_10
pubblicazione, ha ritenuto che la condotta dei convenuti abbia costituito abuso dell'immagine degli attori, in violazione dell'art. 10 Codice civile >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 12, enfasi propria all'originale).
4.3.1 La censura è infondata.
Gli appellanti sostengono letteralmente e unicamente che l'art. 10 cc prevede che vi sia un abuso dell'immagine, quando questa venga pubblicata:
1) fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è consentita […];
pagina 12 di 21 2) con pregiudizio al decoro o alla reputazione stessa della persona ritratta (o dei congiunti). Sotto tale profilo, è lo stesso Tribunale a riconoscere che “le immagini non risultano offensive né attengono ad un fatto non veritiero” ( pag. 4, rigo 5 della sentenza).
A ciò si aggiunga il fatto che è fatto pacifico ed incontestato che le immagini siano state scattate in strada, dunque in luogo aperto al pubblico >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 12).
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, in base al combinato disposto dell'art. 10 cc, il quale prevede che
“Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”, e dell'art. 97 della L. 633/1941 (Legge sulla protezione del diritto d'autore), secondo il quale “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà
o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”, la pubblicazione di una immagine di una persona senza il preventivo consenso della stessa è consentita nel caso in cui la riproduzione sia collegata a fatti svoltisi in pubblico, a meno che l'esposizione stessa non rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona de qua.
Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte << L'interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca, va distinto dall'interesse alla pubblicazione o diffusione anche
pagina 13 di 21 dell'immagine delle persone coinvolte, la cui liceità postula, giusta la disciplina complessivamente desumibile dagli artt. 10 c.c., 96 e 97 della l. n. 633 del 1941, 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 ed 8 del codice deontologico dei giornalisti, il concreto accertamento di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata ai fini della completezza e correttezza della divulgazione della notizia, oppure il consenso delle persone ritratte, o
l'esistenza delle altre condizioni eccezionali giustificative previste dall'ordinamento.
-> [cfr. Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 4477 del 19/02/2021 (Rv. 660512 - 01), enfasi aggiunta;
conforme Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18006 del 09/07/2018]. Si ricordi a tal proposito che il codice deontologico dei giornalisti ha valore di fonte normativa in quanto richiamato dall'art. 139 del detto d.lgs. n. 196 del 2003 (cfr. Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 18006 del 09/07/2018).
La Suprema Corte ha altresì posto il principio per cui << In tema di diritto alla riservatezza, la presenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca mediante la pubblicazione di un articolo, per quanto non implichi, di per sé, la legittimità della pubblicazione anche dell'immagine delle persone coinvolte, può condurre alla liceità di una tale diffusione ove esista uno specifico interesse pubblico alla identificazione immediata dei personaggi pubblici ai quali l'informazione si riferisce. Pertanto, la pubblicazione a corredo di un articolo di stampa di foto, in sé non lesive dell'onore o della reputazione, non può considerarsi integrativa dell'illecito da lesione del diritto all'immagine senza una previa, rigorosa e non atomistica valutazione in ordine alla riconducibilità anch'essa all'esercizio del diritto di cronaca
-> (cfr. Cass. 24 dicembre 2020, n. 29583).
Nel caso sottoposto all'esame di questa Corte di merito, sebbene le fotografie de quibus siano state scattate in strada ossia in un luogo aperto al pubblico, e non ledano l'onore, la reputazione o il decoro degli odierni appellanti, deve confermarsi la statuizione del Giudice di prime cure secondo la quale << Nel caso di specie, pur riguardando l'articolo un fatto di interesse pubblico all'informazione ed in quanto tale
pagina 14 di 21 prevalente rispetto all'interesse dell'individuo, tale principio non può trovare applicazione per le modalità tenute verso soggetti ben determinati appartenenti alla stessa famiglia e pertanto non si era difronte ad un interesse sacrificabile>> (cfr. sentenza impugnata pag. 3). Difatti, assume rilievo prevalente nel caso de quo:
l'illegittimità della pubblicazione dei dati personali degli odierni appellati, l'assenza del loro preventivo consenso alla pubblicazione delle fotografie de quibus e l'assenza di un interesse pubblico alla conoscenza delle loro fattezze e dei loro dati ai fini della completezza o correttezza della divulgazione della notizia del sisma, unica ad avere in sé un obiettivo interesse pubblico.
4.4 Con il quarto motivo, rubricato << Sulla errata valutazione in merito alla sussistenza del danno e sulla omessa motivazione circa la sua quantificazione>> (cfr.
Atto di citazione pag. 12, enfasi propria all'originale), gli appellanti censurano la sentenza impugnata << nella parte in cui, ritenendo che la violazione della riservatezza determini un pregiudizio “in re ipsa”, ha ritenuto dimostrata l'esistenza del danno, omettendo di pronunciarsi sull'effettiva esistenza di un nesso causale con la pubblicazione in contestazione nonchè sulla quantificazione del danno” >> (cfr.
Atto di citazione in appello pag. 14, enfasi propria all'originale).
4.4.1 La censura non è fondata.
In estrema sintesi gli appellanti si dolgono del fatto che il Giudice di prime cure, condannandoli a risarcire il danno, lamentato dagli allori attori, ha ritenuto che la violazione della privacy e della riservatezza di quest'ultimi ha comportato di per sé un pregiudizio. Nello specifico, sostengono che il Tribunale ha qualificato il danno alla privacy degli appellati come danno “in re ipsa” in quanto, sempre secondo la tesi degli appellanti, << gli odierni attori (che hanno agito a distanza di oltre quattro anni dai fatti…!) non hanno fornito la benchè minima dimostrazione di aver effettivamente subito un qualsivoglia danno, dalla pubblicazione in questione.
Il presunto “turbamento”, asseritamente causato dal fatto di essere stati raggiunti nei giorni successivi al sisma da svariate telefonate (circostanza
pagina 15 di 21 indimostrata) di amici e conoscenti che avevano appreso la notizia dal giornale
(circostanza indimostrata) e di avere patito un maggior danno, addirittura a livello biologico, da tutto ciò….è rimasto del tutto indimostrato >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 13).
Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte << Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. – […] a tre condizioni: (a) che
l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale […]; (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità […]; (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità >> [cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del
11/11/2008 (Rv. 605493 - 01) e conformemente ex multis da ultimo Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 33276 del 29/11/2023 (Rv. 669573 - 01), la quale richiede expressis verbis che vi sia una specifica allegazione del pregiudizio sofferto]. La Suprema Corte ha altresì posto il principio per cui << Il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima >> (cfr. Cass. 18 febbraio 2020, n. 4005).
Pertanto, sempre secondo la Corte di Cassazione, << il danno alla privacy, come ogni danno non patrimoniale, non sussiste in "re ipsa" , non identificandosi il danno
pagina 16 di 21 risarcibile con la mera lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, seppur può essere provato anche attraverso presunzioni
(vedi Cass. n. 19434/2019; Cass. n. 29206/2019) >> (cfr. Cass. 10 giugno 2021, n.
16402, non massimata).
Nel caso de quo, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, <Tale lesione è […] pregiudizievole dei diritti della personalità quale quello alla riservatezza, in ragione della capacità diffusiva dello strumento attraverso il quale esso è stato attuato, dell'invasività soggettiva dell'indebito trattamento dei dati personali nella sfera privata degli interessati, nella gravità della lesione e dell'importanza dell'interesse offeso >> (cfr. sentenza impugnata pagg. 3-4). In altre parole, ad avviso di questa Corte di merito, sussiste un concreto pregiudizio a danno degli odierni appellati in quanto gli stessi, non essendo “personaggi pubblici” bensì
“persone comuni/comuni cittadini” e godendo, pertanto, di una piena tutela della loro sfera privata, hanno subito, dalla pubblicazione delle loro immagini e dei loro dati personali, una indebita pubblicità alla loro immagine ed una indebita invasione nel loro vissuto.
Pertanto, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, << Ai sensi dell'art. 1226 c.c. così come richiamato dall'art. 2056 c.c. appare equo e congruo liquidare il danno patito dagli attori in complessivi euro 18.000,00 ( euro 6.000,00 ciascuno) tenuto conto della diffusità del mezzo di informazione ma anche della circoscritta dimensione temporale del fatto illecito in esame >> (cfr. ibidem pag. 4), in quanto effettivamente tutto si è risolto in pochi giorni, essendo state rimosse le immagini come da loro richiesto, non potendosi però elidere quanto accaduto nei giorni precedenti e soprattutto quanto potenzialmente verificabile a livello della rete globale, in quanto una volta immesso un dato anche un limitato numero di accessi da parte di terzi non esclude che quel dato possa essere acquisito e rilanciato in maniera indipendente dalla diffusione attuatasi con la pubblicazione oggi in contestazione.
Quindi, il rischio di potenziale fruizione del dato, che può agevolmente presumersi pagina 17 di 21 anche come conoscenza notoria, non è scongiurato per il futuro ed il comportamento della testata giornalistica è certamente causam dans di ciò. Inoltre, è pur sempre verosimile che l'esposizione pubblica non desiderata delle proprie immagini fotografiche, comunque scattate in un momento di sofferenza del vissuto e l'ostensione dei dati personali, altrettanto indesiderata, possano indurre un sentimento di vergogna o di pudore violato, come si desume dalla comprensione del contenuto delle difese degli stessi appellati, e che, quindi, la riservatezza costituisca un valore che meriti protezione e, quindi, tutela anche risarcitoria, ove violata.
Infatti, può considerarsi pregiudizio serio anche su base presuntiva l' << essere catapultati in prima pagina su un giornale a tiratura nazionale non è stata una bella esperienza, tanto che la famiglia è stata travolta […] da telefonate e messaggi a cui hanno dovuto dar conto, persino conforto delle volte e tranquillizzare conoscenti, parenti e amici. […] la pubblicazione è stata uno choc che, appunto, ha amplificato il turbamento e lo ha protratto, ravvisandolo nella mente, per giorni e per settimane, dovendo raccontare, spiegare, rassicurare altri, quando invece sarebbe stato necessario un conforto ed un supporto per loro >> (cfr. Atto di citazione in primo grado pag. 4); << il danno biologico vero e proprio in termini di stress in capo agli odierni attori è certamente da imputarsi all'evento catastrofico e non al fatto per cui si richiama la responsabilità dei convenuti. Tuttavia, la notorietà conseguita alla notizia data dal giornale ha acuito, propagandandolo, tale shock e dunque tale danno biologico. Non è difficile comprendere come in circostanze diverse le conseguenze di tale stress sarebbero state attenuate da una intima tranquillità nelle settimane successive al terremoto. Ed invece gli eventi in cui è stata proiettata la famiglia a causa della popolarità data dagli articoli di giornale […] sono rimasti vividi e immutabili nella loro mente e nella loro quotidianità più del dovuto, dilatati nel tempo
e nell'intensità. Non solo, il turbamento che gli attori sono stati costretti a subire è stato dato dal vedere che immagini private di quei momenti tragici sono state carpite e diffuse senza il loro consenso, senza rispetto per la loro sofferenza, per la riservatezza
pagina 18 di 21 e la vita privata, oltre che in spregio delle norme che regolano la pubblicazione di immagini e di dati personali. Pertanto, i danni non patrimoniali sono ravvisabili in questo turbamento e nella sofferenza psicologica che ne è derivata >> (cfr. Atto di citazione in primo grado pag. 20).
Pertanto, come deve confermarsi la statuizione del Giudice di prime cure circa la rimozione e distruzione delle immagini in questione, in quanto vi è, come sopra argomentato, violazione dell'art. 10 cc, va confermato anche il risarcimento del danno riconosciuto agli odierni appellati, sussistendo la prova dell'an, ossia la prova di un concreto, consustanziale e serio pregiudizio subito dagli appellati in ragione dell'illecito posto in essere mediante la pubblicazione de qua, pur non essendosi raggiunta la prova dell'esistenza di un vero e proprio danno alla salute, la cui sussistenza avrebbe eventualmente portato ad ulteriore condanna.
La pronuncia di primo grado va confermata anche nel quantum in ragione del breve tempo di esposizione, dei contatti e visioni da parte di terzi e del pregiudizio all'armonia personale e familiare, danno che in via di equità può ritenersi correttamente quantificato.
Del resto la quantificazione del danno deve essere effettuata equitativamente, secondo quanto previsto dall'art. 1226 c.c., nonché tenendo in considerazione che i parametri elaborati nelle c.d. tabelle del Tribunale di Milano per la diffamazione non possono oggi essere applicate tout court ma possono costituire un utile parametro di confronto, considerate le peculiarità del caso in precedenza evidenziate.
5. S'impone, quindi, il parziale accoglimento dell'impugnazione principale in relazione al primo motivo di appello e la riforma della sentenza appellata, ferma nel resto, in relazione alla posizione di . Parte_1
6. Le spese del presente grado, liquidate in parte dispositiva, vanno addebitate secondo soccombenza, che, in ragione del parziale accoglimento dell'appello, fa capo agli appellanti e con riferimento agli appellati e a Parte_3 Parte_2
quest'ultimi con riguardo all'appellante . Parte_1
pagina 19 di 21 7. Ricorre per gli appellanti e la sussistenza della Parte_3 Parte_2
previsione dell'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma
17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso>>.
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
1. Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ferma nel resto:
a) dichiara la nullità parziale della sentenza di primo grado limitatamente alla posizione di , annullandone ogni Parte_1
condanna;
b) condanna gli appellanti e al Parte_3 Parte_2
pagamento in solido delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata, che liquida in €. 5.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali;
c) condanna gli appellati e CP_1 CP_2
al pagamento in solido delle spese del Controparte_3
presente grado di giudizio in favore di , che Parte_1
liquida in €. 118,50 + 9,00 per spese ed €. 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
pagina 20 di 21 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante e Parte_3
di una somma pari all'importo del contributo unificato. Parte_2
Così deciso in Bologna il 17.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
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