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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5558/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5558/2022 promossa da:
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'AVV. PONTECORVI GIANLUCA, presso il cui studio, in Milano, Corso
Italia n. 38, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Appellante contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), e per lo stesso la CP_1 C.F._1
società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (C.F. e P. IVA Controparte_2
), nella sua qualità di mandataria con rappresentanza, rappresentata e difesa dall'AVV. P.IVA_2
FABIO GERVASI, che la rappresenta e difende, giusta procura stesa in calce all'atto di costituzione e risposta, presso il cui studio, in Alcamo, via Volturno n. 3, è elettivamente domiciliata.
Appellata
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 All'udienza del 19 giugno 2024, svoltasi in modalità cartolare, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate nelle note d'udienza.
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo p.e.c., il sig. conveniva in CP_1
giudizio innanzi al Giudice di Pace di Siracusa la compagnia aerea al fine di Parte_1
sentirla condannare al pagamento di € 900,45 quale danno patrimoniale patito per avvenuta cancellazione del volo originariamente prenotato con la medesima società relativamente alla tratta Casablanca - Accra.
La causa, istruita in via documentale e nella contumacia della compagnia aerea convenuta, si concludeva con la sentenza nr. 1004/22 nella quale si accoglievano le domande attrici
La società proponeva appello avverso la predetta sentenza n. 967/09 emessa Parte_1
dal giudice di pace di Vittoria in data 14.07.09.
Lamenta l'appellante che
L'appello è inammissibile.
Come correttamente rilevato dalla parte appellata, la sentenza impugnata, stante la contumacia della convenuta, veniva notificata unitamente al precetto in data 30 settembre 2022, il tutto come si evince dalla documentazione versata agli atti di causa e come riconosciuto dalla medesima appellante nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Di contro, l'atto di appello risulta essere stato notificato soltanto in data 29 novembre 2022, quindi tardivamente per intervenuto decorso del termine breve di giorni 30 per la proposizione dell'impugnazione.
Si rammenti che nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, c.p.c., anche al fine della decorrenza del termine breve per impugnare di cui all'art. 325 c.p.c.; nè tale prescrizione può trovare deroga quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell'art. 479 c.p.c., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata.
pagina 2 di 3 Tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte, Sez. VI, con l'ordinanza n. 1893 del
23/01/2019, laddove ha affermato che “in ipotesi di contumacia involontaria, la notifica della sentenza effettuata personalmente al convenuto contumace, in qualunque momento intervenuta,
è idonea a far decorrere, dalla data della detta notifica, il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., laddove solo in caso di omessa notifica della sentenza opera il termine decadenziale lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla conoscenza successivamente acquisita della sentenza”.
Essendo quindi infruttuosamente decorsi i trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, il presente appello deve essere dichiarato inammissibile e/o improcedibile per intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, per infruttuoso decorso del termine di 30 giorni decorrente dalla notifica della sentenza di prime cure ex art. 170, 324 e 325 c.p.c.
L'esame degli altri motivi di opposizione si palesa superfluo rimanendo assorbiti.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice unico, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al ruolo con il n. 5558/2022 R.G., respinta o assorbita ogni ulteriore istanza ed eccezione, così statuisce:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1
pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in favore della parte appellata, che si liquidano in euro 462,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie, iva e cpa.
Siracusa, 23/01/2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5558/2022 promossa da:
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'AVV. PONTECORVI GIANLUCA, presso il cui studio, in Milano, Corso
Italia n. 38, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Appellante contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), e per lo stesso la CP_1 C.F._1
società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (C.F. e P. IVA Controparte_2
), nella sua qualità di mandataria con rappresentanza, rappresentata e difesa dall'AVV. P.IVA_2
FABIO GERVASI, che la rappresenta e difende, giusta procura stesa in calce all'atto di costituzione e risposta, presso il cui studio, in Alcamo, via Volturno n. 3, è elettivamente domiciliata.
Appellata
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 All'udienza del 19 giugno 2024, svoltasi in modalità cartolare, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate nelle note d'udienza.
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo p.e.c., il sig. conveniva in CP_1
giudizio innanzi al Giudice di Pace di Siracusa la compagnia aerea al fine di Parte_1
sentirla condannare al pagamento di € 900,45 quale danno patrimoniale patito per avvenuta cancellazione del volo originariamente prenotato con la medesima società relativamente alla tratta Casablanca - Accra.
La causa, istruita in via documentale e nella contumacia della compagnia aerea convenuta, si concludeva con la sentenza nr. 1004/22 nella quale si accoglievano le domande attrici
La società proponeva appello avverso la predetta sentenza n. 967/09 emessa Parte_1
dal giudice di pace di Vittoria in data 14.07.09.
Lamenta l'appellante che
L'appello è inammissibile.
Come correttamente rilevato dalla parte appellata, la sentenza impugnata, stante la contumacia della convenuta, veniva notificata unitamente al precetto in data 30 settembre 2022, il tutto come si evince dalla documentazione versata agli atti di causa e come riconosciuto dalla medesima appellante nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Di contro, l'atto di appello risulta essere stato notificato soltanto in data 29 novembre 2022, quindi tardivamente per intervenuto decorso del termine breve di giorni 30 per la proposizione dell'impugnazione.
Si rammenti che nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, c.p.c., anche al fine della decorrenza del termine breve per impugnare di cui all'art. 325 c.p.c.; nè tale prescrizione può trovare deroga quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell'art. 479 c.p.c., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata.
pagina 2 di 3 Tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte, Sez. VI, con l'ordinanza n. 1893 del
23/01/2019, laddove ha affermato che “in ipotesi di contumacia involontaria, la notifica della sentenza effettuata personalmente al convenuto contumace, in qualunque momento intervenuta,
è idonea a far decorrere, dalla data della detta notifica, il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., laddove solo in caso di omessa notifica della sentenza opera il termine decadenziale lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla conoscenza successivamente acquisita della sentenza”.
Essendo quindi infruttuosamente decorsi i trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, il presente appello deve essere dichiarato inammissibile e/o improcedibile per intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, per infruttuoso decorso del termine di 30 giorni decorrente dalla notifica della sentenza di prime cure ex art. 170, 324 e 325 c.p.c.
L'esame degli altri motivi di opposizione si palesa superfluo rimanendo assorbiti.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice unico, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al ruolo con il n. 5558/2022 R.G., respinta o assorbita ogni ulteriore istanza ed eccezione, così statuisce:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1
pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in favore della parte appellata, che si liquidano in euro 462,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie, iva e cpa.
Siracusa, 23/01/2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 3 di 3