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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 19/06/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 756/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Marzialetti ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 756/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Antonio Ceci n.7 Parte_1 CodiceFiscale_1 di Ascoli Piceno nello studio dell'Avv. Pietro Mancini, c.f. , che la rappresenta C.F._2
e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art.83 comma 3 cpc, da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art.18 comma 5 DM Giustizia 44/2011 come sostituito dal DM Giustizia 48/2013, e dichiara di voler ricevere comunicazioni ed avvisi all'indirizzo PEC;
Email_1
Ricorrente contro
, in persona del pro tempore, rappresentato ex Controparte_1 CP_2 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, piazza Cavour n.29, c.f. . P.IVA_1
Resistente contumace
OGGETTO: Opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al c.t.u., emesso dal
Tribunale di Fermo in data 29.07.2024 nel procedimento n. 598/2013 R.G.A.C. - Sezione lavoro.
Fatti e ragioni della decisione
Il Dott. , nominato consulente tecnico d'ufficio nel procedimento iscritto al n. 598/2013 Parte_1
R.G.A.C., sezione lavoro, ha proposto ricorso – da inquadrarsi, al di là della omessa qualificazione giuridica dell'atto, come opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 che segue il rito sommario ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. come introdotti dall'art. 3 D. LGS. 10 ottobre 2022 n. 148 - avverso il decreto di liquidazione del compenso allo stesso c.t.u. emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Fermo in data 29.07.2024 nello stesso procedimento.
pagina 1 di 3 A fondamento del ricorso ha dedotto:
- che il detto decreto di liquidazione, allo stesso ricorrente notificato in data 2 agosto 2024, del compenso di euro 992,68 oltre oneri di legge, era errato nella parte in cui aveva ridotto in misura di un terzo l'onorario per il ritenuto ritardo con cui lo stesso c.t.u. aveva depositato la consulenza, rispetto al termine originariamente previsto del 26 maggio 2015, non essendosi avveduto il giudice che la proroga del termine era stata richiesta dall'odierno ricorrente via pec in data 29.04.2015 e pertanto dello “…avvenuto deposito della relazione tecnica nel termine prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario”;
- che lo stesso decreto era “…viziato sotto il profilo della determinazione del valore della causa non presa a base sul valore della controversia (art. 1, comma 1, tabelle allegate al d.m. 30.5.2002) riguardo alla materia oggetto della consulenza tecnica e alla misura stabilita dalla relativa tabella allegata al d.m. 30.5.2002” nonché “nel riconoscimento della misura degli onorari nella parte in cui è stato applicato l'onorario a tempo di cui al comma tre, dell'art. 50 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115”;
- che il decreto era altresì “gravemente carente sotto il profilo motivazionale avendo il giudice omesso del tutto la pronuncia sulla richiesta di rimborso delle spese anticipate in punto di duplice mancato riconoscimento dell'indennità di viaggio ex art. 49, d.p.r. 115/2002 e delle spese generali di studio non documentabili”. Chiedeva pertanto il ricorrente di “…riformare il decreto del giudice del lavoro del 29.7.2024 ed insiste nella liquidazione del compenso per l'attività di C.T.U. prestata nel procedimento RG n. 598/2013 R.G.A.C. così come proposta”. Il non si costituiva. Controparte_3
Con decreto in data 13.06.2025, essendo stato rilevato che il procedimento, al di là della omessa qualificazione giuridica da parte dell'opponente, si inquadrava come opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 che segue il rito sommario ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. come introdotti dall'art. 3 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 148, veniva disposta l'iscrizione del procedimento al ruolo degli affari civili contenziosi, nonchè l'acquisizione della sentenza del Giudice del Lavoro che aveva definito il procedimento iscritto al numero 598/2013 R.g., essendo stato rilevato dall'esame del decreto di liquidazione in data 29.07.2024, qui impugnato, che lo stesso era stato emesso dopo la pronuncia della
“sentenza definitoria del giudizio” (cfr. decreto impugnato). Veniva pertanto acquisita agli atti del procedimento la sentenza n. 109/2017 pubblicata il 30/05/2017, che aveva definito lo stesso giudizio oltre sette anni prima del provvedimento impugnato, costituito dal decreto di liquidazione del compenso del C.T.U. del 29/07/2024. Ciò premesso, si rileva quanto segue.
Deve preliminarmente affermarsi, in conformita' alla costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass. 28299/09; cfr. anche Cass. 7633/06), che “Il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha piu' il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio; ne consegue che il relativo provvedimento risulta abnorme e in relazione ad esso, trattandosi di atto idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, e' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio ad ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex articolo 633 c.p.c., n. 3”. Pertanto, nella specie il decreto di liquidazione del compenso al c.t.u., emesso dal giudice dopo che ben sette anni prima era stato definito il giudizio con la sentenza n. 109/2017 pubblicata il 30/05/2017, è un provvedimento reso da un giudice in carenza, come si è detto, del potere di provvedere in materia, provvedimento che, essendo idoneo a incidere su diritti, è ricorribile per cassazione. Ancora : “Definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, il giudice non ha piu' il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio,
pagina 2 di 3 cosicche' questi, senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del suo diritto ad ottenere il compenso per la propria prestazione, puo' agire in via sussidiaria e ordinaria nei confronti delle parti dopo la conclusione del giudizio nel quale ha prestato la sua opera, ma non puo' pretendere la liquidazione dal giudice della causa” (cfr. Cass. Civ. Ordinanza 28 agosto 2017, n. 20478). Segue l'inammissibilità della presente opposizione, dovendo ritenersi che nel caso di specie debba essere proposto direttamente il ricorso in cassazione e non l'opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002, fermo restando il diritto del consulente tecnico d'ufficio ad ottenere il compenso per la propria prestazione, agendo in via monitoria ex art. 633, n. 3, c.p.c..
Ogni altro rilievo assorbito. L'irripetibilità delle spese di lite segue la soccombenza del ricorrente e la contumacia del . CP_1
P.Q.M
- dichiara inammissibile il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese del procedimento.
Fermo, lì 18.06.2025
Il Giudice
Sara Marzialetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Marzialetti ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 756/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Antonio Ceci n.7 Parte_1 CodiceFiscale_1 di Ascoli Piceno nello studio dell'Avv. Pietro Mancini, c.f. , che la rappresenta C.F._2
e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art.83 comma 3 cpc, da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art.18 comma 5 DM Giustizia 44/2011 come sostituito dal DM Giustizia 48/2013, e dichiara di voler ricevere comunicazioni ed avvisi all'indirizzo PEC;
Email_1
Ricorrente contro
, in persona del pro tempore, rappresentato ex Controparte_1 CP_2 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, piazza Cavour n.29, c.f. . P.IVA_1
Resistente contumace
OGGETTO: Opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al c.t.u., emesso dal
Tribunale di Fermo in data 29.07.2024 nel procedimento n. 598/2013 R.G.A.C. - Sezione lavoro.
Fatti e ragioni della decisione
Il Dott. , nominato consulente tecnico d'ufficio nel procedimento iscritto al n. 598/2013 Parte_1
R.G.A.C., sezione lavoro, ha proposto ricorso – da inquadrarsi, al di là della omessa qualificazione giuridica dell'atto, come opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 che segue il rito sommario ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. come introdotti dall'art. 3 D. LGS. 10 ottobre 2022 n. 148 - avverso il decreto di liquidazione del compenso allo stesso c.t.u. emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Fermo in data 29.07.2024 nello stesso procedimento.
pagina 1 di 3 A fondamento del ricorso ha dedotto:
- che il detto decreto di liquidazione, allo stesso ricorrente notificato in data 2 agosto 2024, del compenso di euro 992,68 oltre oneri di legge, era errato nella parte in cui aveva ridotto in misura di un terzo l'onorario per il ritenuto ritardo con cui lo stesso c.t.u. aveva depositato la consulenza, rispetto al termine originariamente previsto del 26 maggio 2015, non essendosi avveduto il giudice che la proroga del termine era stata richiesta dall'odierno ricorrente via pec in data 29.04.2015 e pertanto dello “…avvenuto deposito della relazione tecnica nel termine prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario”;
- che lo stesso decreto era “…viziato sotto il profilo della determinazione del valore della causa non presa a base sul valore della controversia (art. 1, comma 1, tabelle allegate al d.m. 30.5.2002) riguardo alla materia oggetto della consulenza tecnica e alla misura stabilita dalla relativa tabella allegata al d.m. 30.5.2002” nonché “nel riconoscimento della misura degli onorari nella parte in cui è stato applicato l'onorario a tempo di cui al comma tre, dell'art. 50 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115”;
- che il decreto era altresì “gravemente carente sotto il profilo motivazionale avendo il giudice omesso del tutto la pronuncia sulla richiesta di rimborso delle spese anticipate in punto di duplice mancato riconoscimento dell'indennità di viaggio ex art. 49, d.p.r. 115/2002 e delle spese generali di studio non documentabili”. Chiedeva pertanto il ricorrente di “…riformare il decreto del giudice del lavoro del 29.7.2024 ed insiste nella liquidazione del compenso per l'attività di C.T.U. prestata nel procedimento RG n. 598/2013 R.G.A.C. così come proposta”. Il non si costituiva. Controparte_3
Con decreto in data 13.06.2025, essendo stato rilevato che il procedimento, al di là della omessa qualificazione giuridica da parte dell'opponente, si inquadrava come opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 che segue il rito sommario ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. come introdotti dall'art. 3 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 148, veniva disposta l'iscrizione del procedimento al ruolo degli affari civili contenziosi, nonchè l'acquisizione della sentenza del Giudice del Lavoro che aveva definito il procedimento iscritto al numero 598/2013 R.g., essendo stato rilevato dall'esame del decreto di liquidazione in data 29.07.2024, qui impugnato, che lo stesso era stato emesso dopo la pronuncia della
“sentenza definitoria del giudizio” (cfr. decreto impugnato). Veniva pertanto acquisita agli atti del procedimento la sentenza n. 109/2017 pubblicata il 30/05/2017, che aveva definito lo stesso giudizio oltre sette anni prima del provvedimento impugnato, costituito dal decreto di liquidazione del compenso del C.T.U. del 29/07/2024. Ciò premesso, si rileva quanto segue.
Deve preliminarmente affermarsi, in conformita' alla costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass. 28299/09; cfr. anche Cass. 7633/06), che “Il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha piu' il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio; ne consegue che il relativo provvedimento risulta abnorme e in relazione ad esso, trattandosi di atto idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, e' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio ad ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex articolo 633 c.p.c., n. 3”. Pertanto, nella specie il decreto di liquidazione del compenso al c.t.u., emesso dal giudice dopo che ben sette anni prima era stato definito il giudizio con la sentenza n. 109/2017 pubblicata il 30/05/2017, è un provvedimento reso da un giudice in carenza, come si è detto, del potere di provvedere in materia, provvedimento che, essendo idoneo a incidere su diritti, è ricorribile per cassazione. Ancora : “Definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, il giudice non ha piu' il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio,
pagina 2 di 3 cosicche' questi, senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del suo diritto ad ottenere il compenso per la propria prestazione, puo' agire in via sussidiaria e ordinaria nei confronti delle parti dopo la conclusione del giudizio nel quale ha prestato la sua opera, ma non puo' pretendere la liquidazione dal giudice della causa” (cfr. Cass. Civ. Ordinanza 28 agosto 2017, n. 20478). Segue l'inammissibilità della presente opposizione, dovendo ritenersi che nel caso di specie debba essere proposto direttamente il ricorso in cassazione e non l'opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002, fermo restando il diritto del consulente tecnico d'ufficio ad ottenere il compenso per la propria prestazione, agendo in via monitoria ex art. 633, n. 3, c.p.c..
Ogni altro rilievo assorbito. L'irripetibilità delle spese di lite segue la soccombenza del ricorrente e la contumacia del . CP_1
P.Q.M
- dichiara inammissibile il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese del procedimento.
Fermo, lì 18.06.2025
Il Giudice
Sara Marzialetti
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