Art. 3.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate la misura dei contributi di cui ai precedenti articoli, entro i limiti stabiliti, e le modalita' della liquidazione del pagamento.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate la misura dei contributi di cui ai precedenti articoli, entro i limiti stabiliti, e le modalita' della liquidazione del pagamento.