Ordinanza cautelare 21 novembre 2024
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 31/03/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01085/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01921/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI
sezione staccata di AT (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1921 del 2024, proposto da
OR IR, Condominio “Parco della Cittadella”, Mvm Advisor S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Sebastiano Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza della Regione CIna - Dipartimento Regionale di Protezione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di AT, domiciliataria ex lege in AT, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Scarpulla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ID Valvo, Alfio Pillera, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
1) il provvedimento del Dipartimento Regionale della Protezione Civile presso la Presidenza della Regione CIna del 18.04.2023 prot. 0015910/S.03/RP con cui si stabilisce che la ditta “IR OR” è stata esclusa dal contributo relativo all’edilizia privata di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c) della O.C.D.P.C. n. 344/2016;
2) ogni altro atto e provvedimento, ivi compresi, ove occorra: a) il Decreto del Dirigente Dipartimento Protezione Civile del 26.02.2020 n. 030/S.03 e in particolare degli articoli 3 e 5; b) la nota del 17.07.2024 prot. 30225/S/03/RP del Dipartimento di Protezione Civile presso la Regione CIna; c) gli eventuali provvedimenti - di data e protocollo non conosciuti - emessi dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile presso la Presidenza della Regione CIna avente ad oggetto lo scorrimento della graduatoria degli interventi finanziabili relativi all’edilizia privata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c della O.C.D.P.C. N. 344/2016; d) la nota del Comune di Siracusa del 15.07.2024 prot. 0155929.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione CIna - Dipartimento Regionale di Protezione Civile e del Comune di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ordinanza del 9.05.2016 n. 344 ha “… disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, relativamente all’annualità 2015 …”, il cui articolo 2 individua le azioni da finanziare per l’anno 2015 distinguendole in: (i) indagini di microzonazione sismica (lett. a); (ii) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici (lett. b); interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati (lett. c); altri interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico (lett. d).
Le somme stanziate per l’anno 2015 sono state ripartite tra le Regioni secondo i criteri previsti dall’articolo 14 della medesima ordinanza.
Il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha assegnato alla Regione CIna, con decreto del 21.06.2016 n. 1943, la somma di € 19.540.511,13, stanziando la somma di € 17.307.309,86 per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b) e c) della predetta ordinanza.
Con due separate istanze del 28.08.2017 il sig. OR IR, odierno ricorrente, ha richiesto – per conto del Condominio “Parco della Cittadella”, sito in Siracusa, Largo Dicone, n. 4 – due contributi ai sensi del predetto art. 2, comma 1, lett. c). Il primo contributo è stato richiesto per il “miglioramento sismico”, il secondo per il “rafforzamento locale” dell’edificio condominiale.
Il Dipartimento di Protezione Civile della Regione CIna, con decreto dirigenziale del 20.09.2018 n. 644/S3, ha approvato e reso pubbliche le “… graduatorie ex articolo 14, comma 6 dell’O.C.D.P.C. n. 344/2016 come da allegati al presente decreto e relative all’edilizia strategica, all’edilizia scolastica e all’edilizia privata …”.
Con successiva determina della Direzione Generale del Dipartimento di Protezione Civile n. 1064 dell’1.03.2019 è stato stabilito, all’art. 9, che «… sulla base delle risorse assegnate agli interventi ex articolo 2, comma 1 lettera c) dell’OCPDC n. 344/2016 (edilizia privata) da realizzare con i fondi statali di cui all’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39 convertito con modificazione dalla legge 24 giugno 2009 n. 77 per l’annualità 2015, elencati nell’Allegato A, sono finanziati i primi 48 interventi utilmente collocati nella “…graduatoria regionale ai sensi dell’OCDPC 344/2016, articolo 2, comma 1 lettera c) …».
Le istanze presentate dal ricorrente non sono rientrate, in un primo momento, tra gli interventi finanziabili.
Con D.D.G. n. 030/S.03 del 26.02.2020 il Dipartimento di Protezione Civile, a seguito di scorrimento di graduatoria, ha dichiarato finanziabili «… n. 23 interventi utilmente collocati nella “Graduatoria regionale ai sensi della OCDPC 344/2016, articolo 2, comma 1, lettera c)” per l’importo complessivo di € 1.445.925,00, così distinti …», tra i quali è rientrato, per una somma complessiva di € 952.000,00, il progetto di “rafforzamento locale” degli appartamenti facenti parte del Condominio “Parco della Cittadella” presentato dal sig. IR.
Con nota prot. n. 58321 del 19.05.2020, che il sig. IR afferma di aver ricevuto il 16.06.2020, il Comune di Siracusa ha quindi comunicato al ricorrente la finanziabilità del proprio intervento, invitandolo a presentare il relativo progetto entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della nota stessa.
Tale progetto è stato trasmesso ai fini dell’approvazione al Comune di Siracusa con nota del 9.09.2020.
In assenza di riscontri, con istanza inviata via pec il 18.06.2024 l’odierno ricorrente ha chiesto all’Ente comunale e al Dipartimento di Protezione Civile della Regione CIna copia dei seguenti atti e documenti: “… 1. - eventuale atto o provvedimento non meglio conosciuto di approvazione del progetto presentato dal dottor IR al Comune di Siracusa il 2 settembre 2020 ; 2. - eventuale comunicazione del progetto presentato dal dottor OR IR e del correlato provvedimento autorizzatorio ai sensi dell’articolo 8 del D.D.G. del 26 febbraio 2020 dal Comune di Siracusa al Dipartimento della Protezione Civile presso la Regione CIna ; 3. - ogni altro atto e/o provvedimento, ivi compresi ove esistenti: a) il provvedimento di esclusione dalla graduatoria approvata con D.D.G. Dipartimento Protezione Civile del 20 settembre 2018 n. 644/S3 o dall’elenco degli interventi finanziabili approvato con D.D.G. Dipartimento Protezione Civile del 26 febbraio 2020 n. 030/s03; b) eventuali decreti di scorrimento della graduatoria regionale ai sensi della OCDPC n. 344/2016, articolo 2, comma 1, lettera c) successivi al DDG del 26 febbraio 2020 n. 030/s03 …”.
Con nota del 15.07.2024 il Comune di Siracusa ha riscontrato alla suddetta istanza di accesso rilevando che “…1 ) agli atti non è presente alcun atto o provvedimento autorizzativo; 2) si invia copia della trasmissione dell’istanza pervenuta al Comune di Siracusa dal Sig. Virzi Prot. n. 124306 del 09/09/2020; nessun altro atto è stato predisposto dallo scrivente Ente; 3) nessuna competenza ha questo Ufficio in relazione a tutti gli altri atti richiesti in quanto predisposti dal competente Dipartimento Regionale di Protezione Civile …”.
Con nota del 17.07.2024 il Dipartimento di Protezione Civile della Regione CIna ha comunicato che: «… con decreto 20 settembre 2018 n. 644 il Dirigente generale del RP CI ha approvato e rese pubbliche le “…graduatorie ex art. 14, comma 6 dell’OCPDC 344/2016 come da allegati al presente decreto e relative all’edilizia strategica, all’edilizia scolastica e all’edilizia privata”; - con decreto 26 febbraio 2020 n. 30 del Dirigente generale del RP CI si è proceduto allo scorrimento di n. “23 interventi utilmente collocati nella Graduatoria regionale completa ai sensi della OCPDC n. 344/2016, art. 2, comma 1, lettera c) per l’importo complessivo di Euro 1.445.925,00”, corrispondente alle risorse resesi disponibili a seguito di disinteresse o rinuncia al finanziamento da parte dei privati; - con nota 28 febbraio 2020 n. 10517, questo RP CI ha provveduto a notificare al Comune di Siracusa il citato provvedimento affinché, così come previsto all’art. 7, l’Ente potesse procedere alla formale comunicazione all’interessato nel termine ivi indicato…infine, con nota prot. n. 15910 del 18 aprile 2023 questo Dipartimento ha comunicato al Comune di Siracusa l’elenco delle ditte escluse dalla graduatoria regionale ai sensi del DDG 26 febbraio 2020 n. 30, tra cui la ditta in indirizzo …».
Il Dipartimento di Protezione Civile ha concluso rappresentando che “… nessuna comunicazione di avvenuto adempimento della ditta in parola è mai pervenuta da parte del Comune di Siracusa allo scrivente RP CI …”.
Con il predetto decreto prot. n. 0015910/S.03/RP del 18.04.2023 il Dipartimento di Protezione Civile ha escluso dalla graduatoria dei progetti finanziabili il progetto presentato dal ricorrente per conto del Condominio “Parco della Cittadella” in quanto “… ai sensi dell’articolo 3 del dispositivo del decreto 26 febbraio 2020 n. 30 del Dirigente generale del D.R.P.C. CI il mancato riscontro, secondo le modalità e i termini previsti dal D.R.P.C. CI da parte delle amministrazioni comunali, alle richieste di confermare l’interesse del privato alla realizzazione dell’intervento e della trasmissione del progetto approvato e del correlato provvedimento autorizzatorio, è inteso come disinteresse o rinuncia al finanziamento da parte dei privati ammissibili al contributo comportando di conseguenza lo scorrimento della relativa graduatoria, senza ulteriore preavviso …”.
2. Con ricorso notificato il 13.10.2024 e depositato il 29.10.2024 il sig. IR, il Condominio “Parco della Cittadella” di Siracusa e la MVM Advisor s.r.l. hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, previa adozione di misura cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., i seguenti atti: 1) il provvedimento del Dipartimento Regionale della Protezione Civile presso la Presidenza della Regione CIna del 18.04.2023 prot. 0015910/S.03/RP con cui si stabilisce che la ditta IR OR è stata esclusa dal contributo relativo all’edilizia privata di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c) della O.C.D.P.C. n. 344/2016; 2) ogni altro atto e provvedimento, ivi compresi, ove occorra: a) il Decreto del Dirigente Dipartimento Protezione Civile del 26.02.2020 n. 030/S.03 e in particolare degli articoli 3 e 5; b) la nota del 17.07.2024 prot. 30225/S/03/RP del Dipartimento di Protezione Civile presso la Regione CIna; c) gli eventuali provvedimenti - di data e protocollo non conosciuti - emessi dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile presso la Presidenza della Regione CIna avente ad oggetto lo scorrimento della graduatoria degli interventi finanziabili relativi all’edilizia privata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c della O.C.D.P.C. n. 344/2016; d) la nota del Comune di Siracusa del 15.07.2024 prot. 0155929.
I suddetti atti sono stati avversati per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione dell’articolo 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39 così come convertito con Legge 24 giugno 2009 n. 77; violazione dell’articolo 2 comma 1 dell’Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2016 n. 344; violazione degli articoli 3 e 5 del D.D.G. 26 febbraio 2020 n. 030/s03; violazione dei principi di ragionevolezza e del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta; difetto di motivazione ; 2) Sotto altro profilo: violazione dell’articolo 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39 così come convertito con Legge 24 giugno 2009 n. 77; violazione dell’articolo 2 comma 1 dell’Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2016 n. 344; violazione dei principi di ragionevolezza, correttezza e lealtà procedimentale e del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta ; 3) Violazione dell’articolo 6 comma 1 let. b Legge 241/1990, così come recepito dalla Legge Regionale n. 7/2019; violazione dell’articolo 10 bis della Legge 241/1990; violazione del principio del favor partecipationis; violazione del principio di ragionevolezza; eccesso di potere per difetto di istruttoria .
2.1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono l’illegittimità del provvedimento di esclusione n. prot. 0015910/S.03/RP del 18.04.2023, in quanto il Dipartimento di Protezione Civile della Regione CIna, in violazione dell’art. 3 del D.D.G. n. 030 del 26.02.2020, non avrebbe richiesto al Comune di Siracusa di riscontrare, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento della relativa notifica, “ l’interesse del privato alla realizzazione dell’intervento, trasmettendo a questo RP CI il progetto approvato e il correlato provvedimento autorizzatorio ”.
2.2. Con la seconda doglianza si asserisce che - in ogni caso - dall’eventuale inerzia del Comune di Siracusa non potesse discendere il “disinteresse” o la “rinuncia al finanziamento” da parte dei ricorrenti, atteso che quest’ultima costituisce un atto personale e imputabile alla volontà del titolare del diritto o della situazione giuridica soggettiva “di vantaggio”. È altresì dedotta l’illegittimità degli artt. 3 e 5 del Decreto del Dipartimento di Protezione Civile del 26.02.2020 n. 030 ove tali disposizioni dovessero essere interpretate nel senso di ritenere che l’inerzia del Comune nella trasmissione del progetto al Dipartimento di Protezione Civile entro trenta giorni dalla sua presentazione determini l’esclusione dalla graduatoria anche laddove il progetto sia stato tempestivamente presentato dall’istante.
2.3. Con la terza e ultima censura i ricorrenti deducono la violazione della disciplina di cui all’articolo 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 241/1990, evidenziando che, prima di addivenire alla propria decisione di escludere il progetto per cui è causa dai finanziamenti, il Dipartimento di Protezione Civile avrebbe dovuto chiedere al sig. IR o al Condominio “Parco della Cittadella” un’integrazione documentale, attivando il soccorso istruttorio. È altresì rilevata la violazione dell’art. 10- bis della stessa Legge n. 241/1990, in quanto il rigetto della domanda di finanziamento non è stato preceduto dall’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
3. La Presidenza della Regione CIna - Dipartimento regionale di Protezione Civile si è costituita in giudizio per resistere al ricorso in data 4.11.2024.
4. A seguito della camera di consiglio del 20.11.2024, con ordinanza n. 473 del 21.11.2024 la Sezione, ritenendo che le esigenze cautelari rappresentate dai ricorrenti fossero adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione nel merito, ha fissato, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 26.03.2025, senza sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.
5. Il Comune di Siracusa, Amministrazione anch’essa intimata, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 4.02.2025, rilevando, preliminarmente, che la sua legittimazione passiva sussisterebbe solo con riguardo all’impugnazione della propria nota prot. 0155929 del 15.07.2024, atteso che tutti gli ulteriori atti avversati sono stati emessi dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile presso la Presidenza della Regione CIna. Tale nota, secondo la prospettazione dell’Ente comunale, sarebbe inidonea a ledere gli interessi sostanziali dei ricorrenti, in quanto tramite essa l’Amministrazione locale si sarebbe limitata a riscontrare una richiesta di accesso ad atti che non atterrebbero al procedimento rispetto al quale è stato proposto il presente gravame, da cui discenderebbe l’inammissibilità della sua impugnazione.
6. Con successiva memoria del 19.02.2025 il Comune di Siracusa ha altresì eccepito l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse in quanto dall’annullamento degli atti impugnati non potrebbero discendere conseguenze positive in favore dei ricorrenti, atteso che:
(i) il progetto sarebbe stato presentato al Comune oltre i termini decadenziali previsti dall’art. 14, comma 6, dell’O.C.D.P.C. n. 344/2016, secondo cui “ i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all’Albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale ”. La perdita del beneficio, quindi, deriverebbe direttamente dall’inerzia del condominio richiedente e non sarebbe correlata, invece, all’art. 8 del gravato Decreto n. 030/2020, con il quale sarebbe stata impropriamente forzata l’interpretazione del predetto art. 14, comma 6, dell’O.C.D.P.C. n. 344/2016, attribuendo alla mancata trasmissione del progetto approvato da parte del Comune il significato del venir meno dell’interesse del privato al finanziamento o della sua rinuncia al medesimo;
(ii) difetterebbero le condizioni previste dallo stesso O.C.D.P.C. n. 344/2016, con particolare riguardo a talune di quelle contenute nell’Allegato 5, ove si stabilisce che:
« Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate. Tali condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con la presente ordinanza (…).
(...)
b. Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione con le seguenti caratteristiche:
- realizzazione successiva al 1970;
- struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali;
- altezza non oltre 4 piani fuori terra;
- forma in pianta relativamente compatta;
- assenza di danni strutturali medio-gravi visibili;
- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa;
- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100;
- buone condizioni di conservazione ».
Nello specifico: 1) l’immobile non sarebbe stato costruito in data successiva al 1970, come si evincerebbe dalla relazione tecnica allegata al progetto, ove sarebbe affermato che l’intero complesso condominiale denominato “Parco della Cittadella” fu “ reso agibile con autorizzazione n. 16199/Ig del 11/09/1970 ”; 2) non sarebbe stata rispettata la condizione dell’altezza massima di non oltre 4 piani fuori terra, atteso che dalla stessa relazione tecnica emergerebbe che il complesso immobiliare sarebbe formato da edifici di 7-8 elevazioni fuori terra; 3) la condizione dell’assenza di danni strutturali medio-gravi visibili sarebbe smentita, oltreché dal contenuto della relazione tecnica, anche da quanto rappresentato in sede di domanda giudiziale, ove si afferma che “ le condizioni di staticità dell’immobile per cui è stato chiesto il contributo non sono – per utilizzare un eufemismo – ottimali ”; 4) difetterebbe, in ultimo, anche l’assenza della condizione relativa alle buone condizioni di conservazione, tenuto conto, anche sotto tale profilo, di quanto evidenziato nel ricorso, da cui si evincerebbe il decadimento delle parti strutturali e la necessità di complessivi interventi manutentivi straordinari, i quali non potrebbero essere eseguiti con i contributi di cui al D.L. 39/2009 e all’O.C.D.P.C. 344/2016.
7. Con memoria del 21.02.2025 la Presidenza della Regione CIna - Dipartimento regionale di Protezione Civile ha rilevato che le sequenze procedimentali e i relativi termini perentori per la concessione dei contributi oggetto di causa, per come scandite dalla O.P.D.C.M. n. 344/2016 ed integrate, a livello regionale, dai provvedimenti del D.R.P.C. CI di riferimento (DDG 1 marzo 2019, n. 1064; DDG n. 30 del 26 febbraio 2020, DDG n. 52 del 13 marzo 2020), siano state rispettate.
I richiamati provvedimenti regionali, in particolare, oltre ad essere stati pubblicati sul sito istituzionale del D.R.P.C. CI, sarebbero stati notificati ai Comuni nei cui territori ricadevano gli interventi, i quali avrebbero dovuto, a loro volta, informare le ditte richiedenti il contributo, fermo restando il valore legale della pubblicazione sul sito istituzionale. Da ciò discenderebbe, secondo la prospettazione dell’Ente regionale, che qualsivoglia gap informativo o comunicativo eventualmente verificatosi nel rapporto tra il Comune e il privato istante non sarebbe imputabile al D.R.P.C. CI, che, invece, si sarebbe rigorosamente attenuto alle procedure come regolamentate dalla normativa sopra richiamata.
8. Con memoria del 22.02.2025 i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del gravame.
9. Con memoria di replica del 5.03.2025 il Comune di Siracusa ha insistito per l’accoglimento delle proprie eccezioni e controdeduzioni.
10. Con memoria di replica del 5.03.2025 la parte ricorrente ha preliminarmente rilevato che, facendo seguito alla propria istanza di accesso del 7.02.2025 avente ad oggetto l’acquisizione di informazioni in merito a eventuali decreti di scorrimento delle graduatorie emessi successivamente alla camera di consiglio del 20.11.2024, il Dipartimento Protezione Civile della Regione CIna ha trasmesso, con PEC inviata il 25.02.2025, i seguenti provvedimenti attestanti lo scorrimento della graduatoria concorsuale: (i) D.D.G. n. 144 del 6.04.2023; (ii) D.D.G. N. 479 del 3.08.2023; (iii) D.D.G. n. 140 del 28.03.2024, rispetto ai quali la stessa parte ricorrente si riserva la proposizione di ricorso per motivi aggiunti.
La parte, prospettando l’eventualità di un nuovo ricorso per motivi aggiunti avente ad oggetto l’impugnazione di tali atti, ha quindi chiesto l’eventuale rinvio dell’udienza fissata per il 26.03.2025.
I ricorrenti hanno altresì replicato all’eccezione di legittimazione passiva sollevata dal Comune, evidenziandone il coinvolgimento nella procedura per cui è causa.
Viene altresì eccepita la violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione in sede processuale da parte dell’Ente comunale, il quale, mediante la propria eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, avrebbe inteso: 1) ovviare a un atto non emesso, in quanto il Comune avrebbe potuto rigettare il progetto presentato dall’Architetto IR sostenendo che lo stesso fosse stato presentato oltre i termini previsti dall’articolo 5 del D.D.G. n. 30 del 26 febbraio 2020; (ii) esercitare un potere - quello di accertare i presupposti di applicazione dell’O.P.C.D.M. 344/2016 - che spetta al Dipartimento regionale di Protezione Civile e non al Comune.
Tale eccezione, continua la parte, sarebbe altresì infondata nel merito nella parte in cui l’Amministrazione comunale asserisce che “… l’approvazione del progetto era (e rimane) impossibile non solo a causa dell’intervenuta decadenza, ma anche e soprattutto per l’insussistenza delle condizioni stabilite dall’O.C.D.P.C. 344/2016 …”.
Dalla lettura dell’articolo 9, comma 3 della predetta O.C.D.P.C. 344/2016 emergerebbe, secondo la prospettazione di chi ricorre in giudizio, l’imposizione delle seguenti due condizioni ai fini della concessione del finanziamento nell’ipotesi in cui si intervenga sui singoli “elementi” e “meccanismi locali” dell’edificio: (i) il “comportamento strutturale” della porzione di edificio oggetto di intervento locale non deve variare sensibilmente a seguito dell’intervento medesimo; (ii) l’immobile non deve essere affetto da criticità (globali) non risolvibili attraverso interventi locali (“carenze gravi non risolvibili”).
Dal tenore del successivo art. 11 e dell’Allegato 5 emergerebbe, inoltre, che: (i) se il Dipartimento di Protezione Civile accerta la sussistenza dei requisiti di cui all’Allegato 5, le “carenze gravi non risolvibili” si presumeranno non esistenti; (ii) laddove invece non sussistano contemporaneamente i requisiti di cui all’Allegato 5 il Dipartimento dovrà verificare le condizioni complessive dell’immobile al fine di accertare o meno la presenza di “carenze gravi non risolvibili” dell’edificio oggetto di finanziamento.
La presenza delle condizioni di cui all’Allegato 5, pertanto, consentirebbe l’esenzione dalla “verifica globale” di un edificio e non varrebbe, invece, ai fini del riscontro di ammissibilità o meno dell’intervento proposto.
Ciò sarebbe anche comprovato dalla Tab. 1 dell’Allegato 3, la quale attribuisce punteggio massimo (100) agli edifici realizzati prima del 1919, e punteggio nullo (0) a quelli realizzati dopo il 1984, applicando ulteriori premialità (punti 5) per gli edifici prospicienti una via di fuga. Da ciò discenderebbe che se la data di realizzazione dopo il 1970 (una delle condizioni previste dall’Allegato 5) fosse condizione di ammissibilità della domanda di partecipazione, non vi sarebbe ragione di attribuire il punteggio massimo agli edifici realizzati prima del 1919.
La parte ha in ultimo insistito per l’accoglimento del proprio ricorso.
11. All’udienza pubblica del 26.03.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, la parte ricorrente ha reiterato la propria istanza di rinvio al fine di proporre un nuovo eventuale ricorso per motivi aggiunti; le altre parti si sono opposte. La causa, quindi, è stata posta in decisione.
12. Il Collegio ritiene di respingere l’istanza di rinvio presentata dalla parte ricorrente, in quanto, tenuto conto delle ragioni prospettate dalla stessa in seno alla propria richiesta, si ritiene che non sussistano gli “ eccezionali motivi ” in presenza dei quali, secondo quanto previsto dall’art. 72- bis , comma 1, c.p.a., sia possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa, atteso che la parte ha indicato come meramente eventuale e ipotetica la proposizione di motivi aggiunti a seguito dell’avvenuto riscontro della propria istanza di accesso del 7.02.2025 e che la definizione del presente giudizio non pregiudicherebbe, da un punto di vista temporale, il diritto di avversare gli atti ostesi dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione CIna con prot. n. 0008682/S.03.RP CI del 25.02.2025.
13. Deve preliminarmente scrutinarsi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Siracusa, la quale, ad avviso del Collegio, è da ritenersi infondata.
13.1. Dal contenuto della O.P.D.C.M. n. 344/2016 e, in particolare, del D.D.G. n. 30 del 26 febbraio 2020 e del DDG n. 52 del 13 marzo 2020 si desume che le Regioni e i Comuni interessati, ciascuno titolari di competenze autonome e specifiche, ancorché coordinate, siano contitolari del procedimento amministrativo culminante nel provvedimento amministrativo censurato con il presente gravame, ossia il provvedimento del Dipartimento Regionale della Protezione Civile presso la Presidenza della Regione CIna del 18.04.2023 prot. 0015910/S.03/RP con cui si stabilisce che la ditta IR OR è stata esclusa dal contributo relativo all’edilizia privata di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c) della O.C.D.P.C. n. 344/2016.
Da ciò deve farsi discendere, ad avviso del Collegio, la legittimazione passiva del Comune di Siracusa con riguardo all’impugnazione di tale atto e non soltanto, come sostenuto nel presente giudizio dall’Ente comunale, limitatamente all’impugnazione della propria nota prot. 0155929 del 15.07.2024.
14. Deve invece accogliersi l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse proposta dalla medesima Amministrazione comunale che resiste in giudizio per quanto concerne l’impugnazione della predetta nota prot. 0155929 del 15.07.2024.
14.1. Con la censurata nota, invero, l’Ente comunale ha riscontrato una richiesta di accesso agli atti presentata dai ricorrenti; il relativo contenuto, avente un valore meramente ostensivo e rispetto al quale non sono state proposte specifiche censure da chi ricorre in giudizio, non è idoneo a ledere gli interessi sostanziali dei ricorrenti, tenuto conto che tramite la stessa non è stata esercitata alcuna volontà provvedimentale dell’Amministrazione comunale, la quale, senza manifestare una specifica determinazione amministrativa, si è limitata a riscontrare l’istanza ostensiva presentata da chi ricorre in giudizio.
15. Quanto all’ulteriore eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dal Comune di Siracusa con riguardo agli altri atti impugnati il Collegio, invece, osserva quanto segue.
15.1. Per consolidato orientamento giurisprudenziale “ L'integrazione della motivazione in sede giudiziale nel processo amministrativo è ammissibile solo se avviene attraverso gli atti del procedimento o con un provvedimento autonomo di convalida, utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori. Al contrario, è inammissibile un'integrazione postuma della motivazione tramite atti processuali o scritti difensivi ” (Cons. Stato, sez. VII, 6 giugno 2024, n. 5069).
Il Comune di Siracusa, a fronte del mancato esercizio del proprio potere amministrativo all’interno del procedimento per cui è causa (dovendosi escludere che la presentazione del progetto da parte della ditta IR sia stata seguita dalla formazione di un atto di diniego per NT , la cui eventualità non è prevista dalla normativa di riferimento), deduce nel presente giudizio – a sostegno della propria eccezione – valutazioni con le quali, con l’intento di ovviare a un atto non emesso:
(i) sostiene che il progetto presentato da chi ricorre in giudizio sia pervenuto al Comune oltre i termini dell’art. 5 del D.D.G. n. 30/2020;
(ii) asserisce che difettassero, in ogni caso, i presupposti per poter procedere all’approvazione del progetto secondo la disciplina prevista dall’O.P.C.D.M. n. 344/2016.
Tale condotta processuale, ad avviso del Collegio, integra il divieto di integrazione postuma e non consente di esaminare, nel merito, le relative eccezioni sollevate dalla parte, in quanto sostanzialmente correlate a un potere non ancora esercitato, di natura non vincolata, dinanzi al quale il giudice amministrativo deve arrestare il proprio scrutinio.
16. Il ricorso, nel merito, è fondato alla luce dell’assorbente fondatezza del primo motivo di gravame.
16.1. Il provvedimento del Dipartimento Regionale della Protezione Civile presso la Presidenza della Regione CIna del 18.04.2023 prot. 0015910/S.03/RP trova nella disciplina della O.C.D.P.C. n. 344/2016 e, in particolare, per quanto concerne gli aspetti procedurali, nel D.D.G. 30/2020 le proprie principali fonti giuridiche di riferimento.
Dal contenuto del D.D.G. n. 30 del 26 febbraio 2020 si evince, in particolare, che:
(i) “ Il mancato riscontro, secondo le modalità e i termini previsti dal RP CI, da parte delle amministrazioni comunali, alle richieste di confermare, nel termine perentorio di giorni trenta dalla notifica di cui in premessa, l’interesse del privato alla realizzazione dell’intervento, trasmettendo a questo RP CI il progetto approvato e il correlato provvedimento autorizzatorio, è inteso come disinteresse o rinuncia al finanziamento da parte dei privati ammissibili al contributo comportando di conseguenza lo scorrimento della relativa graduatoria, senza ulteriore preavviso ” (art. 3);
(ii) “ Dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito istituzionale del RP CI, notificato a ciascuna amministrazione comunale interessata, entro e non oltre il termine di 90 giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di 150 giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, a pena di revoca del contributo, i soggetti collocati utilmente nella graduatoria relativa all’articolo 2, comma 1, lettera c) della OCDPC n. 344/2016 [edilizia privata] dovranno predisporre un progetto di intervento sottoscritto da un professionista abilitato e iscritto al competente albo professionale, coerente con la richiesta presentata ” (art. 5, comma 1);
(iii) “ Le amministrazioni comunali, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 5, comma 1, sono obbligate a confermare l’interesse del privato alla realizzazione dell’intervento, trasmettendo a questo RP CI il progetto approvato e il correlato provvedimento autorizzatorio. Il mancato riscontro, da parte delle amministrazioni comunali interessate, degli adempimenti di cui al presente articolo, secondo le modalità e il termine sopra previsti, sarà inteso come disinteresse o rinuncia al finanziamento da parte dei privati ammissibili a contributo e comporterà di conseguenza lo scorrimento della relativa graduatoria, senza ulteriore preavviso ” (art. 8).
Le suddette disposizioni scontano, per il vero, un significativo difetto di coordinamento sistematico, in quanto:
(i) da un lato, presuppongono che il termine perentorio di trenta giorni per confermare l’interesse del privato alla realizzazione dell’intervento sia posto in capo alle amministrazioni comunali a far data dalla “richiesta” di confermare tale interesse inviata dall’Ente regionale procedente, come si evince dall’art. 3, il quale richiama espressamente la “...notifica di cui in premessa”, ove si fa un chiaro riferimento alla “richiesta di confermare”;
(ii) dall’altro, sembrano assumere che da tale “richiesta” possa in verità prescindersi, atteso che l’art. 8 prevede che le amministrazioni siano obbligate a confermare l’interesse del privato alla realizzazione dell’intervento “ entro e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 5, comma 1”, il quale stabilisce che i soggetti collocati utilmente in graduatoria devono predisporre il progetto di intervento entro e non oltre il termine di 90 giorni per gli interventi di rafforzamento locale dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito istituzionale del RP CI, senza alcun riferimento a tale “richiesta” dell’Ente regionale.
Ebbene, con il gravato provvedimento del 18.04.2023 prot. 0015910/S.03/RP il Dipartimento Regionale della Protezione Civile presso la Presidenza della Regione CIna opera un chiaro ed esclusivo riferimento al suddetto art. 3 del D.D.G. n. 30/2020, di cui fa espressa menzione nel proprio apparato motivazionale, rilevando che “... ai sensi dell’articolo 3 del dispositivo del decreto 26 febbraio 2020, n. 30 del Dirigente generale del D.R.P.C. CI il mancato riscontro, secondo le modalità e i termini previsti dal D.R.P.C. CI, da parte delle amministrazioni comunali, alle richieste di confermare l’interesse del privato alla realizzazione dell’intervento e della trasmissione del progetto approvato e del correlato provvedimento autorizzatorio, è inteso come disinteresse o rinuncia al finanziamento da parte dei privati ammissibili al contributo comportando di conseguenza lo scorrimento della relativa graduatoria, senza ulteriore preavviso ”.
L’Ente regionale evidenzia, quindi, che il Comune di Siracusa non abbia riscontrato, secondo le modalità e i termini previsti, alla “richiesta” di conferma di interesse del privato ricorrente, senza, tuttavia, che di tale atto di impulso procedimentale vi sia evidenza nella documentazione versata in atti.
Da ciò discende, ad avviso del Collegio, che l’Amministrazione regionale sia incorsa nella violazione della disciplina del D.D.G. n. 30/2020 e, nello specifico, di quanto previsto dall’art. 3.
Tale specifico passaggio procedimentale, sebbene sconti, come già accennato, un non trascurabile difetto di coordinamento con i menzionati artt. 5 e 8 del medesimo decreto dirigenziale, risulta peraltro esser stato già “azionato” dall’Ente regionale nella precedente fase prodromica alla formazione della prima (e provvisoria) graduatoria regionale, atteso che, come rilevato proprio nel D.D.G. n. 30 del 26 febbraio 2020, la “richiesta” di confermare, nel termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento della notifica, l’interesse del privato alla realizzazione dell’intervento era stata notificata a mezzo pec a tutte le amministrazioni comunali interessate, comunicando già in tale occasione che “...il mancato riscontro alla richiesta del RP CI, secondo le modalità e il termine sopra previsti, sarà inteso come disinteresse o rinuncia al finanziamento da parte dei privati ammissibili a contributo e comporterà di conseguenza lo scorrimento della relativa graduatoria, senza ulteriore preavviso ”.
Si evidenzia, inoltre, che sebbene tale violazione sia ascrivibile, in linea generale, al novero delle violazioni di norme sul procedimento, non sussistono i presupposti affinché possa considerarsi operante, eventualmente, la sanatoria di cui all’art. 21- octies , comma 2, primo periodo, il quale stabilisce che “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
Deve infatti osservarsi che ove l’Amministrazione regionale, in ottemperanza al richiamato art. 3 del D.D.G. n. 30/2020, avesse richiesto al Comune di Siracusa di confermare l’interesse del privato alla realizzazione dell’intervento nonché la trasmissione del progetto approvato e del correlato provvedimento autorizzatorio, la sequenza procedimentale che ne sarebbe discesa, facente capo all’Ente comunale, non avrebbe dato luogo a un provvedimento di “natura vincolata”, atteso che quest’ultimo, in ossequio a quanto previsto dall’art. 14, commi 6 e 7, dell’O.C.D.P.C. 344/2016, quale soggetto competente per “ il rilascio del permesso di costruzione e per il controllo ” (comma 6) avrebbe dovuto applicare “... le procedure di controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ” (comma 7), esercitando i propri poteri discrezionali prodromici all’approvazione del progetto e al rilascio, o meno, della richiesta autorizzazione.
Ne discende, pertanto, la fondatezza della prima censura.
17. All’accoglimento del primo motivo di gravame consegue, secondo le coordinate ermeneutiche fornite dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015 (cfr. in particolare par. 9.3.4.2, ove viene statuito che “ l’accoglimento di una censura (o domanda) prospettata alternativamente o in via prioritaria rispetto ad un’altra, comporta l’assorbimento della censura alternativa o subordinata ”), l’assorbimento c.d. logico o necessario del secondo motivo di ricorso, proposto dalla parte ricorrente in via concretamente alternativa rispetto alla prima censura e che presuppone, per essere trattato, una interpretazione delle sopra richiamate disposizioni del D.D.G. n. 30/2020 nel senso di ritenere che il Dipartimento della Protezione Civile non avrebbe dovuto “richiedere” al Comune di Siracusa di confermare l’interesse del privato alla realizzazione dell’intervento e la trasmissione del progetto approvato e del correlato provvedimento autorizzatorio.
18. Il terzo motivo di ricorso è, invece, da ritenersi infondato.
18.1. Deve infatti ritenersi che dal quadro normativo di riferimento non si rinvenga in capo al D.R.P.C. alcun onere di attivazione del soccorso istruttorio né di preventiva comunicazione dei motivi che determinino, nei confronti di un privato, l’esclusione dalla graduatoria.
In assenza del riscontro da parte dell’Amministrazione comunale alla “richiesta” (che nel caso di specie, lo si ribadisce, è mancata) dell’organo regionale in ordine alla conferma dell’interesse all’intervento e alla trasmissione del progetto approvato, il D.R.P.C. procede all’esclusione dalla graduatoria. Il mancato riscontro, infatti, in coerenza con il richiamato art. 3 del D.D.G. n. 30 del 26 febbraio 2020, “ è inteso come disinteresse o rinuncia al finanziamento da parte dei privati ammissibili al contributo comportando di conseguenza lo scorrimento della relativa graduatoria senza ulteriore preavviso ”. Nello stesso senso l’art. 8, il quale stabilisce che “ Il mancato riscontro, da parte delle amministrazioni comunali interessate, degli adempimenti di cui al presente articolo, secondo le modalità e il termine sopra previsti, sarà inteso come disinteresse o rinuncia al finanziamento da parte dei privati ammissibili a contributo e comporterà di conseguenza lo scorrimento della relativa graduatoria, senza ulteriore preavviso ”.
Le due disposizioni escludono, pertanto, in modo espresso, che a fronte del mancato riscontro possa aprirsi una ulteriore fase endoprocedimentale (di soccorso istruttorio o di “preavviso”) che preceda l’esclusione dalla graduatoria; in coerenza con esse è previsto, nel successivo articolo 9, che “ Il Dipartimento regionale della Protezione Civile è estraneo a tutti gli effetti derivanti dalle obbligazioni non direttamente assunte dal medesimo dipartimento e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze, omissioni o contenziosi, a qualsiasi titolo insorgenti, non gravano sulle disponibilità finanziarie del RP CI ”.
19. Il ricorso, pertanto, è in parte inammissibile e in parte deve essere accolto alla luce della fondatezza del primo motivo di gravame, con il conseguente annullamento del provvedimento del 18.04.2023 prot. 0015910/S.03/RP del Dipartimento Regionale della Protezione Civile presso la Presidenza della Regione CIna e la conseguente regressione del procedimento nel rispetto delle prescrizioni conformative contenute nella presente pronuncia, facendosi quindi salve le ulteriori determinazioni della Amministrazione regionale procedente e dell’Amministrazione comunale coinvolta nel procedimento.
20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, nei rapporti tra parte ricorrente e Dipartimento Regionale della Protezione Civile presso la Presidenza della Regione CIna, alla cui condotta è imputabile la violazione procedimentale riscontrata nella presente pronuncia. Tenuto conto delle ragioni dell’accoglimento, il Collegio ritiene invece di compensare le spese nei rapporti tra la parte ricorrente e il Comune di Siracusa e le altre parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI sezione staccata di AT (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Dipartimento Regionale della Protezione Civile presso la Presidenza della Regione CIna del 18.04.2023 prot. 0015910/S.03/RP, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Condanna la Presidenza della Regione CIna - Dipartimento regionale di Protezione Civile al pagamento delle spese nei confronti dei ricorrenti, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori così come per legge.
Spese compensate nei rapporti tra i ricorrenti e le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO