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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 05/03/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Paolo Dau, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (l'udienza, fissata per il 6.3.2025, è stata anticipata al 5.3.2025 e sostituita in forza di provvedimento del 15.2.2025), ha pronunciato e pubblicato, in data 5.3.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo il 15.10.2024 e distinta al n. 619/2024 R.A.C.L., promossa da:
elettivamente domiciliato a Sassari, presso lo studio dei difensori, avv.ti Parte_1
Giovanni Campus ed Ettore Fais, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
in persona del Direttore Controparte_1
Generale per la Sardegna pro tempore, elettivamente domiciliato a Cagliari – Via Sonnino n. 96, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Paolo Spiga;
convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.10.2024, ha convenuto in giudizio, Parte_1 avanti al Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, l' , esponendo di aver CP_1 subito un infortunio sul lavoro il 27.7.2022 e di essersi visto riconoscere, dall'Istituto, un grado di invalidità pari al 42% di danno biologico (con decorrenza dal 12.4.2023, data della stabilizzazione clinica), inferiore a quello realmente riportato, da determinarsi in misura del 65%.
1 1.1. Sulla scorta di quanto sopra, il ricorrente ha quindi concluso, in ricorso, nel senso di volere che il Tribunale:
<< …
1) Previa occorrenda CTU, accerti e dichiari il che il danno biologico derivato dall'infortunio del 27/07/2022 del ricorrente è pari al 65% o, in subordine alla diversa misura che sarà accertata tramite ctu Parte_1 che sin d'ora si deduce, ma in ogni caso in misura superiore al 42% già riconosciuta in sede amministrativa.
2) Per l'effetto condanni L' c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in CP_1 P.IVA_1
P.le Pastore 6, 00144 Roma ( e con sedi provinciali a Sassari in Email_1
Piazza Marconi 8 ( e a Nuoro via Pietro Mastino 72 ( , a Email_2 Email_2 corrispondere all'odierno ricorrente il maggior importo di indennizzo in rendita derivante dalla percentuale di danno che verrà accertata in corso di causa, con la decorrenza originaria (12/04/2023) o con la diversa decorrenza che sarà accertata tramite ctu. 3) Con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori del giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
…>>.
1.2. L' , si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 21.1.2025. CP_1
Se da un lato l' ha rilevato l'infondatezza della domanda del ricorrente, ha pure rilevato CP_1 che, in sede di opposizione, il danno complessivo è stato rideterminato nella misura del 50%, e che, peraltro, all'esito della apertura, in data 16.1.2025, della pratica di revisione, l' valuterebbe CP_1 un “grado di inabilità del 60% con decorrenza 15/01/2025”. Il convenuto, in memoria difensiva, ha quindi avanzato, verso la controparte, proposta di definizione della vertenza nei termini suddetti, solo in subordine insistendo per il rigetto del ricorso.
1.2. All'udienza del 4.2.2025, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di intendere accettare la proposta, con riconoscimento di un danno complessivo del 60%, soggiungendo tuttavia di pretendere dall' un contributo per le spese processuali. CP_1
1.3. L' ha chiesto termine per valutare la controproposta e il Tribunale ha quindi rinviato CP_1 la causa all'udienza del 6 marzo 2025, successivamente anticipata al 5.3.2025 e sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte (cfr. provvedimento del 15.2.2025).
1.4. I difensori hanno quindi depositato le note scritte, entrambi dando atto di aver concordato (oltreché la definizione nel merito della lite mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere: si vedano, in proposito, le conclusioni rassegnate dal ricorrente con nota del 17.2.2025, nonché quelle formulate dall' fin dalla memoria difensiva) nel senso di una compensazione CP_1 delle spese processuali in misura della metà, facendo gravare sul convenuto quelle residue.
1.5. In data odierna (5.3.2025), la causa è stata dunque decisa con sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 429 c.p.c.
2. Dato atto delle allegazioni e delle richieste delle parti, e visto l'accordo raggiunto tra di esse circa misura e decorrenza del danno biologico complessivamente derivante dall'infortunio del 27.7.2022, al Giudice non resta che dichiarare, per quanto attiene al merito, la cessazione della materia del contendere, prendendo atto che il diritto del ricorrente è infine stato riconosciuto, con soddisfazione
2 del suo interesse (la rideterminazione del danno, infatti, pur inferiore a quella invocata in ricorso, è stata accettata dall'avente diritto, che ha così mostrato di ritenere appagate le proprie richieste originarie).
3. Circa le spese processuali, le parti hanno concordato di volerle compensare in misura di ½, per il resto ponendole a carico dell' e mandando implicitamente al Giudice di determinare CP_1 gli importi e disporre la condanna dell' . CP_1
Nulla ostando in questo senso (anche in considerazione del fatto che, in difetto di accordo sulla distribuzione delle spese, esse avrebbero dovuto comunque esser fatte ricadere sull' – in misura CP_1 integrale o parziale – secondo il principio della soccombenza virtuale: invero, il convenuto, modificando in melius il giudizio reso in fase amministrativa, ha di fatto riconosciuto che la domanda, almeno in parte, era fondata), si dispone la compensazione delle spese per la metà e si determinano quelle residue, poste a carico del convenuto, nella misura di cui in dispositivo. Ai sensi del d. m. 10 marzo 2014, n. 55 e ss. mm, la liquidazione tiene conto: del valore della lite;
dell'attività difensiva realmente svolta, risoltasi nello studio della controversia, nella predisposizione degli atti introduttivi e nell'attività finalizzata alla conciliazione;
del complessivo comportamento delle parti;
dell'applicazione di parametri di poco superiori ai minimi tariffari, stante la non elevata complessità della lite.
3.1. Di tali spese, si dispone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- in conformità alle richieste delle parti, dispone che le spese processuali siano compensate in misura della metà, e pone a carico del convenuto quelle residue, liquidandole in euro 3.500,00 per compensi, oltre metà del contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge, disponendone la distrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Nuoro, 5.3.2025
Il Giudice Dott. Paolo Dau
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