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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3254/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Giuseppe Sirchia, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e nata a [...] il [...] (c.f. , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso l'avv. Guido Romano, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta del 25 e 27 febbraio 2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/3/2024, , premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con (a Palermo il 19/6/2001), in costanza del CP_1
quale sono nati i figli (il 30/1/2001, maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente), (il 3/11/2007), (il 9/1/2011) e (il 10/12/2017), ha Per_2 Per_3 Per_4
1 aggiunto di non essersi più riconciliato con la moglie dalla data di comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Palermo, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa n. 4208/2023 del 9-12/5/2023, emesso a definizione del procedimento n.
12798/2021 R.G.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione del 16/9/2024, si è costituita contestando CP_1
quanto esposto dalla controparte e chiedendo la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli come indicato in memoria.
Scaduto il termine del 28/2/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. su istanza delle parti, quest'ultime hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle condizioni di cui all'accordo depositato il 18/2/2025 e personalmente sottoscritto, come di seguito riportate:
“- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
- le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, per sé medesimi;
- le parti dichiarano di essere ciascuna economicamente indipendente e di aver già regolato ogni rapporto in tal senso e di non aver nulla da pretendere ciascuno dall'altro;
- il sig. corrisponderà mensilmente, ed entro il cinque di ogni mese, per il Parte_1
mantenimento ordinario dei figli minori , e la somma Per_5 Per_3 Persona_6 complessiva di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Il sig. altresì, concorrerà nella misura dei 50% alle spese straordinarie Parte_1 necessarie e concordate per figli;
- il Sig. inoltre, tenuto conto dello stato di disoccupazione delia sig.ra Parte_1
rinuncia sin d'ora ai l'Assegno Unico concedendo alla stessa il totale CP_1 godimento dei beneficio;
- le Parti, chiedono l'affidamento condiviso dei figli minori , e Per_2 Per_7
che continueranno ad avere lì domicilio prevalente con la madre, con la facoltà del Per_8 padre di tenerti con sé nei modi e tempi di seguito riportati:
a) due pomeriggi a settimana, dalle ore 13.00 alle ore 18.30 nei giorni di martedì e giovedì. Coti prelevamento degli stessi da: scuola da parte del
Sig. Parte_1
b) Fine settimana alternati senza pernottamenti, considerando la tenera età dei minori.”.
2 Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Palermo il 19/6/2001;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione definito con decreto di omologa n. 4208/2023 del 9-12/5/2023, emesso a definizione del procedimento n. 12798/2021 R.G.
Le condizioni di divorzio convenute dalle parti, inoltre, appaiono conformi agli interessi delle stesse e dei figli minori.
Non ricorre infine alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo il
19/6/2001, da , nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 CP_1
Palermo il 10/4/1983, trascritto agli atti dello Stato civile del predetto comune al n. 72, P. II,
Serie A, Anno 2001, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 6 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3254/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Giuseppe Sirchia, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e nata a [...] il [...] (c.f. , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso l'avv. Guido Romano, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta del 25 e 27 febbraio 2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/3/2024, , premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con (a Palermo il 19/6/2001), in costanza del CP_1
quale sono nati i figli (il 30/1/2001, maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente), (il 3/11/2007), (il 9/1/2011) e (il 10/12/2017), ha Per_2 Per_3 Per_4
1 aggiunto di non essersi più riconciliato con la moglie dalla data di comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Palermo, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa n. 4208/2023 del 9-12/5/2023, emesso a definizione del procedimento n.
12798/2021 R.G.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione del 16/9/2024, si è costituita contestando CP_1
quanto esposto dalla controparte e chiedendo la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli come indicato in memoria.
Scaduto il termine del 28/2/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. su istanza delle parti, quest'ultime hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle condizioni di cui all'accordo depositato il 18/2/2025 e personalmente sottoscritto, come di seguito riportate:
“- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
- le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, per sé medesimi;
- le parti dichiarano di essere ciascuna economicamente indipendente e di aver già regolato ogni rapporto in tal senso e di non aver nulla da pretendere ciascuno dall'altro;
- il sig. corrisponderà mensilmente, ed entro il cinque di ogni mese, per il Parte_1
mantenimento ordinario dei figli minori , e la somma Per_5 Per_3 Persona_6 complessiva di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Il sig. altresì, concorrerà nella misura dei 50% alle spese straordinarie Parte_1 necessarie e concordate per figli;
- il Sig. inoltre, tenuto conto dello stato di disoccupazione delia sig.ra Parte_1
rinuncia sin d'ora ai l'Assegno Unico concedendo alla stessa il totale CP_1 godimento dei beneficio;
- le Parti, chiedono l'affidamento condiviso dei figli minori , e Per_2 Per_7
che continueranno ad avere lì domicilio prevalente con la madre, con la facoltà del Per_8 padre di tenerti con sé nei modi e tempi di seguito riportati:
a) due pomeriggi a settimana, dalle ore 13.00 alle ore 18.30 nei giorni di martedì e giovedì. Coti prelevamento degli stessi da: scuola da parte del
Sig. Parte_1
b) Fine settimana alternati senza pernottamenti, considerando la tenera età dei minori.”.
2 Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Palermo il 19/6/2001;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione definito con decreto di omologa n. 4208/2023 del 9-12/5/2023, emesso a definizione del procedimento n. 12798/2021 R.G.
Le condizioni di divorzio convenute dalle parti, inoltre, appaiono conformi agli interessi delle stesse e dei figli minori.
Non ricorre infine alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo il
19/6/2001, da , nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 CP_1
Palermo il 10/4/1983, trascritto agli atti dello Stato civile del predetto comune al n. 72, P. II,
Serie A, Anno 2001, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 6 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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